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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 212 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 212<br />

In una sentenza risalente al 1997 12 la concessione del risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> «<strong>da</strong><br />

disagio subito in periodo di vacanza per sua natura destinato allo svago e al relax»,<br />

pari a € 929,62, è stata giustificata <strong>da</strong>lla «oggettiva difficoltà, se non impossibilità,<br />

dell’attore di fornire la prova del <strong><strong>da</strong>nno</strong> subito» in occasione di sovra-prenotazione.<br />

A ben vedere, tale impossibilità è dovuta non tanto alla difficoltà di rinvenire nel<br />

caso concreto idonei mezzi di prova, quanto piuttosto al fatto che il disagio sofferto<br />

<strong>da</strong>ll’attore costituisca un pregiudizio futile, che ognuno, parafrasando il par. 3.11<br />

delle “quattro gemelle”, deve sopportare in virtù del dovere di tolleranza (ricavabile<br />

<strong>da</strong>ll’art. 2 Cost.) che la convivenza civile ci impone per offese così irrisorie.<br />

Non mancano pronunce in applicazione della disciplina errata: ad esempio il Giudice<br />

di pace di Porto Torres, 16 febbraio 1999 13 ha applicato la normativa<br />

relativa all’overbooking per il ritardo subito <strong>da</strong>i passeggeri cui era stato negato l’imbarco<br />

a causa dell’utilizzo di un volo più piccolo, considerato un necessario accorgimento<br />

tecnico per evitare pericoli, <strong>da</strong>to il distaccamento di una lastra di asfalto <strong>da</strong>lla<br />

pista dovuto alle elevate temperature atmosferiche. Paradossalmente in una<br />

situazione che avrebbe potuto configurare un’ipotesi di ritardo, in quanto, di fatto,<br />

il passeggero era stato imbarcato sul volo del giorno successivo, il Giudice di pace<br />

ha applicato pedissequamente la disciplina comunitaria al momento vigente (Reg.<br />

CEE/1991/295), senza concedere ulteriori risarcimenti ed incorrere in duplicazioni.<br />

Anche il Giudice di pace di Alghero, 4 agosto 2004 14 ha legato i disagi psicofisici<br />

patiti <strong>da</strong>l viaggiatore a seguito di cancellazione del volo e rinvio al giorno successivo,<br />

alla disciplina sull’overbooking, liqui<strong>da</strong>ndo € 150,00 a titolo di indennizzo<br />

ai sensi del Reg. CE/295/1991, oltre ad € 75,00 per i disagi di cui sopra, comprendendovi<br />

anche vitto ed alloggio.<br />

<strong>6.</strong>1.3 segue: la normativa in vigore ...<br />

Attualmente la tutela, contenuta nel Reg. CE/2004/261, in caso di ritardo lieve (la<br />

cui rilevanza è determinata in relazione alla lunghezza della tratta del volo, come<br />

osservato al Cap. 5, par. 4) prevede per la compagnia aerea l’obbligo di assistenza<br />

del passeggero durante l’attesa, mentre, per un ritardo superiore alle cinque ore,<br />

sorge, in capo a quest’ultimo, anche il diritto al rimborso del biglietto; se poi il volo<br />

fosse addirittura cancellato, è prevista la compensazione pecuniaria.<br />

La disciplina vigente si ispira a quanto già enunciato sia <strong>nella</strong> Convenzione di Varsavia<br />

del 1929, al cui art. 19 si prevedeva la responsabilità del vettore per il <strong><strong>da</strong>nno</strong> cagionato<br />

<strong>da</strong> un ritardo nel trasporto aereo di persone, bagagli o merci, sia nell’art. 19<br />

della Convenzione di Montreal del 1999, che esonerava il vettore qualora dimo-<br />

Giudice di pace di Torino, 10 novembre 1997, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 1998, 291 con nota di A. PAL-<br />

12<br />

MIERI.<br />

In Dir. trasp., 2001, 185 con nota di L. TULLIO.<br />

13<br />

14 In Dir. turismo, 2005, 373 con nota di B. COSSU.

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