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6. Il danno da inadempimento contrattuale nella ... - Pico.Sssup.It

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207-233-Cap6-Def.fm Pagina 232 giovedì 15 gennaio 2009 16:30<br />

6<br />

ITINERARI TEMATICI NELLA GIURISPRUDENZA DEI GIUDICI DI PACE 232<br />

previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo <strong>da</strong>nneggiato l’indennità<br />

dovuta».<br />

Inoltre, in materia di R.C.A., l’art. 144 del D.Lgs. 209/2005, già art. 18 della legge<br />

990/69, consente al <strong>da</strong>nneggiato azione diretta per il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> nei<br />

confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. In questo caso, infatti,<br />

se non vi fosse la comunicazione dell’assicuratore circa l’esistenza di una pretesa<br />

risarcitoria, l’assicurato rischierebbe di restare all’oscuro di tutta la vicen<strong>da</strong> risarcitoria<br />

e di subire le conseguenze in ordine al malus, senza avere la possibilità di difendersi,<br />

in dispregio dell’inviolabile diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.<br />

In tal senso, il comportamento dell’assicuratore dev’essere improntato oltre che alla<br />

tutela dei propri interessi, anche alla tutela degli interessi del proprio assicurato secondo<br />

la diligenza del buon padre di famiglia. Per tale inottemperanza l’attrice è<br />

stata risarcita per un ammontare pari ad € 713,00, quale differenza di prezzo tra i<br />

premi che ha dovuto pagare rispetto a quelli che avrebbe pagato se fosse rimasta assicurata<br />

con la propria classe di merito.<br />

La richiesta di risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale, avanzata <strong>da</strong>ll’attrice per lo stress<br />

fisico e psicologico in seguito al mancato rinnovo della polizza, non ha trovato invece<br />

accoglimento. <strong>Il</strong> Giudice ha ritenuto che il fatto accaduto rientrasse «nel novero<br />

degli inconvenienti che possono verificarsi <strong>nella</strong> normale vita quotidiana». La stessa<br />

motivazione ha accompagnato altre pronunce: una del man<strong>da</strong>mento di Oria ed una<br />

di Pozzuoli 86 . Le sentenze risultano così conformi all’orientamento di legittimità<br />

elaborato <strong>da</strong>lla Corte di Cassazione 253/1991 87 secondo cui la variazione del premio<br />

assicurativo opera solo in caso di responsabilità dell’assicurato per un <strong><strong>da</strong>nno</strong> asseritamente<br />

<strong>da</strong>llo stesso cagionato.<br />

<strong>6.</strong>3.2 Cenni alla responsabilità delle banche<br />

Rare sono le pronunce dei Giudici di pace aventi ad oggetto un contenzioso tra<br />

clienti e istituti bancari. Una possibile spiegazione a tale carenza risiede senza dubbio<br />

nel valore delle cause stesse che supera generalmente i limiti di competenza del<br />

Giudice di pace.<br />

Si rinvengono tuttavia alcune pronunce aventi ad oggetto il risarcimento del <strong><strong>da</strong>nno</strong><br />

per i pregiudizi subiti <strong>da</strong>l pagamento <strong>da</strong> parte degli operatori bancari di assegni a<br />

86 Giudice di pace di Oria, 6 agosto 2003, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2004, 157 e Giudice di pace di Pozzuoli,<br />

8 maggio 2006, in <strong>Il</strong> Giudice di pace, 2007, 29 con nota di G. COLANGELO. In entrambi i casi la società<br />

assicurativa aveva applicato all’assicurato una classe di merito inferiore, in seguito ad una richiesta di risarcimento<br />

rivelatasi poi infon<strong>da</strong>ta. Posto che la sola richiesta di <strong>da</strong>nni non seguita <strong>da</strong> esborso non importa<br />

l’applicazione del malus, l’assicurazione deve restituire le somme percepite in seguito all’aumento<br />

di classe. Respinta la richiesta del <strong><strong>da</strong>nno</strong> esistenziale in quanto il fatto accaduto <strong>da</strong>ll’attore rientra negli<br />

«inconvenienti della vita quotidiana».<br />

87 Cass., 12 gennaio 1991, n. 253, in Riv. giur. circol. trasp., 1991, 453.

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