6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 208 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 208<br />
<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />
Dal momento della stipula del contratto di trasporto, in capo alle compagnie aeroportuali<br />
sorgono molteplici obblighi accessori rispetto al mero arrivo del contraente<br />
a destinazione. Si riconducono infatti alla diligente esecuzione del contratto: l’osservanza<br />
delle clausole relative al comfort del viaggio e degli orari stabiliti, la custodia<br />
e tempestiva riconsegna dei bagagli dei passeggeri, nonché l’attività di assistenza<br />
ed informazione di questi ultimi, la cui previsione si ispira ai più generali principi<br />
di lealtà e correttezza di cui all’art. 1375 c.c.<br />
<strong>Il</strong> coordinamento di tali profili, disciplinati sia <strong>da</strong>lla normativa europea (Reg. CEE/<br />
1991/295 e Reg. CE/2002/889), sia <strong>da</strong>lle Convenzioni Internazionali (Convenzione<br />
di Varsavia del 12 ottobre 1929, Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999), che<br />
<strong>da</strong>l codice della navigazione, non sempre è stato oggetto di considerazione <strong>da</strong> parte<br />
della giurisprudenza di prossimità.<br />
Per ovviare ad una simile esigenza di uniformità è stato emanato il Reg. CE/2004/<br />
261, entrato in vigore in <strong>It</strong>alia il 17 febbraio 2005, contenente la disciplina per la<br />
tutela dei diritti del passeggero nei casi dei disservizi più comuni. Al fine di rendere<br />
i passeggeri edotti dei propri diritti, l’ENAC ha conseguentemente stilato, sulla base<br />
del citato regolamento, la c.d. Carta Europea dei Diritti del Passeggero nel Trasporto<br />
Aereo, <strong>da</strong> cui è ricavabile, in modo chiaro e schematico, la procedura <strong>da</strong> seguire in<br />
caso di disservizi delle compagnie aeree.<br />
<strong>6.</strong>1.1 Perdita del bagaglio<br />
La perdita del bagaglio consegnato al vettore aereo costituisce un <strong>inadempimento</strong><br />
degli obblighi di quest’ultimo nei confronti del passeggero ai sensi dell’art. 1693 codice<br />
nav. Sin <strong>da</strong>lla Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata <strong>da</strong>l protocollo<br />
di Montreal n. 4 del 1975, era previsto, all’art. 22, par. 2, un limite massimo<br />
di risarcimento pari a 17 DSP/Kg (circa 20,00 €/Kg) in caso di mancata riconsegna<br />
del bagaglio regolarmente consegnato. La normativa codicistica, precedente alla riforma<br />
dettata <strong>da</strong>l D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, assoggettava tale ipotesi alla regolamentazione<br />
del trasporto di cose, applicando così il limite di cui all’art. 945 codice<br />
nav. (17,04 €/Kg), salvo fosse stata resa vali<strong>da</strong> dichiarazione di valore del bagaglio<br />
al momento della registrazione dello stesso; mentre, in caso di smarrimento di valigia<br />
non consegnata, l’art. 944 codice nav. stabiliva il limite complessivo di € 1.007,09.<br />
Se <strong>da</strong>lla documentazione non fosse emersa una dichiarazione esatta del peso del bagaglio,<br />
il conteggio sarebbe stato effettuato in base a quello massimo consentito<br />
(pari a Kg 20 per le tratte nazionali/internazionali e Kg 30 per quelle intercontinentali)<br />
2.<br />
2 Giudice di pace di Trieste, 28 settembre 2004, in Dir. trasp., 2006, p. 591 con nota di A. LEGA e Giudice<br />
di pace di San Donà di Piave, 20 gennaio 2006, in Dir. trasp., 2006, p. 969 con nota di C. TOSORATTI.