6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 210 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 210<br />
all’entrata in vigore della Convenzione di Montreal, può essere citata per aver individuato<br />
dei limiti alla responsabilità del vettore, sebbene questi ultimi non corrispon<strong>da</strong>no<br />
a quelli attualmente vigenti. La S.C. (Cass. 16938/2003) si riferisce allo<br />
smarrimento di un bagaglio verificatosi nel 1993 e, conformandosi ad una precedente<br />
pronuncia (Cass. 15536/2000), applica il limite di lire 12.000 per chilogrammo<br />
di peso del bagaglio, mentre solo laddove tale valore non fosse determinato,<br />
consente l’utilizzazione del criterio di equità.<br />
Dati i tempi della giustizia, non si è ancora pervenuti ad una pronuncia della S.C.<br />
per fatti avvenuti successivamente alla nuova normativa vigente. È tuttavia possibile<br />
prevedere che, sussistendo limiti uniformi al quantum debeatur, in caso di smarrimento<br />
del bagaglio, le sentenze di merito che abbiano liqui<strong>da</strong>to importi in esubero<br />
possano essere cassate, soprattutto laddove tra le poste liqui<strong>da</strong>te vi siano anche importi<br />
a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> non patrimoniale, come <strong>nella</strong> pronuncia del Giudice di<br />
pace di Rovereto, 20 gennaio 20076 che ha liqui<strong>da</strong>to a titolo di <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale<br />
«simbolicamente quantificato con criterio di equità in complessivi € 500,00 (...)<br />
in considerazione della totale estraneità dell’attrice <strong>nella</strong> scelta dei soggetti [poi rivelatisi<br />
gli] effettivi responsabili» della perdita del proprio bagaglio.<br />
<strong>6.</strong>1.2 Overbooking e ritardo del volo: <strong>da</strong>nni in sé e <strong>da</strong>nni <strong>da</strong> mancata informazione<br />
Dal punto di vista delle compagnie aeree l’overbooking non costituisce un avvenimento<br />
patologico dei servizi aeroportuali, bensì rientra nelle fisiologia delle scelte<br />
economiche quale rimedio all’alta percentuale di posti prenotati e non utilizzati <strong>da</strong>i<br />
passeggeri. Attraverso dunque calcoli statistici le compagnie accettano un determinato<br />
numero di sovra-prenotazioni che inevitabilmente costituiranno un disservizio<br />
per coloro cui sarà negato l’imbarco. Per questo motivo alcune sentenze individuano<br />
nell’ipotesi di overbooking una forma di <strong>inadempimento</strong> caratterizzata <strong>da</strong> dolo eventuale.<br />
Così Giudice di pace di Cagliari, 25 marzo 20057, secondo cui:<br />
{{ la compagnia convenuta ha consapevolmente messo in atto la pratica dell’overbooking,<br />
essendo ben conscia che, qualcuno dei passeggeri regolarmente prenotati, avrebbe potuto<br />
non essere imbarcato pur avendone tutti i diritti.<br />
}}<br />
La tutela in caso di overbooking è disciplinata <strong>da</strong>l Reg. CE/2004/261 (che ha espressamente<br />
abrogato il Reg. CEE/1991/295) ai sensi del quale, in caso di negato imbarco,<br />
si possono verificare due ipotesi: il passeggero può rinunciarvi volontaria-<br />
6 In Dir. turismo, 2007, 251 con nota di A. TURCO.<br />
7 In Riv. giur. sar<strong>da</strong>, 2006, 121 con nota di V. CORONA. Nello stesso senso si ve<strong>da</strong> la pronuncia del Giudice<br />
di pace di Cagliari, 23 ottobre 2001, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2003, 25 con nota di G. FRANCHI e in Dir.<br />
trasp., 2002, 981 con nota di M. BADAGLIACCA.