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Febbraio - Publidea 95

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40<br />

I nostri<br />

professionisti<br />

prematrimoniale è un<br />

contratto con il quale due persone<br />

che vogliono contrarre<br />

L’accordo<br />

matrimonio decidono le sorti<br />

del patrimonio di ciascuno in caso di divorzio<br />

regolandone l’intero assetto economico tra i<br />

coniugi o un profilo rilevante (come la corresponsione<br />

di assegno), con possibili arricchimenti<br />

e impoverimenti.<br />

Questi accordi prematrimoniali (prenuptial<br />

agreements), consentiti e di prassi negli<br />

USA, diffusi anche in altri paesi quali la Grecia,<br />

la Spagna, l’Australia, per citarne alcuni,<br />

specialmente nel caso di matrimoni tra persone<br />

aventi grandi patrimoni.<br />

sono e restano assolutamente nulli (e quindi<br />

inefficaci, non produttivi di effetti giuridicamente<br />

vincolanti) in Italia sia se assunti<br />

prima del matrimonio o magari in sede di separazione<br />

consensuale e in vista del futuro<br />

divorzio, per illiceità della causa, perché in<br />

contrasto con i principi di indisponibilità<br />

degli status ,(Cass. n. 6857 del 1992), dell’indisponibilità<br />

preventiva dell’assegno di<br />

divorzio (con predeterminazione dei criteri<br />

per stabilirne l’ammontare) e perché la sottoscrizione<br />

di un simile accordo, limitando la<br />

libertà dei componenti della coppia di sciogliere<br />

l'unione, ponesse delle condizioni dissuasive.<br />

(art. 161 c.c.) Con la sentenza n.<br />

3777 del 1981, in particolare, la Cassazione,<br />

ha asserito che la ragione della nullità degli<br />

accordi preventivi in vista del divorzio ri-<br />

Duilio Litorale<br />

siede nel fatto che essi condizionano la volontà<br />

del coniuge distogliendolo dal contestare<br />

la domanda di divorzio e influenzando<br />

così le sue scelte personali in tema di status<br />

Sebbene la stampa non specializzata abbia<br />

proclamato che con la Sentenza n.23713 del<br />

21.12.2012, la Corte di Cassazione ha finalmente<br />

aperto, anche in Italia, la strada per il<br />

riconoscimento degli accordi prematrimoniali<br />

tra futuri coniugi, dall’esame della sentenza<br />

e del caso specifico questa ipotesi non<br />

risulta veritiera.<br />

Nel caso in questione uno dei fidanzati aveva<br />

provveduto a pagare le spese di ristrutturazione<br />

della casa che sarebbe stata adibita a<br />

residenza familiare e l’altro, a titolo di rimborso<br />

delle spese sostenute, si impegnava, in<br />

caso di fallimento dell’unione a trasferire all’altro<br />

la proprietà di un immobile.<br />

Secondo la Corte di Cassazione la pattuizione<br />

non costituisce un accordo prematrimoniale<br />

(che sarebbe stato nullo per illiceità<br />

della causa), ma una “datio in solutum, (prestazione<br />

in luogo dell’adempimento di cui all’art.<br />

1197 cod.civ.) in cui l’impegno<br />

negoziale assunto è collegato alle spese affrontate,<br />

e il fallimento del matrimonio non<br />

rappresenta la causa genetica dell’accordo,<br />

ma è degradato a mero evento condizionale”.<br />

Come è noto, ai sensi dell’art. 1197 c.c. il debitore<br />

non può liberarsi eseguendo una prestazione<br />

diversa da quella dovuta, salvo che<br />

il creditore vi consenta; l’obbligazione si<br />

Duilio Litorale<br />

Elisabetta Gualandri<br />

Avvocato<br />

gli accordi<br />

prematrimoniali<br />

in Italia<br />

Corte di Cassazione sentenza n.23713 del 21.12.2012<br />

estingue quando la diversa prestazione è eseguita.<br />

Nella specie, il trasferimento di immobile<br />

può sicuramente costituire<br />

adempimento, con l’accordo del creditore, rispetto<br />

all’obbligo di restituzione delle<br />

somme spese per la sistemazione di altro immobile,<br />

adibito a casa coniugale.<br />

Il Supremo Collegio, pertanto, ritenuta la validità<br />

dell’accordo, ha imposto alla donna<br />

soccombente nel giudizio che sosteneva la<br />

nullità dell accordo prematrimoniale e quindi<br />

l’inefficacia dello stesso, di trasferire l’immobile<br />

al suo ex marito, così come stabilito<br />

con la scrittura pre-matrimoniale, essendo la<br />

stessa“un modo come un altro per prevedere<br />

contrattualmente le modalità attraverso le<br />

quali stabilire un equilibrio nei rapporti economici<br />

tra gli ex coniugi”.Secondo la Cassazione,<br />

quindi, rientra nel concetto di<br />

meritevolezza di cui all’art. 1322 cod.civ.<br />

anche la possibilità di regolare rapporti patrimoniali<br />

intrafamiliari.<br />

Avv. Elisabetta Gualandri<br />

Via delle Gondole 13<br />

00121 Ostia Lido Roma<br />

Orari studio lun-giov 9/17 ven 9/14<br />

Si riceve per appuntamento<br />

0656339711 - 065694688<br />

FEBBRAIO2013

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