24.05.2013 Views

Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

non vincolante del Consiglio di Sezione, entro quarantacinque<br />

giorni dall’inizio della procedura.<br />

Art. 60<br />

Operazioni preliminari<br />

1. Le domande che pervengono alla Presidenza <strong>Nazionale</strong><br />

sono prese in consegna dal Comitato Esecutivo<br />

<strong>Nazionale</strong> che, accertatane la regolarità formale,<br />

provvede a raggrupparle negli otto seguenti<br />

elenchi:<br />

a. n. 1: candidati a Presidente <strong>Nazionale</strong>;<br />

b. n. 2: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> Vicario;<br />

c. n. 3: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> per<br />

l’Italia settentrionale;<br />

d. n. 4: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> per<br />

l’Italia centro-meridionale;<br />

e. n. 5: candidati a Consigliere <strong>Nazionale</strong> di estrazione<br />

regionale per ciascuna o per gruppi<br />

di regioni;<br />

f. n. 6: candidati a Consigliere <strong>Nazionale</strong> con residenza<br />

a Roma;<br />

g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;<br />

h. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.<br />

Art. 61<br />

Numero dei candidati<br />

1. Il numero dei candidati per ciascuna carica sociale<br />

da eleggere non deve essere inferiore al doppio.<br />

2. Per i candidati alla carica per la quale manchino o<br />

siano insufficienti le domande di aspiranti, la designazione<br />

sarà fatta dal Consiglio <strong>Nazionale</strong>, previo<br />

gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile<br />

raggiungere il numero dei candidati di cui al<br />

comma 1, il Consiglio <strong>Nazionale</strong>, in deroga alla<br />

previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare<br />

la candidatura del socio che abbia già ricoperto<br />

la stessa carica per due mandati consecutivi.<br />

Art. 62<br />

Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione<br />

1. L’iscrizione dei candidati nella scheda di votazione<br />

è sottoposta all’approvazione del Consiglio <strong>Nazionale</strong><br />

che, a tal fine, si riunisce entro novanta giorni<br />

dalla data di inizio della procedura.<br />

Art. 63<br />

Formazione della scheda di votazione<br />

1. In base alle decisioni del Consiglio <strong>Nazionale</strong>, la<br />

Presidenza <strong>Nazionale</strong> predispone la scheda di votazione<br />

che, nella sua veste definitiva, sarà sottoposta<br />

all’approvazione del Comitato Esecutivo <strong>Nazionale</strong>.<br />

2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche<br />

da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico<br />

sillabico (cognome e nome).<br />

Art. 64<br />

Spedizione della scheda di votazione<br />

1. La Presidenza <strong>Nazionale</strong> provvederà a far pervenire<br />

il numero necessario di schede di votazione alle<br />

singole <strong>Sezioni</strong>, non meno di trenta giorni prima<br />

della data delle elezioni.<br />

Art. 65<br />

Elenco dei soci che hanno diritto al voto<br />

1. Entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura,<br />

la Sezione predispone, in triplice esemplare,<br />

un elenco dei soci che hanno diritto al voto.<br />

2. Un esemplare è inviato alla Presidenza <strong>Nazionale</strong><br />

nello stesso plico di cui all’articolo 59, comma 3.<br />

Nuovo Statuto dell’A.N.F.I.<br />

3. Gli altri due esemplari sono consegnati il giorno<br />

delle elezioni alla presidenza del seggio, che se ne<br />

avvale per l’accertamento dell’identità dei soci che<br />

si presentano a votare.<br />

Art. 66<br />

Convocazione dei soci<br />

1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai soci,<br />

almeno trenta giorni prima della data delle elezioni,<br />

di norma: a mano, previa attestazione di ricevuta;<br />

per posta, previa timbratura su apposito elenco da<br />

parte dell’incaricato dell’ufficio postale; per fax o<br />

per posta elettronica a cura della Sezione.<br />

2. In calce all’avviso è predisposta la delega,<br />

nell’eventualità che il titolare non possa intervenire<br />

personalmente. In tal caso la delega deve essere<br />

completata e sottoscritta dal delegante e consegnata<br />

ad un altro socio di sua fiducia avente diritto<br />

di voto.<br />

Art. 67<br />

Svolgimento delle elezioni<br />

1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, <strong>nelle</strong> ore e<br />

con le modalità precisate dalla Presidenza <strong>Nazionale</strong>.<br />

2. Il Consiglio di Sezione nomina il Presidente, i due<br />

Scrutatori ed il Segretario del seggio ed, eventualmente,<br />

un Vicepresidente. Esplicate le formalità di<br />

rito, si dà inizio alle operazioni di voto. Le funzioni<br />

di componente del seggio non possono essere assunte<br />

dai candidati.<br />

3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare<br />

la propria identità.<br />

4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito<br />

l’avviso di convocazione può essere ugualmente<br />

ammesso a votare, con autorizzazione del Presidente<br />

del seggio, previo controllo del suo nominativo<br />

sull’elenco dei soci.<br />

5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione<br />

ai fini del tesseramento dopo l’invio<br />

dell’elenco di cui all’articolo 65, può essere ammesso<br />

al voto con autorizzazione del Presidente<br />

del seggio che provvede ad aggiungerlo all’elenco.<br />

6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire<br />

il relativo avviso di convocazione, con la delega<br />

completata e firmata dal delegante.<br />

7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di<br />

due per ciascun socio delegato.<br />

8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di<br />

votazione che, in caso di errore, può essere, a richiesta<br />

dell’interessato, sostituita, previa distruzione.<br />

9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza<br />

<strong>Nazionale</strong> sono soggette a stretto rendiconto, e,<br />

pertanto, quelle non utilizzate debbono essere restituite.<br />

Art. 68<br />

Operazioni di scrutinio<br />

1. Terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta<br />

aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che<br />

si concludono con la redazione, in duplice esemplare,<br />

del processo verbale per la costituzione del<br />

seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio.<br />

2. Al processo verbale è allegato l’elenco dei soci di<br />

cui all’articolo 65, completato con le annotazioni e<br />

le firme richieste dallo stampato.<br />

Art. 69<br />

Trasmissione degli atti<br />

1. Le schede di votazione, raccolte in un plico, debitamente<br />

sigillato e controfirmato dal Presidente del<br />

seggio, vengono date in consegna, unitamente ad<br />

XV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!