6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It
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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 232 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />
6<br />
ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 232<br />
previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo <strong>da</strong>nneggiato l’indennità<br />
dovuta».<br />
Inoltre, in materia di R.C.A., l’art. 144 del D.Lgs. 209/2005, già art. 18 della legge<br />
990/69, consente al <strong>da</strong>nneggiato azione diretta per il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> nei<br />
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. In questo caso, infatti,<br />
se non vi fosse la comunicazione dell’assicuratore circa l’esistenza di una pretesa<br />
risarcitoria, l’assicurato rischierebbe di restare all’oscuro di tutta la vicen<strong>da</strong> risarcitoria<br />
e di subire le conseguenze in ordine al malus, senza avere la possibilità di difendersi,<br />
in dispregio dell’inviolabile diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.<br />
In tal senso, il comportamento dell’assicuratore dev’essere improntato oltre che alla<br />
tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del proprio assicurato secondo<br />
la diligenza del buon padre di famiglia. Per tale inottemperanza l’attrice è<br />
stata risarcita per un ammontare pari ad € 713,00, quale differenza di prezzo tra i<br />
premi che ha dovuto pagare rispetto a quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata<br />
con la propria classe di merito.<br />
La richiesta di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, avanzata <strong>da</strong>ll’attrice per lo stress<br />
fisico e psicologico in seguito al mancato rinnovo della polizza, non ha trovato invece<br />
accoglimento. <strong>Il</strong> Giudice ha ritenuto che il fatto accaduto rientrasse «nel novero<br />
degli inconvenienti che possono verificarsi <strong>nella</strong> normale vita quotidiana». La stessa<br />
motivazione ha accompagnato altre pronunce: una del man<strong>da</strong>mento di Oria ed una<br />
di Pozzuoli 86 . Le sentenze risultano così conformi all’orientamento di legittimità<br />
elaborato <strong>da</strong>lla Corte di Cassazione 253/1991 87 secondo cui la variazione del premio<br />
assicurativo opera solo in caso di responsabilità dell’assicurato per un <strong><strong>da</strong>nno</strong> asseritamente<br />
<strong>da</strong>llo stesso cagionato.<br />
<strong>6.</strong>3.2 Cenni alla responsabilità delle banche<br />
Rare sono le pronunce dei Giudici di pace aventi ad oggetto un contenzioso tra<br />
clienti e istituti bancari. Una possibile spiegazione a tale carenza risiede senza dubbio<br />
nel valore delle cause stesse che supera generalmente i limiti di competenza del<br />
Giudice di pace.<br />
Si rinvengono tuttavia alcune pronunce aventi ad oggetto il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />
per i pregiudizi subiti <strong>da</strong>l pagamento <strong>da</strong> parte degli operatori bancari di assegni a<br />
86 Giudice di pace di Oria, 6 agosto 2003, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2004, 157 e Giudice di pace di Pozzuoli,<br />
8 maggio 2006, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2007, 29 con nota di G. COLANGELO. In entrambi i casi la società<br />
assicurativa aveva applicato all’assicurato una classe di merito inferiore, in seguito ad una richiesta di risarcimento<br />
rivelatasi poi infon<strong>da</strong>ta. Posto che la sola richiesta di <strong>da</strong>nni non seguita <strong>da</strong> esborso non importa<br />
l’applicazione del malus, l’assicurazione deve restituire le somme percepite in seguito all’aumento<br />
di classe. Respinta la richiesta del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in quanto il fatto accaduto <strong>da</strong>ll’attore rientra negli<br />
«inconvenienti della vita quotidiana».<br />
87 Cass., 12 gennaio 1991, n. 253, in Riv. giur. circol. trasp., 1991, 453.