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Protocolli operativi per la prevenzione e il controllo della ... - ASL AL

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REGISTRO DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENT<strong>AL</strong>I (DLGS 626/94 ART 87)<br />

Il Dlgs 626/94 prevede l’istituzione di un registro degli esposti a rischio biologico (art. 87) e degli eventi accidentali.<br />

Non è chiaro se tale obbligo valga solo <strong>per</strong> <strong>la</strong>voratori “addetti ad attività comportanti uso di agenti dl gruppo 3 ovvero<br />

4, o si applichi anche ai <strong>la</strong>voratori del<strong>la</strong> sanità. L’art 87, 6 prevede comunque che i modelli e le modalità di tenuta del<br />

registro siano determinati dal Ministero del<strong>la</strong> Sanità: a tutt’oggi tale registro non è disponib<strong>il</strong>e ma, analogamente alle<br />

cartelle sanitarie e di rischio previste con le stesse modalità nel citato articolo, nul<strong>la</strong> vieta che sia adottato un registro<br />

nominativo almeno nelle situazioni di rischio medio. Poiché lo scopo del registro è di <strong>per</strong>mettere di seguire nel tempo i<br />

<strong>la</strong>voratori a rischio di amma<strong>la</strong>rsi, anche dopo avere cessato l’esposizione, nel caso del<strong>la</strong> TB e negli altri casi dove è<br />

possib<strong>il</strong>e riconoscere lo stato d’infezione subita (conversione al test tubercolinico) tale registro può essere istituito<br />

so<strong>la</strong>mente <strong>per</strong> i <strong>la</strong>voratori che abbiano subito l’infezione.<br />

Si raccomanda l'istituzione di sistemi di registrazione di tutti gli episodi di contaminazione con agenti biologici o con<br />

materiali biologici potenzialmente infettanti.<br />

REGISTRO DEI CASI DI M<strong>AL</strong>ATTIA E DI DECESSO (DLGS 626/94 ART 88)<br />

Questo articolo prevede l'istituzione presso l'ISPESL di un registro dei casi di ma<strong>la</strong>ttia ovvero di decesso dovuti<br />

all'esposizione professionale ad agenti biologici. Il modello, le modalità di tenuta nonché le procedure di comunicazione<br />

dei casi all'ISPESL saranno determinati con un successivo Decreto Ministeriale.<br />

Il medico che diagnostichi una ma<strong>la</strong>ttia ovvero un decesso dovuto ad esposizione professionale ad agenti biologici<br />

dovrà darne comunicazione all'ISPESL, corredando l'informazione con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva documentazione clinica.<br />

Ciò non esonera <strong>il</strong> medico dagli obblighi di denuncia all'USSL del<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ttia professionale (art. 139 DPR 1124/65;<br />

D.M. 18/3/1973) e di referto al<strong>la</strong> A.G. o al<strong>la</strong> P.G. del<strong>la</strong> USSL in caso di lesioni gravi (art. 365 Codice Penale).<br />

Ricordiamo che nell'elenco delle ma<strong>la</strong>ttie <strong>per</strong> le quali è obbligatoria <strong>la</strong> denuncia (D.M. 18/3/73) sono comprese "le<br />

ma<strong>la</strong>ttie infettive del <strong>per</strong>sonale che si occupa di profi<strong>la</strong>ssi, cure, assistenza a domic<strong>il</strong>io e ricerche".<br />

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