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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 208 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 208<br />

<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />

Dal momento della stipula del contratto di trasporto, in capo alle compagnie aeroportuali<br />

sorgono molteplici obblighi accessori rispetto al mero arrivo del contraente<br />

a destinazione. Si riconducono infatti alla diligente esecuzione del contratto: l’osservanza<br />

delle clausole relative al comfort del viaggio e degli orari stabiliti, la custodia<br />

e tempestiva riconsegna dei bagagli dei passeggeri, nonché l’attività di assistenza<br />

ed informazione di questi ultimi, la cui previsione si ispira ai più generali principi<br />

di lealtà e correttezza di cui all’art. 1375 c.c.<br />

<strong>Il</strong> coordinamento di tali profili, disciplinati sia <strong>da</strong>lla normativa europea (Reg. CEE/<br />

1991/295 e Reg. CE/2002/889), sia <strong>da</strong>lle Convenzioni Internazionali (Convenzione<br />

di Varsavia del 12 ottobre 1929, Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999), che<br />

<strong>da</strong>l codice della navigazione, non sempre è stato oggetto di considerazione <strong>da</strong> parte<br />

della giurisprudenza di prossimità.<br />

Per ovviare ad una simile esigenza di uniformità è stato emanato il Reg. CE/2004/<br />

261, entrato in vigore in <strong>It</strong>alia il 17 febbraio 2005, contenente la disciplina per la<br />

tutela dei diritti del passeggero nei casi dei disservizi più comuni. Al fine di rendere<br />

i passeggeri edotti dei propri diritti, l’ENAC ha conseguentemente stilato, sulla base<br />

del citato regolamento, la c.d. Carta Europea dei Diritti del Passeggero nel Trasporto<br />

Aereo, <strong>da</strong> cui è ricavabile, in modo chiaro e schematico, la procedura <strong>da</strong> seguire in<br />

caso di disservizi delle compagnie aeree.<br />

<strong>6.</strong>1.1 Perdita del bagaglio<br />

La perdita del bagaglio consegnato al vettore aereo costituisce un <strong>inadempimento</strong><br />

degli obblighi di quest’ultimo nei confronti del passeggero ai sensi dell’art. 1693 codice<br />

nav. Sin <strong>da</strong>lla Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata <strong>da</strong>l protocollo<br />

di Montreal n. 4 del 1975, era previsto, all’art. 22, par. 2, un limite massimo<br />

di risarcimento pari a 17 DSP/Kg (circa 20,00 €/Kg) in caso di mancata riconsegna<br />

del bagaglio regolarmente consegnato. La normativa codicistica, precedente alla riforma<br />

dettata <strong>da</strong>l D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, assoggettava tale ipotesi alla regolamentazione<br />

del trasporto di cose, applicando così il limite di cui all’art. 945 codice<br />

nav. (17,04 €/Kg), salvo fosse stata resa vali<strong>da</strong> dichiarazione di valore del bagaglio<br />

al momento della registrazione dello stesso; mentre, in caso di smarrimento di valigia<br />

non consegnata, l’art. 944 codice nav. stabiliva il limite complessivo di € 1.007,09.<br />

Se <strong>da</strong>lla documentazione non fosse emersa una dichiarazione esatta del peso del bagaglio,<br />

il conteggio sarebbe stato effettuato in base a quello massimo consentito<br />

(pari a Kg 20 per le tratte nazionali/internazionali e Kg 30 per quelle intercontinentali)<br />

2.<br />

2 Giudice di pace di Trieste, 28 settembre 2004, in Dir. trasp., 2006, p. 591 con nota di A. LEGA e Giudice<br />

di pace di San Donà di Piave, 20 gennaio 2006, in Dir. trasp., 2006, p. 969 con nota di C. TOSORATTI.

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