6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 207 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
<strong>6.</strong> <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong><br />
<strong>nella</strong> giurisprudenza dei Giudici di pace<br />
di Denise Amram<br />
<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />
<strong>6.</strong>2 L’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi<br />
<strong>6.</strong>3 L’<strong>inadempimento</strong> del contratto di assicurazione e dei contratti bancari<br />
<strong>6.</strong>4 Osservazioni conclusive<br />
I temi che verranno affrontati nel presente capitolo si propongono di creare un itinerario<br />
esplicativo degli approcci della giurisprudenza dei Giudici di pace in determinate<br />
ipotesi di <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong>.<br />
Particolare attenzione sarà prestata alle poste risarcitorie liqui<strong>da</strong>te in occasione di<br />
disservizi aeroportuali, tra cui la perdita del bagaglio consegnato, la cancellazione e<br />
il ritardo del volo, laddove non sia contemplato un <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> vacanza rovinata, per<br />
il quale si rinvia, invece, al precedente Capitolo 4. L’analisi si soffermerà inoltre<br />
sull’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi nei casi di ingiustificata interruzione<br />
degli stessi, di errori <strong>nella</strong> contabilizzazione delle bollette e di mancata consegna<br />
dei plichi postali. Infine saranno passate in rassegna alcune ipotesi di contenzioso<br />
riguar<strong>da</strong>nte l’<strong>inadempimento</strong> delle compagnie assicuratrici e degli istituti<br />
bancari.<br />
Complice l’uscita delle recentissime sentenze delle SS.UU. 26972-26975/20081, che<br />
se <strong>da</strong> un lato hanno ribadito la risarcibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale in caso di<br />
<strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong> lesivo di un diritto inviolabile della persona (cfr. motivazioni<br />
par. 4.7), <strong>da</strong>ll’altro, hanno escluso che quei pregiudizi “futili” o “irrisori”, in<br />
termini di ingiustizia del <strong><strong>da</strong>nno</strong>, e “insignificanti” o “irrilevanti”, in termini di gravità<br />
dell’offesa, possano trovare ristoro (cfr. motivazioni par. 3.10), saranno oggetto<br />
di approfondimento sia le pronunce che si pongono in armonia con tali assunti, ma<br />
soprattutto quelle che presentano elementi di discrasia, onde <strong>da</strong>re un quadro generale<br />
dello stato dell’arte della giurisprudenza antecedente il nuovo corso del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
alla persona, in chiave pe<strong>da</strong>gogica.<br />
1 In Gui<strong>da</strong> al diritto, 2008, n. 47, p.34 con nota di G. COMANDÉ; in corso di pubblicazione Diritto e<br />
Formazione, con nota di F.D. BUSNELLI, in corso di pubblicazione in Danno e Resp., con nota di C. SGANGA.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 208 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 208<br />
<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />
Dal momento della stipula del contratto di trasporto, in capo alle compagnie aeroportuali<br />
sorgono molteplici obblighi accessori rispetto al mero arrivo del contraente<br />
a destinazione. Si riconducono infatti alla diligente esecuzione del contratto: l’osservanza<br />
delle clausole relative al comfort del viaggio e degli orari stabiliti, la custodia<br />
e tempestiva riconsegna dei bagagli dei passeggeri, nonché l’attività di assistenza<br />
ed informazione di questi ultimi, la cui previsione si ispira ai più generali principi<br />
di lealtà e correttezza di cui all’art. 1375 c.c.<br />
<strong>Il</strong> coordinamento di tali profili, disciplinati sia <strong>da</strong>lla normativa europea (Reg. CEE/<br />
1991/295 e Reg. CE/2002/889), sia <strong>da</strong>lle Convenzioni Internazionali (Convenzione<br />
di Varsavia del 12 ottobre 1929, Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999), che<br />
<strong>da</strong>l codice della navigazione, non sempre è stato oggetto di considerazione <strong>da</strong> parte<br />
della giurisprudenza di prossimità.<br />
Per ovviare ad una simile esigenza di uniformità è stato emanato il Reg. CE/2004/<br />
261, entrato in vigore in <strong>It</strong>alia il 17 febbraio 2005, contenente la disciplina per la<br />
tutela dei diritti del passeggero nei casi dei disservizi più comuni. Al fine di rendere<br />
i passeggeri edotti dei propri diritti, l’ENAC ha conseguentemente stilato, sulla base<br />
del citato regolamento, la c.d. Carta Europea dei Diritti del Passeggero nel Trasporto<br />
Aereo, <strong>da</strong> cui è ricavabile, in modo chiaro e schematico, la procedura <strong>da</strong> seguire in<br />
caso di disservizi delle compagnie aeree.<br />
<strong>6.</strong>1.1 Perdita del bagaglio<br />
La perdita del bagaglio consegnato al vettore aereo costituisce un <strong>inadempimento</strong><br />
degli obblighi di quest’ultimo nei confronti del passeggero ai sensi dell’art. 1693 codice<br />
nav. Sin <strong>da</strong>lla Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata <strong>da</strong>l protocollo<br />
di Montreal n. 4 del 1975, era previsto, all’art. 22, par. 2, un limite massimo<br />
di risarcimento pari a 17 DSP/Kg (circa 20,00 €/Kg) in caso di mancata riconsegna<br />
del bagaglio regolarmente consegnato. La normativa codicistica, precedente alla riforma<br />
dettata <strong>da</strong>l D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, assoggettava tale ipotesi alla regolamentazione<br />
del trasporto di cose, applicando così il limite di cui all’art. 945 codice<br />
nav. (17,04 €/Kg), salvo fosse stata resa vali<strong>da</strong> dichiarazione di valore del bagaglio<br />
al momento della registrazione dello stesso; mentre, in caso di smarrimento di valigia<br />
non consegnata, l’art. 944 codice nav. stabiliva il limite complessivo di € 1.007,09.<br />
Se <strong>da</strong>lla documentazione non fosse emersa una dichiarazione esatta del peso del bagaglio,<br />
il conteggio sarebbe stato effettuato in base a quello massimo consentito<br />
(pari a Kg 20 per le tratte nazionali/internazionali e Kg 30 per quelle intercontinentali)<br />
2.<br />
2 Giudice di pace di Trieste, 28 settembre 2004, in Dir. trasp., 2006, p. 591 con nota di A. LEGA e Giudice<br />
di pace di San Donà di Piave, 20 gennaio 2006, in Dir. trasp., 2006, p. 969 con nota di C. TOSORATTI.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 209 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
209 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
Una prima pronuncia cui si sarebbe dovuto applicare la Convenzione di Varsavia, in<br />
quanto il trasporto aereo era stato effettuato tra due paesi aderenti alla stessa, in<br />
epoca anteriore alla ratifica di quella di Montreal, ha preferito utilizzare il criterio<br />
di equità, liqui<strong>da</strong>ndo lire 1.500.000 «sulla base di <strong>da</strong>ti di comune esperienza, considerato<br />
che non si trattava di una gita “fuori porta”, (l’importo) appare giustificato in relazione<br />
alle ordinarie esigenze del viaggio» 3 .<br />
<strong>Il</strong> nuovo art. 952 cod. nav. prevede tuttavia un a<strong>da</strong>ttamento automatico alle regolamentazioni<br />
internazionali e comunitarie. Considerando che con il Reg. CE/2002/<br />
889, entrato in vigore il 28 giugno 2004, i suddetti limiti sono stati sostituiti con<br />
quelli previsti <strong>da</strong>lla Convenzione di Montreal del 1999 per tutti i trasporti effettuati<br />
<strong>da</strong> vettori aerei comunitari, il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita del bagaglio non<br />
dovrebbe superare i 1.000 DPS (il valore del DPS è rilevabile ogni giorno su <strong>Il</strong> Sole<br />
24 Ore) per passeggero, a prescindere <strong>da</strong>l peso dello stesso, salva dichiarazione di<br />
maggior valore resa al più tardi al momento della registrazione, documentabile con<br />
il pagamento del relativo supplemento. Per quanto concerne il bagaglio a mano, invece,<br />
non potrà essere reclamabile un valore superiore ad € 388,00 (pari a circa<br />
332 DPS).<br />
La speranza è di assistere, <strong>da</strong>ta l’uniformità dell’attuale normativa, ad una sua pedissequa<br />
applicazione. Un primo passo in tal senso è rinvenibile <strong>nella</strong> sentenza del<br />
Giudice di pace di Catania, 2 maggio 2007 (in www.dejure.giuffre.it) che,<br />
pur risarcendo il <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale per le spese sostenute in ragione dello smarrimento<br />
del bagaglio, pur riconoscendo anche il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> “lesione del benessere psicofisico”<br />
dovuto allo stress sofferto per le ricerche relative alla propria valigia, si mantiene<br />
espressamente al di sotto dei limiti massimi previsti <strong>da</strong>lla Convenzione di<br />
Montreal, liqui<strong>da</strong>ndo complessivamente ed equitativamente € 800,004 .<br />
La giurisprudenza di legittimità in materia5 , relativa ad un periodo antecedente<br />
3 Giudice di pace di Roma, 19 marzo 2001, in Dir. trasp., 2002, p. 267 con nota di F. MANCINI.<br />
4 Parimenti, una delle pronunce di merito più recenti in materia di smarrimento del bagaglio consegnato<br />
ha statuito che «la responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio non può eccedere<br />
la somma euro 1.131,00 (valore unitario del diritto speciale di prelievo euro 1,131 × 1.000), ed in tali<br />
limiti, pertanto, il <strong><strong>da</strong>nno</strong> attoreo deve essere liqui<strong>da</strong>to», così Tribunale di Marsala, 5 aprile 2007 (in Dir. turismo,<br />
2008, 168). In un’altra sentenza, il Tribunale di Ragusa, 7 febbraio 2006 (in Ventiquattrore Avvocato,<br />
2007, 12, 39, con nota di P. FELCIOLONI) decide di tenersi ben al di sotto dei limiti stabiliti <strong>da</strong>lla<br />
Convenzione di Montreal in virtù del fatto consistente nel mero ritardo (10 giorni) <strong>nella</strong> riconsegna del<br />
bagaglio e non nel suo totale smarrimento. Ancora, il Giudice di pace di Caserta, nelle pronunce 11 aprile<br />
2007 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 246) e 22 novembre 2007 (in www.lex24.ilsole24ore.it) liqui<strong>da</strong> in una<br />
cifra pari rispettivamente a 1.000 e 400 DPS il <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato <strong>da</strong>l ritardo <strong>nella</strong> riconsegna del bagaglio.<br />
Diversamente, la sentenza Giudice di pace di Cesena, 6 settembre 2007 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 126<br />
con nota di E. GUERINONI) risarcisce il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in € 1.000,00, stabilendo, erroneamente, che il<br />
limite imposto <strong>da</strong>lla Convenzione di Montreal si riferisca al solo <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, liqui<strong>da</strong>to entro i limiti<br />
di € 1.500,00.<br />
5 Cass., 17 dicembre 2000, n. 15536, in Danno e Resp., 2001, 592 con nota di F. PLEBANI, in Dir. trasp.,<br />
2001, 743, con nota di F. MANCINI e Cass., 11 novembre 2003, n. 16938, in Danno e Resp., 2004, 403,<br />
nota di A. GIORDO.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 210 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 210<br />
all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal, può essere citata per aver individuato<br />
dei limiti alla responsabilità del vettore, sebbene questi ultimi non corrispon<strong>da</strong>no<br />
a quelli attualmente vigenti. La S.C. (Cass. 16938/2003) si riferisce allo<br />
smarrimento di un bagaglio verificatosi nel 1993 e, conformandosi ad una precedente<br />
pronuncia (Cass. 15536/2000), applica il limite di lire 12.000 per chilogrammo<br />
di peso del bagaglio, mentre solo laddove tale valore non fosse determinato,<br />
consente l’utilizzazione del criterio di equità.<br />
Dati i tempi della giustizia, non si è ancora pervenuti ad una pronuncia della S.C.<br />
per fatti avvenuti successivamente alla nuova normativa vigente. È tuttavia possibile<br />
prevedere che, sussistendo limiti uniformi al quantum debeatur, in caso di smarrimento<br />
del bagaglio, le sentenze di merito che abbiano liqui<strong>da</strong>to importi in esubero<br />
possano essere cassate, soprattutto laddove tra le poste liqui<strong>da</strong>te vi siano anche importi<br />
a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, come <strong>nella</strong> pronuncia del Giudice di<br />
pace di Rovereto, 20 gennaio 20076 che ha liqui<strong>da</strong>to a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />
«simbolicamente quantificato con criterio di equità in complessivi € 500,00 (...)<br />
in considerazione della totale estraneità dell’attrice <strong>nella</strong> scelta dei soggetti [poi rivelatisi<br />
gli] effettivi responsabili» della perdita del proprio bagaglio.<br />
<strong>6.</strong>1.2 Overbooking e ritardo del volo: <strong>da</strong>nni in sé e <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> mancata informazione<br />
Dal punto di vista delle compagnie aeree l’overbooking non costituisce un avvenimento<br />
patologico dei servizi aeroportuali, bensì rientra nelle fisiologia delle scelte<br />
economiche quale rimedio all’alta percentuale di posti prenotati e non utilizzati <strong>da</strong>i<br />
passeggeri. Attraverso dunque calcoli statistici le compagnie accettano un determinato<br />
numero di sovra-prenotazioni che inevitabilmente costituiranno un disservizio<br />
per coloro cui sarà negato l’imbarco. Per questo motivo alcune sentenze individuano<br />
nell’ipotesi di overbooking una forma di <strong>inadempimento</strong> caratterizzata <strong>da</strong> dolo eventuale.<br />
Così Giudice di pace di Cagliari, 25 marzo 20057, secondo cui:<br />
{{ la compagnia convenuta ha consapevolmente messo in atto la pratica dell’overbooking,<br />
essendo ben conscia che, qualcuno dei passeggeri regolarmente prenotati, avrebbe potuto<br />
non essere imbarcato pur avendone tutti i diritti.<br />
}}<br />
La tutela in caso di overbooking è disciplinata <strong>da</strong>l Reg. CE/2004/261 (che ha espressamente<br />
abrogato il Reg. CEE/1991/295) ai sensi del quale, in caso di negato imbarco,<br />
si possono verificare due ipotesi: il passeggero può rinunciarvi volontaria-<br />
6 In Dir. turismo, 2007, 251 con nota di A. TURCO.<br />
7 In Riv. giur. sar<strong>da</strong>, 2006, 121 con nota di V. CORONA. Nello stesso senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice<br />
di pace di Cagliari, 23 ottobre 2001, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 25 con nota di G. FRANCHI e in Dir.<br />
trasp., 2002, 981 con nota di M. BADAGLIACCA.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 211 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
211 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
mente, in cambio di benefici <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>re con la compagnia e del rimborso del<br />
biglietto non usato o di una riprenotazione su altro volo, oppure non consentire alla<br />
rinuncia e optare comunque per la riprenotazione su un altro volo o meno, in<br />
quest’ultima ipotesi avrà diritto al rimborso del biglietto non usato, oltre alla compensazione<br />
pecuniaria 8 proporzionale alla lunghezza della tratta aerea e all’assistenza,<br />
consistente in pasti e bevande, pernottamenti, trasporto in hotel e due telefonate,<br />
tutela prevista in entrambi i casi.<br />
La giurisprudenza dei Giudici di pace sembra tuttavia ancorarsi all’addentellato normativo<br />
di cui all’art. 12 del suddetto regolamento, nel quale si specifica che le disposizioni<br />
precedenti, dedicate alla tutela indennitaria, lasciano impregiudicati gli<br />
ulteriori diritti risarcitori dei passeggeri che non abbiano consentito alla rinuncia<br />
all’imbarco. Affinché possano essere risarciti, i <strong>da</strong>nni ulteriori devono tuttavia essere<br />
provati in giudizio. In tal senso si ve<strong>da</strong> la sentenza del Giudice di pace di Cagliari,<br />
15 maggio 2002 9 :<br />
{{ Premesso che nei casi di illecito civile la legge non riconosce la risarcibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
morale, pare che la somma stabilita <strong>da</strong> Reg. Cee a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> compensazione sia proprio<br />
intesa a risarcire i disagi sofferti <strong>da</strong>l passeggero a causa del mancato imbarco e che<br />
spetti a quest’ultimo provare l’esistenza di un effettivo ulteriore <strong><strong>da</strong>nno</strong> supplementare. Poiché<br />
tale prova non è stata <strong>da</strong>ta il Giudice non può, neanche in via equitativa, procedere alla<br />
sua liqui<strong>da</strong>zione.<br />
}}<br />
Con le pronunce delle SS.UU. 26972-26975/2008 la Cassazione ha ancora una volta<br />
espresso il suo disappunto nei confronti della tesi del <strong><strong>da</strong>nno</strong>-evento, fatta propria<br />
della Corte Cost. n. 184/1986 (cfr. motivazioni par. 4.10) 10. Tuttavia, la giurisprudenza<br />
di prossimità si è spesso lasciata an<strong>da</strong>re alla liqui<strong>da</strong>zione di <strong>da</strong>nni esistenziali,<br />
<strong>da</strong> stress, <strong>da</strong> vacanza rovinata, senza tener conto della necessaria allegazione<br />
probatoria, stabilendone la loro risarcibilità in re ipsa.<br />
In tal senso, si ve<strong>da</strong> il Giudice di pace di Cagliari, 23 ottobre 2001 11, che ha<br />
liqui<strong>da</strong>to all’attore equitativamente e complessivamente, in assenza di un comprovato<br />
indennizzo, € 361,51, in quanto:<br />
{{ il fatto produttivo del <strong><strong>da</strong>nno</strong> è, in effetti, in re ipsa, ovvero si sostanzia nel non aver<br />
potuto, l’attrice, rispettare gli impegni assunti a seguito di ritardo, nel maggior sacrificio<br />
sostenuto per gli scali e le attese, nel maggior sacrificio fisico e stress.<br />
}}<br />
L’espressione è tratta <strong>da</strong>lla traduzione italiana della rubrica dell’art. 7 del Reg. 261/2004, corrispon-<br />
8<br />
dente al “Right to compensation” e al “Droit à indemnisation”.<br />
In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 24.<br />
9<br />
Recentemente anche Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987, in Giust. mass. civ., 10, 2007 aveva esplicita-<br />
10<br />
to che «il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, costituendo pur sempre un <strong><strong>da</strong>nno</strong>-conseguenza, deve essere specificamente<br />
allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa». La tematica è approfondita<br />
in seguito.<br />
In Dir. trasp., 2002, 981.<br />
11
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 212 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 212<br />
In una sentenza risalente al 1997 12 la concessione del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> «<strong>da</strong><br />
disagio subito in periodo di vacanza per sua natura destinato allo svago e al relax»,<br />
pari a € 929,62, è stata giustificata <strong>da</strong>lla «oggettiva difficoltà, se non impossibilità,<br />
dell’attore di fornire la prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong> subito» in occasione di sovra-prenotazione.<br />
A ben vedere, tale impossibilità è dovuta non tanto alla difficoltà di rinvenire nel<br />
caso concreto idonei mezzi di prova, quanto piuttosto al fatto che il disagio sofferto<br />
<strong>da</strong>ll’attore costituisca un pregiudizio futile, che ognuno, parafrasando il par. 3.11<br />
delle “quattro gemelle”, deve sopportare in virtù del dovere di tolleranza (ricavabile<br />
<strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.) che la convivenza civile ci impone per offese così irrisorie.<br />
Non mancano pronunce in applicazione della disciplina errata: ad esempio il Giudice<br />
di pace di Porto Torres, 16 febbraio 1999 13 ha applicato la normativa<br />
relativa all’overbooking per il ritardo subito <strong>da</strong>i passeggeri cui era stato negato l’imbarco<br />
a causa dell’utilizzo di un volo più piccolo, considerato un necessario accorgimento<br />
tecnico per evitare pericoli, <strong>da</strong>to il distaccamento di una lastra di asfalto <strong>da</strong>lla<br />
pista dovuto alle elevate temperature atmosferiche. Paradossalmente in una<br />
situazione che avrebbe potuto configurare un’ipotesi di ritardo, in quanto, di fatto,<br />
il passeggero era stato imbarcato sul volo del giorno successivo, il Giudice di pace<br />
ha applicato pedissequamente la disciplina comunitaria al momento vigente (Reg.<br />
CEE/1991/295), senza concedere ulteriori risarcimenti ed incorrere in duplicazioni.<br />
Anche il Giudice di pace di Alghero, 4 agosto 2004 14 ha legato i disagi psicofisici<br />
patiti <strong>da</strong>l viaggiatore a seguito di cancellazione del volo e rinvio al giorno successivo,<br />
alla disciplina sull’overbooking, liqui<strong>da</strong>ndo € 150,00 a titolo di indennizzo<br />
ai sensi del Reg. CE/295/1991, oltre ad € 75,00 per i disagi di cui sopra, comprendendovi<br />
anche vitto ed alloggio.<br />
<strong>6.</strong>1.3 segue: la normativa in vigore ...<br />
Attualmente la tutela, contenuta nel Reg. CE/2004/261, in caso di ritardo lieve (la<br />
cui rilevanza è determinata in relazione alla lunghezza della tratta del volo, come<br />
osservato al Cap. 5, par. 4) prevede per la compagnia aerea l’obbligo di assistenza<br />
del passeggero durante l’attesa, mentre, per un ritardo superiore alle cinque ore,<br />
sorge, in capo a quest’ultimo, anche il diritto al rimborso del biglietto; se poi il volo<br />
fosse addirittura cancellato, è prevista la compensazione pecuniaria.<br />
La disciplina vigente si ispira a quanto già enunciato sia <strong>nella</strong> Convenzione di Varsavia<br />
del 1929, al cui art. 19 si prevedeva la responsabilità del vettore per il <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato<br />
<strong>da</strong> un ritardo nel trasporto aereo di persone, bagagli o merci, sia nell’art. 19<br />
della Convenzione di Montreal del 1999, che esonerava il vettore qualora dimo-<br />
Giudice di pace di Torino, 10 novembre 1997, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 1998, 291 con nota di A. PAL-<br />
12<br />
MIERI.<br />
In Dir. trasp., 2001, 185 con nota di L. TULLIO.<br />
13<br />
14 In Dir. turismo, 2005, 373 con nota di B. COSSU.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 213 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
213 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
strasse di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste<br />
per evitare il <strong><strong>da</strong>nno</strong>, oppure nel caso risultasse impossibile adottarle.<br />
<strong>6.</strong>1.4 segue: ... e le relative applicazioni<br />
La giurisprudenza di prossimità tende, tuttavia, anche in simili circostanze, a liqui<strong>da</strong>re<br />
somme ulteriori rispetto al sistema di indennizzi elaborato a livello comunitario,<br />
incorrendo spesso in duplicazioni risarcitorie.<br />
A tale trend fanno capo anche sentenze recenti come Giudice di pace di Catanzaro,<br />
19 settembre 2006 15 che, oltre alla compensazione pecuniaria di cui al<br />
suddetto regolamento, concede<br />
{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consistente nelle afflizioni, sofferenze e dolori fisici e/o psichici cagionati<br />
<strong>da</strong> un illecito civile dovuto ad un comportamento antigiuridico del vettore aereo convenuto.<br />
}}<br />
Altre pronunce, i cui fatti si sono verificati in un momento antecedente all’entrata in<br />
vigore della disciplina comunitaria, risarciscono il <strong><strong>da</strong>nno</strong> sulla base del mancato superamento<br />
della presunzione di cui all’art. 942 cod. nav., in combinato disposto con<br />
l’art. 1681 c.c. (che si ispira ai medesimi principi di cui al Reg. CE/2002/889), nonché<br />
con l’art. 1218 c.c. 16 . Nelle medesime decisioni si ravvisa, inoltre, una tendenza<br />
a liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, più precisamente il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, pur in<br />
assenza di un’idonea allegazione probatoria, nonché di una reale ingiustizia del<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong>, in virtù, piuttosto, del turbamento del regolare svolgimento delle attività dei<br />
passeggeri.<br />
In particolare per il Giudice di pace di Lecce, 6 settembre 2006 17, i disagi<br />
causati <strong>da</strong>lle sei ore di ritardo costituiscono un <strong><strong>da</strong>nno</strong> considerato «certo, ma impossibile<br />
<strong>da</strong> dimostrare nel suo preciso ammontare» riconducibile alla lesione consistente<br />
nel «dispendio di energia psicofisica per la differente organizzazione al fine di raggiungere<br />
la destinazione»; mentre il Giudice di pace di Maglie, 23 aprile 2004 18<br />
ha liqui<strong>da</strong>to in via equitativa una somma pari ad € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale,<br />
argomentando la propria decisione con il presunto legame sussistente tra il ritardo<br />
del volo e la limitazione della libertà personale (id est un interesse costituzionalmente<br />
rilevante).<br />
<strong>Il</strong> Giudice del man<strong>da</strong>mento barese, in due sentenze del novembre 2003 19 , ha addi-<br />
15 In Resp. e risarc., 2006, 10, 60 con nota di L. NOCCO.<br />
16 Per una ricostruzione sulla risarcibilità dei <strong>da</strong>nni occasionati <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> del vettore, si<br />
ve<strong>da</strong> F. TESCIONE, <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale <strong>da</strong> contratto, Napoli, 2008, 137 ss.<br />
17 In Resp. e risarc., 2006, 10, 58 con nota di L. NOCCO.<br />
18 In Danno e Resp., 2005, 309 con nota di B. SIEFF.<br />
19 Giudice di pace di Bari, 7 novembre 2003 e Giudice di pace di Bari, 26 novembre 2003, in Danno e<br />
Resp., 2004, 624 con nota di G. BELLANTUONO.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 214 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 214<br />
rittura invertito l’onere probatorio, estendendo la presunzione di responsabilità di<br />
cui all’art. 1681 c.c. allo stesso <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: una volta richiesto in giudizio,<br />
qualora il vettore, in caso di ritardo del volo, ometta di <strong>da</strong>r prova di aver adottato<br />
tutte le misure necessarie per evitarlo, esso è oggetto di liqui<strong>da</strong>zione, ovviamente in<br />
via equitativa. Inoltre, <strong>nella</strong> secon<strong>da</strong> sentenza, l’organo giudicante ha ricondotto «la<br />
situazione di disagio psichico perdurante, connessa ad una limitazione della libera attività<br />
dell’individuo» alla «violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità<br />
garantito <strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.».<br />
<strong>Il</strong> medesimo orientamento è ribadito <strong>da</strong>l Giudice di pace di Bari, 14 marzo<br />
200520 , che ha <strong>da</strong>to una singolare interpretazione dell’onere probatorio in tema di<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong> c.d. esistenziale, considerandolo infatti un pregiudizio a natura ambivalente:<br />
{{ che partecipa, cioè, di entrambe le categorie (<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento e <strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza), potendo<br />
esso essere scisso in due separate tipologie di lesioni: una lesione è in re ipsa ed è costituita<br />
<strong>da</strong>l disagio e <strong>da</strong>l turbamento psicofisico derivanti <strong>da</strong>ll’altrui <strong>inadempimento</strong> o <strong>da</strong>ll’altrui<br />
fatto illecito, che non necessita di particolare e specifica prova <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>nneggiato, in<br />
quanto componente pregiudizievole ed immanente (in questo senso limitato il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />
è un “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”); una lesione del tutto eventuale, costituita <strong>da</strong>lle conseguenze<br />
pregiudizievoli ulteriori rispetto alla lesione in re ipsa appena esaminata, per il cui ulteriore<br />
risarcimento il <strong>da</strong>nneggiato ha l’onere di fornire prova specifica e puntuale della loro insorgenza<br />
(in questo secondo senso il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è “<strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza”). }}<br />
Tali ultimi decisa necessitano, a questo punto, di essere letti alla luce del “parto quadrigemellare”<br />
delle SS.UU., che hanno chiarito sia la questione relativa all’an debeatur<br />
del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale che quella relativa alla prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong>.<br />
In primis, i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero in caso di disservizi aerei non possono ricondursi<br />
alla lesione di un interesse costituzionale, siano essi visti come limitazione<br />
della libera estrinsecazione della libertà personale (e dunque ricondotti sotto l’alveo<br />
dell’art. 2 Cost.), o come limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) o di circolazione<br />
(di cui all’art. 16 Cost.), in quanto privi del requisito indefettibile della<br />
gravità dell’offesa. Particolarmente efficaci le similitudini riportate nelle motivazioni<br />
della S.C.: «come avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di<br />
testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi <strong>da</strong> una fabbrica» (par. 3.10),<br />
che non ledono dunque il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Diversamente, se<br />
il ritardo del volo avesse comportato il venir meno di un trattamento sanitario cui<br />
l’attore è solito sottoporsi periodicamente, cui sia direttamente conseguita una lesione<br />
dell’integrità psicofisica dello stesso, non si sarebbe trattato più di meri disagi,<br />
ma di <strong><strong>da</strong>nno</strong> alla salute.<br />
Tali interessi, la cui lesione dà origine a pregiudizi bagatellari, trovano una tutela,<br />
commisurata alla gravità dell’offesa subita, proprio <strong>nella</strong> normativa comunitaria te-<br />
20 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 310.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 215 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
215 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
sté descritta, che stabilisce meccanismi indennitari con cui soddisfare ogni pretesa<br />
dei passeggeri.<br />
Per quanto concerne la secon<strong>da</strong> questione, le SS.UU. hanno confermato quanto già<br />
condiviso <strong>da</strong> dottrina e giurisprudenza, ovvero la necessità di allegare e provare il<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale 21 . In tale prospettiva, l’ultima sentenza menzionata manifesta<br />
la difficoltà di individuare un’autonoma categoria nel <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: senza<br />
la riconduzione dello stesso alla categoria “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”, il Giudice di pace di<br />
Bari non avrebbe liqui<strong>da</strong>to alcuna posta a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale perché<br />
nessuna prova era stata allegata.<br />
<strong>6.</strong>1.5 segue: la violazione degli obblighi di assistenza<br />
Altro filone giurisprudenziale invece riconduce lo stress e il disagio non tanto al ritardo,<br />
o alla cancellazione del volo in sé, quanto piuttosto alla mancata assistenza al<br />
cliente <strong>da</strong> parte della compagnia aerea 22 . Gli obblighi informativi rientrano difatti<br />
tra quelli «non solo di cortesia, ma anche di assistenza dei passeggeri clienti» 23 .<br />
In senso contrario, una recente pronuncia del Giudice di pace di Pozzuoli, 19<br />
maggio 2008 24, ha con<strong>da</strong>nnato la compagnia aerea al rimborso del prezzo del biglietto<br />
e al risarcimento dei <strong>da</strong>nni derivanti <strong>da</strong>ll’<strong>inadempimento</strong> della convenuta nei<br />
servizi di assistenza a terra, rigettando invece le richieste di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
<strong>da</strong> vacanza rovinata (in quanto i fatti erano accaduti durante la fase finale della<br />
stessa) e del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale (giacché nessun diritto costituzionalmente garantito<br />
risultava essere leso <strong>da</strong>l ritardo dell’aereo). In senso conforme Giudice di pace di<br />
Palermo, 31 marzo 2008 25 :<br />
{{ Nell’ipotesi in cui non sussista congrua prova dei <strong>da</strong>nni lamentati ex art. 2059 c.c. (...)<br />
qualora non sia stata prestata (...) l’assistenza prevista <strong>da</strong>ll’art. 7 Reg CE/261/2004, in<br />
mancanza di prova contraria fornita <strong>da</strong>l vettore in ordine all’avvenuta ottemperanza degli<br />
obblighi di assistenza di cui all’art. 9 del regolamento medesimo, un passeggero ha diritto<br />
alla compensazione e non al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale di cui non è stata<br />
offerta alcuna prova.<br />
}}<br />
21 Si ve<strong>da</strong> Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in Foro it., 2006, I, 2337 con nota di G. PONZANELLI,<br />
che <strong>nella</strong> specifica ipotesi del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> demansionamento, in un’ipotesi dunque rientrante nei casi previsti<br />
<strong>da</strong>lla legge di cui all’art. 2059 c.c., grazie all’addentellato normativo di cui all’art. 2087 c.c., se <strong>da</strong> un<br />
lato definisce in un obiter dictum il c.d. <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, attribuisce all’allegazione probatoria valore di<br />
condizione necessaria per la sua liqui<strong>da</strong>zione.<br />
22 In tal senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice di pace di Bassano del Grappa, 22 dicembre 2004, in<br />
Obbl. e contratti, 2005, 270, nonché quella del Giudice di pace di Alghero, 4 agosto 2004, cit., che individua<br />
nell’<strong>inadempimento</strong> agli obblighi di informazione la lesione dell’affi<strong>da</strong>mento dell’utente sull’esistenza<br />
del volo prenotato.<br />
23 Giudice di pace di Milano, 18 dicembre 2000, cit.<br />
In Danno e Resp., 2008, 929.<br />
24<br />
In Resp. e risarc., 2008, 9, 93.<br />
25
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 216 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 216<br />
Tra le prime sentenze post Sezioni Unite, si menziona quella del Giudice di pace<br />
di Pozzuoli, 17 novembre 2008 26 <strong>nella</strong> cui motivazione particolare attenzione<br />
è prestata alle allegazioni probatorie:<br />
{{ È provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale,<br />
che l’attrice nel viaggio di an<strong>da</strong>ta Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa<br />
della mancanza di posti sul volo (..) È, altresì, provato che, durante l’attesa per il volo successivo<br />
l’attrice non ha avuto una benché minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso.<br />
}}<br />
Si ribadisce infine, relativamente alla risarcibilità dei pregiudizi lamentati, che:<br />
{{ il ritardo del volo aereo non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale <strong>da</strong> essere<br />
risarcita nel c.d. “<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale”. Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare<br />
alla persona umana, dovrebbe essere risarcito. Ogni perdita, anche se non inci<strong>da</strong> sulle capacità<br />
di produrre reddito (<strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale), o sull’integrità psicofisica (<strong><strong>da</strong>nno</strong> biologico),<br />
o non costituisca patema d’animo (<strong><strong>da</strong>nno</strong> morale), diventerebbe pienamente<br />
risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti<br />
costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.<br />
}}<br />
<strong>6.</strong>1.6 Maltempo tra impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità<br />
Ulteriore profilo di responsabilità delle compagnie aeree concerne il ritardo/mancato<br />
imbarco del passeggero non derivante <strong>da</strong> sovra-prenotazione. Anche questo tema<br />
si lega inevitabilmente al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> vacanza rovinata (supra, cap. 4), sebbene la presente<br />
analisi si soffermi in particolare sul <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato non tanto <strong>da</strong>l tour operator<br />
per l’<strong>inadempimento</strong> del contratto di viaggio, quanto piuttosto sui pregiudizi arrecati<br />
<strong>da</strong>lle compagnie aeree in ragione del mero contratto di trasporto.<br />
Recentemente la S.C. ha affrontato la problematica, stabilendo in una pronuncia la<br />
possibilità di vincere la presunzione di responsabilità del vettore, di cui all’art. 1681<br />
c.c., in caso di avverse condizioni meteorologiche 27; in un’altra 28 ha ritenuto non diligente<br />
ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c. la condotta del vettore che abbia intrapreso<br />
il viaggio nonostante le previsioni meteorologiche rendessero incerto il<br />
rientro pomeridiano, giacché, sebbene le stesse si fossero manifestate con una eccezionale<br />
violenza, il mezzo non sarebbe stato in grado di affrontarlo, con<strong>da</strong>nnandolo<br />
così al risarcimento dei <strong>da</strong>nni ai passeggeri costretti ad un pernottamento di<br />
fortuna 29.<br />
26 In www.filodiritto.it.<br />
27 Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Gui<strong>da</strong> al diritto, 2004, 47, 65.<br />
28 Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Giust. civ. mass., 2007, <strong>6.</strong><br />
29 In motivazione si legge che la condotta del vettore è censurata per il mancato accordo con un’altra<br />
società dei traghetti che avrebbe consentito ai passeggeri il rientro in serata sul continente, evitando così
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 217 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
217 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
Dalla giurisprudenza di legittimità si può ben dedurre una propensione a considerare<br />
diligente la condotta del vettore che rinunci all’esecuzione del trasporto in caso<br />
di maltempo, ma emerge un’analoga attenzione ai principi di lealtà e buona fede,<br />
che si concretizzano nel rapporto con i passeggeri <strong>nella</strong> corretta e tempestiva informazione<br />
circa gli avvenimenti relativi al viaggio.<br />
Passando in rassegna le vertenze sottoposte alla giurisprudenza di prossimità 30 , si<br />
nota come un cospicuo numero di pronunce si riferisca alla mancata o ritar<strong>da</strong>ta partenza<br />
dei voli durante le vacanze di Natale, periodo dell’anno in cui l’aeroporto di<br />
Malpensa spesso non è risultato capace di gestire la situazione di emergenza creata<br />
<strong>da</strong>lle nevicate abbattutesi sul territorio. In alcune sentenze 31 , complice la risonanza<br />
mediatica dell’inefficienza dell’aeroporto milanese, i Giudici di pace hanno esonerato<br />
il vettore <strong>da</strong>lla responsabilità della mancata partenza del volo, attribuendola invece<br />
alla società di gestione dell’aeroporto per aver «sgombrato le piste <strong>da</strong>lla neve<br />
con notevole e colpevole ritardo» e in quanto «le aree di sbrinamento dei velivoli non<br />
sono risultate tutte funzionanti».<br />
Come in Cassazione, anche in primo grado, le avverse condizioni meteorologiche se<br />
<strong>da</strong> un lato forniscono prova liberatoria al vettore (in quanto si considera diligente il<br />
comportamento di colui che deci<strong>da</strong> di non affrontare un volo quando le condizioni<br />
atmosferiche non lo consentano), <strong>da</strong>ll’altro non escludono che la mancata esecuzione<br />
della prestazione di assistenza e di informazioni ai passeggeri, costretti ad attendere<br />
in aeroporto, configuri altresì un <strong>inadempimento</strong>. <strong>Il</strong> venir meno della possibilità<br />
di eseguire la prestazione principale (il volo) non elimina infatti gli obblighi di<br />
lealtà e correttezza che il vettore si è assunto nei confronti del passeggero.<br />
In tal senso il Giudice di pace di Catania, 15 gennaio 2007 (in www.dejure.giuffre.it)<br />
pur esonerando il vettore <strong>da</strong>lla responsabilità per la cancellazione del<br />
volo, dovuta al <strong>da</strong>nneggiamento del manto della pista di atterraggio per il maltempo,<br />
<strong>da</strong> ricondursi a causa di forza maggiore, gli attribuisce la responsabilità per non<br />
aver prestato agli attori idonea assistenza materiale e logistica e per non averli informati:<br />
{{ se non a tar<strong>da</strong> notte, della cancellazione del volo, attraverso una comunicazione, e solo<br />
questo è stato il servizio che hanno avuto (...). Non sono stati informati se e quando sarebbe<br />
stato organizzato un nuovo volo per il ritorno in patria.<br />
}}<br />
il pernottamento di fortuna sull’isola. Tale comportamento si può ricondurre più correttamente alla violazione<br />
dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di soli<strong>da</strong>rietà sociale,<br />
che impone al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale – specificantesi<br />
in obblighi di informazione e di avviso – e volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti<br />
dell’apprezzabile sacrificio.<br />
Giudice di pace di Milano, 3 settembre 1998, disponibile su www.diritto.it; 30 Giudice di pace di Milano,<br />
10 aprile 2002, disponibile sul sito www.aduc.it; Giudice di pace di Milano, 8 maggio 2002, in Dir. turismo,<br />
2006, 266; Giudice di pace di Milano, 23 luglio 2002, <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 131.<br />
Giudice di pace di Milano, 10 aprile 2002, cit.<br />
31
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 218 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 218<br />
Per tali motivi ha liqui<strong>da</strong>to una somma pari ad € 750,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale/morale<br />
per le «afflizioni e disagi fisici e/o psichici cagionati <strong>da</strong> un illecito civile<br />
dovuto ad un comportamento antigiuridico del soggetto responsabile».<br />
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione implica, ai sensi del Reg. CE/2004/<br />
261, che il vettore rimborsi il biglietto al passeggero o che gli prospetti un volo alternativo;<br />
in entrambi i casi, comunque, non può non osservare gli obblighi di assistenza<br />
ed informazione 32 senza incorrere in responsabilità. Le suddette pronunce richiamano<br />
i principi base della normativa a tutela del consumatore introdotta con gli<br />
articoli 1469-bis e seguenti c.c., attualmente contenuta nel Codice del consumo,<br />
D.Lgs. 205/2006, artt. 33-38.<br />
In armonia con tale prospettiva, una pronuncia milanese 33 ha qualificato corretta la<br />
condotta della compagnia aerea «che si sia attivata per contenere i gravi disagi dei<br />
passeggeri sino al nuovo imbarco», mentre, osservando la riconducibilità della gestione<br />
aeroportuale ad un’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non essendo<br />
stata, inoltre, allegata idonea prova liberatoria, ha con<strong>da</strong>nnato la società gestrice<br />
dell’aeroporto al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consistente <strong>nella</strong> sofferenza<br />
morale conseguente alla «vanificazione della legittima aspettativa di riunirsi alla propria<br />
famiglia nel giorno di Natale». Con riferimento alle altre vertenze presentate<br />
dinnanzi ai Giudici di pace di Milano per le cattive condizioni atmosferiche, che in<br />
più occasioni hanno investito l’aeroporto di Malpensa nei periodi natalizi, è stato risarcito<br />
il «<strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress per la forzata permanenza nell’aeroporto senza notizie e<br />
senza assistenza» 34, ovvero un importo pari al rimborso di un giorno di vacanza «tenendo<br />
conto che il giorno di ritardo coincideva con la notte di San Silvestro» 35.<br />
In una sentenza friulana 36 , invece, il Giudice di pace ha motivato la con<strong>da</strong>nna al<br />
rimborso del biglietto con l’incombenza dell’alea dell’impossibilità sopravvenuta del<br />
trasporto sul vettore e non sul viaggiatore, tuttavia, essendosi la vicen<strong>da</strong> verificata<br />
in conseguenza della mancata autorizzazione ad atterrare per le avverse condizioni<br />
meteorologiche, configurandosi dunque un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta<br />
della prestazione, sono rimaste prive di accoglimento le altre richieste di parte attrice<br />
(lucro cessante, <strong><strong>da</strong>nno</strong> biologico ed esistenziale).<br />
Le vicende processuali delle sentenze <strong>da</strong> ultimo menzionate si riferiscono ad un pe-<br />
32 In tal senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice di pace di Martina Franca, 20 agosto 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice<br />
di pace, 2005, p. 320 con commento di G. FRANCHI) che, in caso di sciopero, ha stabilito l’obbligo per<br />
il vettore del solo rimborso del biglietto, salvo – a titolo extra<strong>contrattuale</strong>, ma più propriamente forse il<br />
Giudice immaginava una somma a titolo non patrimoniale di ristoro per i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero o<br />
addirittura ad una sanzione – quantificata equitativamente in € 250,00 per non aver <strong>da</strong>to un’adeguata<br />
informazione.<br />
33 Giudice di pace di Milano, 23 luglio 2002, in diritto.it.<br />
34 Giudice di pace di Milano, 10 aprile 2002, cit.<br />
35 Giudice di pace di Milano, 3 settembre 1998, cit. Tra i primi contributi sulla vicen<strong>da</strong>, si ve<strong>da</strong> S. CA-<br />
CACE, <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: la moglie abbandonata e un Natale in aeroporto, in Critica del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale,<br />
a cura di G. PONZANELLI, Padova, 2003, pp. 149-154.<br />
36 Giudice di pace di Udine, 2 marzo 2006, in Dir. trasp., 2007, 197 con nota di E. GREGORACI.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 219 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
219 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
riodo antecedente alle sentenze c.d. gemelle del 2003 37 : i <strong>da</strong>nni liqui<strong>da</strong>ti sono stati<br />
così ricondotti all’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 Cost. ed identificati<br />
in alcune ipotesi con il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, conformemente alla descrizione <strong>da</strong>ta<br />
<strong>da</strong>lla sentenza Cass. 7713/2000 38 . Le pronunce più recenti, appartenenti al filone<br />
esistenzialista, recepiscono invece la definizione di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale contenuta<br />
nelle SS.UU. 6572/2006 (cit.). Pro futuro, <strong>da</strong>ti i principi enunciati <strong>da</strong>lle SS.UU. nel<br />
novembre 2008, dispositivi in tal senso non dovrebbero più figurare, sebbene si atten<strong>da</strong>no<br />
con ansia nuove pronunce per valutare i risvolti applicativi delle questioni<br />
lasciate ancora aperte (cfr. estensibilità del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale<br />
in materia di responsabilità <strong>contrattuale</strong>).<br />
<strong>6.</strong>2 L’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi<br />
Tra i contratti di c.d. utenza pubblica, con cui un soggetto eroga servizi considerati<br />
essenziali per il cittadino, si includono quelli aventi ad oggetto la prestazione di servizi<br />
telefonici, energetici e postali 39. Fino agli anni novanta tali soggetti operavano<br />
in una situazione di monopolio (sebbene già fin <strong>da</strong>lla fine degli anni settanta i rapporti<br />
tra enti erogatori ed utenti avessero tratto spunto <strong>da</strong>lla disciplina privatistica) 40,<br />
è solo con la c.d. liberalizzazione del mercato, attraverso cioè la privatizzazione delle<br />
società, che la disciplina privatistica ha trovato un’applicazione tout court: i singoli<br />
rapporti vennero così definitivamente connotati come contratti di somministrazione,<br />
permettendo una tutela più pregnante in favore del consumatore. <strong>Il</strong> presente<br />
itinerario si pone l’obiettivo di verificare le tendenze della giurisprudenza di prossimità<br />
di fronte agli inadempimenti più comuni delle società erogatrici di servizi.<br />
<strong>6.</strong>2.1 Addebito di consumi non fruiti<br />
In caso di contestazione dell’addebito dei consumi elencati <strong>nella</strong> fattura emessa<br />
<strong>da</strong>ll’ente erogatore, l’onere di provare l’esatto ammontare contenuto in essa spetta<br />
alla società che gestisce ed eroga il servizio 41. Tale principio è affermato uniforme-<br />
37 Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in Danno e Resp., 2003, 816 con nota di F.D. BUSNELLI, G.<br />
PONZANELLI, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO<br />
38 Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e Resp., 2000, 835, con nota di P.G. MONATERI e G. PONZA-<br />
NELLI.<br />
Per una disamina dei contratti di utenza pubblica si ve<strong>da</strong> R. BOCCHINI, I contratti di somministrazio-<br />
39<br />
ne di servizi, Torino, 200<strong>6.</strong><br />
Già la sentenza Cass., 29 novembre 1978, n. 5613 aveva affermato che il contratto di utenza tele-<br />
40<br />
fonica dovesse essere inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione ed avesse natura<br />
<strong>contrattuale</strong> di diritto privato, cosa che si sarebbe riflessa nel rapporto tra concessionaria e utente.<br />
Per le controversie nei confronti dei gestori telefonici è competente il Giudice ordinario, lo hanno<br />
41<br />
stabilito il Giudice di pace di Catania, 31 dicembre 2004 e il Giudice di pace di Taranto, 18 dicembre 2004<br />
(entrambe in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 226 con nota di F. FERRARI), che hanno sancito la propria competenza<br />
nonostante non sia esperito il tentativo di conciliazione di fronte agli organismi a ciò deputati.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 220 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 220<br />
mente sia <strong>da</strong>lla giurisprudenza di legittimità che <strong>da</strong> quella di prossimità in materia<br />
di consumi telefonici.<br />
In particolare, sin <strong>da</strong>lla sentenza Cass. 8901/1997 42 , così nelle successive 43 , si desumono<br />
le linee gui<strong>da</strong> cui la giurisprudenza di merito si dovrà attenere per tali vertenze.<br />
In primo luogo «deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione<br />
del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche,<br />
le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione<br />
<strong>da</strong> parte dell’utente» tuttavia, in caso di contestazione, «costituisce onere della<br />
società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affi<strong>da</strong>bilità dei valori<br />
registrati <strong>da</strong> contatori funzionanti, in ogni caso l’utente è ammesso a provare che non<br />
gli sono addebitabili gli scatti risultanti <strong>da</strong>lla corretta lettura del contatore funzionante,<br />
ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a ritenere che sia avvenuta<br />
un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono».<br />
Infine, si specifica che «non è sufficiente dimostrare che il traffico telefonico<br />
appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni<br />
inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi <strong>da</strong>l titolare<br />
dell’utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili<br />
ad un difetto di vigilanza <strong>da</strong> parte dell’intestatario, ovvero alla mancata<br />
adozione di possibili cautele <strong>da</strong> parte del medesimo».<br />
Tale orientamento risulta citato nelle motivazioni delle pronunce del Giudice di<br />
pace di Taranto, 14 febbraio 2001 e del Giudice di pace di Roma, 20 dicembre<br />
2000 44.<br />
Posto ciò, la giurisprudenza di prossimità più recente, in occasione della contumacia<br />
della compagnia telefonica, ha con<strong>da</strong>nnato quest’ultima alla restituzione delle sole<br />
somme indebitamente ricevute e al ripristino della linea telefonica, così, Giudice<br />
di pace di Gioiosa Jonica, 7 giugno 2006 45 :<br />
{{ La doman<strong>da</strong> principale, quindi, deve essere accolta, sia nell’accertamento negativo del<br />
credito che nell’obbligo di ripristino della linea telefonica. Da respingere, al contrario, al<br />
doman<strong>da</strong> di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong>, non provato né sull’an che sul quantum. }}<br />
In una vertenza non dissimile <strong>da</strong> quelle su presentate, il Giudice di pace di Varese,<br />
24 ottobre 2006 46, trattandosi di ingiustificate richieste di pagamento del<br />
Cass., 10 settembre 1997, n. 8901, in Giust. civ. mass., 1997, 1675. In chiave sistematica si legga<br />
42<br />
una sentenza del Giudice di pace pressoché contemporanea: Giudice di pace di Sant’Anastasia, 6 luglio<br />
1997, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 1998, 19 che stabilisce l’impossibilità di assumere quale presunzione l’esatto<br />
funzionamento dei contatori attribuendo pertanto alla società erogatrice l’onere di provare la fon<strong>da</strong>tezza<br />
delle proprie richieste in bolletta.<br />
Cass., 28 gennaio 2003, 1236, in Giust. civ. mass., 2003, 195; Cass., 15 marzo 2004, n. 5232, in<br />
43<br />
Giust. civ. mass., 2004, 3.<br />
Entrambe pubblicate in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2001, 282 e ss. con nota di V. FEBBRARO.<br />
44<br />
45 In www.dejure.giuffre.it e Giudice di pace di Corigliano, 31 ottobre 2006, ivi.<br />
46 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 52 con nota di A. PALMIERI.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 221 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
221 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
canone Rai ad un soggetto che non possedeva alcun apparecchio televisivo, l’attore<br />
non solo è stato esonerato <strong>da</strong>ll’obbligo di pagamento delle fatture, ma ha ricevuto €<br />
50,00 a titolo di ristoro per gli esborsi per le raccoman<strong>da</strong>te inviate, nonché per la<br />
perdita di tempo ed i disagi. È stata dunque liqui<strong>da</strong>ta una somma forfettaria a titolo<br />
misto: <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale e <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale.<br />
<strong>6.</strong>2.2 L’<strong>inadempimento</strong> nelle operazioni di attivazione dei servizi e i pregiudizi<br />
esistenziali<br />
Cospicua risulta la giurisprudenza dei Giudici di pace occasionata <strong>da</strong> disservizi<br />
nell’attivazione dei servizi di pubblica utenza. Le vertenze possono essere ricondotte<br />
a due tipologie di <strong>inadempimento</strong>: <strong>da</strong> un lato la tardiva attivazione del servizio richiesto,<br />
<strong>da</strong>ll’altro l’attivazione di un servizio non richiesto. Anche per tali fattispecie<br />
possono essere individuati il filone esistenzialista e quello non esistenzialista. Per<br />
quanto concerne le sentenze c.d. esistenzialiste, sarà interessante evidenziare le<br />
motivazioni addotte, nonché comparare gli importi liqui<strong>da</strong>ti onde procedere ad una<br />
critica generale alla luce delle SS.UU. del 2008.<br />
In una prima sentenza, il Giudice di pace di Verona, 16 marzo 2000 47 ha attribuito<br />
rilevanza non patrimoniale alla ritar<strong>da</strong>ta attivazione del servizio telefonico,<br />
liqui<strong>da</strong>ndo € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale:<br />
{{ per i pregiudizi subiti non solo <strong>da</strong>ll’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche<br />
<strong>da</strong>i disagi che il creditore deve affrontare per sollecitare l’adempimento.<br />
}}<br />
Sempre a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, sono stati liqui<strong>da</strong>ti € 500,00 <strong>da</strong>l Giudice di<br />
pace di Catanzaro, 23 novembre 200648 49<br />
per lo stato di stress, ansia, nervosismo e preoccupazione anche in relazione ai disagi<br />
affrontati per sollecitare la società ad adempiere e per tutte le sensazioni spiacevoli che sono<br />
an<strong>da</strong>te ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente49 {{<br />
. }}<br />
<strong>Il</strong> Giudice di pace di Bologna, 4 dicembre 2007 50 ha liqui<strong>da</strong>to forfettariamente<br />
oltre all’importo dovuto a titolo di indennizzo, una somma pari ad € 111,00<br />
per il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale dovuto alla «impossibilità di usare internet» e per «il fastidio<br />
delle frequenti comunicazioni imposte all’attore» per ottenere la corretta esecuzione<br />
del contratto telefonico.<br />
La stessa motivazione è utilizzata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Roma, 11 luglio<br />
In Giur. it., 2001, 1159 con nota di F. BILOTTA.<br />
47<br />
In Resp. civile, 2007, 859.<br />
48<br />
49 Si trattava anche in questo caso di un <strong>inadempimento</strong> nell’attivazione del servizio ADSL, consistente<br />
<strong>nella</strong> mancata assistenza <strong>nella</strong> fase di montaggio e collegamento, nonché <strong>nella</strong> disattivazione ingiustificata<br />
dello stesso servizio.<br />
50 In www.giudicedipace.it.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 222 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 222<br />
200351 per liqui<strong>da</strong>re € 500,00 a fronte di 44 giorni di ritardo nell’allacciamento<br />
del nuovo abbonamento telefonico. La singolarità di quest’ultima pronuncia emerge<br />
<strong>da</strong>lla contestuale liqui<strong>da</strong>zione in termini di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale con l’indennizzo previsto<br />
nel contratto stipulato <strong>da</strong>lle parti, secondo cui per ogni giorno lavorativo (in<br />
tal caso erano 17 giorni) di ritardo successivo al quindicesimo, è prevista la corresponsione<br />
di € 2,50, per un ammontare totale di € 42,50.<br />
Non diversamente il Giudice di pace di Casoria, 25 giugno 200452 ha applicato<br />
un indennizzo (il cui ammontare risulta peraltro doppio rispetto a quello della<br />
compagnia telefonica convenuta <strong>nella</strong> vertenza precedente) di € 5,00/giorno di ritardo,<br />
per un totale di € 150,00, oltre al <strong><strong>da</strong>nno</strong>, stavolta patrimoniale ex art. 2043<br />
c.c., per l’interruzione della linea telefonica, <strong>da</strong> configurarsi in re ipsa, per la perdita<br />
della disponibilità del bene <strong>da</strong> parte del dominus e per l’impossibilità di conseguire<br />
l’utilità normalmente ricavabile <strong>da</strong> esso per un totale di € 100,00.<br />
<strong>6.</strong>2.3 L’<strong>inadempimento</strong> nelle operazioni di attivazione dei servizi “senza il <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
esistenziale” 53<br />
Per criticare le sentenze precedentemente citate, in cui sono state elargite somme di<br />
denaro a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, possono essere utilizzate le motivazioni di altre<br />
pronunce di prossimità, senza che ciò implichi necessariamente un riferimento<br />
esplicito alle sentenze del Supremo Collegio nn. 26972-26975/2008. Ciò dimostra<br />
che le linee tracciate <strong>da</strong>lle SS.UU. non costituiscono una risposta “aggressiva” 54 al<br />
lassismo della giurisprudenza dei Giudici di pace, bensì sono frutto di orientamenti<br />
già presenti <strong>nella</strong> giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, <strong>da</strong> cui non restano<br />
esclusi i Giudici di pace.<br />
In primis, con riferimento agli interessi protetti <strong>da</strong>ll’art. 2059 c.c., il Giudice di<br />
pace di Pozzuoli, 21 luglio 200455 , nel rigettare la doman<strong>da</strong> attorea richiesta<br />
per il disagio causato <strong>da</strong>lla ritar<strong>da</strong>ta attivazione del servizio telefonico (159 giorni),<br />
con<strong>da</strong>nnando invece la compagnia telefonica al solo indennizzo pari ad € 637,00,<br />
ha statuito che:<br />
{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si ha solo nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente<br />
garantiti o in presenza di beni che ricevano specifica tutela costituzionale,<br />
}}<br />
51 In Danno e Resp., 2004, 85 con nota di L. DI BONA DE SARZANA.<br />
52 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 137 con nota di G. FRANCHI.<br />
53 <strong>Il</strong> titolo del paragrafo si ispira al volume “<strong>Il</strong> risarcimento integrale senza il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale”, a<br />
cura di G. Ponzanelli, Padova, 2007.<br />
54 P. Cendon, Cass. S.U. 26972/2008: non con l’accetta per favore, in www.personae<strong><strong>da</strong>nno</strong>.it, e Ha <strong>da</strong><br />
passa’ nuttata, in www.altalex.it, in cui si augura che «qualche Giudice di pace troppo “pazzariello” rimanga<br />
intimidito e disarmato».<br />
55 In Resp. e risarc., 2005, 11, 30.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 223 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
223 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
specificando inoltre che, anche in presenza di tali presupposti, sia necessario allegare<br />
prova dei cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non definitivi, che la<br />
lesione ha portato <strong>nella</strong> vita del <strong>da</strong>nneggiato. La mancata allegazione della prova<br />
funge dunque <strong>da</strong> ostacolo al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, <strong>da</strong>ta l’impossibilità<br />
di configurarlo in re ipsa56 . Ancora più esplicita risulta la motivazione addotta<br />
<strong>da</strong>l Giudice di pace di Palmi, 26 gennaio 2006 (in www.lex24.ilsole24ore.it):<br />
{{ con riferimento al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress, il disagio allegato <strong>da</strong>ll’attore – consistito <strong>nella</strong> mancata<br />
connessione ad internet <strong>da</strong>llo studio legale – non è configurabile quale <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale.<br />
Tale <strong><strong>da</strong>nno</strong> non consiste infatti in qualunque disagio della vita quotidiana e<br />
lavorativa, ma richiede una consistente modifica delle proprie abitudini di vita, una radicale<br />
compromissione di attività realizzatrici della persona.<br />
}}<br />
Come già accennato nei precedenti paragrafi, la liqui<strong>da</strong>zione di importi a titolo di<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per qualsiasi pregiudizio, importa non solo che per la stessa lesione<br />
il <strong>da</strong>nneggiato venga ristorato più volte, <strong>da</strong> cui consegue un ingiustificato arricchimento<br />
dello stesso, ma soprattuto conduce allo svilimento degli obiettivi che<br />
l’ordinamento si propone nel tutelare alcuni interessi anziché altri.<br />
Una luci<strong>da</strong> critica al <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è apportata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Palermo,<br />
22 aprile 200857 {{ secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che tuttavia appare avere pochi proseliti<br />
fra i Giudici di merito il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, in quanto <strong><strong>da</strong>nno</strong> tipicamente risarcibile,<br />
lo è solo nei casi previsti <strong>da</strong>lla legge. Da questo assunto, discende l’insostenibilità<br />
teorica della nozione di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilità:<br />
la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce <strong>da</strong>lla seguente alternativa.<br />
Se per <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si intende un pregiudizio diverso <strong>da</strong>l <strong><strong>da</strong>nno</strong> causato <strong>da</strong> reato, esso<br />
è irrisarcibile ex art. 2059 c.c.; se, viceversa, col termine <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si designa il pregiudizio<br />
derivante <strong>da</strong>lla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché<br />
costituisce una duplicazione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, già oggi risarcibile ex art.<br />
2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma. }}<br />
Così la pronuncia del Giudice di pace di Genova, 17 settembre 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005,<br />
56<br />
230 con nota di A. PALMIERI) che, in caso di attivazione di servizi non richiesti, ha liqui<strong>da</strong>to € 100,00 per<br />
il <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, respingendo la richiesta di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale in quanto l’<strong>inadempimento</strong><br />
non avrebbe provocato un mutamento irreversibile della vita del cliente, né gli avrebbe cagionato un’alterazione<br />
psichica. Si ve<strong>da</strong> anche Giudice di pace di Bologna, 7 settembre 2006 (in Resp. Civ., 2006,<br />
1050), in cui si risarciscono € 400,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in proporzione al disagio psicofisico<br />
causato <strong>da</strong>ll’<strong>inadempimento</strong> della compagnia di telefonia mobile che aveva venduto un videofonino<br />
nell’imminenza della partenza per gli Usa dell’attore, risultato tuttavia inutilizzabile per mancanza di copertura.<br />
<strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> è stato considerato in re ipsa in quanto «la situazione di per sé è idonea a far produrre<br />
un’alterazione dell’equilibrio psicofisico, causato <strong>da</strong> stress, nevrosi, irritabilità indotta <strong>da</strong> comportamento ingiusto<br />
di terzi». Risarciti inoltre € 93,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale per il costo di tre telefonate con<br />
altro cellulare <strong>da</strong> Usa-<strong>It</strong>alia.<br />
In www.lex24.ilsole24ore.it.<br />
57
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 224 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 224<br />
Una recente pronuncia del Giudice di pace di Rossano, 7 febbraio 2008 58<br />
ha con<strong>da</strong>nnato la compagnia telefonica a indennizzare l’utente per l’erronea indicazione<br />
dello stesso nell’elenco telefonico (per due anni consecutivi il numero non era<br />
stato indicato quale linea di uno studio legale) per un importo pari a due mensilità<br />
per ogni anno, come risulta ricavabile <strong>da</strong>l contratto; sono stati inoltre assegnati<br />
all’utente € 200,00 59<br />
per <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong>, proprio per non aver corrisposto, o quanto meno<br />
offerto per tempo, l’indennizzo suddetto, somma che in mancanza di criteri certi, e senza per<br />
questo <strong>da</strong>r luogo ad un giudizio equitativo, viene determinata ex art. 1226 c.c. 59<br />
{{<br />
}}<br />
Nella sentenza del Giudice di pace di Pavia, 15 dicembre 200660 sono state<br />
risarcite più voci di <strong><strong>da</strong>nno</strong> in occasione del distacco della linea telefonica dovuta al<br />
mancato pagamento dei canoni relativi ad un nuovo piano telefonico attivato senza<br />
il consenso del cliente61. Innanzitutto, avuto riguardo dello stato di inquietudine<br />
procurato all’attore, si è ritenuto equo valutare in € 250,00 il <strong><strong>da</strong>nno</strong> derivante <strong>da</strong>lla<br />
privazione della rete telefonica, comprensivo del rimborso per spese relative alla<br />
corrispondenza; successivamente sono stati liqui<strong>da</strong>ti € 250,00 per il tempo che l’attore<br />
è stato costretto a dedicare alla questione; infine, a titolo di rimborso spese,<br />
€ 150,00 per l’attivazione di una nuova utenza telefonica, come <strong>da</strong> fattura prodotta.<br />
Per la terza voce di <strong><strong>da</strong>nno</strong>, nulla quaestio, dubbi sorgono in ragione delle prime due:<br />
la valutazione è avvenuta in via equitativa e i <strong>da</strong>nni sono stati considerati in re ipsa.<br />
Per evitare di ristorare più volte il <strong><strong>da</strong>nno</strong> derivato <strong>da</strong>lla stessa lesione, sarebbe parso<br />
più opportuno applicare, anche a questa fattispecie, gli indennizzi automatici presenti<br />
nel contratto di utenza telefonica62 .<br />
<strong>6.</strong>2.4 Mancata consegna del plico postale<br />
La giurisprudenza di prossimità in più occasioni ha affrontato cause aventi ad oggetto<br />
il mancato recapito di un plico postale: <strong>nella</strong> maggior parte delle quali, tra le<br />
richieste di parte attrice, risulta il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chance (per<br />
la cui trattazione si rinvia al Capitolo precedente).<br />
58 Disponibile su www.ricercagiuridica.com.<br />
59 Per una vertenza simile, il Giudice di pace di Teano, 20 febbraio 2007, in www.giudicedipace.it, ha<br />
rigettato la doman<strong>da</strong> di risarcimento dei <strong>da</strong>nni per mancata allegazione probatoria.<br />
60 La sentenza è disponibile sul sito www.ilcaso.it.<br />
61 <strong>Il</strong> Giudice di pace di Barre, 5 giugno 2007, disponibile su www.giudicedipace.it ha statuito che «è<br />
vietata la fornitura di beni e servizi non richiesti al consumatore, in mancanza di una sua previa ordinazione,<br />
nel caso in cui essa comporta una richiesta di pagamento», liqui<strong>da</strong>ndo € 300,00 per «la necessità di doversi<br />
difendere <strong>da</strong> mo<strong>da</strong>lità comportamentali aggressive poste in opere <strong>da</strong> soggetto economico molto forte,<br />
che ledono la sfera dei diritti di libertà economica».<br />
62 Nella fattispecie, la disciplina degli indennizzi automatici sarebbe stata contenuta negli artt. 26 e<br />
ss. delle Condizioni Generali del contratto di utenza telefonica con Telecom, disponibile su www.187.it.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 225 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
225 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
Tra le prime sentenze che affermano la responsabilità del gestore dei servizi postali<br />
per disservizi si menziona quella pronunciata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Taranto 63 ,<br />
con cui è stata risolta la vertenza avente ad oggetto il ritar<strong>da</strong>to recapito (due mesi e<br />
mezzo) di un plico spedito per posta celere, in conseguenza del quale il mittente era<br />
stato escluso <strong>da</strong> un corso di perfezionamento presso l’Università. La società gestrice<br />
del servizio è stata con<strong>da</strong>nnata a restituire le spese di spedizione del pacco (€<br />
11,67) oltre ad € 774,68 a titolo di risarcimento «per la mancata partecipazione al<br />
corso» in ragione del fatto che:<br />
{{ tale somma è il giusto risarcimento che si può <strong>da</strong>re ad un giovane che, non per colpa sua,<br />
ha perso un’occasione di migliorare, con l’acquisizione di punteggi, l’inserimento in graduatoria<br />
per l’attività di insegnamento delle discipline previste anche se temporanea. }}<br />
<strong>Il</strong> Tupt D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 prevedeva al suo articolo 6 l’esonero <strong>da</strong> qualsiasi<br />
responsabilità <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> per i servizi postali, bancoposta e telecomunicazioni<br />
fuori <strong>da</strong>i casi espressamente previsti <strong>da</strong>lla legge. Simili privilegi in ordine<br />
all’imputabilità dell’<strong>inadempimento</strong> sono stati erosi progressivamente <strong>da</strong>lla giurisprudenza<br />
costituzionale 64, sulla base della trasformazione della natura del rapporto<br />
tra gestore ed utente <strong>da</strong> autoritaria a <strong>contrattuale</strong>; mentre la previsione di limiti<br />
indennitari alla responsabilità dell’ente sono sempre sopravvissuti al vaglio costituzionale<br />
65 .<br />
In armonia con il quadro presentato si poneva la sentenza della S.C. 4619/1998 66,<br />
Giudice di pace di Taranto, 5 maggio 1999, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2000, 235 con nota di F. FERRARI.<br />
63<br />
Corte Cost., 17 marzo 1988 n. 303 (in Giur. cost., 1988, 125) ha dichiarato l’illegittimità costituzio-<br />
64<br />
nale dell’art. 6 Tupt, <strong>nella</strong> parte in cui dispone che l’Ente poste italiane non è tenuto al risarcimento dei<br />
<strong>da</strong>nni, oltre all’indennità di cui l’art. 28, in caso di perdita, o manomissione di raccoman<strong>da</strong>te con le quali<br />
siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato; parimenti la Corte Cost.,<br />
28 febbraio 1992 n. 74 (in Giur. cost., 1992, 398) o ha dichiarato illegittimo <strong>nella</strong> parte in cui non eccettua<br />
<strong>da</strong>lla limitazione di responsabilità dell’Amm.ne delle Poste per i <strong>da</strong>nni derivati <strong>da</strong> perdita totale di<br />
corrispondenze raccoman<strong>da</strong>te il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti<br />
dell’Amm.ne medesima; infine la Corte Cost. 30 dicembre 1997 n. 463, ne ha dichiarato l’illegittimità<br />
<strong>nella</strong> parte in cui dispone che l’Ente non è tenuto al risarcimento dei <strong>da</strong>nni in caso di colpevole ritardo<br />
<strong>nella</strong> rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione<br />
all’ufficio di pagamento designato <strong>da</strong>l traente.<br />
La limitazione della responsabilità al sistema indennitario permane fino alla Corte Cost. 17 giugno<br />
65<br />
2002 n. 254 (in Giur. cost., 2002, 1853) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, <strong>nella</strong><br />
parte in cui dispone che l’Ente poste ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità<br />
per il mancato recapito del telegramma.<br />
Cass., 7 maggio 1998, n. 4619 (in Danno e Resp., 1998, 674 con nota di: G. BELLANTUONO e in Resp.<br />
66<br />
civ. e prev., 1998, 1395 con nota di M. LIO): «<strong>Il</strong> privato vincitore di concorso destinatario di corrispondenza<br />
contenente la richiesta di invio della necessaria documentazione per il perfezionamento della pratica di assunzione,<br />
nel lamentare la mancata ricezione della relativa raccoman<strong>da</strong>ta (e la conseguente decadenza<br />
<strong>da</strong>ll’impiego), è legittimato a chiedere la con<strong>da</strong>nna dell’amministrazione delle poste al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
derivatogli <strong>da</strong> tale, mancato recapito esclusivamente entro i limiti di cui agli artt. 6, 28, 48 e 93 del D.P.R.<br />
n. 156 del 1973, a mente dei quali l’obbligo del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> parte della predetta amministrazione<br />
è ammesso (art. 28) non oltre un’indennità pari a dieci volte il diritto fisso di raccoman<strong>da</strong>zione. Anche<br />
se il rapporto tra amministrazione postale ed utenti si estrinseca, ormai, in atti <strong>da</strong>l carattere non più autori-
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 226 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 226<br />
in cui è stato negato il risarcimento dei <strong>da</strong>nni in favore del vincitore di un concorso<br />
pubblico che, a causa della mancata ricezione della cartolina raccoman<strong>da</strong>ta, non<br />
aveva potuto accettare il posto, facendo scorrere la graduatoria di merito ai successivi<br />
candi<strong>da</strong>ti risultati idonei.<br />
Dalla stessa si è discostato il Giudice di pace di Taranto (cit.), non solo per aver reso<br />
inapplicabili i limiti indennitari, ma per aver considerato possibile il cumulo fra responsabilità<br />
<strong>contrattuale</strong> ed extra<strong>contrattuale</strong>. In particolare il disservizio postale<br />
avrebbe, secondo la pronuncia citata, contestualmente violato il principio di neminem<br />
laedere, <strong>da</strong>ndo vita ad un <strong><strong>da</strong>nno</strong> ingiusto risarcibile, nonché costituito un <strong>inadempimento</strong><br />
delle obbligazioni assunte, comportante il rimborso del prezzo del servizio.<br />
A tal proposito le SS.UU. del novembre 2008 hanno affermato la risarcibilità<br />
dei <strong>da</strong>nni non patrimoniali anche in materia non <strong>contrattuale</strong> senza dover ricorrere<br />
all’escamotage del principio del neminem laedere, purché si tratti di lesioni a diritti<br />
inviolabili della persona.<br />
Anche la pronuncia del Giudice di pace di Fano, 11 settembre 2001 67 individuando<br />
<strong>nella</strong> trasformazione dell’Ente in società per azioni il motivo di assoggettamento<br />
alla disciplina privatistica, ritiene inesistente qualsiasi limite al risarcimento<br />
del <strong><strong>da</strong>nno</strong> e accoglie in misura di € 981,26 la richiesta di risarcimento dei <strong>da</strong>nni per<br />
la mancata consegna del plico. Nella motivazione è richiamata la sentenza del Giudice<br />
di pace di Ostia, del 15 ottobre 1998 68 in cui vengono liqui<strong>da</strong>ti in totale<br />
€ 2.582,28 per l’importo che l’utente avrebbe potuto plausibilmente ricevere <strong>da</strong>lla<br />
borsa di studio che avrebbe sicuramente vinto, sulla base della documentazione presentata,<br />
se il plico fosse arrivato a destinazione. Quest’ultima pronuncia supera ogni<br />
ipotesi di limitazione della responsabilità ad opera del Tupt, grazie all’applicazione<br />
della normativa codicistica.<br />
La tendenza della giurisprudenza di prossimità ha anticipato l’assetto che si sarebbe<br />
creato con l’abrogazione dell’art. 6 del Tupt, operata attraverso l’art. 218, lett. s),<br />
del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. In recepimento del nuovo quadro normativo si<br />
pone la sentenza Cass. 15559/2004 69, stabilendo che l’imprevedibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
non possa costituire un limite all’esistenza del <strong><strong>da</strong>nno</strong> medesimo, ma possa altresì inficiare<br />
sul quantum debeatur. Infine Giudice di pace di Casoria, 20 luglio<br />
tativo bensì <strong>contrattuale</strong> (...) non pare legittima la introduzione di una distinzione di tale responsabilità a<br />
secon<strong>da</strong> che l’omesso recapito della missiva non determini altra conseguenza che la perdita della stessa, ovvero<br />
che, all’omissione in parola, consegua la lesione di un diverso diritto, giuridicamente tutelato, del privato<br />
destinatario (invocandosi, inammissibilmente, in tale ultima ipotesi, una differente qualificazione, in termini<br />
aquiliani, della responsabilità stessa)».<br />
In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2002, 142.<br />
67<br />
In Giur. merito, 1999, III, 68 117.<br />
Cass., 11 agosto 2004, n. 15559, in www.dejure.giuffre.it, il caso concerneva 69 il mancato recepimento<br />
di fondi per l’estirpazione di un meleto a causa del mancato recapito del telegramma all’ufficio regionale<br />
competente. La Corte d’appello pur riconoscendo la colpevolezza delle Poste, non risarciva l’attrice<br />
del pregiudizio in quanto non esplicitato, nel telegramma, il suo ammontare in caso di mancato recapito,<br />
e dunque non ritenuto prevedibile ai sensi dell’art. 1225 c.c.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 227 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
227 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
2005 70 ha ribadito il principio dell’integrale risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> in caso di <strong>inadempimento</strong><br />
nell’erogazione dei servizi postali.<br />
{{ A seguito della trasformazione dell’amministrazione postale <strong>da</strong> ente pubblico in s.p.a., la<br />
gestione del servizio è disciplinata secondo le disposizioni contenute nel codice civile, con la<br />
conseguenza che in caso di <strong>inadempimento</strong> agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti<br />
del cliente, Poste italiane s.p.a. è tenuta al risarcimento dell’integrale <strong><strong>da</strong>nno</strong> sofferto,<br />
fatte salve le ipotesi ancora disciplinate <strong>da</strong>lla normativa speciale.<br />
}}<br />
Al di là delle osservazioni in ordine al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chance, già esaustivamente<br />
affrontate nel capitolo precedente, resta <strong>da</strong> notare come le ricostruzioni della giurisprudenza<br />
di prossimità precedenti all’abrogazione dell’immunità del gestore del<br />
servizio postale, abbiano colto le rationes sottese agli interventi della Corte Costituzionale<br />
e reso operativo il quadro normativo che si sarebbe successivamente applicato.<br />
L’eccessivo entusiasmo potrebbe tuttavia vanificarsi là dove il superamento dell’immunità<br />
sfoci in una overcompensation. <strong>Il</strong> Giudice di pace di Davoli, 13 aprile<br />
2007 (in www.dejure.giuffre.it) ha infatti liqui<strong>da</strong>to complessivamente € 2.000,00 a<br />
titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chances (consistenti in comunicazioni<br />
su promozioni, comunicazioni bancarie ecc.) e <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per<br />
{{ lo stress quotidiano di dover contattare quelle persone che potrebbero aver ricevuto la corrispondenza,<br />
lo stress in caso di comunicazioni importanti che le stesse non raggiungano la<br />
destinazione e quindi dover contattare il mittente per chiedere se la corrispondenza sia stata spedita<br />
}}<br />
a causa del continuo mancato recapito della corrispondenza presso la propria abitazione,<br />
visto come lesione dell’art. 15 Cost. In realtà anche in questo caso, l’offesa al<br />
bene non è tale <strong>da</strong> superare la soglia di gravità che ne rende risarcibili i pregiudizi<br />
(SS.UU. 26972-26975/2008).<br />
<strong>6.</strong>2.5 L’interruzione dell’erogazione dei servizi<br />
L’esempio più comune di <strong>inadempimento</strong> <strong>da</strong> interruzione nell’erogazione dei servizi,<br />
in relazione al numero di cause intentate e, dunque, di pronunce emanate <strong>da</strong>lla giurisprudenza<br />
di prossimità, è sicuramente quello relativo al black-out elettrico verificatosi<br />
domenica 28 settembre 2003.<br />
La giurisprudenza di legittimità, mai pronunciatasi sulla fattispecie specifica, per<br />
una vertenza simile ha statuito che l’ente somministrante sia liberato <strong>da</strong>lla responsabilità,<br />
se dimostri che l’interruzione sia dipesa <strong>da</strong> una delle cause di esonero sottoscritte<br />
<strong>da</strong>ll’utente nel relativo contratto. Nessuna indicazione circa le voci di <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
eventualmente risarcibili.<br />
Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, in armonia dunque con<br />
70 In Corr. merito, 2006, 20.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 228 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 228<br />
l’orientamento tracciato <strong>da</strong>lle SS.UU., i <strong>da</strong>nni prodotti <strong>da</strong>l black-out elettrico non sarebbero<br />
suscettibili di risarcimento71 .<br />
Dal materiale giurisprudenziale analizzato si possono tuttavia individuare due tendenze<br />
opposte dei Giudici di pace: <strong>da</strong> un lato coloro che applicano gli indennizzi automatici<br />
o che limitano il risarcimento al <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, <strong>da</strong>ll’altro si trovano<br />
quelle sentenze in cui il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale (spesso indicato come esistenziale)<br />
è riconosciuto per i disagi sofferti in ragione dell’interruzione dell’erogazione<br />
dell’energia elettrica.<br />
Sulla scia della prima tendenza si possono citare le pronunce del Giudice di pace<br />
di Chiaravalle, 17 aprile 2004 72 (che ha con<strong>da</strong>nnato la società erogatrice a<br />
risarcire 0,60 €/minuto di interruzione per un totale di 440 minuti, pari a €<br />
264,00) 73 e del Giudice di pace di Martina Franca, 31 agosto 2004 74 (che<br />
ha disposto che l’ente erogatore del servizio elettrico indennizzasse l’utente di<br />
€ 25,82 75 per il mancato rispetto degli impegni, rigettando tuttavia la richiesta di<br />
risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress e alla vita di relazione, per mancanza di colpevolezza<br />
del gestore).<br />
Diversamente il Giudice di pace di Ceglie Messapica, 7 settembre 200576 se <strong>da</strong> una parte ha liqui<strong>da</strong>to € 25,82 a titolo di indennizzo automatico ex art. 24 delibera<br />
201/99, <strong>da</strong>ll’altra ha risarcito il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress e quello alla vita di relazione,<br />
consistenti in «ipotesi di <strong><strong>da</strong>nno</strong> che, anche se non collegate ad una particolare lesione,<br />
impongono un non facere, che limita, comunque, i complessi ambiti di realizzazione<br />
della persona umana», in quanto l’interruzione dell’energia elettrica in quella domenica<br />
di settembre avrebbe causato «la rinuncia o limitazione <strong>da</strong> parte dell’attore di<br />
quelle attività di riposo e svago e, comunque, di opportunità esistenziali che costituiscono<br />
legittime aspettative di ogni essere umano, determinando modifiche negative alla<br />
propria vita». Sulla base di tali giustificazioni sono stati dunque liqui<strong>da</strong>ti € 100,00.<br />
Le perplessità in merito all’applicabilità degli indennizzi automatici di cui all’art. 24<br />
della delibera n. 201/99 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (modificata <strong>da</strong>lla<br />
successiva delibera n. 220/02) sembrerebbero esser state alimentate <strong>da</strong>l comunicato<br />
stampa del Presidente dell’Autorità stessa del 3 ottobre 2002, in cui è stato affermato<br />
che «risulta chiarissimo <strong>da</strong>lla lettura dell’art. 24, che tale forma di indennizzo<br />
71 Una luci<strong>da</strong> critica alla tendenza a riconoscere il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale <strong>da</strong> black-out elettrico è<br />
approntata <strong>da</strong> G. PONZANELLI, Le pericolose frontiere della responsabilità civile: il caso dei <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> blackout<br />
elettrico, in Danno e Resp., 2006, 54.<br />
72 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 147 con nota di R. AMBROSINI.<br />
73 I 440 minuti di interruzione, anche se non continua, erano concentrati nel solo mese di agosto.<br />
74 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 231 con nota di A. PALMIERI.<br />
75 La cifra è quella contenuta <strong>nella</strong> tabella di cui all’art. 24 della delibera 201/1999 dell’Autorità garante<br />
per l’energia elettrica e il gas, disponibile sul sito dell’Autorità stessa (www.autorita.energia.it/docs/<br />
99/201-99.html).<br />
76 In Foro it., 2006, I, 1255.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 229 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
229 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
automatico ricorre solo nelle ipotesi tassative ivi previste fra le quali non compaiono<br />
assolutamente le interruzioni di servizio (...) <strong>Il</strong> cliente finale che ha subito un <strong><strong>da</strong>nno</strong> a<br />
seguito del black-out del 28 settembre scorso può sempre rivolgersi alla magistratura<br />
ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito all’accertamento delle eventuali<br />
responsabilità e alla quantificazione dei <strong>da</strong>nni subiti». In realtà, leggendo la suddetta<br />
delibera, se è vero che <strong>nella</strong> tabella allegata allo stesso articolo 24 non sia<br />
menzionata l’interruzione del servizio, si può altrettanto notare come la medesima<br />
fattispecie non sia elencata nemmeno all’articolo successivo, in cui sono descritti i<br />
casi di esclusione al diritto all’indennizzo automatico.<br />
Premessa la difficoltà di considerare risarcibile il <strong><strong>da</strong>nno</strong> provocato ai generi alimentari<br />
contenuti nei frigoriferi delle abitazioni degli utenti77, <strong>da</strong>ta la dubbia esistenza<br />
di un interesse meritevole di tutela, altrettanto curiosi sono gli importi liqui<strong>da</strong>ti, in<br />
via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, di quelle<br />
che sono considerate le quantità di cibi deperibili che una famiglia media possiede<br />
in una domenica settembrina: il Giudice di pace di Napoli, 13 luglio 2005<br />
(in www.dejure.giuffre.it) ha ritenuto che, in relazione ad una famiglia media, le<br />
scorte mediamente deperibili nelle condizioni de quibus, potessero ammontare ad<br />
€ 75,00; mentre il Giudice di pace di Pozzuoli, 28 dicembre 2006 (in<br />
www.dejure.giuffre.it) ha liqui<strong>da</strong>to una somma esattamente doppia, <strong>da</strong>ndone tuttavia<br />
una non dissimile motivazione «somma ragionevolmente necessaria per l’acquisto<br />
di una normale scorta alimentare di una famiglia media».<br />
In proposito, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere78 ha rilevato un certo lassismo<br />
dei Giudici di pace nel liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> deterioramento dei viveri, e cioè, attraverso<br />
il criterio equitativo, i Giudici, di fatto, hanno <strong>da</strong>to per presunto ciò che in<br />
realtà avrebbe dovuto costituire oggetto di prova. <strong>Il</strong> Tribunale ha invece stabilito la<br />
necessità che l’attore provi: di risiedere in una zona in cui effettivamente la corrente<br />
elettrica è mancata per un periodo sufficiente ad avariare il cibo, di possedere un<br />
frigorifero e di avere avuto al suo interno una determinata quantità di elementi deteriorati<br />
proprio a causa del black-out. Anche gli importi liqui<strong>da</strong>ti a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
esistenziale <strong>da</strong> black-out variano di oltre il 50% a secon<strong>da</strong> dell’ufficio adito essendo<br />
ricompresi tra € 100,00 del man<strong>da</strong>mento di Ceglie Messapica (cit.) e € 225,00 del<br />
Giudice di pace di Casoria (cit.).<br />
La possibilità di applicare il sistema degli indennizzi automatici anche ad una siffatta<br />
tipologia di <strong>inadempimento</strong> dell’ente erogatore avrebbe costituito un giusto com-<br />
77 Non convince la motivazione del Giudice di pace di Marcianise, 29 settembre 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice di<br />
pace, 2005, 148) in cui si specifica che non rientrando il black-out né nel caso fortuito, né nell’ipotesi di<br />
forza maggiore, ne deduce la risarcibilità per <strong>inadempimento</strong> di ogni <strong><strong>da</strong>nno</strong> all’utente. Dello stesso avviso<br />
l’ufficio del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale (sentenze 1° marzo 2004, in Gius, 2004, 2606 e 4<br />
aprile 2004, in Gius, 2004, 3511).<br />
78 Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sez. Dist. di Marcianise, 6 febbraio 2006, in Gui<strong>da</strong> al diritto,<br />
con nota di A. MAZZUCCHELLI
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 230 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 230<br />
promesso tra i disagi patiti <strong>da</strong>ll’utenza e l’overcompensation praticata con il risarcimento<br />
di <strong>da</strong>nni c.d. bagatellari. <strong>Il</strong> suggerimento di adire alla giustizia ordinaria ha<br />
giustificato così in molte pronunce la liqui<strong>da</strong>zione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, spesso<br />
non provato, perciò individuato in re ipsa, sulla scorta della privazione dell’utente<br />
della possibilità di attendere alle normali attività quotidiane 79 . Alcuni Giudici, per<br />
<strong>da</strong>re una parvenza di coerenza al sistema, hanno tentato di ricondurre la circostanza<br />
alla lesione di interessi di rango costituzionale, così Giudice di pace di Casoria,<br />
13 luglio 2005 80:<br />
{{ la delusione di non poter svolgere le normali attività di svago domenicale, costituisce una<br />
lesione dell’art. 2 Cost., in quanto il riconoscimento della persona si sostanzia anche attraverso<br />
il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in <strong>da</strong>ti momenti. }}<br />
Parimenti, il Giudice di pace di Mercato San Severino, 30 marzo 2006 81,<br />
motiva la liqui<strong>da</strong>zione in re ipsa di € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, stabilendo<br />
che:<br />
{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consiste <strong>nella</strong> perdita, <strong>nella</strong> compromissione, <strong>nella</strong> forzata rinunzia<br />
allo svolgimento di una o più attività realizzatrici della persona, non remunerative, fonte di<br />
compiacimento o di un benessere per il <strong>da</strong>nneggiato (...) tra le attività tutelate <strong>da</strong>ll’art. 2<br />
Cost., rientrano sicuramente la forzata privazione delle ore di svago, attività agonistiche,<br />
culturali, di intrattenimento, riposo, relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono,<br />
con mo<strong>da</strong>lità e gradi diversi, <strong>nella</strong> vita del soggetto leso.<br />
}}<br />
<strong>6.</strong>3 L’<strong>inadempimento</strong> del contratto di assicurazione e dei contratti bancari<br />
Quest’ultimo focus si riferisce agli inadempimenti delle compagnie assicurative e degli<br />
istituti di credito. A differenza delle ipotesi precedentemente analizzate, le pronunce<br />
della giurisprudenza dei Giudici di pace in materia non raggiungono numeri<br />
tanto significativi <strong>da</strong> permettere l’individuazione di più tendenze risarcitorie. Si possono<br />
tuttavia distinguere alcune fattispecie differenti di <strong>inadempimento</strong>: <strong>da</strong> un lato<br />
la compagnia assicurativa che abbia mal gestito la pratica, effettuando una transazione<br />
non vantaggiosa, <strong>da</strong>ll’altro l’aumento ingiustificato dei premi assicurativi. Per<br />
quanto concerne i contratti bancari, l’unico <strong>inadempimento</strong> portato al cospetto del-<br />
79 Giudice di pace di Capaccio, 20 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 230<strong>6.</strong><br />
80 In Danno e Resp., 2006, 56 con nota di G. PONZANELLI. ha dunque liqui<strong>da</strong>to € 225,00 a titolo di<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per «la rinuncia a tutte quelle attività di riposo, ricreazione e svago, che costituiscono la<br />
normale aspettativa di ogni essere umano» oltre ad € 75,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale «per l’eccessiva<br />
durata dell’interruzione della corrente che è <strong>da</strong> ritenersi, per comune esperienza, causare l’avaria di alcuni<br />
cibi che costituiscono le normali scorte alimentari di una famiglia che necessitano di costante refrigerazione<br />
(latte, carne, burro, generi congelati), anche in considerazione del periodo ancora caldo in cui si è verificata<br />
l’interruzione».<br />
81 In Res. e ris., 2006, 6, 73.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 231 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
231 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
la giurisprudenza di prossimità, che permette dei paragoni, è il caso del pagamento<br />
degli assegni a soggetto diverso <strong>da</strong>l titolare.<br />
<strong>6.</strong>3.1 Mala gestio dell’assicuratore<br />
Con la stipula del contratto di assicurazione, le compagnie assumono nei confronti<br />
dell’assicurato il ruolo di man<strong>da</strong>tario in rem propria, con la conseguenza che, sebbene<br />
nell’esercizio dell’attività di assicurazione alle stesse vengano conferiti diversi<br />
poteri (tra cui stare in giudizio, transare la vertenza), permane l’obbligo di tenere<br />
informato l’assicurato, quale diretta applicazione dei principi di correttezza e buona<br />
fede, cui la condotta dell’assicuratore deve ispirarsi. Inoltre, ai sensi dell’art. 1710<br />
c.c., la cura degli interessi dell’assicurato dovrà essere gestita con la diligenza del<br />
buon padre di famiglia.<br />
In tal senso il Giudice di pace di Benevento, 20 febbraio 2004 82 ha con<strong>da</strong>nnato<br />
la compagnia assicuratrice al pagamento di € 2.500,00 (praticamente il massimo,<br />
<strong>da</strong>ta la sua competenza limitata) per i <strong>da</strong>nni arrecati all’assicurato per essere<br />
stato tenuto all’oscuro dell’avvenuta transazione di una vertenza e neppure essere<br />
stato tutelato in sede penale con la richiesta di remissione della querela nei suoi<br />
confronti 83 . L’attore ha subito così una con<strong>da</strong>nna penale consistente in una multa di<br />
€ 150,00, sostenendo inoltre € 500,00 per le spese legali. In un altro caso, concernente<br />
la variazione in pejus della classe di merito in seguito a vertenza chiusa in via<br />
stragiudiziale non nell’interesse dell’assicurato, il Giudice ha con<strong>da</strong>nnato l’assicuratore<br />
al ripristino della precedente classe di merito, senza risarcire alcun <strong><strong>da</strong>nno</strong> 84 .<br />
In una fattispecie più grave, il Giudice di pace di Pozzuoli, 29 gennaio<br />
2007 85 ha stabilito che per una gestione corretta del sinistro la compagnia di assicurazione,<br />
all’atto del ricevimento della richiesta di risarcimento dei <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> parte<br />
del <strong>da</strong>nneggiato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione <strong>da</strong> parte della sua assicurata,<br />
avrebbe dovuto richiedere a quest’ultima ragguagli in merito al sinistro,<br />
onde valutare le responsabilità ed eventualmente addivenire alla transazione della<br />
lite in via stragiudiziale. Nel caso di specie, l’attrice ha disconosciuto il sinistro,<br />
mentre l’assicuratrice lo aveva unilateralmente liqui<strong>da</strong>to, violando così la norma di<br />
cui all’art. 1917 c.c., 2° comma, laddove prevede che «l’assicuratore abbia facoltà,<br />
82 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 338, con nota di P. BERNARDINI.<br />
In chiave sistematica è opportuno il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, laddove la sen-<br />
83<br />
tenza Cass., 25 novembre 1998, n. 11975 (in Giust. civ. mass., 1998, 2458) stabilisce che «la responsabilità<br />
dell’assicuratore per mala gestio nasce quando risulti che il primo abbia ritar<strong>da</strong>to il pagamento<br />
dell’indennizzo, nonostante che i <strong>da</strong>ti obiettivi a disposizione consentissero di desumere l’esistenza della responsabilità<br />
dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del <strong>da</strong>nneggiato, ovvero abbia gestito la vertenza<br />
in modo non ispirato alla cura diligente dei comuni interessi».<br />
Giudice di pace di Bari, 7 luglio 2006, in www.dejure.giuffre.it e Giudice di pace di Catania, 16 ago-<br />
84<br />
sto 2006, in www.pluris-ce<strong>da</strong>m.utetgiuridica.it.<br />
Disponibile su www.giudicedipace.it.<br />
85
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 232 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 232<br />
previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo <strong>da</strong>nneggiato l’indennità<br />
dovuta».<br />
Inoltre, in materia di R.C.A., l’art. 144 del D.Lgs. 209/2005, già art. 18 della legge<br />
990/69, consente al <strong>da</strong>nneggiato azione diretta per il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> nei<br />
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. In questo caso, infatti,<br />
se non vi fosse la comunicazione dell’assicuratore circa l’esistenza di una pretesa<br />
risarcitoria, l’assicurato rischierebbe di restare all’oscuro di tutta la vicen<strong>da</strong> risarcitoria<br />
e di subire le conseguenze in ordine al malus, senza avere la possibilità di difendersi,<br />
in dispregio dell’inviolabile diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.<br />
In tal senso, il comportamento dell’assicuratore dev’essere improntato oltre che alla<br />
tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del proprio assicurato secondo<br />
la diligenza del buon padre di famiglia. Per tale inottemperanza l’attrice è<br />
stata risarcita per un ammontare pari ad € 713,00, quale differenza di prezzo tra i<br />
premi che ha dovuto pagare rispetto a quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata<br />
con la propria classe di merito.<br />
La richiesta di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, avanzata <strong>da</strong>ll’attrice per lo stress<br />
fisico e psicologico in seguito al mancato rinnovo della polizza, non ha trovato invece<br />
accoglimento. <strong>Il</strong> Giudice ha ritenuto che il fatto accaduto rientrasse «nel novero<br />
degli inconvenienti che possono verificarsi <strong>nella</strong> normale vita quotidiana». La stessa<br />
motivazione ha accompagnato altre pronunce: una del man<strong>da</strong>mento di Oria ed una<br />
di Pozzuoli 86 . Le sentenze risultano così conformi all’orientamento di legittimità<br />
elaborato <strong>da</strong>lla Corte di Cassazione 253/1991 87 secondo cui la variazione del premio<br />
assicurativo opera solo in caso di responsabilità dell’assicurato per un <strong><strong>da</strong>nno</strong> asseritamente<br />
<strong>da</strong>llo stesso cagionato.<br />
<strong>6.</strong>3.2 Cenni alla responsabilità delle banche<br />
Rare sono le pronunce dei Giudici di pace aventi ad oggetto un contenzioso tra<br />
clienti e istituti bancari. Una possibile spiegazione a tale carenza risiede senza dubbio<br />
nel valore delle cause stesse che supera generalmente i limiti di competenza del<br />
Giudice di pace.<br />
Si rinvengono tuttavia alcune pronunce aventi ad oggetto il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
per i pregiudizi subiti <strong>da</strong>l pagamento <strong>da</strong> parte degli operatori bancari di assegni a<br />
86 Giudice di pace di Oria, 6 agosto 2003, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2004, 157 e Giudice di pace di Pozzuoli,<br />
8 maggio 2006, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2007, 29 con nota di G. COLANGELO. In entrambi i casi la società<br />
assicurativa aveva applicato all’assicurato una classe di merito inferiore, in seguito ad una richiesta di risarcimento<br />
rivelatasi poi infon<strong>da</strong>ta. Posto che la sola richiesta di <strong>da</strong>nni non seguita <strong>da</strong> esborso non importa<br />
l’applicazione del malus, l’assicurazione deve restituire le somme percepite in seguito all’aumento<br />
di classe. Respinta la richiesta del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in quanto il fatto accaduto <strong>da</strong>ll’attore rientra negli<br />
«inconvenienti della vita quotidiana».<br />
87 Cass., 12 gennaio 1991, n. 253, in Riv. giur. circol. trasp., 1991, 453.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 233 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
233 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />
soggetti non autorizzati. Sia il Giudice di pace di Corigliano, 31 ottobre 2006<br />
(in www.dejure.giuffre.it) che il Giudice di pace di Rossano, 28 settembre<br />
2007 88 hanno con<strong>da</strong>nnato la banca alla restituzione della somma totale dell’assegno,<br />
sulla base dell’inosservanza della diligenza richiesta nell’attività di banchiere.<br />
È infatti pacifico che l’illegittimo pagamento <strong>da</strong> parte dell’istituto di credito trattario<br />
di un assegno emesso con firma di traenza falsa, fondi una obiettiva responsabilità<br />
dello stesso per integrale difetto di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione<br />
del traente mediante confronto della stessa con quella depositata all’atto dell’apertura<br />
del conto corrente.<br />
<strong>6.</strong>4 Osservazioni conclusive<br />
<strong>Il</strong> <strong>da</strong>to che emerge <strong>da</strong>lla giurisprudenza di prossimità inerente ai contenziosi originati<br />
<strong>da</strong> inadempimenti contrattuali è la riconducibilità delle sentenze a due macroorientamenti:<br />
<strong>da</strong> una parte trovano dimora quelle pronunce dei Giudici di pace che<br />
tendono ad ipercompensare le lesioni o a compensare le microlesioni derivanti <strong>da</strong><br />
quelli che, secondo l’orientamento opposto, sono considerati gli «inconvenienti della<br />
vita quotidiana».<br />
Alla luce di quanto espresso nelle sentenze gemelle del novembre 2008, quei Giudici<br />
di pace riconducibili al primo gruppo, al fine di considerare i soli pregiudizi risarcibili,<br />
scartando dunque quelli consistenti in meri «disagi, fastidi, disappunti, ansie ed<br />
in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana<br />
che ciascuno conduce nel contesto sociale», sono chiamati ad operare, soprattutto<br />
a fronte di cause potenzialmente bagatellari, come quelle che si sono affrontate<br />
nel presente capitolo, su un duplice binario: <strong>da</strong> un lato dovranno selezionare gli<br />
interessi tutelabili ai sensi dell’art. 2059 c.c., ovvero, al di là delle ipotesi espressamente<br />
previste <strong>da</strong>lla legge, liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale solo in presenza di<br />
un’ingiustizia costituzionalmente qualificata; <strong>da</strong>ll’altro dovranno valutare con estrema<br />
prudenza tutti gli elementi allegati <strong>da</strong>lle parti per formare il proprio convincimento,<br />
in mancanza dei quali non dovranno addivenire ad alcuna quantificazione.<br />
In attesa di un primo e cospicuo riscontro applicativo di quanto enunciato <strong>da</strong>lle<br />
SS.UU. nel novembre 2008, in seguito al monito espresso <strong>da</strong>lla Cassazione, spetterà<br />
proprio ai Giudici di pace riscattarsi attraverso l’acquisizione di modelli uniformi <strong>da</strong><br />
applicare alla liqui<strong>da</strong>zione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale occasionato <strong>da</strong> inadempimenti<br />
contrattuali.<br />
88 In www.giudicedipace.it.
207-233-Cap6-Def.fm Pagina 234 giovedì 15 gennaio 2009 16:30