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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 226 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 226<br />

in cui è stato negato il risarcimento dei <strong>da</strong>nni in favore del vincitore di un concorso<br />

pubblico che, a causa della mancata ricezione della cartolina raccoman<strong>da</strong>ta, non<br />

aveva potuto accettare il posto, facendo scorrere la graduatoria di merito ai successivi<br />

candi<strong>da</strong>ti risultati idonei.<br />

Dalla stessa si è discostato il Giudice di pace di Taranto (cit.), non solo per aver reso<br />

inapplicabili i limiti indennitari, ma per aver considerato possibile il cumulo fra responsabilità<br />

<strong>contrattuale</strong> ed extra<strong>contrattuale</strong>. In particolare il disservizio postale<br />

avrebbe, secondo la pronuncia citata, contestualmente violato il principio di neminem<br />

laedere, <strong>da</strong>ndo vita ad un <strong><strong>da</strong>nno</strong> ingiusto risarcibile, nonché costituito un <strong>inadempimento</strong><br />

delle obbligazioni assunte, comportante il rimborso del prezzo del servizio.<br />

A tal proposito le SS.UU. del novembre 2008 hanno affermato la risarcibilità<br />

dei <strong>da</strong>nni non patrimoniali anche in materia non <strong>contrattuale</strong> senza dover ricorrere<br />

all’escamotage del principio del neminem laedere, purché si tratti di lesioni a diritti<br />

inviolabili della persona.<br />

Anche la pronuncia del Giudice di pace di Fano, 11 settembre 2001 67 individuando<br />

<strong>nella</strong> trasformazione dell’Ente in società per azioni il motivo di assoggettamento<br />

alla disciplina privatistica, ritiene inesistente qualsiasi limite al risarcimento<br />

del <strong><strong>da</strong>nno</strong> e accoglie in misura di € 981,26 la richiesta di risarcimento dei <strong>da</strong>nni per<br />

la mancata consegna del plico. Nella motivazione è richiamata la sentenza del Giudice<br />

di pace di Ostia, del 15 ottobre 1998 68 in cui vengono liqui<strong>da</strong>ti in totale<br />

€ 2.582,28 per l’importo che l’utente avrebbe potuto plausibilmente ricevere <strong>da</strong>lla<br />

borsa di studio che avrebbe sicuramente vinto, sulla base della documentazione presentata,<br />

se il plico fosse arrivato a destinazione. Quest’ultima pronuncia supera ogni<br />

ipotesi di limitazione della responsabilità ad opera del Tupt, grazie all’applicazione<br />

della normativa codicistica.<br />

La tendenza della giurisprudenza di prossimità ha anticipato l’assetto che si sarebbe<br />

creato con l’abrogazione dell’art. 6 del Tupt, operata attraverso l’art. 218, lett. s),<br />

del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. In recepimento del nuovo quadro normativo si<br />

pone la sentenza Cass. 15559/2004 69, stabilendo che l’imprevedibilità del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

non possa costituire un limite all’esistenza del <strong><strong>da</strong>nno</strong> medesimo, ma possa altresì inficiare<br />

sul quantum debeatur. Infine Giudice di pace di Casoria, 20 luglio<br />

tativo bensì <strong>contrattuale</strong> (...) non pare legittima la introduzione di una distinzione di tale responsabilità a<br />

secon<strong>da</strong> che l’omesso recapito della missiva non determini altra conseguenza che la perdita della stessa, ovvero<br />

che, all’omissione in parola, consegua la lesione di un diverso diritto, giuridicamente tutelato, del privato<br />

destinatario (invocandosi, inammissibilmente, in tale ultima ipotesi, una differente qualificazione, in termini<br />

aquiliani, della responsabilità stessa)».<br />

In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2002, 142.<br />

67<br />

In Giur. merito, 1999, III, 68 117.<br />

Cass., 11 agosto 2004, n. 15559, in www.dejure.giuffre.it, il caso concerneva 69 il mancato recepimento<br />

di fondi per l’estirpazione di un meleto a causa del mancato recapito del telegramma all’ufficio regionale<br />

competente. La Corte d’appello pur riconoscendo la colpevolezza delle Poste, non risarciva l’attrice<br />

del pregiudizio in quanto non esplicitato, nel telegramma, il suo ammontare in caso di mancato recapito,<br />

e dunque non ritenuto prevedibile ai sensi dell’art. 1225 c.c.

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