6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 214 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 214<br />
rittura invertito l’onere probatorio, estendendo la presunzione di responsabilità di<br />
cui all’art. 1681 c.c. allo stesso <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale: una volta richiesto in giudizio,<br />
qualora il vettore, in caso di ritardo del volo, ometta di <strong>da</strong>r prova di aver adottato<br />
tutte le misure necessarie per evitarlo, esso è oggetto di liqui<strong>da</strong>zione, ovviamente in<br />
via equitativa. Inoltre, <strong>nella</strong> secon<strong>da</strong> sentenza, l’organo giudicante ha ricondotto «la<br />
situazione di disagio psichico perdurante, connessa ad una limitazione della libera attività<br />
dell’individuo» alla «violazione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità<br />
garantito <strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.».<br />
<strong>Il</strong> medesimo orientamento è ribadito <strong>da</strong>l Giudice di pace di Bari, 14 marzo<br />
200520 , che ha <strong>da</strong>to una singolare interpretazione dell’onere probatorio in tema di<br />
<strong><strong>da</strong>nno</strong> c.d. esistenziale, considerandolo infatti un pregiudizio a natura ambivalente:<br />
{{ che partecipa, cioè, di entrambe le categorie (<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento e <strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza), potendo<br />
esso essere scisso in due separate tipologie di lesioni: una lesione è in re ipsa ed è costituita<br />
<strong>da</strong>l disagio e <strong>da</strong>l turbamento psicofisico derivanti <strong>da</strong>ll’altrui <strong>inadempimento</strong> o <strong>da</strong>ll’altrui<br />
fatto illecito, che non necessita di particolare e specifica prova <strong>da</strong> parte del <strong>da</strong>nneggiato, in<br />
quanto componente pregiudizievole ed immanente (in questo senso limitato il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />
è un “<strong><strong>da</strong>nno</strong> evento”); una lesione del tutto eventuale, costituita <strong>da</strong>lle conseguenze<br />
pregiudizievoli ulteriori rispetto alla lesione in re ipsa appena esaminata, per il cui ulteriore<br />
risarcimento il <strong>da</strong>nneggiato ha l’onere di fornire prova specifica e puntuale della loro insorgenza<br />
(in questo secondo senso il <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale è “<strong><strong>da</strong>nno</strong> conseguenza”). }}<br />
Tali ultimi decisa necessitano, a questo punto, di essere letti alla luce del “parto quadrigemellare”<br />
delle SS.UU., che hanno chiarito sia la questione relativa all’an debeatur<br />
del <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale che quella relativa alla prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong>.<br />
In primis, i disagi subiti <strong>da</strong>l passeggero in caso di disservizi aerei non possono ricondursi<br />
alla lesione di un interesse costituzionale, siano essi visti come limitazione<br />
della libera estrinsecazione della libertà personale (e dunque ricondotti sotto l’alveo<br />
dell’art. 2 Cost.), o come limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.) o di circolazione<br />
(di cui all’art. 16 Cost.), in quanto privi del requisito indefettibile della<br />
gravità dell’offesa. Particolarmente efficaci le similitudini riportate nelle motivazioni<br />
della S.C.: «come avviene nel caso del graffio superficiale dell’epidermide, del mal di<br />
testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi <strong>da</strong> una fabbrica» (par. 3.10),<br />
che non ledono dunque il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Diversamente, se<br />
il ritardo del volo avesse comportato il venir meno di un trattamento sanitario cui<br />
l’attore è solito sottoporsi periodicamente, cui sia direttamente conseguita una lesione<br />
dell’integrità psicofisica dello stesso, non si sarebbe trattato più di meri disagi,<br />
ma di <strong><strong>da</strong>nno</strong> alla salute.<br />
Tali interessi, la cui lesione dà origine a pregiudizi bagatellari, trovano una tutela,<br />
commisurata alla gravità dell’offesa subita, proprio <strong>nella</strong> normativa comunitaria te-<br />
20 In <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2005, 310.