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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 207 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

<strong>6.</strong> <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong><br />

<strong>nella</strong> giurisprudenza dei Giudici di pace<br />

di Denise Amram<br />

<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />

<strong>6.</strong>2 L’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi<br />

<strong>6.</strong>3 L’<strong>inadempimento</strong> del contratto di assicurazione e dei contratti bancari<br />

<strong>6.</strong>4 Osservazioni conclusive<br />

I temi che verranno affrontati nel presente capitolo si propongono di creare un itinerario<br />

esplicativo degli approcci della giurisprudenza dei Giudici di pace in determinate<br />

ipotesi di <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong>.<br />

Particolare attenzione sarà prestata alle poste risarcitorie liqui<strong>da</strong>te in occasione di<br />

disservizi aeroportuali, tra cui la perdita del bagaglio consegnato, la cancellazione e<br />

il ritardo del volo, laddove non sia contemplato un <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> vacanza rovinata, per<br />

il quale si rinvia, invece, al precedente Capitolo 4. L’analisi si soffermerà inoltre<br />

sull’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi nei casi di ingiustificata interruzione<br />

degli stessi, di errori <strong>nella</strong> contabilizzazione delle bollette e di mancata consegna<br />

dei plichi postali. Infine saranno passate in rassegna alcune ipotesi di contenzioso<br />

riguar<strong>da</strong>nte l’<strong>inadempimento</strong> delle compagnie assicuratrici e degli istituti<br />

bancari.<br />

Complice l’uscita delle recentissime sentenze delle SS.UU. 26972-26975/20081, che<br />

se <strong>da</strong> un lato hanno ribadito la risarcibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale in caso di<br />

<strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong> lesivo di un diritto inviolabile della persona (cfr. motivazioni<br />

par. 4.7), <strong>da</strong>ll’altro, hanno escluso che quei pregiudizi “futili” o “irrisori”, in<br />

termini di ingiustizia del <strong><strong>da</strong>nno</strong>, e “insignificanti” o “irrilevanti”, in termini di gravità<br />

dell’offesa, possano trovare ristoro (cfr. motivazioni par. 3.10), saranno oggetto<br />

di approfondimento sia le pronunce che si pongono in armonia con tali assunti, ma<br />

soprattutto quelle che presentano elementi di discrasia, onde <strong>da</strong>re un quadro generale<br />

dello stato dell’arte della giurisprudenza antecedente il nuovo corso del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

alla persona, in chiave pe<strong>da</strong>gogica.<br />

1 In Gui<strong>da</strong> al diritto, 2008, n. 47, p.34 con nota di G. COMANDÉ; in corso di pubblicazione Diritto e<br />

Formazione, con nota di F.D. BUSNELLI, in corso di pubblicazione in Danno e Resp., con nota di C. SGANGA.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 208 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 208<br />

<strong>6.</strong>1 Disservizi aeroportuali<br />

Dal momento della stipula del contratto di trasporto, in capo alle compagnie aeroportuali<br />

sorgono molteplici obblighi accessori rispetto al mero arrivo del contraente<br />

a destinazione. Si riconducono infatti alla diligente esecuzione del contratto: l’osservanza<br />

delle clausole relative al comfort del viaggio e degli orari stabiliti, la custodia<br />

e tempestiva riconsegna dei bagagli dei passeggeri, nonché l’attività di assistenza<br />

ed informazione di questi ultimi, la cui previsione si ispira ai più generali principi<br />

di lealtà e correttezza di cui all’art. 1375 c.c.<br />

<strong>Il</strong> coordinamento di tali profili, disciplinati sia <strong>da</strong>lla normativa europea (Reg. CEE/<br />

1991/295 e Reg. CE/2002/889), sia <strong>da</strong>lle Convenzioni Internazionali (Convenzione<br />

di Varsavia del 12 ottobre 1929, Convenzione di Montreal del 29 maggio 1999), che<br />

<strong>da</strong>l codice della navigazione, non sempre è stato oggetto di considerazione <strong>da</strong> parte<br />

della giurisprudenza di prossimità.<br />

Per ovviare ad una simile esigenza di uniformità è stato emanato il Reg. CE/2004/<br />

261, entrato in vigore in <strong>It</strong>alia il 17 febbraio 2005, contenente la disciplina per la<br />

tutela dei diritti del passeggero nei casi dei disservizi più comuni. Al fine di rendere<br />

i passeggeri edotti dei propri diritti, l’ENAC ha conseguentemente stilato, sulla base<br />

del citato regolamento, la c.d. Carta Europea dei Diritti del Passeggero nel Trasporto<br />

Aereo, <strong>da</strong> cui è ricavabile, in modo chiaro e schematico, la procedura <strong>da</strong> seguire in<br />

caso di disservizi delle compagnie aeree.<br />

<strong>6.</strong>1.1 Perdita del bagaglio<br />

La perdita del bagaglio consegnato al vettore aereo costituisce un <strong>inadempimento</strong><br />

degli obblighi di quest’ultimo nei confronti del passeggero ai sensi dell’art. 1693 codice<br />

nav. Sin <strong>da</strong>lla Convenzione di Varsavia del 1929, così come modificata <strong>da</strong>l protocollo<br />

di Montreal n. 4 del 1975, era previsto, all’art. 22, par. 2, un limite massimo<br />

di risarcimento pari a 17 DSP/Kg (circa 20,00 €/Kg) in caso di mancata riconsegna<br />

del bagaglio regolarmente consegnato. La normativa codicistica, precedente alla riforma<br />

dettata <strong>da</strong>l D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, assoggettava tale ipotesi alla regolamentazione<br />

del trasporto di cose, applicando così il limite di cui all’art. 945 codice<br />

nav. (17,04 €/Kg), salvo fosse stata resa vali<strong>da</strong> dichiarazione di valore del bagaglio<br />

al momento della registrazione dello stesso; mentre, in caso di smarrimento di valigia<br />

non consegnata, l’art. 944 codice nav. stabiliva il limite complessivo di € 1.007,09.<br />

Se <strong>da</strong>lla documentazione non fosse emersa una dichiarazione esatta del peso del bagaglio,<br />

il conteggio sarebbe stato effettuato in base a quello massimo consentito<br />

(pari a Kg 20 per le tratte nazionali/internazionali e Kg 30 per quelle intercontinentali)<br />

2.<br />

2 Giudice di pace di Trieste, 28 settembre 2004, in Dir. trasp., 2006, p. 591 con nota di A. LEGA e Giudice<br />

di pace di San Donà di Piave, 20 gennaio 2006, in Dir. trasp., 2006, p. 969 con nota di C. TOSORATTI.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 209 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

209 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

Una prima pronuncia cui si sarebbe dovuto applicare la Convenzione di Varsavia, in<br />

quanto il trasporto aereo era stato effettuato tra due paesi aderenti alla stessa, in<br />

epoca anteriore alla ratifica di quella di Montreal, ha preferito utilizzare il criterio<br />

di equità, liqui<strong>da</strong>ndo lire 1.500.000 «sulla base di <strong>da</strong>ti di comune esperienza, considerato<br />

che non si trattava di una gita “fuori porta”, (l’importo) appare giustificato in relazione<br />

alle ordinarie esigenze del viaggio» 3 .<br />

<strong>Il</strong> nuovo art. 952 cod. nav. prevede tuttavia un a<strong>da</strong>ttamento automatico alle regolamentazioni<br />

internazionali e comunitarie. Considerando che con il Reg. CE/2002/<br />

889, entrato in vigore il 28 giugno 2004, i suddetti limiti sono stati sostituiti con<br />

quelli previsti <strong>da</strong>lla Convenzione di Montreal del 1999 per tutti i trasporti effettuati<br />

<strong>da</strong> vettori aerei comunitari, il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita del bagaglio non<br />

dovrebbe superare i 1.000 DPS (il valore del DPS è rilevabile ogni giorno su <strong>Il</strong> Sole<br />

24 Ore) per passeggero, a prescindere <strong>da</strong>l peso dello stesso, salva dichiarazione di<br />

maggior valore resa al più tardi al momento della registrazione, documentabile con<br />

il pagamento del relativo supplemento. Per quanto concerne il bagaglio a mano, invece,<br />

non potrà essere reclamabile un valore superiore ad € 388,00 (pari a circa<br />

332 DPS).<br />

La speranza è di assistere, <strong>da</strong>ta l’uniformità dell’attuale normativa, ad una sua pedissequa<br />

applicazione. Un primo passo in tal senso è rinvenibile <strong>nella</strong> sentenza del<br />

Giudice di pace di Catania, 2 maggio 2007 (in www.dejure.giuffre.it) che,<br />

pur risarcendo il <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale per le spese sostenute in ragione dello smarrimento<br />

del bagaglio, pur riconoscendo anche il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> “lesione del benessere psicofisico”<br />

dovuto allo stress sofferto per le ricerche relative alla propria valigia, si mantiene<br />

espressamente al di sotto dei limiti massimi previsti <strong>da</strong>lla Convenzione di<br />

Montreal, liqui<strong>da</strong>ndo complessivamente ed equitativamente € 800,004 .<br />

La giurisprudenza di legittimità in materia5 , relativa ad un periodo antecedente<br />

3 Giudice di pace di Roma, 19 marzo 2001, in Dir. trasp., 2002, p. 267 con nota di F. MANCINI.<br />

4 Parimenti, una delle pronunce di merito più recenti in materia di smarrimento del bagaglio consegnato<br />

ha statuito che «la responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio non può eccedere<br />

la somma euro 1.131,00 (valore unitario del diritto speciale di prelievo euro 1,131 × 1.000), ed in tali<br />

limiti, pertanto, il <strong><strong>da</strong>nno</strong> attoreo deve essere liqui<strong>da</strong>to», così Tribunale di Marsala, 5 aprile 2007 (in Dir. turismo,<br />

2008, 168). In un’altra sentenza, il Tribunale di Ragusa, 7 febbraio 2006 (in Ventiquattrore Avvocato,<br />

2007, 12, 39, con nota di P. FELCIOLONI) decide di tenersi ben al di sotto dei limiti stabiliti <strong>da</strong>lla<br />

Convenzione di Montreal in virtù del fatto consistente nel mero ritardo (10 giorni) <strong>nella</strong> riconsegna del<br />

bagaglio e non nel suo totale smarrimento. Ancora, il Giudice di pace di Caserta, nelle pronunce 11 aprile<br />

2007 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 246) e 22 novembre 2007 (in www.lex24.ilsole24ore.it) liqui<strong>da</strong> in una<br />

cifra pari rispettivamente a 1.000 e 400 DPS il <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato <strong>da</strong>l ritardo <strong>nella</strong> riconsegna del bagaglio.<br />

Diversamente, la sentenza Giudice di pace di Cesena, 6 settembre 2007 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 126<br />

con nota di E. GUERINONI) risarcisce il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in € 1.000,00, stabilendo, erroneamente, che il<br />

limite imposto <strong>da</strong>lla Convenzione di Montreal si riferisca al solo <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, liqui<strong>da</strong>to entro i limiti<br />

di € 1.500,00.<br />

5 Cass., 17 dicembre 2000, n. 15536, in Danno e Resp., 2001, 592 con nota di F. PLEBANI, in Dir. trasp.,<br />

2001, 743, con nota di F. MANCINI e Cass., 11 novembre 2003, n. 16938, in Danno e Resp., 2004, 403,<br />

nota di A. GIORDO.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 210 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 210<br />

all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal, può essere citata per aver individuato<br />

dei limiti alla responsabilità del vettore, sebbene questi ultimi non corrispon<strong>da</strong>no<br />

a quelli attualmente vigenti. La S.C. (Cass. 16938/2003) si riferisce allo<br />

smarrimento di un bagaglio verificatosi nel 1993 e, conformandosi ad una precedente<br />

pronuncia (Cass. 15536/2000), applica il limite di lire 12.000 per chilogrammo<br />

di peso del bagaglio, mentre solo laddove tale valore non fosse determinato,<br />

consente l’utilizzazione del criterio di equità.<br />

Dati i tempi della giustizia, non si è ancora pervenuti ad una pronuncia della S.C.<br />

per fatti avvenuti successivamente alla nuova normativa vigente. È tuttavia possibile<br />

prevedere che, sussistendo limiti uniformi al quantum debeatur, in caso di smarrimento<br />

del bagaglio, le sentenze di merito che abbiano liqui<strong>da</strong>to importi in esubero<br />

possano essere cassate, soprattutto laddove tra le poste liqui<strong>da</strong>te vi siano anche importi<br />

a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, come <strong>nella</strong> pronuncia del Giudice di<br />

pace di Rovereto, 20 gennaio 20076 che ha liqui<strong>da</strong>to a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />

«simbolicamente quantificato con criterio di equità in complessivi € 500,00 (...)<br />

in considerazione della totale estraneità dell’attrice <strong>nella</strong> scelta dei soggetti [poi rivelatisi<br />

gli] effettivi responsabili» della perdita del proprio bagaglio.<br />

<strong>6.</strong>1.2 Overbooking e ritardo del volo: <strong>da</strong>nni in sé e <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> mancata informazione<br />

Dal punto di vista delle compagnie aeree l’overbooking non costituisce un avvenimento<br />

patologico dei servizi aeroportuali, bensì rientra nelle fisiologia delle scelte<br />

economiche quale rimedio all’alta percentuale di posti prenotati e non utilizzati <strong>da</strong>i<br />

passeggeri. Attraverso dunque calcoli statistici le compagnie accettano un determinato<br />

numero di sovra-prenotazioni che inevitabilmente costituiranno un disservizio<br />

per coloro cui sarà negato l’imbarco. Per questo motivo alcune sentenze individuano<br />

nell’ipotesi di overbooking una forma di <strong>inadempimento</strong> caratterizzata <strong>da</strong> dolo eventuale.<br />

Così Giudice di pace di Cagliari, 25 marzo 20057, secondo cui:<br />

{{ la compagnia convenuta ha consapevolmente messo in atto la pratica dell’overbooking,<br />

essendo ben conscia che, qualcuno dei passeggeri regolarmente prenotati, avrebbe potuto<br />

non essere imbarcato pur avendone tutti i diritti.<br />

}}<br />

La tutela in caso di overbooking è disciplinata <strong>da</strong>l Reg. CE/2004/261 (che ha espressamente<br />

abrogato il Reg. CEE/1991/295) ai sensi del quale, in caso di negato imbarco,<br />

si possono verificare due ipotesi: il passeggero può rinunciarvi volontaria-<br />

6 In Dir. turismo, 2007, 251 con nota di A. TURCO.<br />

7 In Riv. giur. sar<strong>da</strong>, 2006, 121 con nota di V. CORONA. Nello stesso senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice<br />

di pace di Cagliari, 23 ottobre 2001, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 25 con nota di G. FRANCHI e in Dir.<br />

trasp., 2002, 981 con nota di M. BADAGLIACCA.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 211 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

211 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

mente, in cambio di benefici <strong>da</strong> concor<strong>da</strong>re con la compagnia e del rimborso del<br />

biglietto non usato o di una riprenotazione su altro volo, oppure non consentire alla<br />

rinuncia e optare comunque per la riprenotazione su un altro volo o meno, in<br />

quest’ultima ipotesi avrà diritto al rimborso del biglietto non usato, oltre alla compensazione<br />

pecuniaria 8 proporzionale alla lunghezza della tratta aerea e all’assistenza,<br />

consistente in pasti e bevande, pernottamenti, trasporto in hotel e due telefonate,<br />

tutela prevista in entrambi i casi.<br />

La giurisprudenza dei Giudici di pace sembra tuttavia ancorarsi all’addentellato normativo<br />

di cui all’art. 12 del suddetto regolamento, nel quale si specifica che le disposizioni<br />

precedenti, dedicate alla tutela indennitaria, lasciano impregiudicati gli<br />

ulteriori diritti risarcitori dei passeggeri che non abbiano consentito alla rinuncia<br />

all’imbarco. Affinché possano essere risarciti, i <strong>da</strong>nni ulteriori devono tuttavia essere<br />

provati in giudizio. In tal senso si ve<strong>da</strong> la sentenza del Giudice di pace di Cagliari,<br />

15 maggio 2002 9 :<br />

{{ Premesso che nei casi di illecito civile la legge non riconosce la risarcibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

morale, pare che la somma stabilita <strong>da</strong> Reg. Cee a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> compensazione sia proprio<br />

intesa a risarcire i disagi sofferti <strong>da</strong>l passeggero a causa del mancato imbarco e che<br />

spetti a quest’ultimo provare l’esistenza di un effettivo ulteriore <strong><strong>da</strong>nno</strong> supplementare. Poiché<br />

tale prova non è stata <strong>da</strong>ta il Giudice non può, neanche in via equitativa, procedere alla<br />

sua liqui<strong>da</strong>zione.<br />

}}<br />

Con le pronunce delle SS.UU. 26972-26975/2008 la Cassazione ha ancora una volta<br />

espresso il suo disappunto nei confronti della tesi del <strong><strong>da</strong>nno</strong>-evento, fatta propria<br />

della Corte Cost. n. 184/1986 (cfr. motivazioni par. 4.10) 10. Tuttavia, la giurisprudenza<br />

di prossimità si è spesso lasciata an<strong>da</strong>re alla liqui<strong>da</strong>zione di <strong>da</strong>nni esistenziali,<br />

<strong>da</strong> stress, <strong>da</strong> vacanza rovinata, senza tener conto della necessaria allegazione<br />

probatoria, stabilendone la loro risarcibilità in re ipsa.<br />

In tal senso, si ve<strong>da</strong> il Giudice di pace di Cagliari, 23 ottobre 2001 11, che ha<br />

liqui<strong>da</strong>to all’attore equitativamente e complessivamente, in assenza di un comprovato<br />

indennizzo, € 361,51, in quanto:<br />

{{ il fatto produttivo del <strong><strong>da</strong>nno</strong> è, in effetti, in re ipsa, ovvero si sostanzia nel non aver<br />

potuto, l’attrice, rispettare gli impegni assunti a seguito di ritardo, nel maggior sacrificio<br />

sostenuto per gli scali e le attese, nel maggior sacrificio fisico e stress.<br />

}}<br />

L’espressione è tratta <strong>da</strong>lla traduzione italiana della rubrica dell’art. 7 del Reg. 261/2004, corrispon-<br />

8<br />

dente al “Right to compensation” e al “Droit à indemnisation”.<br />

In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 24.<br />

9<br />

Recentemente anche Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987, in Giust. mass. civ., 10, 2007 aveva esplicita-<br />

10<br />

to che «il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, costituendo pur sempre un <strong><strong>da</strong>nno</strong>-conseguenza, deve essere specificamente<br />

allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa». La tematica è approfondita<br />

in seguito.<br />

In Dir. trasp., 2002, 981.<br />

11


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 212 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 212<br />

In una sentenza risalente al 1997 12 la concessione del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> «<strong>da</strong><br />

disagio subito in periodo di vacanza per sua natura destinato allo svago e al relax»,<br />

pari a € 929,62, è stata giustificata <strong>da</strong>lla «oggettiva difficoltà, se non impossibilità,<br />

dell’attore di fornire la prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong> subito» in occasione di sovra-prenotazione.<br />

A ben vedere, tale impossibilità è dovuta non tanto alla difficoltà di rinvenire nel<br />

caso concreto idonei mezzi di prova, quanto piuttosto al fatto che il disagio sofferto<br />

<strong>da</strong>ll’attore costituisca un pregiudizio futile, che ognuno, parafrasando il par. 3.11<br />

delle “quattro gemelle”, deve sopportare in virtù del dovere di tolleranza (ricavabile<br />

<strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.) che la convivenza civile ci impone per offese così irrisorie.<br />

Non mancano pronunce in applicazione della disciplina errata: ad esempio il Giudice<br />

di pace di Porto Torres, 16 febbraio 1999 13 ha applicato la normativa<br />

relativa all’overbooking per il ritardo subito <strong>da</strong>i passeggeri cui era stato negato l’imbarco<br />

a causa dell’utilizzo di un volo più piccolo, considerato un necessario accorgimento<br />

tecnico per evitare pericoli, <strong>da</strong>to il distaccamento di una lastra di asfalto <strong>da</strong>lla<br />

pista dovuto alle elevate temperature atmosferiche. Paradossalmente in una<br />

situazione che avrebbe potuto configurare un’ipotesi di ritardo, in quanto, di fatto,<br />

il passeggero era stato imbarcato sul volo del giorno successivo, il Giudice di pace<br />

ha applicato pedissequamente la disciplina comunitaria al momento vigente (Reg.<br />

CEE/1991/295), senza concedere ulteriori risarcimenti ed incorrere in duplicazioni.<br />

Anche il Giudice di pace di Alghero, 4 agosto 2004 14 ha legato i disagi psicofisici<br />

patiti <strong>da</strong>l viaggiatore a seguito di cancellazione del volo e rinvio al giorno successivo,<br />

alla disciplina sull’overbooking, liqui<strong>da</strong>ndo € 150,00 a titolo di indennizzo<br />

ai sensi del Reg. CE/295/1991, oltre ad € 75,00 per i disagi di cui sopra, comprendendovi<br />

anche vitto ed alloggio.<br />

<strong>6.</strong>1.3 segue: la normativa in vigore ...<br />

Attualmente la tutela, contenuta nel Reg. CE/2004/261, in caso di ritardo lieve (la<br />

cui rilevanza è determinata in relazione alla lunghezza della tratta del volo, come<br />

osservato al Cap. 5, par. 4) prevede per la compagnia aerea l’obbligo di assistenza<br />

del passeggero durante l’attesa, mentre, per un ritardo superiore alle cinque ore,<br />

sorge, in capo a quest’ultimo, anche il diritto al rimborso del biglietto; se poi il volo<br />

fosse addirittura cancellato, è prevista la compensazione pecuniaria.<br />

La disciplina vigente si ispira a quanto già enunciato sia <strong>nella</strong> Convenzione di Varsavia<br />

del 1929, al cui art. 19 si prevedeva la responsabilità del vettore per il <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato<br />

<strong>da</strong> un ritardo nel trasporto aereo di persone, bagagli o merci, sia nell’art. 19<br />

della Convenzione di Montreal del 1999, che esonerava il vettore qualora dimo-<br />

Giudice di pace di Torino, 10 novembre 1997, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 1998, 291 con nota di A. PAL-<br />

12<br />

MIERI.<br />

In Dir. trasp., 2001, 185 con nota di L. TULLIO.<br />

13<br />

14 In Dir. turismo, 2005, 373 con nota di B. COSSU.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 213 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

213 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

strasse di aver adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste<br />

per evitare il <strong><strong>da</strong>nno</strong>, oppure nel caso risultasse impossibile adottarle.<br />

<strong>6.</strong>1.4 segue: ... e le relative applicazioni<br />

La giurisprudenza di prossimità tende, tuttavia, anche in simili circostanze, a liqui<strong>da</strong>re<br />

somme ulteriori rispetto al sistema di indennizzi elaborato a livello comunitario,<br />

incorrendo spesso in duplicazioni risarcitorie.<br />

A tale trend fanno capo anche sentenze recenti come Giudice di pace di Catanzaro,<br />

19 settembre 2006 15 che, oltre alla compensazione pecuniaria di cui al<br />

suddetto regolamento, concede<br />

{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consistente nelle afflizioni, sofferenze e dolori fisici e/o psichici cagionati<br />

<strong>da</strong> un illecito civile dovuto ad un comportamento antigiuridico del vettore aereo convenuto.<br />

}}<br />

Altre pronunce, i cui fatti si sono verificati in un momento antecedente all’entrata in<br />

vigore della disciplina comunitaria, risarciscono il <strong><strong>da</strong>nno</strong> sulla base del mancato superamento<br />

della presunzione di cui all’art. 942 cod. nav., in combinato disposto con<br />

l’art. 1681 c.c. (che si ispira ai medesimi principi di cui al Reg. CE/2002/889), nonché<br />

con l’art. 1218 c.c. 16 . Nelle medesime decisioni si ravvisa, inoltre, una tendenza<br />

a liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, più precisamente il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, pur in<br />

assenza di un’idonea allegazione probatoria, nonché di una reale ingiustizia del<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong>, in virtù, piuttosto, del turbamento del regolare svolgimento delle attività dei<br />

passeggeri.<br />

In particolare per il Giudice di pace di Lecce, 6 settembre 2006 17, i disagi<br />

causati <strong>da</strong>lle sei ore di ritardo costituiscono un <strong><strong>da</strong>nno</strong> considerato «certo, ma impossibile<br />

<strong>da</strong> dimostrare nel suo preciso ammontare» riconducibile alla lesione consistente<br />

nel «dispendio di energia psicofisica per la differente organizzazione al fine di raggiungere<br />

la destinazione»; mentre il Giudice di pace di Maglie, 23 aprile 2004 18<br />

ha liqui<strong>da</strong>to in via equitativa una somma pari ad € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale,<br />

argomentando la propria decisione con il presunto legame sussistente tra il ritardo<br />

del volo e la limitazione della libertà personale (id est un interesse costituzionalmente<br />

rilevante).<br />

<strong>Il</strong> Giudice del man<strong>da</strong>mento barese, in due sentenze del novembre 2003 19 , ha addi-<br />

15 In Resp. e risarc., 2006, 10, 60 con nota di L. NOCCO.<br />

16 Per una ricostruzione sulla risarcibilità dei <strong>da</strong>nni occasionati <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> del vettore, si<br />

ve<strong>da</strong> F. TESCIONE, <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale <strong>da</strong> contratto, Napoli, 2008, 137 ss.<br />

17 In Resp. e risarc., 2006, 10, 58 con nota di L. NOCCO.<br />

18 In Danno e Resp., 2005, 309 con nota di B. SIEFF.<br />

19 Giudice di pace di Bari, 7 novembre 2003 e Giudice di pace di Bari, 26 novembre 2003, in Danno e<br />

Resp., 2004, 624 con nota di G. BELLANTUONO.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 214 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 214<br />

rittura invertito l’onere probatorio, estendendo la presunzione di responsabilità di<br />

cui all’art. 1681 c.c. allo stesso <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: una volta richiesto in giudizio,<br />

qualora il vettore, in caso di ritardo del volo, ometta di <strong>da</strong>r prova di aver adottato<br />

tutte le misure necessarie per evitarlo, esso è oggetto di liqui<strong>da</strong>zione, ovviamente in<br />

via equitativa. Inoltre, <strong>nella</strong> secon<strong>da</strong> sentenza, l’organo giudicante ha ricondotto «la<br />

situazione di disagio psichico perdurante, connessa ad una limitazione della libera attività<br />

dell’individuo» alla «violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità<br />

garantito <strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.».<br />

<strong>Il</strong> medesimo orientamento è ribadito <strong>da</strong>l Giudice di pace di Bari, 14 marzo<br />

200520 , che ha <strong>da</strong>to una singolare interpretazione dell’onere probatorio in tema di<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong> c.d. esistenziale, considerandolo infatti un pregiudizio a natura ambivalente:<br />

{{ che partecipa, cioè, di entrambe le categorie (<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento e <strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza), potendo<br />

esso essere scisso in due separate tipologie di lesioni: una lesione è in re ipsa ed è costituita<br />

<strong>da</strong>l disagio e <strong>da</strong>l turbamento psicofisico derivanti <strong>da</strong>ll’altrui <strong>inadempimento</strong> o <strong>da</strong>ll’altrui<br />

fatto illecito, che non necessita di particolare e specifica prova <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>nneggiato, in<br />

quanto componente pregiudizievole ed immanente (in questo senso limitato il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />

è un “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”); una lesione del tutto eventuale, costituita <strong>da</strong>lle conseguenze<br />

pregiudizievoli ulteriori rispetto alla lesione in re ipsa appena esaminata, per il cui ulteriore<br />

risarcimento il <strong>da</strong>nneggiato ha l’onere di fornire prova specifica e puntuale della loro insorgenza<br />

(in questo secondo senso il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è “<strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza”). }}<br />

Tali ultimi decisa necessitano, a questo punto, di essere letti alla luce del “parto quadrigemellare”<br />

delle SS.UU., che hanno chiarito sia la questione relativa all’an debeatur<br />

del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale che quella relativa alla prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong>.<br />

In primis, i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero in caso di disservizi aerei non possono ricondursi<br />

alla lesione di un interesse costituzionale, siano essi visti come limitazione<br />

della libera estrinsecazione della libertà personale (e dunque ricondotti sotto l’alveo<br />

dell’art. 2 Cost.), o come limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) o di circolazione<br />

(di cui all’art. 16 Cost.), in quanto privi del requisito indefettibile della<br />

gravità dell’offesa. Particolarmente efficaci le similitudini riportate nelle motivazioni<br />

della S.C.: «come avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di<br />

testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi <strong>da</strong> una fabbrica» (par. 3.10),<br />

che non ledono dunque il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Diversamente, se<br />

il ritardo del volo avesse comportato il venir meno di un trattamento sanitario cui<br />

l’attore è solito sottoporsi periodicamente, cui sia direttamente conseguita una lesione<br />

dell’integrità psicofisica dello stesso, non si sarebbe trattato più di meri disagi,<br />

ma di <strong><strong>da</strong>nno</strong> alla salute.<br />

Tali interessi, la cui lesione dà origine a pregiudizi bagatellari, trovano una tutela,<br />

commisurata alla gravità dell’offesa subita, proprio <strong>nella</strong> normativa comunitaria te-<br />

20 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 310.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 215 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

215 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

sté descritta, che stabilisce meccanismi indennitari con cui soddisfare ogni pretesa<br />

dei passeggeri.<br />

Per quanto concerne la secon<strong>da</strong> questione, le SS.UU. hanno confermato quanto già<br />

condiviso <strong>da</strong> dottrina e giurisprudenza, ovvero la necessità di allegare e provare il<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale 21 . In tale prospettiva, l’ultima sentenza menzionata manifesta<br />

la difficoltà di individuare un’autonoma categoria nel <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: senza<br />

la riconduzione dello stesso alla categoria “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”, il Giudice di pace di<br />

Bari non avrebbe liqui<strong>da</strong>to alcuna posta a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale perché<br />

nessuna prova era stata allegata.<br />

<strong>6.</strong>1.5 segue: la violazione degli obblighi di assistenza<br />

Altro filone giurisprudenziale invece riconduce lo stress e il disagio non tanto al ritardo,<br />

o alla cancellazione del volo in sé, quanto piuttosto alla mancata assistenza al<br />

cliente <strong>da</strong> parte della compagnia aerea 22 . Gli obblighi informativi rientrano difatti<br />

tra quelli «non solo di cortesia, ma anche di assistenza dei passeggeri clienti» 23 .<br />

In senso contrario, una recente pronuncia del Giudice di pace di Pozzuoli, 19<br />

maggio 2008 24, ha con<strong>da</strong>nnato la compagnia aerea al rimborso del prezzo del biglietto<br />

e al risarcimento dei <strong>da</strong>nni derivanti <strong>da</strong>ll’<strong>inadempimento</strong> della convenuta nei<br />

servizi di assistenza a terra, rigettando invece le richieste di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

<strong>da</strong> vacanza rovinata (in quanto i fatti erano accaduti durante la fase finale della<br />

stessa) e del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale (giacché nessun diritto costituzionalmente garantito<br />

risultava essere leso <strong>da</strong>l ritardo dell’aereo). In senso conforme Giudice di pace di<br />

Palermo, 31 marzo 2008 25 :<br />

{{ Nell’ipotesi in cui non sussista congrua prova dei <strong>da</strong>nni lamentati ex art. 2059 c.c. (...)<br />

qualora non sia stata prestata (...) l’assistenza prevista <strong>da</strong>ll’art. 7 Reg CE/261/2004, in<br />

mancanza di prova contraria fornita <strong>da</strong>l vettore in ordine all’avvenuta ottemperanza degli<br />

obblighi di assistenza di cui all’art. 9 del regolamento medesimo, un passeggero ha diritto<br />

alla compensazione e non al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale di cui non è stata<br />

offerta alcuna prova.<br />

}}<br />

21 Si ve<strong>da</strong> Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, in Foro it., 2006, I, 2337 con nota di G. PONZANELLI,<br />

che <strong>nella</strong> specifica ipotesi del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> demansionamento, in un’ipotesi dunque rientrante nei casi previsti<br />

<strong>da</strong>lla legge di cui all’art. 2059 c.c., grazie all’addentellato normativo di cui all’art. 2087 c.c., se <strong>da</strong> un<br />

lato definisce in un obiter dictum il c.d. <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, attribuisce all’allegazione probatoria valore di<br />

condizione necessaria per la sua liqui<strong>da</strong>zione.<br />

22 In tal senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice di pace di Bassano del Grappa, 22 dicembre 2004, in<br />

Obbl. e contratti, 2005, 270, nonché quella del Giudice di pace di Alghero, 4 agosto 2004, cit., che individua<br />

nell’<strong>inadempimento</strong> agli obblighi di informazione la lesione dell’affi<strong>da</strong>mento dell’utente sull’esistenza<br />

del volo prenotato.<br />

23 Giudice di pace di Milano, 18 dicembre 2000, cit.<br />

In Danno e Resp., 2008, 929.<br />

24<br />

In Resp. e risarc., 2008, 9, 93.<br />

25


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 216 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 216<br />

Tra le prime sentenze post Sezioni Unite, si menziona quella del Giudice di pace<br />

di Pozzuoli, 17 novembre 2008 26 <strong>nella</strong> cui motivazione particolare attenzione<br />

è prestata alle allegazioni probatorie:<br />

{{ È provato documentalmente, per testimonianza e per non reso interrogatorio formale,<br />

che l’attrice nel viaggio di an<strong>da</strong>ta Napoli-Rodi subiva un ritardo di ben ventotto ore a causa<br />

della mancanza di posti sul volo (..) È, altresì, provato che, durante l’attesa per il volo successivo<br />

l’attrice non ha avuto una benché minima assistenza e/o informazione e nessun rimborso.<br />

}}<br />

Si ribadisce infine, relativamente alla risarcibilità dei pregiudizi lamentati, che:<br />

{{ il ritardo del volo aereo non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale <strong>da</strong> essere<br />

risarcita nel c.d. “<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale”. Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare<br />

alla persona umana, dovrebbe essere risarcito. Ogni perdita, anche se non inci<strong>da</strong> sulle capacità<br />

di produrre reddito (<strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale), o sull’integrità psicofisica (<strong><strong>da</strong>nno</strong> biologico),<br />

o non costituisca patema d’animo (<strong><strong>da</strong>nno</strong> morale), diventerebbe pienamente<br />

risarcibile. La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti<br />

costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.<br />

}}<br />

<strong>6.</strong>1.6 Maltempo tra impossibilità sopravvenuta della prestazione e responsabilità<br />

Ulteriore profilo di responsabilità delle compagnie aeree concerne il ritardo/mancato<br />

imbarco del passeggero non derivante <strong>da</strong> sovra-prenotazione. Anche questo tema<br />

si lega inevitabilmente al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> vacanza rovinata (supra, cap. 4), sebbene la presente<br />

analisi si soffermi in particolare sul <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato non tanto <strong>da</strong>l tour operator<br />

per l’<strong>inadempimento</strong> del contratto di viaggio, quanto piuttosto sui pregiudizi arrecati<br />

<strong>da</strong>lle compagnie aeree in ragione del mero contratto di trasporto.<br />

Recentemente la S.C. ha affrontato la problematica, stabilendo in una pronuncia la<br />

possibilità di vincere la presunzione di responsabilità del vettore, di cui all’art. 1681<br />

c.c., in caso di avverse condizioni meteorologiche 27; in un’altra 28 ha ritenuto non diligente<br />

ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c. la condotta del vettore che abbia intrapreso<br />

il viaggio nonostante le previsioni meteorologiche rendessero incerto il<br />

rientro pomeridiano, giacché, sebbene le stesse si fossero manifestate con una eccezionale<br />

violenza, il mezzo non sarebbe stato in grado di affrontarlo, con<strong>da</strong>nnandolo<br />

così al risarcimento dei <strong>da</strong>nni ai passeggeri costretti ad un pernottamento di<br />

fortuna 29.<br />

26 In www.filodiritto.it.<br />

27 Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in Gui<strong>da</strong> al diritto, 2004, 47, 65.<br />

28 Cass., 15 febbraio 2007, n. 3462, in Giust. civ. mass., 2007, <strong>6.</strong><br />

29 In motivazione si legge che la condotta del vettore è censurata per il mancato accordo con un’altra<br />

società dei traghetti che avrebbe consentito ai passeggeri il rientro in serata sul continente, evitando così


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 217 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

217 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

Dalla giurisprudenza di legittimità si può ben dedurre una propensione a considerare<br />

diligente la condotta del vettore che rinunci all’esecuzione del trasporto in caso<br />

di maltempo, ma emerge un’analoga attenzione ai principi di lealtà e buona fede,<br />

che si concretizzano nel rapporto con i passeggeri <strong>nella</strong> corretta e tempestiva informazione<br />

circa gli avvenimenti relativi al viaggio.<br />

Passando in rassegna le vertenze sottoposte alla giurisprudenza di prossimità 30 , si<br />

nota come un cospicuo numero di pronunce si riferisca alla mancata o ritar<strong>da</strong>ta partenza<br />

dei voli durante le vacanze di Natale, periodo dell’anno in cui l’aeroporto di<br />

Malpensa spesso non è risultato capace di gestire la situazione di emergenza creata<br />

<strong>da</strong>lle nevicate abbattutesi sul territorio. In alcune sentenze 31 , complice la risonanza<br />

mediatica dell’inefficienza dell’aeroporto milanese, i Giudici di pace hanno esonerato<br />

il vettore <strong>da</strong>lla responsabilità della mancata partenza del volo, attribuendola invece<br />

alla società di gestione dell’aeroporto per aver «sgombrato le piste <strong>da</strong>lla neve<br />

con notevole e colpevole ritardo» e in quanto «le aree di sbrinamento dei velivoli non<br />

sono risultate tutte funzionanti».<br />

Come in Cassazione, anche in primo grado, le avverse condizioni meteorologiche se<br />

<strong>da</strong> un lato forniscono prova liberatoria al vettore (in quanto si considera diligente il<br />

comportamento di colui che deci<strong>da</strong> di non affrontare un volo quando le condizioni<br />

atmosferiche non lo consentano), <strong>da</strong>ll’altro non escludono che la mancata esecuzione<br />

della prestazione di assistenza e di informazioni ai passeggeri, costretti ad attendere<br />

in aeroporto, configuri altresì un <strong>inadempimento</strong>. <strong>Il</strong> venir meno della possibilità<br />

di eseguire la prestazione principale (il volo) non elimina infatti gli obblighi di<br />

lealtà e correttezza che il vettore si è assunto nei confronti del passeggero.<br />

In tal senso il Giudice di pace di Catania, 15 gennaio 2007 (in www.dejure.giuffre.it)<br />

pur esonerando il vettore <strong>da</strong>lla responsabilità per la cancellazione del<br />

volo, dovuta al <strong>da</strong>nneggiamento del manto della pista di atterraggio per il maltempo,<br />

<strong>da</strong> ricondursi a causa di forza maggiore, gli attribuisce la responsabilità per non<br />

aver prestato agli attori idonea assistenza materiale e logistica e per non averli informati:<br />

{{ se non a tar<strong>da</strong> notte, della cancellazione del volo, attraverso una comunicazione, e solo<br />

questo è stato il servizio che hanno avuto (...). Non sono stati informati se e quando sarebbe<br />

stato organizzato un nuovo volo per il ritorno in patria.<br />

}}<br />

il pernottamento di fortuna sull’isola. Tale comportamento si può ricondurre più correttamente alla violazione<br />

dell’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di soli<strong>da</strong>rietà sociale,<br />

che impone al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale – specificantesi<br />

in obblighi di informazione e di avviso – e volto alla salvaguardia dell’utilità altrui, nei limiti<br />

dell’apprezzabile sacrificio.<br />

Giudice di pace di Milano, 3 settembre 1998, disponibile su www.diritto.it; 30 Giudice di pace di Milano,<br />

10 aprile 2002, disponibile sul sito www.aduc.it; Giudice di pace di Milano, 8 maggio 2002, in Dir. turismo,<br />

2006, 266; Giudice di pace di Milano, 23 luglio 2002, <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 131.<br />

Giudice di pace di Milano, 10 aprile 2002, cit.<br />

31


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 218 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 218<br />

Per tali motivi ha liqui<strong>da</strong>to una somma pari ad € 750,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale/morale<br />

per le «afflizioni e disagi fisici e/o psichici cagionati <strong>da</strong> un illecito civile<br />

dovuto ad un comportamento antigiuridico del soggetto responsabile».<br />

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione implica, ai sensi del Reg. CE/2004/<br />

261, che il vettore rimborsi il biglietto al passeggero o che gli prospetti un volo alternativo;<br />

in entrambi i casi, comunque, non può non osservare gli obblighi di assistenza<br />

ed informazione 32 senza incorrere in responsabilità. Le suddette pronunce richiamano<br />

i principi base della normativa a tutela del consumatore introdotta con gli<br />

articoli 1469-bis e seguenti c.c., attualmente contenuta nel Codice del consumo,<br />

D.Lgs. 205/2006, artt. 33-38.<br />

In armonia con tale prospettiva, una pronuncia milanese 33 ha qualificato corretta la<br />

condotta della compagnia aerea «che si sia attivata per contenere i gravi disagi dei<br />

passeggeri sino al nuovo imbarco», mentre, osservando la riconducibilità della gestione<br />

aeroportuale ad un’attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non essendo<br />

stata, inoltre, allegata idonea prova liberatoria, ha con<strong>da</strong>nnato la società gestrice<br />

dell’aeroporto al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consistente <strong>nella</strong> sofferenza<br />

morale conseguente alla «vanificazione della legittima aspettativa di riunirsi alla propria<br />

famiglia nel giorno di Natale». Con riferimento alle altre vertenze presentate<br />

dinnanzi ai Giudici di pace di Milano per le cattive condizioni atmosferiche, che in<br />

più occasioni hanno investito l’aeroporto di Malpensa nei periodi natalizi, è stato risarcito<br />

il «<strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress per la forzata permanenza nell’aeroporto senza notizie e<br />

senza assistenza» 34, ovvero un importo pari al rimborso di un giorno di vacanza «tenendo<br />

conto che il giorno di ritardo coincideva con la notte di San Silvestro» 35.<br />

In una sentenza friulana 36 , invece, il Giudice di pace ha motivato la con<strong>da</strong>nna al<br />

rimborso del biglietto con l’incombenza dell’alea dell’impossibilità sopravvenuta del<br />

trasporto sul vettore e non sul viaggiatore, tuttavia, essendosi la vicen<strong>da</strong> verificata<br />

in conseguenza della mancata autorizzazione ad atterrare per le avverse condizioni<br />

meteorologiche, configurandosi dunque un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta<br />

della prestazione, sono rimaste prive di accoglimento le altre richieste di parte attrice<br />

(lucro cessante, <strong><strong>da</strong>nno</strong> biologico ed esistenziale).<br />

Le vicende processuali delle sentenze <strong>da</strong> ultimo menzionate si riferiscono ad un pe-<br />

32 In tal senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice di pace di Martina Franca, 20 agosto 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice<br />

di pace, 2005, p. 320 con commento di G. FRANCHI) che, in caso di sciopero, ha stabilito l’obbligo per<br />

il vettore del solo rimborso del biglietto, salvo – a titolo extra<strong>contrattuale</strong>, ma più propriamente forse il<br />

Giudice immaginava una somma a titolo non patrimoniale di ristoro per i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero o<br />

addirittura ad una sanzione – quantificata equitativamente in € 250,00 per non aver <strong>da</strong>to un’adeguata<br />

informazione.<br />

33 Giudice di pace di Milano, 23 luglio 2002, in diritto.it.<br />

34 Giudice di pace di Milano, 10 aprile 2002, cit.<br />

35 Giudice di pace di Milano, 3 settembre 1998, cit. Tra i primi contributi sulla vicen<strong>da</strong>, si ve<strong>da</strong> S. CA-<br />

CACE, <strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: la moglie abbandonata e un Natale in aeroporto, in Critica del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale,<br />

a cura di G. PONZANELLI, Padova, 2003, pp. 149-154.<br />

36 Giudice di pace di Udine, 2 marzo 2006, in Dir. trasp., 2007, 197 con nota di E. GREGORACI.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 219 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

219 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

riodo antecedente alle sentenze c.d. gemelle del 2003 37 : i <strong>da</strong>nni liqui<strong>da</strong>ti sono stati<br />

così ricondotti all’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l’art. 2 Cost. ed identificati<br />

in alcune ipotesi con il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, conformemente alla descrizione <strong>da</strong>ta<br />

<strong>da</strong>lla sentenza Cass. 7713/2000 38 . Le pronunce più recenti, appartenenti al filone<br />

esistenzialista, recepiscono invece la definizione di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale contenuta<br />

nelle SS.UU. 6572/2006 (cit.). Pro futuro, <strong>da</strong>ti i principi enunciati <strong>da</strong>lle SS.UU. nel<br />

novembre 2008, dispositivi in tal senso non dovrebbero più figurare, sebbene si atten<strong>da</strong>no<br />

con ansia nuove pronunce per valutare i risvolti applicativi delle questioni<br />

lasciate ancora aperte (cfr. estensibilità del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale<br />

in materia di responsabilità <strong>contrattuale</strong>).<br />

<strong>6.</strong>2 L’<strong>inadempimento</strong> delle società erogatrici di servizi<br />

Tra i contratti di c.d. utenza pubblica, con cui un soggetto eroga servizi considerati<br />

essenziali per il cittadino, si includono quelli aventi ad oggetto la prestazione di servizi<br />

telefonici, energetici e postali 39. Fino agli anni novanta tali soggetti operavano<br />

in una situazione di monopolio (sebbene già fin <strong>da</strong>lla fine degli anni settanta i rapporti<br />

tra enti erogatori ed utenti avessero tratto spunto <strong>da</strong>lla disciplina privatistica) 40,<br />

è solo con la c.d. liberalizzazione del mercato, attraverso cioè la privatizzazione delle<br />

società, che la disciplina privatistica ha trovato un’applicazione tout court: i singoli<br />

rapporti vennero così definitivamente connotati come contratti di somministrazione,<br />

permettendo una tutela più pregnante in favore del consumatore. <strong>Il</strong> presente<br />

itinerario si pone l’obiettivo di verificare le tendenze della giurisprudenza di prossimità<br />

di fronte agli inadempimenti più comuni delle società erogatrici di servizi.<br />

<strong>6.</strong>2.1 Addebito di consumi non fruiti<br />

In caso di contestazione dell’addebito dei consumi elencati <strong>nella</strong> fattura emessa<br />

<strong>da</strong>ll’ente erogatore, l’onere di provare l’esatto ammontare contenuto in essa spetta<br />

alla società che gestisce ed eroga il servizio 41. Tale principio è affermato uniforme-<br />

37 Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828, in Danno e Resp., 2003, 816 con nota di F.D. BUSNELLI, G.<br />

PONZANELLI, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO<br />

38 Cass., 7 giugno 2000, n. 7713, in Danno e Resp., 2000, 835, con nota di P.G. MONATERI e G. PONZA-<br />

NELLI.<br />

Per una disamina dei contratti di utenza pubblica si ve<strong>da</strong> R. BOCCHINI, I contratti di somministrazio-<br />

39<br />

ne di servizi, Torino, 200<strong>6.</strong><br />

Già la sentenza Cass., 29 novembre 1978, n. 5613 aveva affermato che il contratto di utenza tele-<br />

40<br />

fonica dovesse essere inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione ed avesse natura<br />

<strong>contrattuale</strong> di diritto privato, cosa che si sarebbe riflessa nel rapporto tra concessionaria e utente.<br />

Per le controversie nei confronti dei gestori telefonici è competente il Giudice ordinario, lo hanno<br />

41<br />

stabilito il Giudice di pace di Catania, 31 dicembre 2004 e il Giudice di pace di Taranto, 18 dicembre 2004<br />

(entrambe in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 226 con nota di F. FERRARI), che hanno sancito la propria competenza<br />

nonostante non sia esperito il tentativo di conciliazione di fronte agli organismi a ciò deputati.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 220 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 220<br />

mente sia <strong>da</strong>lla giurisprudenza di legittimità che <strong>da</strong> quella di prossimità in materia<br />

di consumi telefonici.<br />

In particolare, sin <strong>da</strong>lla sentenza Cass. 8901/1997 42 , così nelle successive 43 , si desumono<br />

le linee gui<strong>da</strong> cui la giurisprudenza di merito si dovrà attenere per tali vertenze.<br />

In primo luogo «deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione<br />

del traffico telefonico per telefonia fissa mediante i contatori centrali delle società telefoniche,<br />

le cui risultanze fanno piena prova del traffico addebitato, in difetto di contestazione<br />

<strong>da</strong> parte dell’utente» tuttavia, in caso di contestazione, «costituisce onere della<br />

società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affi<strong>da</strong>bilità dei valori<br />

registrati <strong>da</strong> contatori funzionanti, in ogni caso l’utente è ammesso a provare che non<br />

gli sono addebitabili gli scatti risultanti <strong>da</strong>lla corretta lettura del contatore funzionante,<br />

ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a ritenere che sia avvenuta<br />

un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono».<br />

Infine, si specifica che «non è sufficiente dimostrare che il traffico telefonico<br />

appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni<br />

inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi <strong>da</strong>l titolare<br />

dell’utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili<br />

ad un difetto di vigilanza <strong>da</strong> parte dell’intestatario, ovvero alla mancata<br />

adozione di possibili cautele <strong>da</strong> parte del medesimo».<br />

Tale orientamento risulta citato nelle motivazioni delle pronunce del Giudice di<br />

pace di Taranto, 14 febbraio 2001 e del Giudice di pace di Roma, 20 dicembre<br />

2000 44.<br />

Posto ciò, la giurisprudenza di prossimità più recente, in occasione della contumacia<br />

della compagnia telefonica, ha con<strong>da</strong>nnato quest’ultima alla restituzione delle sole<br />

somme indebitamente ricevute e al ripristino della linea telefonica, così, Giudice<br />

di pace di Gioiosa Jonica, 7 giugno 2006 45 :<br />

{{ La doman<strong>da</strong> principale, quindi, deve essere accolta, sia nell’accertamento negativo del<br />

credito che nell’obbligo di ripristino della linea telefonica. Da respingere, al contrario, al<br />

doman<strong>da</strong> di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong>, non provato né sull’an che sul quantum. }}<br />

In una vertenza non dissimile <strong>da</strong> quelle su presentate, il Giudice di pace di Varese,<br />

24 ottobre 2006 46, trattandosi di ingiustificate richieste di pagamento del<br />

Cass., 10 settembre 1997, n. 8901, in Giust. civ. mass., 1997, 1675. In chiave sistematica si legga<br />

42<br />

una sentenza del Giudice di pace pressoché contemporanea: Giudice di pace di Sant’Anastasia, 6 luglio<br />

1997, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 1998, 19 che stabilisce l’impossibilità di assumere quale presunzione l’esatto<br />

funzionamento dei contatori attribuendo pertanto alla società erogatrice l’onere di provare la fon<strong>da</strong>tezza<br />

delle proprie richieste in bolletta.<br />

Cass., 28 gennaio 2003, 1236, in Giust. civ. mass., 2003, 195; Cass., 15 marzo 2004, n. 5232, in<br />

43<br />

Giust. civ. mass., 2004, 3.<br />

Entrambe pubblicate in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2001, 282 e ss. con nota di V. FEBBRARO.<br />

44<br />

45 In www.dejure.giuffre.it e Giudice di pace di Corigliano, 31 ottobre 2006, ivi.<br />

46 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2008, 52 con nota di A. PALMIERI.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 221 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

221 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

canone Rai ad un soggetto che non possedeva alcun apparecchio televisivo, l’attore<br />

non solo è stato esonerato <strong>da</strong>ll’obbligo di pagamento delle fatture, ma ha ricevuto €<br />

50,00 a titolo di ristoro per gli esborsi per le raccoman<strong>da</strong>te inviate, nonché per la<br />

perdita di tempo ed i disagi. È stata dunque liqui<strong>da</strong>ta una somma forfettaria a titolo<br />

misto: <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale e <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale.<br />

<strong>6.</strong>2.2 L’<strong>inadempimento</strong> nelle operazioni di attivazione dei servizi e i pregiudizi<br />

esistenziali<br />

Cospicua risulta la giurisprudenza dei Giudici di pace occasionata <strong>da</strong> disservizi<br />

nell’attivazione dei servizi di pubblica utenza. Le vertenze possono essere ricondotte<br />

a due tipologie di <strong>inadempimento</strong>: <strong>da</strong> un lato la tardiva attivazione del servizio richiesto,<br />

<strong>da</strong>ll’altro l’attivazione di un servizio non richiesto. Anche per tali fattispecie<br />

possono essere individuati il filone esistenzialista e quello non esistenzialista. Per<br />

quanto concerne le sentenze c.d. esistenzialiste, sarà interessante evidenziare le<br />

motivazioni addotte, nonché comparare gli importi liqui<strong>da</strong>ti onde procedere ad una<br />

critica generale alla luce delle SS.UU. del 2008.<br />

In una prima sentenza, il Giudice di pace di Verona, 16 marzo 2000 47 ha attribuito<br />

rilevanza non patrimoniale alla ritar<strong>da</strong>ta attivazione del servizio telefonico,<br />

liqui<strong>da</strong>ndo € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale:<br />

{{ per i pregiudizi subiti non solo <strong>da</strong>ll’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche<br />

<strong>da</strong>i disagi che il creditore deve affrontare per sollecitare l’adempimento.<br />

}}<br />

Sempre a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, sono stati liqui<strong>da</strong>ti € 500,00 <strong>da</strong>l Giudice di<br />

pace di Catanzaro, 23 novembre 200648 49<br />

per lo stato di stress, ansia, nervosismo e preoccupazione anche in relazione ai disagi<br />

affrontati per sollecitare la società ad adempiere e per tutte le sensazioni spiacevoli che sono<br />

an<strong>da</strong>te ad incidere negativamente per diversi mesi sulla qualità della vita dell’utente49 {{<br />

. }}<br />

<strong>Il</strong> Giudice di pace di Bologna, 4 dicembre 2007 50 ha liqui<strong>da</strong>to forfettariamente<br />

oltre all’importo dovuto a titolo di indennizzo, una somma pari ad € 111,00<br />

per il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale dovuto alla «impossibilità di usare internet» e per «il fastidio<br />

delle frequenti comunicazioni imposte all’attore» per ottenere la corretta esecuzione<br />

del contratto telefonico.<br />

La stessa motivazione è utilizzata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Roma, 11 luglio<br />

In Giur. it., 2001, 1159 con nota di F. BILOTTA.<br />

47<br />

In Resp. civile, 2007, 859.<br />

48<br />

49 Si trattava anche in questo caso di un <strong>inadempimento</strong> nell’attivazione del servizio ADSL, consistente<br />

<strong>nella</strong> mancata assistenza <strong>nella</strong> fase di montaggio e collegamento, nonché <strong>nella</strong> disattivazione ingiustificata<br />

dello stesso servizio.<br />

50 In www.giudicedipace.it.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 222 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 222<br />

200351 per liqui<strong>da</strong>re € 500,00 a fronte di 44 giorni di ritardo nell’allacciamento<br />

del nuovo abbonamento telefonico. La singolarità di quest’ultima pronuncia emerge<br />

<strong>da</strong>lla contestuale liqui<strong>da</strong>zione in termini di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale con l’indennizzo previsto<br />

nel contratto stipulato <strong>da</strong>lle parti, secondo cui per ogni giorno lavorativo (in<br />

tal caso erano 17 giorni) di ritardo successivo al quindicesimo, è prevista la corresponsione<br />

di € 2,50, per un ammontare totale di € 42,50.<br />

Non diversamente il Giudice di pace di Casoria, 25 giugno 200452 ha applicato<br />

un indennizzo (il cui ammontare risulta peraltro doppio rispetto a quello della<br />

compagnia telefonica convenuta <strong>nella</strong> vertenza precedente) di € 5,00/giorno di ritardo,<br />

per un totale di € 150,00, oltre al <strong><strong>da</strong>nno</strong>, stavolta patrimoniale ex art. 2043<br />

c.c., per l’interruzione della linea telefonica, <strong>da</strong> configurarsi in re ipsa, per la perdita<br />

della disponibilità del bene <strong>da</strong> parte del dominus e per l’impossibilità di conseguire<br />

l’utilità normalmente ricavabile <strong>da</strong> esso per un totale di € 100,00.<br />

<strong>6.</strong>2.3 L’<strong>inadempimento</strong> nelle operazioni di attivazione dei servizi “senza il <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

esistenziale” 53<br />

Per criticare le sentenze precedentemente citate, in cui sono state elargite somme di<br />

denaro a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, possono essere utilizzate le motivazioni di altre<br />

pronunce di prossimità, senza che ciò implichi necessariamente un riferimento<br />

esplicito alle sentenze del Supremo Collegio nn. 26972-26975/2008. Ciò dimostra<br />

che le linee tracciate <strong>da</strong>lle SS.UU. non costituiscono una risposta “aggressiva” 54 al<br />

lassismo della giurisprudenza dei Giudici di pace, bensì sono frutto di orientamenti<br />

già presenti <strong>nella</strong> giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, <strong>da</strong> cui non restano<br />

esclusi i Giudici di pace.<br />

In primis, con riferimento agli interessi protetti <strong>da</strong>ll’art. 2059 c.c., il Giudice di<br />

pace di Pozzuoli, 21 luglio 200455 , nel rigettare la doman<strong>da</strong> attorea richiesta<br />

per il disagio causato <strong>da</strong>lla ritar<strong>da</strong>ta attivazione del servizio telefonico (159 giorni),<br />

con<strong>da</strong>nnando invece la compagnia telefonica al solo indennizzo pari ad € 637,00,<br />

ha statuito che:<br />

{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si ha solo nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente<br />

garantiti o in presenza di beni che ricevano specifica tutela costituzionale,<br />

}}<br />

51 In Danno e Resp., 2004, 85 con nota di L. DI BONA DE SARZANA.<br />

52 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 137 con nota di G. FRANCHI.<br />

53 <strong>Il</strong> titolo del paragrafo si ispira al volume “<strong>Il</strong> risarcimento integrale senza il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale”, a<br />

cura di G. Ponzanelli, Padova, 2007.<br />

54 P. Cendon, Cass. S.U. 26972/2008: non con l’accetta per favore, in www.personae<strong><strong>da</strong>nno</strong>.it, e Ha <strong>da</strong><br />

passa’ nuttata, in www.altalex.it, in cui si augura che «qualche Giudice di pace troppo “pazzariello” rimanga<br />

intimidito e disarmato».<br />

55 In Resp. e risarc., 2005, 11, 30.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 223 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

223 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

specificando inoltre che, anche in presenza di tali presupposti, sia necessario allegare<br />

prova dei cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non definitivi, che la<br />

lesione ha portato <strong>nella</strong> vita del <strong>da</strong>nneggiato. La mancata allegazione della prova<br />

funge dunque <strong>da</strong> ostacolo al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, <strong>da</strong>ta l’impossibilità<br />

di configurarlo in re ipsa56 . Ancora più esplicita risulta la motivazione addotta<br />

<strong>da</strong>l Giudice di pace di Palmi, 26 gennaio 2006 (in www.lex24.ilsole24ore.it):<br />

{{ con riferimento al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress, il disagio allegato <strong>da</strong>ll’attore – consistito <strong>nella</strong> mancata<br />

connessione ad internet <strong>da</strong>llo studio legale – non è configurabile quale <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale.<br />

Tale <strong><strong>da</strong>nno</strong> non consiste infatti in qualunque disagio della vita quotidiana e<br />

lavorativa, ma richiede una consistente modifica delle proprie abitudini di vita, una radicale<br />

compromissione di attività realizzatrici della persona.<br />

}}<br />

Come già accennato nei precedenti paragrafi, la liqui<strong>da</strong>zione di importi a titolo di<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per qualsiasi pregiudizio, importa non solo che per la stessa lesione<br />

il <strong>da</strong>nneggiato venga ristorato più volte, <strong>da</strong> cui consegue un ingiustificato arricchimento<br />

dello stesso, ma soprattuto conduce allo svilimento degli obiettivi che<br />

l’ordinamento si propone nel tutelare alcuni interessi anziché altri.<br />

Una luci<strong>da</strong> critica al <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è apportata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Palermo,<br />

22 aprile 200857 {{ secondo la giurisprudenza della Suprema Corte – che tuttavia appare avere pochi proseliti<br />

fra i Giudici di merito il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, in quanto <strong><strong>da</strong>nno</strong> tipicamente risarcibile,<br />

lo è solo nei casi previsti <strong>da</strong>lla legge. Da questo assunto, discende l’insostenibilità<br />

teorica della nozione di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilità:<br />

la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce <strong>da</strong>lla seguente alternativa.<br />

Se per <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si intende un pregiudizio diverso <strong>da</strong>l <strong><strong>da</strong>nno</strong> causato <strong>da</strong> reato, esso<br />

è irrisarcibile ex art. 2059 c.c.; se, viceversa, col termine <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale si designa il pregiudizio<br />

derivante <strong>da</strong>lla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché<br />

costituisce una duplicazione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, già oggi risarcibile ex art.<br />

2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma. }}<br />

Così la pronuncia del Giudice di pace di Genova, 17 settembre 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005,<br />

56<br />

230 con nota di A. PALMIERI) che, in caso di attivazione di servizi non richiesti, ha liqui<strong>da</strong>to € 100,00 per<br />

il <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, respingendo la richiesta di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale in quanto l’<strong>inadempimento</strong><br />

non avrebbe provocato un mutamento irreversibile della vita del cliente, né gli avrebbe cagionato un’alterazione<br />

psichica. Si ve<strong>da</strong> anche Giudice di pace di Bologna, 7 settembre 2006 (in Resp. Civ., 2006,<br />

1050), in cui si risarciscono € 400,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in proporzione al disagio psicofisico<br />

causato <strong>da</strong>ll’<strong>inadempimento</strong> della compagnia di telefonia mobile che aveva venduto un videofonino<br />

nell’imminenza della partenza per gli Usa dell’attore, risultato tuttavia inutilizzabile per mancanza di copertura.<br />

<strong>Il</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> è stato considerato in re ipsa in quanto «la situazione di per sé è idonea a far produrre<br />

un’alterazione dell’equilibrio psicofisico, causato <strong>da</strong> stress, nevrosi, irritabilità indotta <strong>da</strong> comportamento ingiusto<br />

di terzi». Risarciti inoltre € 93,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale per il costo di tre telefonate con<br />

altro cellulare <strong>da</strong> Usa-<strong>It</strong>alia.<br />

In www.lex24.ilsole24ore.it.<br />

57


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 224 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 224<br />

Una recente pronuncia del Giudice di pace di Rossano, 7 febbraio 2008 58<br />

ha con<strong>da</strong>nnato la compagnia telefonica a indennizzare l’utente per l’erronea indicazione<br />

dello stesso nell’elenco telefonico (per due anni consecutivi il numero non era<br />

stato indicato quale linea di uno studio legale) per un importo pari a due mensilità<br />

per ogni anno, come risulta ricavabile <strong>da</strong>l contratto; sono stati inoltre assegnati<br />

all’utente € 200,00 59<br />

per <strong>inadempimento</strong> <strong>contrattuale</strong>, proprio per non aver corrisposto, o quanto meno<br />

offerto per tempo, l’indennizzo suddetto, somma che in mancanza di criteri certi, e senza per<br />

questo <strong>da</strong>r luogo ad un giudizio equitativo, viene determinata ex art. 1226 c.c. 59<br />

{{<br />

}}<br />

Nella sentenza del Giudice di pace di Pavia, 15 dicembre 200660 sono state<br />

risarcite più voci di <strong><strong>da</strong>nno</strong> in occasione del distacco della linea telefonica dovuta al<br />

mancato pagamento dei canoni relativi ad un nuovo piano telefonico attivato senza<br />

il consenso del cliente61. Innanzitutto, avuto riguardo dello stato di inquietudine<br />

procurato all’attore, si è ritenuto equo valutare in € 250,00 il <strong><strong>da</strong>nno</strong> derivante <strong>da</strong>lla<br />

privazione della rete telefonica, comprensivo del rimborso per spese relative alla<br />

corrispondenza; successivamente sono stati liqui<strong>da</strong>ti € 250,00 per il tempo che l’attore<br />

è stato costretto a dedicare alla questione; infine, a titolo di rimborso spese,<br />

€ 150,00 per l’attivazione di una nuova utenza telefonica, come <strong>da</strong> fattura prodotta.<br />

Per la terza voce di <strong><strong>da</strong>nno</strong>, nulla quaestio, dubbi sorgono in ragione delle prime due:<br />

la valutazione è avvenuta in via equitativa e i <strong>da</strong>nni sono stati considerati in re ipsa.<br />

Per evitare di ristorare più volte il <strong><strong>da</strong>nno</strong> derivato <strong>da</strong>lla stessa lesione, sarebbe parso<br />

più opportuno applicare, anche a questa fattispecie, gli indennizzi automatici presenti<br />

nel contratto di utenza telefonica62 .<br />

<strong>6.</strong>2.4 Mancata consegna del plico postale<br />

La giurisprudenza di prossimità in più occasioni ha affrontato cause aventi ad oggetto<br />

il mancato recapito di un plico postale: <strong>nella</strong> maggior parte delle quali, tra le<br />

richieste di parte attrice, risulta il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chance (per<br />

la cui trattazione si rinvia al Capitolo precedente).<br />

58 Disponibile su www.ricercagiuridica.com.<br />

59 Per una vertenza simile, il Giudice di pace di Teano, 20 febbraio 2007, in www.giudicedipace.it, ha<br />

rigettato la doman<strong>da</strong> di risarcimento dei <strong>da</strong>nni per mancata allegazione probatoria.<br />

60 La sentenza è disponibile sul sito www.ilcaso.it.<br />

61 <strong>Il</strong> Giudice di pace di Barre, 5 giugno 2007, disponibile su www.giudicedipace.it ha statuito che «è<br />

vietata la fornitura di beni e servizi non richiesti al consumatore, in mancanza di una sua previa ordinazione,<br />

nel caso in cui essa comporta una richiesta di pagamento», liqui<strong>da</strong>ndo € 300,00 per «la necessità di doversi<br />

difendere <strong>da</strong> mo<strong>da</strong>lità comportamentali aggressive poste in opere <strong>da</strong> soggetto economico molto forte,<br />

che ledono la sfera dei diritti di libertà economica».<br />

62 Nella fattispecie, la disciplina degli indennizzi automatici sarebbe stata contenuta negli artt. 26 e<br />

ss. delle Condizioni Generali del contratto di utenza telefonica con Telecom, disponibile su www.187.it.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 225 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

225 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

Tra le prime sentenze che affermano la responsabilità del gestore dei servizi postali<br />

per disservizi si menziona quella pronunciata <strong>da</strong>l Giudice di pace di Taranto 63 ,<br />

con cui è stata risolta la vertenza avente ad oggetto il ritar<strong>da</strong>to recapito (due mesi e<br />

mezzo) di un plico spedito per posta celere, in conseguenza del quale il mittente era<br />

stato escluso <strong>da</strong> un corso di perfezionamento presso l’Università. La società gestrice<br />

del servizio è stata con<strong>da</strong>nnata a restituire le spese di spedizione del pacco (€<br />

11,67) oltre ad € 774,68 a titolo di risarcimento «per la mancata partecipazione al<br />

corso» in ragione del fatto che:<br />

{{ tale somma è il giusto risarcimento che si può <strong>da</strong>re ad un giovane che, non per colpa sua,<br />

ha perso un’occasione di migliorare, con l’acquisizione di punteggi, l’inserimento in graduatoria<br />

per l’attività di insegnamento delle discipline previste anche se temporanea. }}<br />

<strong>Il</strong> Tupt D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 prevedeva al suo articolo 6 l’esonero <strong>da</strong> qualsiasi<br />

responsabilità <strong>da</strong> <strong>inadempimento</strong> per i servizi postali, bancoposta e telecomunicazioni<br />

fuori <strong>da</strong>i casi espressamente previsti <strong>da</strong>lla legge. Simili privilegi in ordine<br />

all’imputabilità dell’<strong>inadempimento</strong> sono stati erosi progressivamente <strong>da</strong>lla giurisprudenza<br />

costituzionale 64, sulla base della trasformazione della natura del rapporto<br />

tra gestore ed utente <strong>da</strong> autoritaria a <strong>contrattuale</strong>; mentre la previsione di limiti<br />

indennitari alla responsabilità dell’ente sono sempre sopravvissuti al vaglio costituzionale<br />

65 .<br />

In armonia con il quadro presentato si poneva la sentenza della S.C. 4619/1998 66,<br />

Giudice di pace di Taranto, 5 maggio 1999, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2000, 235 con nota di F. FERRARI.<br />

63<br />

Corte Cost., 17 marzo 1988 n. 303 (in Giur. cost., 1988, 125) ha dichiarato l’illegittimità costituzio-<br />

64<br />

nale dell’art. 6 Tupt, <strong>nella</strong> parte in cui dispone che l’Ente poste italiane non è tenuto al risarcimento dei<br />

<strong>da</strong>nni, oltre all’indennità di cui l’art. 28, in caso di perdita, o manomissione di raccoman<strong>da</strong>te con le quali<br />

siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato; parimenti la Corte Cost.,<br />

28 febbraio 1992 n. 74 (in Giur. cost., 1992, 398) o ha dichiarato illegittimo <strong>nella</strong> parte in cui non eccettua<br />

<strong>da</strong>lla limitazione di responsabilità dell’Amm.ne delle Poste per i <strong>da</strong>nni derivati <strong>da</strong> perdita totale di<br />

corrispondenze raccoman<strong>da</strong>te il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti<br />

dell’Amm.ne medesima; infine la Corte Cost. 30 dicembre 1997 n. 463, ne ha dichiarato l’illegittimità<br />

<strong>nella</strong> parte in cui dispone che l’Ente non è tenuto al risarcimento dei <strong>da</strong>nni in caso di colpevole ritardo<br />

<strong>nella</strong> rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione<br />

all’ufficio di pagamento designato <strong>da</strong>l traente.<br />

La limitazione della responsabilità al sistema indennitario permane fino alla Corte Cost. 17 giugno<br />

65<br />

2002 n. 254 (in Giur. cost., 2002, 1853) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, <strong>nella</strong><br />

parte in cui dispone che l’Ente poste ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità<br />

per il mancato recapito del telegramma.<br />

Cass., 7 maggio 1998, n. 4619 (in Danno e Resp., 1998, 674 con nota di: G. BELLANTUONO e in Resp.<br />

66<br />

civ. e prev., 1998, 1395 con nota di M. LIO): «<strong>Il</strong> privato vincitore di concorso destinatario di corrispondenza<br />

contenente la richiesta di invio della necessaria documentazione per il perfezionamento della pratica di assunzione,<br />

nel lamentare la mancata ricezione della relativa raccoman<strong>da</strong>ta (e la conseguente decadenza<br />

<strong>da</strong>ll’impiego), è legittimato a chiedere la con<strong>da</strong>nna dell’amministrazione delle poste al risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

derivatogli <strong>da</strong> tale, mancato recapito esclusivamente entro i limiti di cui agli artt. 6, 28, 48 e 93 del D.P.R.<br />

n. 156 del 1973, a mente dei quali l’obbligo del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> parte della predetta amministrazione<br />

è ammesso (art. 28) non oltre un’indennità pari a dieci volte il diritto fisso di raccoman<strong>da</strong>zione. Anche<br />

se il rapporto tra amministrazione postale ed utenti si estrinseca, ormai, in atti <strong>da</strong>l carattere non più autori-


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 226 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 226<br />

in cui è stato negato il risarcimento dei <strong>da</strong>nni in favore del vincitore di un concorso<br />

pubblico che, a causa della mancata ricezione della cartolina raccoman<strong>da</strong>ta, non<br />

aveva potuto accettare il posto, facendo scorrere la graduatoria di merito ai successivi<br />

candi<strong>da</strong>ti risultati idonei.<br />

Dalla stessa si è discostato il Giudice di pace di Taranto (cit.), non solo per aver reso<br />

inapplicabili i limiti indennitari, ma per aver considerato possibile il cumulo fra responsabilità<br />

<strong>contrattuale</strong> ed extra<strong>contrattuale</strong>. In particolare il disservizio postale<br />

avrebbe, secondo la pronuncia citata, contestualmente violato il principio di neminem<br />

laedere, <strong>da</strong>ndo vita ad un <strong><strong>da</strong>nno</strong> ingiusto risarcibile, nonché costituito un <strong>inadempimento</strong><br />

delle obbligazioni assunte, comportante il rimborso del prezzo del servizio.<br />

A tal proposito le SS.UU. del novembre 2008 hanno affermato la risarcibilità<br />

dei <strong>da</strong>nni non patrimoniali anche in materia non <strong>contrattuale</strong> senza dover ricorrere<br />

all’escamotage del principio del neminem laedere, purché si tratti di lesioni a diritti<br />

inviolabili della persona.<br />

Anche la pronuncia del Giudice di pace di Fano, 11 settembre 2001 67 individuando<br />

<strong>nella</strong> trasformazione dell’Ente in società per azioni il motivo di assoggettamento<br />

alla disciplina privatistica, ritiene inesistente qualsiasi limite al risarcimento<br />

del <strong><strong>da</strong>nno</strong> e accoglie in misura di € 981,26 la richiesta di risarcimento dei <strong>da</strong>nni per<br />

la mancata consegna del plico. Nella motivazione è richiamata la sentenza del Giudice<br />

di pace di Ostia, del 15 ottobre 1998 68 in cui vengono liqui<strong>da</strong>ti in totale<br />

€ 2.582,28 per l’importo che l’utente avrebbe potuto plausibilmente ricevere <strong>da</strong>lla<br />

borsa di studio che avrebbe sicuramente vinto, sulla base della documentazione presentata,<br />

se il plico fosse arrivato a destinazione. Quest’ultima pronuncia supera ogni<br />

ipotesi di limitazione della responsabilità ad opera del Tupt, grazie all’applicazione<br />

della normativa codicistica.<br />

La tendenza della giurisprudenza di prossimità ha anticipato l’assetto che si sarebbe<br />

creato con l’abrogazione dell’art. 6 del Tupt, operata attraverso l’art. 218, lett. s),<br />

del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. In recepimento del nuovo quadro normativo si<br />

pone la sentenza Cass. 15559/2004 69, stabilendo che l’imprevedibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

non possa costituire un limite all’esistenza del <strong><strong>da</strong>nno</strong> medesimo, ma possa altresì inficiare<br />

sul quantum debeatur. Infine Giudice di pace di Casoria, 20 luglio<br />

tativo bensì <strong>contrattuale</strong> (...) non pare legittima la introduzione di una distinzione di tale responsabilità a<br />

secon<strong>da</strong> che l’omesso recapito della missiva non determini altra conseguenza che la perdita della stessa, ovvero<br />

che, all’omissione in parola, consegua la lesione di un diverso diritto, giuridicamente tutelato, del privato<br />

destinatario (invocandosi, inammissibilmente, in tale ultima ipotesi, una differente qualificazione, in termini<br />

aquiliani, della responsabilità stessa)».<br />

In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2002, 142.<br />

67<br />

In Giur. merito, 1999, III, 68 117.<br />

Cass., 11 agosto 2004, n. 15559, in www.dejure.giuffre.it, il caso concerneva 69 il mancato recepimento<br />

di fondi per l’estirpazione di un meleto a causa del mancato recapito del telegramma all’ufficio regionale<br />

competente. La Corte d’appello pur riconoscendo la colpevolezza delle Poste, non risarciva l’attrice<br />

del pregiudizio in quanto non esplicitato, nel telegramma, il suo ammontare in caso di mancato recapito,<br />

e dunque non ritenuto prevedibile ai sensi dell’art. 1225 c.c.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 227 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

227 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

2005 70 ha ribadito il principio dell’integrale risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> in caso di <strong>inadempimento</strong><br />

nell’erogazione dei servizi postali.<br />

{{ A seguito della trasformazione dell’amministrazione postale <strong>da</strong> ente pubblico in s.p.a., la<br />

gestione del servizio è disciplinata secondo le disposizioni contenute nel codice civile, con la<br />

conseguenza che in caso di <strong>inadempimento</strong> agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti<br />

del cliente, Poste italiane s.p.a. è tenuta al risarcimento dell’integrale <strong><strong>da</strong>nno</strong> sofferto,<br />

fatte salve le ipotesi ancora disciplinate <strong>da</strong>lla normativa speciale.<br />

}}<br />

Al di là delle osservazioni in ordine al <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chance, già esaustivamente<br />

affrontate nel capitolo precedente, resta <strong>da</strong> notare come le ricostruzioni della giurisprudenza<br />

di prossimità precedenti all’abrogazione dell’immunità del gestore del<br />

servizio postale, abbiano colto le rationes sottese agli interventi della Corte Costituzionale<br />

e reso operativo il quadro normativo che si sarebbe successivamente applicato.<br />

L’eccessivo entusiasmo potrebbe tuttavia vanificarsi là dove il superamento dell’immunità<br />

sfoci in una overcompensation. <strong>Il</strong> Giudice di pace di Davoli, 13 aprile<br />

2007 (in www.dejure.giuffre.it) ha infatti liqui<strong>da</strong>to complessivamente € 2.000,00 a<br />

titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> perdita di chances (consistenti in comunicazioni<br />

su promozioni, comunicazioni bancarie ecc.) e <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per<br />

{{ lo stress quotidiano di dover contattare quelle persone che potrebbero aver ricevuto la corrispondenza,<br />

lo stress in caso di comunicazioni importanti che le stesse non raggiungano la<br />

destinazione e quindi dover contattare il mittente per chiedere se la corrispondenza sia stata spedita<br />

}}<br />

a causa del continuo mancato recapito della corrispondenza presso la propria abitazione,<br />

visto come lesione dell’art. 15 Cost. In realtà anche in questo caso, l’offesa al<br />

bene non è tale <strong>da</strong> superare la soglia di gravità che ne rende risarcibili i pregiudizi<br />

(SS.UU. 26972-26975/2008).<br />

<strong>6.</strong>2.5 L’interruzione dell’erogazione dei servizi<br />

L’esempio più comune di <strong>inadempimento</strong> <strong>da</strong> interruzione nell’erogazione dei servizi,<br />

in relazione al numero di cause intentate e, dunque, di pronunce emanate <strong>da</strong>lla giurisprudenza<br />

di prossimità, è sicuramente quello relativo al black-out elettrico verificatosi<br />

domenica 28 settembre 2003.<br />

La giurisprudenza di legittimità, mai pronunciatasi sulla fattispecie specifica, per<br />

una vertenza simile ha statuito che l’ente somministrante sia liberato <strong>da</strong>lla responsabilità,<br />

se dimostri che l’interruzione sia dipesa <strong>da</strong> una delle cause di esonero sottoscritte<br />

<strong>da</strong>ll’utente nel relativo contratto. Nessuna indicazione circa le voci di <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

eventualmente risarcibili.<br />

Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, in armonia dunque con<br />

70 In Corr. merito, 2006, 20.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 228 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 228<br />

l’orientamento tracciato <strong>da</strong>lle SS.UU., i <strong>da</strong>nni prodotti <strong>da</strong>l black-out elettrico non sarebbero<br />

suscettibili di risarcimento71 .<br />

Dal materiale giurisprudenziale analizzato si possono tuttavia individuare due tendenze<br />

opposte dei Giudici di pace: <strong>da</strong> un lato coloro che applicano gli indennizzi automatici<br />

o che limitano il risarcimento al <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, <strong>da</strong>ll’altro si trovano<br />

quelle sentenze in cui il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale (spesso indicato come esistenziale)<br />

è riconosciuto per i disagi sofferti in ragione dell’interruzione dell’erogazione<br />

dell’energia elettrica.<br />

Sulla scia della prima tendenza si possono citare le pronunce del Giudice di pace<br />

di Chiaravalle, 17 aprile 2004 72 (che ha con<strong>da</strong>nnato la società erogatrice a<br />

risarcire 0,60 €/minuto di interruzione per un totale di 440 minuti, pari a €<br />

264,00) 73 e del Giudice di pace di Martina Franca, 31 agosto 2004 74 (che<br />

ha disposto che l’ente erogatore del servizio elettrico indennizzasse l’utente di<br />

€ 25,82 75 per il mancato rispetto degli impegni, rigettando tuttavia la richiesta di<br />

risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress e alla vita di relazione, per mancanza di colpevolezza<br />

del gestore).<br />

Diversamente il Giudice di pace di Ceglie Messapica, 7 settembre 200576 se <strong>da</strong> una parte ha liqui<strong>da</strong>to € 25,82 a titolo di indennizzo automatico ex art. 24 delibera<br />

201/99, <strong>da</strong>ll’altra ha risarcito il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> stress e quello alla vita di relazione,<br />

consistenti in «ipotesi di <strong><strong>da</strong>nno</strong> che, anche se non collegate ad una particolare lesione,<br />

impongono un non facere, che limita, comunque, i complessi ambiti di realizzazione<br />

della persona umana», in quanto l’interruzione dell’energia elettrica in quella domenica<br />

di settembre avrebbe causato «la rinuncia o limitazione <strong>da</strong> parte dell’attore di<br />

quelle attività di riposo e svago e, comunque, di opportunità esistenziali che costituiscono<br />

legittime aspettative di ogni essere umano, determinando modifiche negative alla<br />

propria vita». Sulla base di tali giustificazioni sono stati dunque liqui<strong>da</strong>ti € 100,00.<br />

Le perplessità in merito all’applicabilità degli indennizzi automatici di cui all’art. 24<br />

della delibera n. 201/99 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (modificata <strong>da</strong>lla<br />

successiva delibera n. 220/02) sembrerebbero esser state alimentate <strong>da</strong>l comunicato<br />

stampa del Presidente dell’Autorità stessa del 3 ottobre 2002, in cui è stato affermato<br />

che «risulta chiarissimo <strong>da</strong>lla lettura dell’art. 24, che tale forma di indennizzo<br />

71 Una luci<strong>da</strong> critica alla tendenza a riconoscere il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale <strong>da</strong> black-out elettrico è<br />

approntata <strong>da</strong> G. PONZANELLI, Le pericolose frontiere della responsabilità civile: il caso dei <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> blackout<br />

elettrico, in Danno e Resp., 2006, 54.<br />

72 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 147 con nota di R. AMBROSINI.<br />

73 I 440 minuti di interruzione, anche se non continua, erano concentrati nel solo mese di agosto.<br />

74 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 231 con nota di A. PALMIERI.<br />

75 La cifra è quella contenuta <strong>nella</strong> tabella di cui all’art. 24 della delibera 201/1999 dell’Autorità garante<br />

per l’energia elettrica e il gas, disponibile sul sito dell’Autorità stessa (www.autorita.energia.it/docs/<br />

99/201-99.html).<br />

76 In Foro it., 2006, I, 1255.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 229 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

229 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

automatico ricorre solo nelle ipotesi tassative ivi previste fra le quali non compaiono<br />

assolutamente le interruzioni di servizio (...) <strong>Il</strong> cliente finale che ha subito un <strong><strong>da</strong>nno</strong> a<br />

seguito del black-out del 28 settembre scorso può sempre rivolgersi alla magistratura<br />

ordinaria che ha la competenza a pronunciarsi in merito all’accertamento delle eventuali<br />

responsabilità e alla quantificazione dei <strong>da</strong>nni subiti». In realtà, leggendo la suddetta<br />

delibera, se è vero che <strong>nella</strong> tabella allegata allo stesso articolo 24 non sia<br />

menzionata l’interruzione del servizio, si può altrettanto notare come la medesima<br />

fattispecie non sia elencata nemmeno all’articolo successivo, in cui sono descritti i<br />

casi di esclusione al diritto all’indennizzo automatico.<br />

Premessa la difficoltà di considerare risarcibile il <strong><strong>da</strong>nno</strong> provocato ai generi alimentari<br />

contenuti nei frigoriferi delle abitazioni degli utenti77, <strong>da</strong>ta la dubbia esistenza<br />

di un interesse meritevole di tutela, altrettanto curiosi sono gli importi liqui<strong>da</strong>ti, in<br />

via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale, di quelle<br />

che sono considerate le quantità di cibi deperibili che una famiglia media possiede<br />

in una domenica settembrina: il Giudice di pace di Napoli, 13 luglio 2005<br />

(in www.dejure.giuffre.it) ha ritenuto che, in relazione ad una famiglia media, le<br />

scorte mediamente deperibili nelle condizioni de quibus, potessero ammontare ad<br />

€ 75,00; mentre il Giudice di pace di Pozzuoli, 28 dicembre 2006 (in<br />

www.dejure.giuffre.it) ha liqui<strong>da</strong>to una somma esattamente doppia, <strong>da</strong>ndone tuttavia<br />

una non dissimile motivazione «somma ragionevolmente necessaria per l’acquisto<br />

di una normale scorta alimentare di una famiglia media».<br />

In proposito, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere78 ha rilevato un certo lassismo<br />

dei Giudici di pace nel liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> <strong>da</strong> deterioramento dei viveri, e cioè, attraverso<br />

il criterio equitativo, i Giudici, di fatto, hanno <strong>da</strong>to per presunto ciò che in<br />

realtà avrebbe dovuto costituire oggetto di prova. <strong>Il</strong> Tribunale ha invece stabilito la<br />

necessità che l’attore provi: di risiedere in una zona in cui effettivamente la corrente<br />

elettrica è mancata per un periodo sufficiente ad avariare il cibo, di possedere un<br />

frigorifero e di avere avuto al suo interno una determinata quantità di elementi deteriorati<br />

proprio a causa del black-out. Anche gli importi liqui<strong>da</strong>ti a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

esistenziale <strong>da</strong> black-out variano di oltre il 50% a secon<strong>da</strong> dell’ufficio adito essendo<br />

ricompresi tra € 100,00 del man<strong>da</strong>mento di Ceglie Messapica (cit.) e € 225,00 del<br />

Giudice di pace di Casoria (cit.).<br />

La possibilità di applicare il sistema degli indennizzi automatici anche ad una siffatta<br />

tipologia di <strong>inadempimento</strong> dell’ente erogatore avrebbe costituito un giusto com-<br />

77 Non convince la motivazione del Giudice di pace di Marcianise, 29 settembre 2004 (in <strong>Il</strong> Giudice di<br />

pace, 2005, 148) in cui si specifica che non rientrando il black-out né nel caso fortuito, né nell’ipotesi di<br />

forza maggiore, ne deduce la risarcibilità per <strong>inadempimento</strong> di ogni <strong><strong>da</strong>nno</strong> all’utente. Dello stesso avviso<br />

l’ufficio del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale (sentenze 1° marzo 2004, in Gius, 2004, 2606 e 4<br />

aprile 2004, in Gius, 2004, 3511).<br />

78 Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sez. Dist. di Marcianise, 6 febbraio 2006, in Gui<strong>da</strong> al diritto,<br />

con nota di A. MAZZUCCHELLI


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 230 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 230<br />

promesso tra i disagi patiti <strong>da</strong>ll’utenza e l’overcompensation praticata con il risarcimento<br />

di <strong>da</strong>nni c.d. bagatellari. <strong>Il</strong> suggerimento di adire alla giustizia ordinaria ha<br />

giustificato così in molte pronunce la liqui<strong>da</strong>zione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, spesso<br />

non provato, perciò individuato in re ipsa, sulla scorta della privazione dell’utente<br />

della possibilità di attendere alle normali attività quotidiane 79 . Alcuni Giudici, per<br />

<strong>da</strong>re una parvenza di coerenza al sistema, hanno tentato di ricondurre la circostanza<br />

alla lesione di interessi di rango costituzionale, così Giudice di pace di Casoria,<br />

13 luglio 2005 80:<br />

{{ la delusione di non poter svolgere le normali attività di svago domenicale, costituisce una<br />

lesione dell’art. 2 Cost., in quanto il riconoscimento della persona si sostanzia anche attraverso<br />

il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in <strong>da</strong>ti momenti. }}<br />

Parimenti, il Giudice di pace di Mercato San Severino, 30 marzo 2006 81,<br />

motiva la liqui<strong>da</strong>zione in re ipsa di € 200,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, stabilendo<br />

che:<br />

{{ il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale consiste <strong>nella</strong> perdita, <strong>nella</strong> compromissione, <strong>nella</strong> forzata rinunzia<br />

allo svolgimento di una o più attività realizzatrici della persona, non remunerative, fonte di<br />

compiacimento o di un benessere per il <strong>da</strong>nneggiato (...) tra le attività tutelate <strong>da</strong>ll’art. 2<br />

Cost., rientrano sicuramente la forzata privazione delle ore di svago, attività agonistiche,<br />

culturali, di intrattenimento, riposo, relax, cui ciascun soggetto ha diritto e che incidono,<br />

con mo<strong>da</strong>lità e gradi diversi, <strong>nella</strong> vita del soggetto leso.<br />

}}<br />

<strong>6.</strong>3 L’<strong>inadempimento</strong> del contratto di assicurazione e dei contratti bancari<br />

Quest’ultimo focus si riferisce agli inadempimenti delle compagnie assicurative e degli<br />

istituti di credito. A differenza delle ipotesi precedentemente analizzate, le pronunce<br />

della giurisprudenza dei Giudici di pace in materia non raggiungono numeri<br />

tanto significativi <strong>da</strong> permettere l’individuazione di più tendenze risarcitorie. Si possono<br />

tuttavia distinguere alcune fattispecie differenti di <strong>inadempimento</strong>: <strong>da</strong> un lato<br />

la compagnia assicurativa che abbia mal gestito la pratica, effettuando una transazione<br />

non vantaggiosa, <strong>da</strong>ll’altro l’aumento ingiustificato dei premi assicurativi. Per<br />

quanto concerne i contratti bancari, l’unico <strong>inadempimento</strong> portato al cospetto del-<br />

79 Giudice di pace di Capaccio, 20 ottobre 2004, in Giur. merito, 2005, 230<strong>6.</strong><br />

80 In Danno e Resp., 2006, 56 con nota di G. PONZANELLI. ha dunque liqui<strong>da</strong>to € 225,00 a titolo di<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale per «la rinuncia a tutte quelle attività di riposo, ricreazione e svago, che costituiscono la<br />

normale aspettativa di ogni essere umano» oltre ad € 75,00 a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> patrimoniale «per l’eccessiva<br />

durata dell’interruzione della corrente che è <strong>da</strong> ritenersi, per comune esperienza, causare l’avaria di alcuni<br />

cibi che costituiscono le normali scorte alimentari di una famiglia che necessitano di costante refrigerazione<br />

(latte, carne, burro, generi congelati), anche in considerazione del periodo ancora caldo in cui si è verificata<br />

l’interruzione».<br />

81 In Res. e ris., 2006, 6, 73.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 231 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

231 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

la giurisprudenza di prossimità, che permette dei paragoni, è il caso del pagamento<br />

degli assegni a soggetto diverso <strong>da</strong>l titolare.<br />

<strong>6.</strong>3.1 Mala gestio dell’assicuratore<br />

Con la stipula del contratto di assicurazione, le compagnie assumono nei confronti<br />

dell’assicurato il ruolo di man<strong>da</strong>tario in rem propria, con la conseguenza che, sebbene<br />

nell’esercizio dell’attività di assicurazione alle stesse vengano conferiti diversi<br />

poteri (tra cui stare in giudizio, transare la vertenza), permane l’obbligo di tenere<br />

informato l’assicurato, quale diretta applicazione dei principi di correttezza e buona<br />

fede, cui la condotta dell’assicuratore deve ispirarsi. Inoltre, ai sensi dell’art. 1710<br />

c.c., la cura degli interessi dell’assicurato dovrà essere gestita con la diligenza del<br />

buon padre di famiglia.<br />

In tal senso il Giudice di pace di Benevento, 20 febbraio 2004 82 ha con<strong>da</strong>nnato<br />

la compagnia assicuratrice al pagamento di € 2.500,00 (praticamente il massimo,<br />

<strong>da</strong>ta la sua competenza limitata) per i <strong>da</strong>nni arrecati all’assicurato per essere<br />

stato tenuto all’oscuro dell’avvenuta transazione di una vertenza e neppure essere<br />

stato tutelato in sede penale con la richiesta di remissione della querela nei suoi<br />

confronti 83 . L’attore ha subito così una con<strong>da</strong>nna penale consistente in una multa di<br />

€ 150,00, sostenendo inoltre € 500,00 per le spese legali. In un altro caso, concernente<br />

la variazione in pejus della classe di merito in seguito a vertenza chiusa in via<br />

stragiudiziale non nell’interesse dell’assicurato, il Giudice ha con<strong>da</strong>nnato l’assicuratore<br />

al ripristino della precedente classe di merito, senza risarcire alcun <strong><strong>da</strong>nno</strong> 84 .<br />

In una fattispecie più grave, il Giudice di pace di Pozzuoli, 29 gennaio<br />

2007 85 ha stabilito che per una gestione corretta del sinistro la compagnia di assicurazione,<br />

all’atto del ricevimento della richiesta di risarcimento dei <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> parte<br />

del <strong>da</strong>nneggiato, non avendo ricevuto alcuna comunicazione <strong>da</strong> parte della sua assicurata,<br />

avrebbe dovuto richiedere a quest’ultima ragguagli in merito al sinistro,<br />

onde valutare le responsabilità ed eventualmente addivenire alla transazione della<br />

lite in via stragiudiziale. Nel caso di specie, l’attrice ha disconosciuto il sinistro,<br />

mentre l’assicuratrice lo aveva unilateralmente liqui<strong>da</strong>to, violando così la norma di<br />

cui all’art. 1917 c.c., 2° comma, laddove prevede che «l’assicuratore abbia facoltà,<br />

82 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 338, con nota di P. BERNARDINI.<br />

In chiave sistematica è opportuno il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, laddove la sen-<br />

83<br />

tenza Cass., 25 novembre 1998, n. 11975 (in Giust. civ. mass., 1998, 2458) stabilisce che «la responsabilità<br />

dell’assicuratore per mala gestio nasce quando risulti che il primo abbia ritar<strong>da</strong>to il pagamento<br />

dell’indennizzo, nonostante che i <strong>da</strong>ti obiettivi a disposizione consentissero di desumere l’esistenza della responsabilità<br />

dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del <strong>da</strong>nneggiato, ovvero abbia gestito la vertenza<br />

in modo non ispirato alla cura diligente dei comuni interessi».<br />

Giudice di pace di Bari, 7 luglio 2006, in www.dejure.giuffre.it e Giudice di pace di Catania, 16 ago-<br />

84<br />

sto 2006, in www.pluris-ce<strong>da</strong>m.utetgiuridica.it.<br />

Disponibile su www.giudicedipace.it.<br />

85


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 232 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 232<br />

previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo <strong>da</strong>nneggiato l’indennità<br />

dovuta».<br />

Inoltre, in materia di R.C.A., l’art. 144 del D.Lgs. 209/2005, già art. 18 della legge<br />

990/69, consente al <strong>da</strong>nneggiato azione diretta per il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> nei<br />

confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. In questo caso, infatti,<br />

se non vi fosse la comunicazione dell’assicuratore circa l’esistenza di una pretesa<br />

risarcitoria, l’assicurato rischierebbe di restare all’oscuro di tutta la vicen<strong>da</strong> risarcitoria<br />

e di subire le conseguenze in ordine al malus, senza avere la possibilità di difendersi,<br />

in dispregio dell’inviolabile diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.<br />

In tal senso, il comportamento dell’assicuratore dev’essere improntato oltre che alla<br />

tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del proprio assicurato secondo<br />

la diligenza del buon padre di famiglia. Per tale inottemperanza l’attrice è<br />

stata risarcita per un ammontare pari ad € 713,00, quale differenza di prezzo tra i<br />

premi che ha dovuto pagare rispetto a quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata<br />

con la propria classe di merito.<br />

La richiesta di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, avanzata <strong>da</strong>ll’attrice per lo stress<br />

fisico e psicologico in seguito al mancato rinnovo della polizza, non ha trovato invece<br />

accoglimento. <strong>Il</strong> Giudice ha ritenuto che il fatto accaduto rientrasse «nel novero<br />

degli inconvenienti che possono verificarsi <strong>nella</strong> normale vita quotidiana». La stessa<br />

motivazione ha accompagnato altre pronunce: una del man<strong>da</strong>mento di Oria ed una<br />

di Pozzuoli 86 . Le sentenze risultano così conformi all’orientamento di legittimità<br />

elaborato <strong>da</strong>lla Corte di Cassazione 253/1991 87 secondo cui la variazione del premio<br />

assicurativo opera solo in caso di responsabilità dell’assicurato per un <strong><strong>da</strong>nno</strong> asseritamente<br />

<strong>da</strong>llo stesso cagionato.<br />

<strong>6.</strong>3.2 Cenni alla responsabilità delle banche<br />

Rare sono le pronunce dei Giudici di pace aventi ad oggetto un contenzioso tra<br />

clienti e istituti bancari. Una possibile spiegazione a tale carenza risiede senza dubbio<br />

nel valore delle cause stesse che supera generalmente i limiti di competenza del<br />

Giudice di pace.<br />

Si rinvengono tuttavia alcune pronunce aventi ad oggetto il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

per i pregiudizi subiti <strong>da</strong>l pagamento <strong>da</strong> parte degli operatori bancari di assegni a<br />

86 Giudice di pace di Oria, 6 agosto 2003, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2004, 157 e Giudice di pace di Pozzuoli,<br />

8 maggio 2006, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2007, 29 con nota di G. COLANGELO. In entrambi i casi la società<br />

assicurativa aveva applicato all’assicurato una classe di merito inferiore, in seguito ad una richiesta di risarcimento<br />

rivelatasi poi infon<strong>da</strong>ta. Posto che la sola richiesta di <strong>da</strong>nni non seguita <strong>da</strong> esborso non importa<br />

l’applicazione del malus, l’assicurazione deve restituire le somme percepite in seguito all’aumento<br />

di classe. Respinta la richiesta del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in quanto il fatto accaduto <strong>da</strong>ll’attore rientra negli<br />

«inconvenienti della vita quotidiana».<br />

87 Cass., 12 gennaio 1991, n. 253, in Riv. giur. circol. trasp., 1991, 453.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 233 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

233 IL DANNO DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 6<br />

soggetti non autorizzati. Sia il Giudice di pace di Corigliano, 31 ottobre 2006<br />

(in www.dejure.giuffre.it) che il Giudice di pace di Rossano, 28 settembre<br />

2007 88 hanno con<strong>da</strong>nnato la banca alla restituzione della somma totale dell’assegno,<br />

sulla base dell’inosservanza della diligenza richiesta nell’attività di banchiere.<br />

È infatti pacifico che l’illegittimo pagamento <strong>da</strong> parte dell’istituto di credito trattario<br />

di un assegno emesso con firma di traenza falsa, fondi una obiettiva responsabilità<br />

dello stesso per integrale difetto di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione<br />

del traente mediante confronto della stessa con quella depositata all’atto dell’apertura<br />

del conto corrente.<br />

<strong>6.</strong>4 Osservazioni conclusive<br />

<strong>Il</strong> <strong>da</strong>to che emerge <strong>da</strong>lla giurisprudenza di prossimità inerente ai contenziosi originati<br />

<strong>da</strong> inadempimenti contrattuali è la riconducibilità delle sentenze a due macroorientamenti:<br />

<strong>da</strong> una parte trovano dimora quelle pronunce dei Giudici di pace che<br />

tendono ad ipercompensare le lesioni o a compensare le microlesioni derivanti <strong>da</strong><br />

quelli che, secondo l’orientamento opposto, sono considerati gli «inconvenienti della<br />

vita quotidiana».<br />

Alla luce di quanto espresso nelle sentenze gemelle del novembre 2008, quei Giudici<br />

di pace riconducibili al primo gruppo, al fine di considerare i soli pregiudizi risarcibili,<br />

scartando dunque quelli consistenti in meri «disagi, fastidi, disappunti, ansie ed<br />

in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana<br />

che ciascuno conduce nel contesto sociale», sono chiamati ad operare, soprattutto<br />

a fronte di cause potenzialmente bagatellari, come quelle che si sono affrontate<br />

nel presente capitolo, su un duplice binario: <strong>da</strong> un lato dovranno selezionare gli<br />

interessi tutelabili ai sensi dell’art. 2059 c.c., ovvero, al di là delle ipotesi espressamente<br />

previste <strong>da</strong>lla legge, liqui<strong>da</strong>re il <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale solo in presenza di<br />

un’ingiustizia costituzionalmente qualificata; <strong>da</strong>ll’altro dovranno valutare con estrema<br />

prudenza tutti gli elementi allegati <strong>da</strong>lle parti per formare il proprio convincimento,<br />

in mancanza dei quali non dovranno addivenire ad alcuna quantificazione.<br />

In attesa di un primo e cospicuo riscontro applicativo di quanto enunciato <strong>da</strong>lle<br />

SS.UU. nel novembre 2008, in seguito al monito espresso <strong>da</strong>lla Cassazione, spetterà<br />

proprio ai Giudici di pace riscattarsi attraverso l’acquisizione di modelli uniformi <strong>da</strong><br />

applicare alla liqui<strong>da</strong>zione del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale occasionato <strong>da</strong> inadempimenti<br />

contrattuali.<br />

88 In www.giudicedipace.it.


207-233-Cap6-Def.fm Pagina 234 giovedì 15 gennaio 2009 16:30

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