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Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

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. sospensione dall’impiego o dal servizio.<br />

4. In caso di assoluzione definitiva il socio è reintegrato<br />

nell’<strong>Associazione</strong>.<br />

Art. 8<br />

Rapporti tra i soci<br />

1. Le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione<br />

alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun<br />

socio dal dovere di reciproco rispetto nonché<br />

dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati<br />

in grado ovvero titolari di una carica associativa.<br />

2. La ripetuta violazione dei doveri di cui al comma 1<br />

costituisce comportamento sanzionabile a norma<br />

del capo secondo.<br />

Nuovo Statuto dell’A.N.F.I.<br />

CAPO II<br />

Sanzioni<br />

Art. 9<br />

Provvedimenti sanzionatori<br />

1. I provvedimenti sanzionatori hanno carattere prevalentemente<br />

morale. Taluni possono anche incidere<br />

sul diritto a conservare la carica sociale in seno<br />

all’A.N.F.I. e la qualità di socio.<br />

2. Nei confronti del socio che compie atti contrari ai<br />

propri doveri o alle finalità ovvero ai principi statutari<br />

o che commette violazioni delle norme di comportamento<br />

morale e sociale, possono essere adottati<br />

i seguenti provvedimenti, commisurati al tipo<br />

della mancanza, alla gravità ed alla reiterazione<br />

della stessa:<br />

a. richiamo: per lieve mancanza o omissione<br />

causata da negligenza, non consona ai propri<br />

doveri;<br />

b. ammonizione: per comportamenti non conformi<br />

alle finalità ed ai principi<br />

dell’<strong>Associazione</strong>, che turbano la vita sociale;<br />

c. sospensione da tre a sei mesi: per condotta<br />

contraria o estranea alle finalità statutarie ovvero<br />

a seguito di irrogazione, per non meno di<br />

tre volte, delle sanzioni indicate alle lettere a. e<br />

b.;<br />

d. radiazione dall’<strong>Associazione</strong> per:<br />

condanna definitiva per delitto doloso;<br />

comportamenti che hanno dato luogo all’<br />

irrogazione di almeno due sanzioni sub<br />

lettera c. o mancanze di particolare gravità<br />

che hanno turbato l’attività e l’andamento<br />

sociale dell’<strong>Associazione</strong> e/o che hanno<br />

suscitato risonanza nell’opinione pubblica,<br />

con conseguenti ripercussioni<br />

sull’immagine della Guardia di Finanza e<br />

dell’A.N.F.I.<br />

3. Nessun provvedimento sanzionatorio è adottato,<br />

salvo casi di urgenza, se prima non sono stati contestati,<br />

per iscritto, i relativi addebiti e non sono state<br />

acquisite le relative difese.<br />

4. Il socio, sottoposto a procedimento sanzionatorio,<br />

ha facoltà di farsi assistere da altro socio di propria<br />

scelta, previa comunicazione scritta agli organi<br />

competenti.<br />

Art. 10<br />

Competenze per l’adozione dei provvedimenti<br />

sanzionatori<br />

1. Il richiamo e l’ammonizione sono irrogati nei confronti<br />

del socio, in relazione allo status<br />

dell’interessato, dal:<br />

a. Presidente <strong>Nazionale</strong> per il componente gli organi<br />

centrali;<br />

b. Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> competente per il<br />

Presidente di Sezione;<br />

c. Presidente di Sezione per il socio iscritto alla<br />

Sezione.<br />

2. La perdita della qualità di socio nei casi previsti<br />

dall’art. 7 comma 1, lettera c. e la sospensione, di<br />

cui all’art. 7, comma 3, e 9, comma 2, lettera c.,<br />

sono adottate dal Comitato Esecutivo <strong>Nazionale</strong><br />

nei confronti del socio, su proposta del:<br />

a. Presidente <strong>Nazionale</strong>, per il componente gli<br />

organi centrali;<br />

b. Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> competente per il<br />

Presidente di Sezione;<br />

c. Presidente di Sezione, sentito il Consiglio di<br />

Sezione, per il socio iscritto alla Sezione.<br />

Nei casi urgenti provvede il Presidente <strong>Nazionale</strong>,<br />

con successiva ratifica del Comitato Esecutivo.<br />

3. Nei confronti dei componenti gli organi centrali, i<br />

provvedimenti sanzionatori di cui al precedente<br />

comma 2 sono adottati dal Consiglio <strong>Nazionale</strong> con<br />

la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.<br />

4. La radiazione, nei confronti di qualsiasi socio, è<br />

decisa dal Comitato Esecutivo <strong>Nazionale</strong>, su proposta<br />

del Presidente <strong>Nazionale</strong>, del Vicepresidente<br />

<strong>Nazionale</strong> competente, del Consigliere <strong>Nazionale</strong><br />

competente e del Presidente di Sezione, previa<br />

acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri.<br />

Nei confronti dei componenti gli organi centrali, il<br />

provvedimento è adottato con le modalità di cui al<br />

precedente comma 3.<br />

5. Nel caso in cui la proposta di sospensione o di radiazione<br />

riguardi il componente di un organo collegiale,<br />

questi non partecipa alla deliberazione.<br />

6. Tutti gli atti devono essere notificati, nel più breve<br />

tempo possibile, con lettera raccomandata, con avviso<br />

di ricevimento.<br />

Art. 11<br />

Effetto dei provvedimenti sanzionatori<br />

1. La perdita e la sospensione dalla qualità di socio<br />

nonché la radiazione non danno diritto alla restituzione<br />

delle quote sociali versate.<br />

2. Il socio deve restituire la tessera sociale.<br />

Art. 12<br />

Ricorsi<br />

1. Il socio, al quale è stato inflitto un provvedimento<br />

sanzionatorio, di cui all’art. 10, comma 1, lettere b.<br />

e c., commi 2 e 4, può presentare, entro trenta<br />

giorni dalla notifica, ricorso:<br />

a. al Comitato Esecutivo <strong>Nazionale</strong> per la sanzione<br />

di cui all’art. 10, comma 1, lettera b.;<br />

b. al Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> per la sanzione di<br />

cui all’art. 10, comma 1, lettera c.;<br />

c. al Consiglio <strong>Nazionale</strong> per la sanzione di cui<br />

all’art. 10, commi 2 e 4.<br />

Le deliberazioni assunte dal Consiglio <strong>Nazionale</strong>,<br />

con l’acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri,<br />

sono inappellabili.<br />

2. Il ricorso avverso i provvedimenti di cui all’art. 10,<br />

comma 1, lettera a., commi 3 e 4 adottati nei confronti<br />

di un componente un organo centrale, deve<br />

essere presentato, entro trenta giorni dalla notifica,<br />

al Collegio dei Probiviri.<br />

3. L’organo o la carica sociale destinatario del ricorso,<br />

dopo averne accertato i requisiti di ricevibilità ed<br />

ammissibilità, può disporre nuovi accertamenti qualora<br />

ritenuti necessari.<br />

4. Il ricorso non sospende il provvedimento.<br />

IV

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