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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 214 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 214<br />

rittura invertito l’onere probatorio, estendendo la presunzione di responsabilità di<br />

cui all’art. 1681 c.c. allo stesso <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: una volta richiesto in giudizio,<br />

qualora il vettore, in caso di ritardo del volo, ometta di <strong>da</strong>r prova di aver adottato<br />

tutte le misure necessarie per evitarlo, esso è oggetto di liqui<strong>da</strong>zione, ovviamente in<br />

via equitativa. Inoltre, <strong>nella</strong> secon<strong>da</strong> sentenza, l’organo giudicante ha ricondotto «la<br />

situazione di disagio psichico perdurante, connessa ad una limitazione della libera attività<br />

dell’individuo» alla «violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità<br />

garantito <strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.».<br />

<strong>Il</strong> medesimo orientamento è ribadito <strong>da</strong>l Giudice di pace di Bari, 14 marzo<br />

200520 , che ha <strong>da</strong>to una singolare interpretazione dell’onere probatorio in tema di<br />

<strong><strong>da</strong>nno</strong> c.d. esistenziale, considerandolo infatti un pregiudizio a natura ambivalente:<br />

{{ che partecipa, cioè, di entrambe le categorie (<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento e <strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza), potendo<br />

esso essere scisso in due separate tipologie di lesioni: una lesione è in re ipsa ed è costituita<br />

<strong>da</strong>l disagio e <strong>da</strong>l turbamento psicofisico derivanti <strong>da</strong>ll’altrui <strong>inadempimento</strong> o <strong>da</strong>ll’altrui<br />

fatto illecito, che non necessita di particolare e specifica prova <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>nneggiato, in<br />

quanto componente pregiudizievole ed immanente (in questo senso limitato il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />

è un “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”); una lesione del tutto eventuale, costituita <strong>da</strong>lle conseguenze<br />

pregiudizievoli ulteriori rispetto alla lesione in re ipsa appena esaminata, per il cui ulteriore<br />

risarcimento il <strong>da</strong>nneggiato ha l’onere di fornire prova specifica e puntuale della loro insorgenza<br />

(in questo secondo senso il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è “<strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza”). }}<br />

Tali ultimi decisa necessitano, a questo punto, di essere letti alla luce del “parto quadrigemellare”<br />

delle SS.UU., che hanno chiarito sia la questione relativa all’an debeatur<br />

del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale che quella relativa alla prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong>.<br />

In primis, i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero in caso di disservizi aerei non possono ricondursi<br />

alla lesione di un interesse costituzionale, siano essi visti come limitazione<br />

della libera estrinsecazione della libertà personale (e dunque ricondotti sotto l’alveo<br />

dell’art. 2 Cost.), o come limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) o di circolazione<br />

(di cui all’art. 16 Cost.), in quanto privi del requisito indefettibile della<br />

gravità dell’offesa. Particolarmente efficaci le similitudini riportate nelle motivazioni<br />

della S.C.: «come avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di<br />

testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi <strong>da</strong> una fabbrica» (par. 3.10),<br />

che non ledono dunque il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Diversamente, se<br />

il ritardo del volo avesse comportato il venir meno di un trattamento sanitario cui<br />

l’attore è solito sottoporsi periodicamente, cui sia direttamente conseguita una lesione<br />

dell’integrità psicofisica dello stesso, non si sarebbe trattato più di meri disagi,<br />

ma di <strong><strong>da</strong>nno</strong> alla salute.<br />

Tali interessi, la cui lesione dà origine a pregiudizi bagatellari, trovano una tutela,<br />

commisurata alla gravità dell’offesa subita, proprio <strong>nella</strong> normativa comunitaria te-<br />

20 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 310.

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