Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
Vita nelle Sezioni - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
non vincolante del Consiglio di Sezione, entro quarantacinque<br />
giorni dall’inizio della procedura.<br />
Art. 60<br />
Operazioni preliminari<br />
1. Le domande che pervengono alla Presidenza <strong>Nazionale</strong><br />
sono prese in consegna dal Comitato Esecutivo<br />
<strong>Nazionale</strong> che, accertatane la regolarità formale,<br />
provvede a raggrupparle negli otto seguenti<br />
elenchi:<br />
a. n. 1: candidati a Presidente <strong>Nazionale</strong>;<br />
b. n. 2: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> Vicario;<br />
c. n. 3: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> per<br />
l’Italia settentrionale;<br />
d. n. 4: candidati a Vicepresidente <strong>Nazionale</strong> per<br />
l’Italia centro-meridionale;<br />
e. n. 5: candidati a Consigliere <strong>Nazionale</strong> di estrazione<br />
regionale per ciascuna o per gruppi<br />
di regioni;<br />
f. n. 6: candidati a Consigliere <strong>Nazionale</strong> con residenza<br />
a Roma;<br />
g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;<br />
h. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.<br />
Art. 61<br />
Numero dei candidati<br />
1. Il numero dei candidati per ciascuna carica sociale<br />
da eleggere non deve essere inferiore al doppio.<br />
2. Per i candidati alla carica per la quale manchino o<br />
siano insufficienti le domande di aspiranti, la designazione<br />
sarà fatta dal Consiglio <strong>Nazionale</strong>, previo<br />
gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile<br />
raggiungere il numero dei candidati di cui al<br />
comma 1, il Consiglio <strong>Nazionale</strong>, in deroga alla<br />
previsione di cui all’art. 16, comma 1, può autorizzare<br />
la candidatura del socio che abbia già ricoperto<br />
la stessa carica per due mandati consecutivi.<br />
Art. 62<br />
Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione<br />
1. L’iscrizione dei candidati nella scheda di votazione<br />
è sottoposta all’approvazione del Consiglio <strong>Nazionale</strong><br />
che, a tal fine, si riunisce entro novanta giorni<br />
dalla data di inizio della procedura.<br />
Art. 63<br />
Formazione della scheda di votazione<br />
1. In base alle decisioni del Consiglio <strong>Nazionale</strong>, la<br />
Presidenza <strong>Nazionale</strong> predispone la scheda di votazione<br />
che, nella sua veste definitiva, sarà sottoposta<br />
all’approvazione del Comitato Esecutivo <strong>Nazionale</strong>.<br />
2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche<br />
da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico<br />
sillabico (cognome e nome).<br />
Art. 64<br />
Spedizione della scheda di votazione<br />
1. La Presidenza <strong>Nazionale</strong> provvederà a far pervenire<br />
il numero necessario di schede di votazione alle<br />
singole <strong>Sezioni</strong>, non meno di trenta giorni prima<br />
della data delle elezioni.<br />
Art. 65<br />
Elenco dei soci che hanno diritto al voto<br />
1. Entro quarantacinque giorni dall’inizio della procedura,<br />
la Sezione predispone, in triplice esemplare,<br />
un elenco dei soci che hanno diritto al voto.<br />
2. Un esemplare è inviato alla Presidenza <strong>Nazionale</strong><br />
nello stesso plico di cui all’articolo 59, comma 3.<br />
Nuovo Statuto dell’A.N.F.I.<br />
3. Gli altri due esemplari sono consegnati il giorno<br />
delle elezioni alla presidenza del seggio, che se ne<br />
avvale per l’accertamento dell’identità dei soci che<br />
si presentano a votare.<br />
Art. 66<br />
Convocazione dei soci<br />
1. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai soci,<br />
almeno trenta giorni prima della data delle elezioni,<br />
di norma: a mano, previa attestazione di ricevuta;<br />
per posta, previa timbratura su apposito elenco da<br />
parte dell’incaricato dell’ufficio postale; per fax o<br />
per posta elettronica a cura della Sezione.<br />
2. In calce all’avviso è predisposta la delega,<br />
nell’eventualità che il titolare non possa intervenire<br />
personalmente. In tal caso la delega deve essere<br />
completata e sottoscritta dal delegante e consegnata<br />
ad un altro socio di sua fiducia avente diritto<br />
di voto.<br />
Art. 67<br />
Svolgimento delle elezioni<br />
1. Le operazioni si svolgeranno nel giorno, <strong>nelle</strong> ore e<br />
con le modalità precisate dalla Presidenza <strong>Nazionale</strong>.<br />
2. Il Consiglio di Sezione nomina il Presidente, i due<br />
Scrutatori ed il Segretario del seggio ed, eventualmente,<br />
un Vicepresidente. Esplicate le formalità di<br />
rito, si dà inizio alle operazioni di voto. Le funzioni<br />
di componente del seggio non possono essere assunte<br />
dai candidati.<br />
3. Per essere ammesso a votare il socio deve documentare<br />
la propria identità.<br />
4. Qualora il socio non abbia ricevuto o abbia smarrito<br />
l’avviso di convocazione può essere ugualmente<br />
ammesso a votare, con autorizzazione del Presidente<br />
del seggio, previo controllo del suo nominativo<br />
sull’elenco dei soci.<br />
5. Qualora un socio abbia regolarizzato la propria posizione<br />
ai fini del tesseramento dopo l’invio<br />
dell’elenco di cui all’articolo 65, può essere ammesso<br />
al voto con autorizzazione del Presidente<br />
del seggio che provvede ad aggiungerlo all’elenco.<br />
6. Il socio delegato a rappresentare altri soci, deve esibire<br />
il relativo avviso di convocazione, con la delega<br />
completata e firmata dal delegante.<br />
7. Sono consentite deleghe nel numero massimo di<br />
due per ciascun socio delegato.<br />
8. Per ciascun votante è consegnata una scheda di<br />
votazione che, in caso di errore, può essere, a richiesta<br />
dell’interessato, sostituita, previa distruzione.<br />
9. Le schede di votazione fornite dalla Presidenza<br />
<strong>Nazionale</strong> sono soggette a stretto rendiconto, e,<br />
pertanto, quelle non utilizzate debbono essere restituite.<br />
Art. 68<br />
Operazioni di scrutinio<br />
1. Terminate le votazioni, si dà subito inizio, in seduta<br />
aperta a tutti i soci, alle operazioni di scrutinio che<br />
si concludono con la redazione, in duplice esemplare,<br />
del processo verbale per la costituzione del<br />
seggio, che contiene anche i risultati dello scrutinio.<br />
2. Al processo verbale è allegato l’elenco dei soci di<br />
cui all’articolo 65, completato con le annotazioni e<br />
le firme richieste dallo stampato.<br />
Art. 69<br />
Trasmissione degli atti<br />
1. Le schede di votazione, raccolte in un plico, debitamente<br />
sigillato e controfirmato dal Presidente del<br />
seggio, vengono date in consegna, unitamente ad<br />
XV