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40<br />
I nostri<br />
professionisti<br />
prematrimoniale è un<br />
contratto con il quale due persone<br />
che vogliono contrarre<br />
L’accordo<br />
matrimonio decidono le sorti<br />
del patrimonio di ciascuno in caso di divorzio<br />
regolandone l’intero assetto economico tra i<br />
coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione<br />
di assegno), con possibili arricchimenti<br />
e impoverimenti.<br />
Questi accordi prematrimoniali (prenuptial<br />
agreements), consentiti e di prassi negli<br />
USA, diffusi anche in altri paesi quali la Grecia,<br />
la Spagna, l’Australia, per citarne alcuni,<br />
specialmente nel caso di matrimoni tra persone<br />
aventi grandi patrimoni.<br />
sono e restano assolutamente nulli (e quindi<br />
inefficaci, non produttivi di effetti giuridicamente<br />
vincolanti) in Italia sia se assunti<br />
prima del matrimonio o magari in sede di separazione<br />
consensuale e in vista del futuro<br />
divorzio, per illiceità della causa, perché in<br />
contrasto con i principi di indisponibilità<br />
degli status ,(Cass. n. 6857 del 1992), dell’indisponibilità<br />
preventiva dell’assegno di<br />
divorzio (con predeterminazione dei criteri<br />
per stabilirne l’ammontare) e perché la sottoscrizione<br />
di un simile accordo, limitando la<br />
libertà dei componenti della coppia di sciogliere<br />
l'unione, ponesse delle condizioni dissuasive.<br />
(art. 161 c.c.) Con la sentenza n.<br />
3777 del 1981, in particolare, la Cassazione,<br />
ha asserito che la ragione della nullità degli<br />
accordi preventivi in vista del divorzio ri-<br />
Duilio Litorale<br />
siede nel fatto che essi condizionano la volontà<br />
del coniuge distogliendolo dal contestare<br />
la domanda di divorzio e influenzando<br />
così le sue scelte personali in tema di status<br />
Sebbene la stampa non specializzata abbia<br />
proclamato che con la Sentenza n.23713 del<br />
21.12.2012, la Corte di Cassazione ha finalmente<br />
aperto, anche in Italia, la strada per il<br />
riconoscimento degli accordi prematrimoniali<br />
tra futuri coniugi, dall’esame della sentenza<br />
e del caso specifico questa ipotesi non<br />
risulta veritiera.<br />
Nel caso in questione uno dei fidanzati aveva<br />
provveduto a pagare le spese di ristrutturazione<br />
della casa che sarebbe stata adibita a<br />
residenza familiare e l’altro, a titolo di rimborso<br />
delle spese sostenute, si impegnava, in<br />
caso di fallimento dell’unione a trasferire all’altro<br />
la proprietà di un immobile.<br />
Secondo la Corte di Cassazione la pattuizione<br />
non costituisce un accordo prematrimoniale<br />
(che sarebbe stato nullo per illiceità<br />
della causa), ma una “datio in solutum, (prestazione<br />
in luogo dell’adempimento di cui all’art.<br />
1197 cod.civ.) in cui l’impegno<br />
negoziale assunto è collegato alle spese affrontate,<br />
e il fallimento del matrimonio non<br />
rappresenta la causa genetica dell’accordo,<br />
ma è degradato a mero evento condizionale”.<br />
Come è noto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. il debitore<br />
non può liberarsi eseguendo una prestazione<br />
diversa da quella dovuta, salvo che<br />
il creditore vi consenta; l’obbligazione si<br />
Duilio Litorale<br />
Elisabetta Gualandri<br />
Avvocato<br />
gli accordi<br />
prematrimoniali<br />
in Italia<br />
Corte di Cassazione sentenza n.23713 del 21.12.2012<br />
estingue quando la diversa prestazione è eseguita.<br />
Nella specie, il trasferimento di immobile<br />
può sicuramente costituire<br />
adempimento, con l’accordo del creditore, rispetto<br />
all’obbligo di restituzione delle<br />
somme spese per la sistemazione di altro immobile,<br />
adibito a casa coniugale.<br />
Il Supremo Collegio, pertanto, ritenuta la validità<br />
dell’accordo, ha imposto alla donna<br />
soccombente nel giudizio che sosteneva la<br />
nullità dell accordo prematrimoniale e quindi<br />
l’inefficacia dello stesso, di trasferire l’immobile<br />
al suo ex marito, così come stabilito<br />
con la scrittura pre-matrimoniale, essendo la<br />
stessa“un modo come un altro per prevedere<br />
contrattualmente le modalità attraverso le<br />
quali stabilire un equilibrio nei rapporti economici<br />
tra gli ex coniugi”.Secondo la Cassazione,<br />
quindi, rientra nel concetto di<br />
meritevolezza di cui all’art. 1322 cod.civ.<br />
anche la possibilità di regolare rapporti patrimoniali<br />
intrafamiliari.<br />
Avv. Elisabetta Gualandri<br />
Via delle Gondole 13<br />
00121 Ostia Lido Roma<br />
Orari studio lun-giov 9/17 ven 9/14<br />
Si riceve per appuntamento<br />
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FEBBRAIO2013