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Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

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RIVISTA<br />

DELL’<br />

AVVOCATURA<br />

Direttore Responsabile<br />

AVV. EMANUELE LIMUTI<br />

Coordinatore di Redazione<br />

Avv. Renata Accardi<br />

Redazione<br />

Avv. Giuseppe Iacona<br />

Avv. Francesco Panepinto<br />

Avv. Agata Maira<br />

Avv. Gianluca Amico<br />

Avv. Marzia Maniscalco<br />

Avv. Marcello Mancuso<br />

Avv. Michele Ambra<br />

Avv. Antonio Campione<br />

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di<br />

Caltanissetta, Via Libertà n. 3 - 93100<br />

Caltanissetta<br />

Tel. 0934.591264<br />

e-mail: rivistavvocatura@yahoo.it<br />

www.scuolaforensecl@.eu<br />

Impaginazione e stampa:<br />

Lito Art S.r.l. - Via Vespri Siciliani, 85<br />

Caltanissetta - Tel. 0934.583074 - Fax 0934.542705<br />

e-mail: lito.art@virgilio.it<br />

Autorizzazione del Tribunale di Caltanissetta<br />

n. 187 del 6 Aprile 2005<br />

Anno VI SOMMARIO 1-2010<br />

p. 2<br />

Avvocati allerta!<br />

di E. LIMUTI<br />

Il Consiglio dell’Ordine<br />

di G. IACONA<br />

OUA - Riflessioni di fine mandato<br />

di R. BARBIROTTO<br />

La Fondazione Scuola Forense Nissena<br />

Nuovo anno, nuove idee, maggiore impegno<br />

di R. ACCARDI<br />

L’EAL e la formula di Hand - Prima parte<br />

di F. GRILLO<br />

La Camera Penale - Una vexata questio<br />

di S. IACONA<br />

Il Vivaio<br />

In claris non fit interpretatio<br />

di C. M. MILISENNA<br />

Università: quando un torneo di intelligenze<br />

diventa mero nozionismo<br />

di S. DIBENEDETTO<br />

AIGA - Cari colleghi<br />

di G. AMICO<br />

Il ruolo del P. M. nel nuovo Ordinamento Giudiziario<br />

di M. AGLIASTRO<br />

La permanenza nei CIE, CDA, CARA<br />

di A. SALERNO<br />

La responsabilità dei giudici, gli alibi dei legislatori<br />

di G. TONA<br />

Faber est suae quisque fortunae<br />

di V. MILISENNA<br />

La nostra storia<br />

di F. CARAPEZZA<br />

Nel cassetto - Rileggendo l’Apologia di Socrate<br />

di F. SICILIANO<br />

La mediazione familiare - prima parte<br />

di C. FERRARA<br />

Invadenza ad alto costo<br />

di G. DACQUÌ<br />

La corruzione ambientale<br />

di M. MATTA<br />

Croce, chiesa e parrucconi<br />

di P. E. COMANDINI<br />

Eva Togata<br />

di R. ACCARDI<br />

Riflessi penalistici della visione puerocentrica...<br />

di S. TIMPANARO<br />

C.P.O. ... si riparte da quì ........<br />

di A. PECORARO<br />

L’eterna vergogna<br />

di F. TIMPANELLI<br />

La fruizione delle nuove tecnologie<br />

di C. ARIOSTO<br />

Dalla cronaca al diritto<br />

di R. PALERMO<br />

Il diritto tra il serio e il faceto<br />

di A. SAIA<br />

p. 4<br />

p. 5<br />

p. 7<br />

p. 15<br />

p. 11<br />

p. 13<br />

p. 16<br />

p. 18<br />

p. 23<br />

p. 24<br />

p. 26<br />

p. 28<br />

p. 29<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 34<br />

p. 36<br />

p. 38<br />

p. 40<br />

Giuristi e artisti - La favola del Re Pazzo p. 42<br />

p. 44<br />

p. 46<br />

L’occhio di Taleium Neleium p. 48<br />

ALL’INTERNO<br />

Sezione di legislazione, giurisprudenza e dottrina<br />

p. 9<br />

p. 12<br />

p. 20


Mentre scrivo, nell’attiguo salone<br />

del Grand Hotel Dino in Baveno<br />

–Stresa si svolgono i lavori della<br />

9°Conferenza Nazionale dalla Cassa<br />

Forense, in simultanea con gli Stati<br />

Generali dell’Avvocatura convocati<br />

dall’OUA.<br />

Si percepisce in maniera evidente<br />

e tangibile la consapevolezza della<br />

Avvocatura italiana della importanza<br />

straordinaria e della criticità del<br />

momento che attraversiamo.<br />

E’ inutile nascondersi che, al di<br />

là delle singole problematiche concrete,<br />

concernenti la formulazione e gli<br />

2<br />

L’editoriale<br />

Avvocati, allerta!<br />

emendamenti alla proposta di riforma<br />

della professione forense , nel contesto<br />

più complessivo delle professioni , è in<br />

discussione e in gioco l’identità e persino<br />

la sopravvivenza della<br />

figura dell’Avvocato.<br />

L’interrogativo fondamentale,<br />

attorno al quale<br />

ruotano poi tutte le questioni<br />

derivate è se l’avvocato<br />

debba essere collocato nei<br />

ranghi dei soggetti che<br />

svolgono attività commerciale,<br />

come tale soggetta a<br />

tutte le leggi (e i rischi) del<br />

mercato libero, governata<br />

essenzialmente da principi<br />

economicistici e imprenditoriali<br />

ovvero debba essere<br />

ricondotta all’interno di un<br />

quadro di riferimento<br />

costituzionale come professione<br />

intellettuale al servizio<br />

di valori che vanno tutelati<br />

prioritariamente e<br />

messi al riparo dalle ripercussioni<br />

negative di una<br />

concorrenza selvaggia<br />

La prima concezione<br />

porta come logica conseguenza<br />

all’abbattimento dei minimi tariffari<br />

, all’introduzione del patto di<br />

quota lite, alla piena libertà di pubblicità<br />

realizzata con tutti gli strumenti<br />

offerti da mass media e tecnologia ,<br />

alla eliminazione di ogni riserva o di<br />

ogni restrizione che appaia protezionistica,<br />

alla liberalizzazione dell’accesso<br />

, al libero gioco della “selezione<br />

naturale”, alla rinunzia alla difesa<br />

della “indipendenza” dell’Avvocato<br />

che nel rapporto con le altre imprese o<br />

con le grandi centrali finanziarie<br />

instaura legami di dipendenza anche<br />

impiegatizia.<br />

Con l’ulteriore conseguenza<br />

della sostanziale eliminazione del<br />

sistema ordinistico e dello assorbimento<br />

della Cassa Forense nel più<br />

ampio e generale sistema contributivo<br />

della Previdenza Sociale .<br />

A questa concezione si ispira il<br />

sistema Anglo Sassone, l’antitrust,<br />

ma anche una parte delle forze politiche<br />

ed economiche del nostro paese.<br />

Sono note le affermazioni del<br />

Presidente di Confindustria, che ha<br />

assimilato la professione forense alla<br />

produzione di “ubi”.!<br />

La seconda concezione pone al centro<br />

il valore della difesa della libertà del<br />

cittadino, della qualità “a priori”<br />

della funzione dell’Avvocatura e della<br />

sua indipendenza assoluta come presupposto<br />

indispensabile di un corretto<br />

funzionamento della Giustizia.<br />

Su tutto aleggia talora una sorta<br />

di pregiudizio tout court, verso<br />

l’Avvocato e la sua professione.<br />

Questa, in estrema sintesi, l’alternativa<br />

che ci sta di fronte e che si<br />

ritrova in tutti i passaggi “riformatori”.<br />

Da ultimo con riferimento alla<br />

media-conciliazione, di cui al DLSG<br />

già in vigore, che nel chiaro intento<br />

deflattivo, rispetto ad un accumulo di<br />

processi civili che suona vergogna per


uno stato moderno , marginalizza la figura<br />

dell’Avvocato e ne ridimensiona l’apporto tecnicoprofessionale<br />

specifico e qualificato più di chiunque<br />

altro.<br />

Qual è l’impegno di tutta l’avvocatura italiana?<br />

Innanzi tutto essere unita e vigilante.<br />

Formulare proposte e dare risposte chiare a<br />

tutti i problemi, tenendo presenti soprattutto quelli<br />

dei giovani avvocati che sono i più fragili e più<br />

esposti al rischio di pagare il prezzo più alto in termini<br />

di dignità e libertà.<br />

Si guardi al contesto europeo e ci si ispiri a<br />

modelli che pongono l’avvocato al centro del sistema<br />

di difesa del cittadino, specie il più debole, delle<br />

sue libertà e dei suoi diritti umani fondamentali.<br />

E’ in questa direzione che si apprezza e si esalta<br />

la figura dell’Avvocato moderno.<br />

Questo impegno sta caratterizzando con forza<br />

tutte le iniziative dell’Organismo Unitario<br />

dell’Avvocatura (OUA), in uno sforzo congiunto<br />

con il CNF e le altre Associazioni.<br />

E’ su questo tema centrale e decisivo che si<br />

svolgerà il 19 maggio presso il Consorzio<br />

Universitario di Caltanissetta l’incontro e il question<br />

time con il Presidente Avv. Maurizio De Tilla.<br />

L’Avv. Francesco<br />

Panepinto, Presidente della<br />

camera Civile di Caltanissetta,<br />

è stato eletto Presidente<br />

dell’Unione Siciliana delle<br />

Camere Civili per il triennio<br />

1/1/2010–31/12/2012.<br />

L’elezione è avvenuta<br />

per acclamazione nel corso<br />

dell’Assemblea dell’Unione<br />

Siciliana delle Camere Civili<br />

tenutasi ad Agrigento il 29<br />

novembre 2009.<br />

Tutti conosciamo, oltre<br />

alla valenza professionale<br />

dell’Avv. Panepinto, l’apprezzamento<br />

del quale gode quale<br />

Avv. Emanuele Limuti<br />

Presidente della Camera Civile<br />

di Caltanissetta, che deve la<br />

sua costituzione esclusivamente<br />

alla sua tenace volontà.<br />

L’elezione quale<br />

Presidente dell’Unione<br />

Siciliana delle Camere Civili è<br />

un indubbio riconoscimento<br />

alle sue capacità direttive ed<br />

organizzative ed all’impegno<br />

profuso negli anni per la<br />

Camera Civile di Caltanissetta.<br />

A Lui porgiamo le nostre<br />

congratulazioni augurandogli<br />

un buon lavoro,<br />

La Redazione<br />

3


È questo il primo appuntamento<br />

con la <strong>Rivista</strong> dopo il rinnovo del<br />

Consiglio dell’Ordine e, naturalmente,<br />

mi preme cogliere l’occasione per<br />

ringraziarVi tutti ancora una volta per<br />

l’affetto che mi avete manifestato, consentendomi<br />

l’onore di rappresentare il<br />

Foro nisseno per un altro biennio.<br />

Il fatto di aver ricevuto ancor<br />

più consensi rispetto alla mia prima<br />

elezione ed il lungo applauso che mi<br />

avete voluto tributare all’esito dello<br />

scrutinio resteranno per sempre nel mio<br />

cuore, messo per la verità a dura prova<br />

da un’emozione che davvero mi ha<br />

tolto il fiato.<br />

Ma è per le emozioni che vale<br />

la pena di vivere, e quando non ci si<br />

emoziona più si è davvero vecchi e<br />

vuoti dentro.<br />

Mi piace pensare che i tanti<br />

voti siano il frutto del riconoscimento<br />

non solo del duro lavoro fatto, che, in<br />

verità, io ho il dovere di svolgere con<br />

diligenza, imparzialità e nell’interesse<br />

generale, così come prescrive il nostro<br />

codice deontologico, ma che il risultato<br />

concreti la comprensione del mio senti-<br />

4<br />

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE<br />

mento di attaccamento a tutti Voi.<br />

Credo insomma sia stato colto<br />

quel rispetto sacrale che nutro per ciascuno<br />

degli Avvocati del nostro foro e<br />

per l’istituzione dell’Ordine.<br />

E ciò non fa che accrescere il<br />

mio impegno, che non deve conoscere<br />

pause nella consapevolezza che il grave<br />

momento che attraversa l’Avvocatura,<br />

e direi il mondo delle professioni, provate<br />

ancor più che dalla crisi economica<br />

da quella del valore di esse, necessitano<br />

del generoso dispendio di ogni<br />

energia.<br />

Si può obbiettare che nulla può<br />

fare un Presidente dell’Ordine di una<br />

remota provincia, ma io credo invece<br />

che ognuno abbia il dovere di fare la<br />

propria parte con abnegazione e credere<br />

di poter cambiare il mondo, con<br />

umiltà e tenacia al contempo, senza<br />

curarsi affatto che l’impegno stesso<br />

potrebbe rivelarsi vano.<br />

Se chi chiamato a svolgere un<br />

compito, sia pure il più modesto, ma<br />

che comporti la cura di interessi non<br />

personali,<br />

e quindi<br />

superiori,<br />

non pensasse<br />

che<br />

la sua<br />

o p e r a<br />

possa servire,<br />

e sia<br />

Gli Avvocati componenti il nuovo Consiglio dell’Ordine<br />

“Ma è per le emozioni<br />

che vale la pena di<br />

vivere, e quando non<br />

ci si emoziona più si è<br />

davvero vecchi e vuoti<br />

dentro”<br />

rassegnato e senza speranza, è bene che<br />

lasci perdere e che si curi delle sue<br />

cose.<br />

Io non sono tra questi e vado<br />

avanti, lo ripeto con modestia, chiedendo<br />

l’aiuto di tutti, pronto ad ascoltare<br />

ogni consiglio, ma convinto che il lavoro,<br />

la professione che ho scelto di esercitare,<br />

che è stato il lavoro di mio<br />

padre, e che quando non lo ha più potuto<br />

fare è morto, che è il lavoro di tutti<br />

voi che lo amate come me, quello<br />

dell’Avvocato, del Difensore dei diritti<br />

delle persone, sia il migliore del mondo<br />

e debba esser difeso.<br />

Con tantissimo affetto dal<br />

Vostro Presidente.


RIFLESSIONI<br />

DI FINE MANDATO<br />

SULLA GIUSTIZIA<br />

E SULL’AVVOCATURA<br />

Avviandomi ormai verso la<br />

fine del mio mandato di delegato<br />

distrettuale all'Assemblea della<br />

O.U.A. (che scadrà col prossimo<br />

Congresso Nazionale Forense, che si<br />

terrà probabilmente a Genova in<br />

autunno), mi vengono spontanee<br />

alcune brevi considerazioni sullo<br />

stato attuale del "pianeta giustizia",<br />

delle quali voglio fare partecipi i<br />

miei quattro lettori.<br />

La prima riflessione mi porta<br />

a constatare che non si diradano le<br />

nuvole che incombono ormai da<br />

tempo sul mondo giudiziario.<br />

Neanche la nuova fase delle riforme<br />

annunciata dal Governo dopo le elezioni<br />

regionali sembra infatti andare<br />

verso un sereno e proficuo dibattito<br />

capace di individuare i veri mali<br />

della giustizia (peraltro, a tutti noti<br />

da tempo) e, soprattutto, i rimedi<br />

necessari per porvi fine.<br />

Il Governo insiste, piuttosto,<br />

in una logora e sterile polemica con<br />

tutte le altre Istituzioni dello Stato,<br />

che tenta persino di delegittimare nel<br />

momento in cui ritiene che le opinioni<br />

di queste ultime non coincidono<br />

con le proprie.<br />

In questo contesto, le riforme<br />

che si ipotizzano sono quelle che<br />

tendono a limitare i poteri degli altri<br />

Organi o a renderli "funzionali" alla<br />

politica e agli interessi del Governo.<br />

Così, si tenta di riformare la procedura<br />

di elezione del C. S.M. e la<br />

stessa composizione dell'Organo di<br />

Autogoverno della Magistratura,<br />

con l'ipotesi di creazione di un<br />

nuovo C.S.M. per i magistrati requirenti,<br />

conseguente alla separazione<br />

delle carriere tra requirenti e giudicanti.<br />

Si accusa di "politicizzazione"<br />

la Corte Costituzionale, ed anche qui<br />

se ne ipotizza una diversa composizione<br />

e un diverso sistema di elezione.<br />

Si vuole disegnare una diversa<br />

figura di Capo dello Stato, che<br />

dovrebbe perdere la sua funzione di<br />

garanzia per acquistare connotati più<br />

marcatamente politici. Lo stesso<br />

Parlamento, peraltro ormai ridotto a<br />

mero "esecutore" dei decreti governativi<br />

(in virtù dell'apposizione della<br />

fiducia a molti provvedimenti, dei<br />

quali, di fatto, si impedisce la discussione<br />

e l'eventuale modifica)<br />

viene visto con fastidio come luogo<br />

nel quale si "chiacchiera" troppo e si<br />

produce poco.<br />

Come si vede, è una visione<br />

governo-centrica che perde di vista<br />

gli interessi generali dello Stato e del<br />

buon funzionamento di tutti i suoi<br />

organi.<br />

In linea con tale visione stanno<br />

i numerosi provvedimenti legislativi<br />

adottati negli ultimi tempi (vari<br />

"lodi", processo breve, legittimo<br />

impedimento, legge sulle intercettazioni,<br />

etc.) volti più a risolvere problemi<br />

singoli, che non ad affrontare,<br />

e debellare, in una visione globale e<br />

complessiva, i veri mali che affliggono<br />

la giustizia.<br />

In tale contesto, anche<br />

l'Avvocatura soffre, da un canto, per<br />

la mancata approvazione della<br />

nuova legge professionale (attesa da<br />

decenni) e dall' altro per l'emanazione<br />

di alcuni provvedimenti improvvidi,<br />

che hanno avuto il solo effetto<br />

di danneggiare la classe forense e di<br />

privare il cittadino dell'essenziale<br />

diritto alla difesa.<br />

5


Al Congresso Nazionale<br />

Forense di Bologna il ministro<br />

Alfano aveva promesso una pronta<br />

approvazione della nuova legge professionale<br />

qualora gli fosse stato<br />

proposto un testo condiviso da tutte<br />

le componenti dell' Avvocatura. Il<br />

C.N.F. e l'O.U.A. in primo luogo,<br />

ma anche tutto il resto<br />

dell’Avvocatura, hanno profuso<br />

tutto l'impegno necessario per arrivare<br />

a formulare un progetto unitario,<br />

da tempo consegnato al ministro,<br />

ma che giace in Parlamento e i<br />

cui tempi di approvazione sembrano<br />

rinviati alle calende greche (di cattivo<br />

gusto è stato il tentativo di far<br />

credere ad una "calendarizzazione"<br />

del provvedimento con la fissazione<br />

della sola relazione in commissione<br />

e un rinvio sine die per l'esame e la<br />

discussione del testo; il che ha indotto<br />

l'O.UA. a indire una giornata di<br />

astensione per il giorno 10.3 u.s. )<br />

Non solo, ma nel corso del<br />

procedimento di formazione della<br />

legge, si è dato spazio a ingiustificate<br />

ingerenze ad Enti e Associazioni<br />

che nulla hanno a che vedere col<br />

Parlamento o con l'Av- vocatura. Ci<br />

si riferisce ai pesanti interventi dell'<br />

Antitrust, della Confindustria e persino<br />

di Associazioni di consumatori,<br />

che avevano portato alla previsione<br />

anche di società di capitale o con<br />

soci di solo capitale abilitate ad esercitare<br />

la professione forense! Il che<br />

avrebbe prodotto lo stravolgimento<br />

della natura e della funzione dell'avvocato.<br />

E ciò mentre l'O.UA. si<br />

batte, invece, per il riconoscimento<br />

dell' Avvocatura come soggetto<br />

costituzionale della Giurisdizione,<br />

essendo la difesa una funzione<br />

essenziale di rango costituzionale.<br />

Ora, non si comprende bene<br />

se per effetto di tali ingerenze o per<br />

propria convinzione politica del<br />

Governo e della maggioranza parlamentare,<br />

negli ultimi tempi si è assistito<br />

ad un vero e proprio assalto al<br />

ruolo e alle funzioni della<br />

Avvocatura, della quale si è cercato<br />

di erodere il campo di attività con<br />

6<br />

l'esclusione della difesa tecnica da<br />

più di un settore.<br />

Si è iniziato con l'esclusione<br />

dei difensori dalla fase stragiudiziale<br />

di trattazione dei sinistri stradali<br />

(in nome di un risparmio di spesa,<br />

che avrebbe dovuto portare ad un<br />

sensibile abbassamento delle tariffe<br />

e che invece si è risolto solo in un<br />

guadagno delle compagnie). La conseguenza<br />

più preoccupante è che il<br />

cittadino danneggiato è rimasto<br />

privo di difesa tecnica in una fase<br />

importante della trattativa (di raccolta<br />

delle prove, di analisi delle modalità<br />

del sinistro, di formulazione<br />

della richiesta di risarcimento etc.)<br />

ed in balia di dipendenti delle compagnie<br />

assicuratrici esperti, che<br />

fanno il bello e il cattivo tempo ...<br />

Si è proseguito col tentativo<br />

di assegnare ai notai (che già si<br />

occupano della giurisdizione volontaria<br />

e delle esecuzioni immobiliari)<br />

la trattazione delle cause di separazione<br />

e divorzio consensuali. Si è<br />

completata l'opera con il prevedere<br />

l'assenza dell'assistenza legale obbligatoria<br />

nel recente provvedimento<br />

sulla mediazione e conciliazione e,<br />

dulcis in fundo, nella procedura<br />

arbitrale prevista per le controversie<br />

di lavoro (il che manderà a spasso la<br />

quasi totalità degli avvocati giuslavoristi<br />

... ).<br />

Se questi sono gli intendimenti<br />

del Governo in materia di giustizia,<br />

c'è poco da stare allegri.<br />

L'O.UA. sta conducendo da<br />

tempo una grande battaglia su questi<br />

temi, cercando di sensibilizzare tutti<br />

gli altri operatori del mondo della<br />

giustizia (vedi la grande Conferenza<br />

Nazionale dell'Avvocatura di Roma,<br />

i numerosi convegni di studi organizzati<br />

e la sottoscrizione del Patto<br />

per la Giustizia insieme all' ANM.),<br />

sollecitando anche la mobilitazione<br />

della classe forense, ma restando<br />

spesso inascoltato.<br />

E tuttavia la tensione attorno<br />

a questi temi deve restare alta, poiché<br />

sono in gioco diritti fondamentali<br />

del cittadino, garantiti costituzionalmente,<br />

che sembrano essere<br />

stati persi di vista dai nostri<br />

Governanti. Occorre che ognuno di<br />

noi faccia la sua parte, impegnandosi<br />

in tutte le sedi nelle quali opera<br />

facendo sentire la propria voce per<br />

far sì che chi dovrà darci la "grande<br />

riforma della giustizia" interpreti il<br />

pensiero del popolo e non si lasci<br />

"distrarre" o, peggio, influenzare da<br />

fatti ed eventi che nulla hanno a che<br />

vedere con gli interessi supremi<br />

dello Stato.<br />

Rodolfo Barbirotto<br />

Delegato Distrettuale O.U.A.<br />

Congratulazione ai nonni E. Limuti ed R. Barbirotto<br />

per la nascita dei rispettivi nipotini<br />

Mattia Federica<br />

La<br />

Redazione


CONSIGLIO DELL’ORDINE<br />

DEGLI AVVOCATI<br />

CALTANISSETTA<br />

Fondazione<br />

Scuola Forense Nissena<br />

“G. Alessi”<br />

RIVISTA<br />

DELL’<br />

AVVOCATURA<br />

NUOVO ANNO, NUOVE IDEE, MAGGIORE IMPEGNO!<br />

E’ da poco iniziato il nuovo<br />

anno di programmazione per la<br />

Scuola Forense e già le prospettive<br />

sono incoraggianti.Il corso di preparazione<br />

agli esami di avvocato vede<br />

la partecipazione di praticanti avvocati<br />

volenterosi e diligenti con i<br />

quali abbiamo creato una sinergia<br />

costruttiva nell’interesse del raggiungimento<br />

di un sempre più elevato<br />

livello di preparazione, perseguendo<br />

certo l’obiettivo principale<br />

del superamento degli esami, ma<br />

con uno sguardo più complessivo<br />

all’acquisizione degli strumenti per<br />

lo svolgimento della professione di<br />

avvocato,in modo da agevolare<br />

anche la pratica che gli studenti<br />

compiono presso i rispettivi studi<br />

professionali.<br />

Il confronto che la Scuola<br />

riesce a realizzare grazie al costante<br />

collegamento con la Scuola<br />

Superiore dell’Avvocatura ci garantisce<br />

l’adozione di sistemi di insegnamento<br />

che sono assolutamente<br />

all’avanguardia e di consolidata efficacia,tant’è<br />

che i risultati conseguiti<br />

dai nostri iscritti danno soddisfazione<br />

al nostro impegno. Le novità di<br />

quest’anno riguardano l’elaborazione<br />

di un più organico programma<br />

che i nostri studenti hanno già iniziato<br />

a svolgere e un più intenso collegamento<br />

telematico tra scuola e<br />

studenti, che cerchiamo di tenere<br />

costantemente ed immediatamente<br />

L’avvocato M. Matta e studenti del corso 2010<br />

informati sullo svolgimento delle<br />

lezioni e ai quali forniamo, con più<br />

anticipo di quanto non facessimo<br />

prima rispetto allo svolgimento<br />

della lezione stessa, il materiale ad<br />

essa relativo, in modo che possano<br />

arrivare alla lezione con tutti i riferimenti<br />

normativi, dottrinari e giurisprudenziali<br />

utili:ciò ci consente, ad<br />

ogni lezione, di avere una validissima<br />

interlocuzione tra docenti, tutors<br />

e studenti, ottenendo una maggior<br />

efficacia dell’insegnamento.<br />

L’interazione tra Scuola e <strong>Rivista</strong><br />

dell’Avvocatura quest’anno e a partire<br />

da questo numero trova poi una<br />

ulteriore applicazione pratica nel<br />

cimentarsi dei nostri studenti nella<br />

elaborazione di un articolo: in questo<br />

numero la <strong>Dott</strong>.ssa Filippa<br />

Grillo.<br />

Ha avuto inizio anche la pro-<br />

grammazione per la formazione continua<br />

degli avvocati con il primo<br />

degli eventi previsti che ha visto la<br />

prestigiosa e autorevole partecipazione<br />

del Prof. Girolamo<br />

Buongiorno, la cui disponibilità nei<br />

nostri confronti ci confonde e ci<br />

inorgoglisce, nonché dell’altrettanto<br />

disponibile dott. Paternò Raddusa.<br />

Altri interessanti eventi sono<br />

previsti con la partecipazione, tra gli<br />

altri, del presidente dell’OUA. Avv.<br />

Maurizio De Tilla e del Presidente<br />

del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa.<br />

Abbiamo ritenuto che fosse più proficuo,<br />

dato anche il proliferare delle<br />

iniziative relative alla formazione,<br />

elevare il livello dei contributi da<br />

offrire come occasioni formative, in<br />

modo da concretizzare gli obiettivi<br />

che la predisposizione dell’obbligo<br />

formativo tende a conseguire,vale a<br />

7


Il Teatro romano “dell’Angelo”<br />

dire l’innalzamento del livello di<br />

professionalità,ciò che siamo convinti<br />

possa essere più immediato da<br />

realizzare tanto più interessanti sono<br />

i temi affrontati e più autorevoli<br />

sono gli interventi, in modo anche<br />

8<br />

Fondazione<br />

Scuola Forense Nissena<br />

“G. Alessi”<br />

da realizzare una apertura ed un confronto<br />

che spesso mancano nelle<br />

occasioni di studio ed approfondimento.<br />

Altre iniziative sono poi in<br />

corso di realizzazione,non quante<br />

Lo staff che sta curando l’allestimento del “processo ai Monaci di Mazzarino” a Roma per il C.N.F.<br />

sono in realtà ideate dal nostro<br />

instancabile ed entusiasta<br />

Presidente, quali la rappresentazione<br />

del processo ai monaci di<br />

Mazzarino, già realizzata in San<br />

Cataldo l’anno scorso,ma questa<br />

volta su indicazione del CNF, che la<br />

promuove nell’ambito delle iniziative<br />

volte alla valorizzazione culturale<br />

della nostra professione: il processo<br />

sarà rappresentato presso il teatro<br />

romano “dell’Angelo”, secondo le<br />

indicazioni della Commissione<br />

Cultura del CNF.<br />

Ancora, in corso di verifica di<br />

fattività è un gemellaggio tra Malta e<br />

Caltanissetta per lo svolgimento di<br />

una iniziativa di sperimentazione di<br />

diritto comparato, perfettamente<br />

aderente alle prospettive di integrazione<br />

ed apertura che oggi si fanno<br />

vieppiù pressanti per chi svolge la<br />

nostra professione.<br />

Il Direttore<br />

Avv. Renata Accardi


La valutazione delle dichiarazioni<br />

provenienti dai collaboratori<br />

di Giustizia costituisce una “vexata<br />

quaestio” sulla quale la<br />

gIurisprudenza e la dottrina disputano<br />

da anni.<br />

Indubbiamente le problematiche<br />

legate alla chiamata in correità<br />

assumono una rilevanza fondamentale<br />

allorché si pensi che tuttora gran<br />

parte dei Processi alla criminalità<br />

organizzata scaturisce da accuse<br />

mosse dai cosiddetti “pentiti”, e<br />

soprattutto qualora si consideri che<br />

la maggior parte delle sentenze di<br />

condanna si fonda su tale tipo di<br />

prova.<br />

La centralità di tale questione<br />

si coglie ancor meglio quando si<br />

ricordi che molti Processi di tale<br />

natura coinvolgono uomini politici<br />

di rilievo. Ciò alimenta fortemente<br />

l’altrettanto annoso conflitto tra<br />

Politica e Giustizia che minaccia le<br />

nostre istituzioni.<br />

Non si vuole qui certo<br />

affrontare in maniera sistematica la<br />

questione: la complessità e la vastità<br />

dell’argomento non sono compatibili<br />

con la spazio offertomi, e poi ben<br />

altre più autorevoli voci si alzano<br />

quotidianamente a sostegno di una<br />

tesi o di un’altra.<br />

Si vuole piuttosto qui ricordare<br />

la delicatezza e la centralità dell’argomento<br />

e, soprattutto, si vuole<br />

LA CAMERA PENALE<br />

Una vexata questio<br />

lodare un atto di sapienza giuridica,<br />

e di grande buon senso al quale<br />

abbiamo assistito pochi giorni<br />

addietro. Mi riferisco all’Ordinanza<br />

emessa dalla Corte di Appello di<br />

Palermo, che sta giudicando il<br />

Senatore Dell’Utri, con la quale è<br />

stata nuovamente respinta la richiesta<br />

di sentire quale teste d’accusa<br />

l’ormai famoso figlio del defunto<br />

Ciancimino. Ebbene tale Ordinanza,<br />

che ho potuto leggere in quanto<br />

riportata nei suoi tratti salienti da<br />

diversi quotidiani, dovrebbe essere<br />

incorniciata e appesa in ogni aula di<br />

Giustizia affinché ogni Giudicante<br />

ne potesse apprezzare, al bisogno, lo<br />

spirito di terzietà ed il presupposto<br />

di reale autonomia ed indipendenza<br />

che ne è fondamento. Di più,<br />

l’Ordinanza andrebbe fatta leggere<br />

ad ogni corso di preparazione al concorso<br />

per divenire Magistrati, e a<br />

qualcuno andrebbe fatta imparare a<br />

memoria.<br />

I profani si chiedono cosa<br />

contiene di così straordinario l’atto<br />

in questione. La risposta è semplice:<br />

niente di più di una rigorosa applicazione<br />

della legge alla luce del buon<br />

senso e nel rispetto della verità e<br />

della logica giuridica. Con<br />

l’Ordinanza si motiva l’esclusione<br />

della richiesta prova sulla base<br />

soprattutto di due elementi: da un<br />

canto la evidente progressività delle<br />

dichiarazioni di un soggetto che<br />

prima dice di non sapere alcune cose<br />

e poi invece, dopo molto tempo,<br />

sostiene di ricordare, e dall’altro<br />

canto la non diretta conoscenza dei<br />

fatti, trattandosi addirittura di un<br />

relato da relato, dovendo egli riferire<br />

su fatti che gli sarebbero stati<br />

confidati da suo padre (che essendo<br />

defunto non potrà confermare) che a<br />

sua volta avrebbe appreso da altri.<br />

Negare l’accesso a tale tipo di prova<br />

è stato ripeto atto di grande saggezza<br />

e ci inorgoglisce il fatto che a presiedere<br />

il Collegio giudicante sia lo<br />

stesso magistrato che presiede il<br />

nostro Tribunale.<br />

(segue a pag. 19)<br />

9


Leggendo un passo di un forte<br />

esponente dell’Illuminismo mi sono<br />

trovata a riflettere su eventuali problemi<br />

di cui la nuova società del<br />

diritto soffre.<br />

La nuova classe dei giuristi<br />

sarà rappresentata da coloro che<br />

oggi sono impegnati in uno “studio<br />

matto e disperatissimo” di leopardiana<br />

memoria: grossi, massicci e<br />

impolverati tomi di diritto in cui è<br />

estrinsecata un’intera disciplina.<br />

Ciò che invece non si studia,<br />

che non si impara è la Scienza<br />

dell’Interpretazione.<br />

Interpretare significa stimare,<br />

valutare, indovinare, ma soprattutto<br />

cogliere il significato, carpire quella<br />

parte di realtà extra-linguistica a cui<br />

un certo significante fa riferimento.<br />

Mi chiedo allora: oggi come<br />

oggi si sa “interpretare”?<br />

Si prenda come esempio limite<br />

un avvocato cui si affida il compito<br />

di scrivere un atto processuale<br />

inerente una controversia che vede<br />

due parti in giudizio.<br />

L’avvocato oggi sarebbe perfettamente<br />

in grado di scrivere una<br />

memoria per l’attore ed una per il<br />

convenuto: sarebbe cioè in grado di<br />

utilizzare l’arte dell’interpretazione<br />

della legge finalizzata alla vittoria<br />

dell’una o dell’altra parte.<br />

Non sfugge forse qualcosa?<br />

Non siamo forse di fronte ad<br />

una visione del diritto dai contorni<br />

troppo sfumati?<br />

10<br />

IL VIVAIO<br />

La <strong>Rivista</strong> è lieta di offrire spazio a “nuove leve dell’approfondimento giuridico”.<br />

Il loro entusiasmo dà a queste pagine e a quelle che verranno nei prossimi numeri<br />

il senso di una scommessa sul futuro<br />

“IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO”<br />

di Carla Maria <strong>Milisenna</strong><br />

È questa un’interpretazione<br />

troppo soggettiva della legge o<br />

siamo solo di fronte alla purezza<br />

della iurisprudentia?<br />

L.A.Muratori ne “I difetti<br />

della giurisprudenza”, enumera<br />

difetti intrinseci ed estrinseci della<br />

giurisprudenza: vi sono difetti che<br />

possono essere corretti, altri invece,<br />

a suo dire, ineliminabili.<br />

Tra questi ultimi vi è proprio<br />

la difficoltà di interpretare la volontà<br />

originaria del legislatore, la inevitabile<br />

difformità di giudizio e di<br />

mentalità degli uomini chiamati ad<br />

applicare le leggi.<br />

Eppure abbiamo una chiara<br />

classificazione delle forme di interpretazione<br />

che i giuristi possono utilizzare,<br />

ma siamo veramente certi<br />

che oggi si riesca a rispettarne i limiti?<br />

Questo problema ci accompagna<br />

da secoli, ma con il tempo assistiamo<br />

ad un continuo prodursi di<br />

norme su norme che acuiscono tale<br />

limite.<br />

Non siamo forse di fronte ad<br />

un fenomeno che porterà giudici,<br />

avvocati, e tutti coloro che rappresentano<br />

la classe dei giuristi ad una<br />

interpretazione eccessivamente<br />

estensiva del diritto?<br />

“In claris non fit interpretatio”:<br />

la legge deve essere generale ed<br />

astratta per poter essere meglio<br />

applicabile al caso concreto.<br />

Oggi si tende ad oltrepassare il<br />

confine della “necessaria e utile”<br />

interpretazione e sconfinare nel<br />

limbo della discrezionalità.<br />

Nel 1930 nacque il codice<br />

penale, nel 1942 il codice civile, nel<br />

1948 la Costituzione: tanto lavoro,<br />

tanti progetti per costruire il Diritto,<br />

per risolvere la secolare “lotta di<br />

tutti contro tutti”.<br />

Abbiamo ricevuto in eredità<br />

dal legislatore un ampio ventaglio di<br />

disciplina, abbiamo a disposizione i<br />

mezzi per risolvere ogni controversia,<br />

ma ciò evidentemente non basta.<br />

Grazie all’interpretazione possiamo<br />

desumere da ogni disposizione di<br />

questi codici la norma in esse contenuta,<br />

possiamo arrivare al nucleo<br />

della legge.<br />

Si assiste oggi ad un proliferare<br />

di disposizioni che necessita più<br />

che mai di questa attività intellettiva:<br />

una stessa parola può estrinsecare<br />

più significati applicabili in modi<br />

differenti in base al contesto di riferimento.<br />

Forse, dato che abbiamo le<br />

basi, gli elementa per arrivare alla<br />

soluzione, il problema potrebbe<br />

essere l’errato e distorto uso che di<br />

tali strumenti legislativi viene fatto.<br />

Mi chiedo quindi: l’uomo,


mosso dalla smania di legiferare, ha<br />

corretto i suoi errori o li ha solo “reinterpretati”?<br />

"(…) quando io leggo tante<br />

questioni e cabale da me medesimo<br />

dedotte nel teatro in questa materia,<br />

ne concepisco nello stesso tempo,<br />

secondo il detto del mio compatriota<br />

Orazio, riso e collera. Et a ciò<br />

L’università è stata, sin dai suoi albori,<br />

oggetto di un processo evolutivo<br />

che ne fa oggi un’istituzione, nella<br />

struttura e nel funzionamento, profondamente<br />

lontana dal concetto di<br />

“Studium” elaborato da Irnerio<br />

nell’XI secolo. La sua nascita, segna<br />

una vera e propria svolta culturale,<br />

una legittima reazione all’oscurantismo<br />

dell’Alto Medio-evo, una novità<br />

nella storia della civiltà europea.<br />

Gli obiettivi principali di questa<br />

nuova istituzione saranno quelli<br />

di "diffondere la scienza per scacciare<br />

le nubi dell’ignoranza (“scientia<br />

per quam pelluntur ignorantiae nubila”),<br />

di porre gli atti e le opere “in<br />

lumine veritatis”, di essere utile tanto<br />

alla comunità quanto ai singoli (“tam<br />

publica quam privata res geritur utiliter”)<br />

e di accrescere il benessere<br />

degli uomini (“prosperitas humanae<br />

conditionis augetur”) – Bolla de<br />

Pontefice Urbano VI"; una missione<br />

sociale, dunque, che è permeata<br />

anche nell’università moderna.<br />

Ciò che però più caratterizza da<br />

sempre l’università è l’essere luogo<br />

di attività di “ricerca e insegnamento”.<br />

Tanto ieri quanto oggi, il magister<br />

non si limita a trasmettere le sue<br />

conoscenze acquisite dallo studio e<br />

dall’esperienza, ma vi affianca un<br />

lavoro contestuale di sperimentazione<br />

e innovazione.<br />

Irnerio stesso colse, all’interno<br />

della sua Scuola di Diritto, l’incom-<br />

dovrebbono riflettere i Principi, e i<br />

tribunali grandi nello sradicar tante<br />

spine, le quali rendono impraticabile<br />

la giustizia e la verità ". (Cardinale<br />

de Luca, <strong>Dott</strong>ore Volgare, Lib. X,<br />

Cap. V).<br />

Se ha ragione di parlare così<br />

uno dei primi luminari della scienza<br />

del diritto, avrò io poi torto, se servi-<br />

UNIVERSITÀ: QUANDO UN TORNEO DI INTELLIGENZE<br />

DIVENTA MERO NOZIONISMO.<br />

EVOLUZIONE DI UN’ISTITUZIONE<br />

di Serena Dibenedetto e Francesca Maria Gangi<br />

bente esigenza di un insegnamento<br />

propositivo e in grado di stimolare la<br />

curiositas degli allievi. Si ottenne<br />

così la formazione di una generazione<br />

di studenti “impertinenti”, avidi di<br />

sapere e partecipi non solo alle quaestiones<br />

proposte in aula ma, più in<br />

generale, all’intera vita universitaria.<br />

Un dubbio legittimo sorge<br />

quindi da un esame attento del contesto<br />

universitario odierno: è forse svanita<br />

quell’“impertinenza”, tanto millantata<br />

in un’epoca che non garantiva<br />

del tutto la libera manifestazione del<br />

pensiero, e che oggi potrebbe essere<br />

elevata a baluardo della voce dello<br />

studente universitario?<br />

Noi universitari siamo ancora<br />

così impertinenti e curiosi come i<br />

nostri colleghi medievali o ci limitiamo<br />

ad essere semplici amanuensi,<br />

scrivani delle lezioni?<br />

L’esperienza accademica,<br />

maturata in questi anni di studio,<br />

sicuramente non completa, è stata,<br />

però, ad oggi sufficiente per riscontrare<br />

un diffuso e generalizzato atteggiamento<br />

di accondiscendenza assoluta<br />

nell’accettare passivamente gli<br />

insegnamenti del Professore.<br />

Lo studente-tipo tende oggi a rimanere<br />

silente, poco propositivo, intimorito<br />

nel confrontarsi con una figura<br />

che, per quanto autorevole, non preclude<br />

la possibilità di istaurare un<br />

dialogo costruttivo.<br />

A dimostrazione che il suddet-<br />

rò d’eco a lui?<br />

In conclusione, ritengo sarebbe<br />

più utile imparare in ambito accademico<br />

la scienza dell’interpretazione,<br />

essere maggiormente informati<br />

dell’uso che se ne deve fare e dei<br />

rischi che può provocare la non<br />

approfondita conoscenza di questi<br />

strumenti.<br />

topensiero non è<br />

peregrino,<br />

basti pensare alla molteplicità di fattori<br />

che incidono negativamente nella<br />

partecipazione attiva dell’allievo,<br />

primo tra tutti l’elevato numero di<br />

iscritti nelle Facoltà di<br />

Giurisprudenza, considerate per<br />

molti un’ultima chance dopo la bocciatura<br />

ai famigerati test di ammissione<br />

alle Facoltà a numero chiuso, o<br />

ancora una scelta obbligata dettata<br />

dall’indecisione post-diploma.<br />

Di conseguenza, coloro che<br />

decidono consapevolmente di intraprendere<br />

un percorso di studi giuridici<br />

si trovano il più delle volte inibiti,<br />

scoraggiati e intralciati dall’atteggiamento<br />

rigoroso, diffidente delle<br />

Commissioni d’Esame, giustificato<br />

tuttavia dalla necessità di effettuare<br />

una “ fisiologica scrematura”.<br />

Nonostante questa prassi ormai<br />

consolidata nel sistema universitario,<br />

la costanza, l’impegno, la vocazione,<br />

la temerarietà permettono a chi si<br />

pone davvero obiettivi concreti di<br />

realizzazione professionale di emergere<br />

rispetto alla moltitudine confusa<br />

e disorientata che aleggia tra le aule<br />

delle nostre Facoltà.<br />

“Non esiste vento favorevole<br />

per il marinaio che non sa dove andare.”<br />

(Seneca)<br />

11


Questo nuovo appuntamento<br />

mi offre lo spunto per effettuare<br />

rilievi che, per la prima volta, riguarderanno<br />

noi stessi; la nostra stessa<br />

categoria: gli avvocati.<br />

Il momento che stiamo<br />

vivendo rappresenta, infatti, un passaggio<br />

delicatissimo: il futuro a<br />

breve termine della nostra (amata)<br />

professione passa attraverso riforme<br />

che ne stanno completamente snaturando<br />

l’essenza.<br />

Come se non bastasse l’avvocato<br />

è oggi “sotto tiro” ed esposto<br />

a rischi un tempo inimmaginabili:<br />

rappresenta, in altri termini, il facile<br />

bersaglio di clienti insoddisfatti che<br />

non hanno avuto remore a porre in<br />

essere atti di inaudita violenza contro<br />

il loro stesso difensore!<br />

Il riferimento corre, ovviamente,<br />

al collega palermitano orribilmente<br />

ucciso; ma va anche, al collega<br />

nisseno destinatario di propositi<br />

criminosi che, per fortuna, sono<br />

rimasti tali.<br />

A loro la mia più sentita solidarietà<br />

e sincera vicinanza.<br />

Ero presente alle riunioni<br />

celebratesi al Consiglio dell’Ordine<br />

degli Avvocati ed all’Aula Magna<br />

del Palazzo di Giustizia.<br />

Nel corso delle stesse ho<br />

fatto però una amara constatazione:<br />

non esiste una classe forense nissena!<br />

Non esiste un sentire comune!<br />

Non esiste alcun senso di orgoglio e<br />

di appartenenza!<br />

E tale amara constatazione<br />

nasceva proprio dal fatto che a quelle<br />

riunioni, a fronte di più di 500<br />

iscritti, saranno stati presenti all’incirca<br />

50 avvocati.<br />

È pur vero, però, che proprio<br />

quegli avvocati presenti hanno effettuato<br />

interventi e riflessioni di grandissimo<br />

pregio; ho apprezzato molto<br />

12<br />

Cari Colleghi<br />

l’intervento di un collega che ha fortemente<br />

rivendicato il “principio di<br />

libertà” che dovrebbe ispirare l’agire<br />

di ogni avvocato: libertà di assumere<br />

o non assumere una difesa; di<br />

effettuare la stessa secondo i propri<br />

convincimenti e quindi scevra da<br />

condizionamenti di sorta; libertà,<br />

soprattutto, di rinunciare al mandato<br />

quando il rapporto fiduciario con il<br />

cliente è irrimediabilmente compromesso.<br />

Sono convinto che l’intervento<br />

del nostro collega ha fatto profondamente<br />

riflettere tutti noi; sono,<br />

altresì, convinto che nei fatti raccontati<br />

dal collega ognuno di noi ha<br />

potuto, in qualche maniera, rivedersi!<br />

Non solo.<br />

Ho anche apprezzato il messaggio<br />

indiretto che usciva fuori dal<br />

complesso degli interventi: fare<br />

fronte comune attraverso una sana<br />

autocritica; riconquistare la credibi-<br />

lità persa attraverso un aggiornamento<br />

ed una formazione oramai<br />

imprescindibili; recuperare la dignità<br />

e la nobiltà della nostra professione.<br />

Cominciando a fare ciò dai<br />

giovani!<br />

In tale ottica, nella qualità di<br />

nuovo presidente della sezione Aiga<br />

di CL – assieme al nuovo direttivo<br />

che mi onoro di presiedere – ci<br />

siamo prefissi tutta una serie di<br />

incontri studio, convegni ed iniziative<br />

che riteniamo assolutamente conducenti<br />

ai fini sopra individuati.<br />

Nel far ciò, abbiamo riscontrato<br />

la vicinanza sincera e fattiva di<br />

tutto il Consiglio dell’Ordine, della<br />

Camera Civile, della Camera Penale<br />

e della Scuola Forense a cui vanni i<br />

nostri più sentiti ringraziamenti.<br />

Avv. Gianluca Amico<br />

Presidente AIGA - Caltanissetta


“IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO<br />

NEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO”<br />

“da circa un anno si è determinata,<br />

nella realtà giudiziaria<br />

di Caltanissetta, una efficace<br />

sinergia finalizzata alla<br />

creazione di una rete formativa<br />

a vantaggio di magistrati,<br />

avvocati e altri operatori del<br />

diritto con l’obbiettivo di<br />

creare un polo culturale di<br />

riferimento per la formazione<br />

giuridica”<br />

Nell’ambito di un ciclo di<br />

incontri organizzati in collaborazione<br />

con la Commissione per la formazione<br />

della magistratura onoraria, il<br />

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati<br />

di Caltanissetta e la Fondazione della<br />

Scuola Forense nissena “G. Alessi”,<br />

ha avuto luogo il 23.03.2010 un<br />

seminario che ha visto come protagonista<br />

delle relazioni svolte e del<br />

dibattito il rappresentante degli uffici<br />

della Procura nei vari gradi di giudizio,<br />

nella prospettiva del magistrato e<br />

nell’ottica del difensore. All’incontro<br />

hanno partecipato il Procuratore<br />

aggiunto presso la Procura di<br />

Caltanissetta, dott. Amedeo Bertone,<br />

l’avv. Maurizio Gemelli esponente<br />

del foro di Palermo, l’avvocatessa<br />

Claudia Balletti, vice Procuratore<br />

onorario presso la Procura di<br />

Caltanissetta, la <strong>Dott</strong>.ssa Mirella<br />

Agliastro nella duplice veste di<br />

Magistrato referente per la formazione<br />

decentrata e di Sostituto<br />

Procuratore Generale e quindi rappresentante<br />

del Pubblico Ministero di<br />

secondo grado.<br />

Va precisato, per inciso, che da<br />

circa un anno si è determinata, nella<br />

realtà giudiziaria di Caltanissetta, una<br />

efficace sinergia tra gli organi sopra<br />

citati finalizzata alla creazione di una<br />

rete formativa a vantaggio di magistrati,<br />

avvocati e altri operatori del<br />

diritto, i quali in maniera sempre più<br />

cospicua prendono parte agli incontri<br />

di studio in programmazione.<br />

L’obiettivo ultimo dovrebbe essere<br />

quella di creare un polo culturale di<br />

riferimento per la formazione giuridica<br />

di tutti i soggetti che operano nei<br />

“territori” giudiziari e quindi consentire<br />

uno scambio ed una circolazione<br />

virtuosa di saperi e nuove acquisizioni,<br />

frutto di riflessioni comuni e confronto<br />

professionale.<br />

In particolare nell’incontro del<br />

23.03.2010 è stata “esplorata” e<br />

“analizzata” la figura del Pubblico<br />

Ministero, mentre negli incontri successivi<br />

l’oggetto ruoterà attorno agli<br />

altri soggetti del processo: l’avvocato,<br />

il giudice, la parte civile, l’imputato.<br />

Il Procuratore Bertone ha svolto<br />

una relazione dal titolo “Lo statuto<br />

del P.M.: dalle indagini preliminari<br />

al giudizio”. In particolare ha delineato<br />

la posizione dialettica del P.M.<br />

nelle dinamiche del processo, ma<br />

anche il ruolo preminente dello stesso<br />

nella fase delle indagini preliminari;<br />

ha richiamato l’art. 73 dell’ordinamento<br />

giudiziario nella quale è<br />

“scolpita” la funzione del P.M.:<br />

Ha disegnato il ruolo del P.M.<br />

dal punto di vista ordinamentale,<br />

sottolineando che al P.M. sono assicurate<br />

le stesse garanzie costituzionali<br />

dei giudici, ha fatto riferimento<br />

alla riforma dell’ordinamento giudiziario<br />

del 2006, la quale ha introdotto<br />

per legge – accentuandolo - il<br />

principio gerarchico all’interno degli<br />

uffici di Procura, sebbene il C.S.M.<br />

abbia preso posizione nel senso di<br />

rivendicare all’organo di autogoverno<br />

il principio di cui all’art. 97 della<br />

carta Costituzionale in tema di trasparenza<br />

ed efficienza della<br />

Pubblica amministrazione, ciò<br />

attuando attraverso la valutazione<br />

dei criteri organizzativi adottati dai<br />

capi della Procura nella organizzazione<br />

degli uffici (nella duplice funzione<br />

di valutare i Procuratore capi<br />

in ordine alle attitudini manifestate<br />

nella organizzazione dell’ufficio e<br />

tenendone conto per la conferma<br />

quadriennale o per i trasferimenti ad<br />

altri uffici), nonché in funzione di<br />

omogeneizzazione delle strutture<br />

organizzative del Procure italiane.<br />

Il relatore ha ancora parlato<br />

dell’istituto dell’<br />

al singolo sostituto (prima si parlava<br />

di “delega” degli affari); della desi-<br />

13


gnazione del Vicario, dei compiti e<br />

dei confini funzionali (non ancora<br />

molto chiari secondo la legge) dei<br />

Procuratori aggiunti. Ancora ha trattato<br />

dei poteri di revoca e del potere<br />

di visto.<br />

L’avv. Gemelli, traendo spunto<br />

dall’ampia riforma dell’ordinamento<br />

giudiziario realizzata nel corso del<br />

biennio 2005-2007, dopo avere trattato<br />

l’assetto ordinamentale della<br />

figura del P.M., ha trattato dell’indipendenza<br />

del P.M. in chiave comparatistica,<br />

accennando nella parte<br />

conclusiva del suo intervento, alla<br />

separazione delle carriere ed alle sue<br />

possibili ricadute.<br />

Nella prospettiva dell’attività<br />

del difensore, l’avv. Gemelli, si è<br />

posto una domanda che ciclicamente<br />

ritorna nella mente del giurista e<br />

cioè se nel nostro processo penale<br />

esista una effettiva parità tra accusa<br />

e difesa, sottolineando peraltro il<br />

disinteresse pressocché totale della<br />

cosiddetta società civile di fronte ad<br />

un problema che la coinvolge pienamente.<br />

Nei paesi come la Francia, il<br />

Belgio e la Romania, nessuno dei<br />

paralleli Consigli Superiori in cui<br />

pure sono rappresentati Giudici e<br />

P.M. esercita poteri paragonabili a<br />

quello italiano nel decidere sullo status<br />

del P.M., in quanto il Ministro<br />

della Giustizia interferisce sulle<br />

valutazioni di professionalità, su<br />

quelle disciplinari, sui trasferimenti,<br />

sulle nomine uffici direttivi. Persino<br />

in Portogallo, dove pure esiste un<br />

Consiglio Superiore del P.M., si<br />

registra un’organizzazione unitaria<br />

ed una parallela struttura gerarchica<br />

al cui vertice è posto un Procuratore<br />

Generale che rimane in carica per sei<br />

anni e che viene nominato dal<br />

Presidente della Repubblica, su indicazione<br />

del Governo.<br />

A differenza degli altri paesi<br />

democratici, quali Olanda<br />

Inghilterra, Francia in cui l’inamovibilità<br />

è contemplata solo per i giudici,<br />

nel nostro paese i P.M. non potevano<br />

essere trasferiti d’ufficio: ciò<br />

14<br />

però sino all’entrata in vigore del d.l.<br />

193 del 2009 sulle cosiddette sedi<br />

disagiate che tuttavia deve essere<br />

posto in attuazione, con la partecipazione<br />

del Csm.<br />

Per un approfondimento dei<br />

profili tracciati dall’avv. Gemelli<br />

nella sua ampia ed articolata relazione,<br />

è possibile chiedere copia presso<br />

l’ufficio della Formazione decentrata,<br />

previo consenso dell’autore per la<br />

divulgazione.<br />

Il Sost. Proc. Gen. Mirella<br />

Agliastro ha richiamato l’intervento<br />

del Presidente della Repubblica<br />

Giorgio Napolitano, nella sua duplice<br />

veste di custode dei valori e dei<br />

precetti costituzionali (in quanto<br />

Presidente della Repubblica e<br />

Presidente del C.S.M.) alla seduta<br />

del C.S.M. del 09.06.2009 dedicato<br />

alle esperienze e problematiche in<br />

materia di assetto degli uffici di<br />

Procura.<br />

Il Magistrato ha sottolineato<br />

che, con l’art. 6 del D. Legisl. n. 106<br />

del 2006, sono stati accresciuti i<br />

poteri di sorveglianza dei<br />

Procuratori Generali presso le Corti<br />

di Appello e del Procuratore<br />

Generale della Cassazione.<br />

È passato, quindi, a trattare<br />

della funzione e del ruolo del<br />

Procuratore Generale e delle prerogative<br />

che lo riguardano, nel triplice<br />

compito di raccolta delle relazioni<br />

dei Procuratori del distretto da trasmettere<br />

al Procuratore Generale<br />

della Cassazione, del suo ruolo di<br />

membro di diritto del Consiglio<br />

Giudiziario e dei compiti di vigilanza<br />

esercitati su tutti gli uffici del<br />

distretto.<br />

L’avvocatessa Claudia Balletti<br />

ha disegnato il ruolo del Vice<br />

Procuratore Onorario presso le<br />

Procure dei Tribunali del distretto,<br />

ed in particolare sviluppando la figura<br />

di questo giudice onorario nella<br />

realtà giudiziaria nissena, in sede di<br />

udienze dibattimentali, di udienza<br />

davanti ai Giudici di Pace, di convalida<br />

in materia di immigrazione.<br />

L’incontro di studi ha visto la<br />

presenza numerosissima oltre che<br />

dei magistrati e anche di molti<br />

avvocati e funzionari di cancelleria i<br />

quali hanno espresso compiacimento<br />

per lo svolgimento dei lavori, la<br />

ricchezza dei contenuti gli spunti di<br />

riflessione.<br />

La presenza di un uditorio<br />

cospicuo ed interessato rappresenta<br />

la migliore prova dell’attualità della<br />

tematica trattata; La Commissione<br />

per la formazione della magistratura<br />

onoraria ha ringraziato i partecipanti<br />

con un coffeè hour nei locali antistanti<br />

la sala convegno.<br />

Dr. Mirella Agliastro<br />

Sost. Procuratore Generale<br />

Caltanissetta


EAL è l’acronimo di Economic<br />

analysis of the law (analisi economica<br />

del diritto), definita semplicisticamente<br />

come l’applicazione delle<br />

regole economiche ad istituti di<br />

diritto. Dare questa definizione,<br />

però, risulta essere fuorviante e<br />

riduttivo di una disciplina che va ben<br />

oltre tale aspetto. Infatti, spesso il<br />

lavoro<br />

“spesso il lavoro<br />

degli economisti si<br />

intreccia con quello<br />

dei giuristi: entrambi<br />

affrontano le stesse<br />

problematiche”<br />

degli economisti<br />

si<br />

intreccia<br />

con quello<br />

dei giuristi:<br />

entrambi,<br />

anche se con un approccio diverso,<br />

affrontano le stesse problematiche<br />

attinenti alla responsabilità civile,<br />

alla proprietà, ai danni ambientali,<br />

all’antitrust, all’assicurazione,<br />

all’impresa, ai monopoli, ai costi<br />

transattivi, ai beni pubblici, ecc.<br />

Il sorgere di questa disciplina<br />

viene fatta risalire intorno alla<br />

seconda metà del ventesimo secolo<br />

negli USA, in cui si svilupparono<br />

degli studi di natura interdisciplinare<br />

che in campo giuridico hanno portato<br />

alla nascita di numerose scuole<br />

che tentarono di accostare il diritto<br />

alle materie più disparate: economia,<br />

letteratura, antropologia, psicoanalisi,<br />

ecc. La scuola che ebbe più successo<br />

fu proprio quella dell’analisi<br />

economica del diritto, la quale non<br />

fa altro che trasporre i metodi di<br />

indagine ed analisi tipici degli economisti<br />

in campo giuridico, attri-<br />

Fondazione<br />

Scuola Forense Nissena<br />

“G. Alessi”<br />

L’EAL e la formula di Hand<br />

I A PARTE<br />

buendo allo stesso un’oggettività<br />

che un tempo era veramente impensabile.<br />

Le prime applicazioni di questa<br />

nuova metodologia si sono avute<br />

in materia di proprietà e responsabilità<br />

civile, anche se oggi può trovare<br />

applicazione in qualsiasi settore del<br />

diritto: diritto penale, diritto amministrativo,<br />

filosofia del diritto, ecc.<br />

L’approccio tradizionale degli<br />

ordinamenti giuridici che si ispirano<br />

ad uno statuto di welfare state attribuiscono<br />

alla responsabilità una funzione<br />

compensativa, ossia assicurare<br />

una maggiore tutela alle ragioni del<br />

soggetto danneggiato. Sicuramente<br />

più innovativa l’analisi economica<br />

del diritto interessata, invece, ad<br />

incentivi per un comportamento efficiente.<br />

In questo caso la funzione<br />

della responsabilità civile è quella di<br />

indurre i soggetti a considerare i<br />

danni che i loro atti o le loro omissioni<br />

possono cagionare ad altri;<br />

danni definiti nel linguaggio economico<br />

come costi esterni o diseconomie.<br />

Questi possono essere distinti<br />

in due grandi categorie: le esternalità<br />

negative, le quali sono costituite<br />

da un comportamento che causa un<br />

danno a terzi e tale danno non viene<br />

risarcito (es. l’inquinamento atmosferico);<br />

le esternalità positive determinate<br />

da comportamenti che causano<br />

un vantaggio o un beneficio a<br />

terzi (es. realizzazione di un parco<br />

all’interno della città). Pertanto, la<br />

funzione della responsabilità è quella<br />

di internalizzare gli incidenti, o<br />

meglio, minimizzare i costi sociali<br />

di Filippa Grillo<br />

degli incidenti, determinati dalla<br />

somma dei costi di prevenzione, del<br />

danno e dei costi transattivi. I primi<br />

derivano dalle spese necessarie per<br />

prevenire o rendere meno gravi tali<br />

costi; i danni sono i costi recati alla<br />

proprietà, derivanti da spese mediche,<br />

perdite di guadagno e sofferenza;<br />

i costi transattivi derivano dalla<br />

necessità di determinare chi deve<br />

sopportare il danno, comprendendo i<br />

costi di negoziazione privata e di<br />

giustizia. Conseguentemente, se il<br />

diritto individua le regole della<br />

responsabilità civile per compensare<br />

la vittima del danno sofferto, l’analisi<br />

economica del diritto ritiene che<br />

tali regole di responsabilità devono<br />

essere previste per far cadere la<br />

responsabilità sulla parte che avrebbe<br />

dovuto affrontare il costo marginale<br />

minimo per evitare l’insorgere<br />

del danno.<br />

Nell’affrontare la tematica della<br />

responsabilità civile alla luce dei<br />

principi dell’analisi economica del<br />

diritto, si assiste ad un allontanamento<br />

del concetto di colpa come<br />

soggettivo ed etico per avviarsi sempre<br />

di più ad un concetto rigorosamente<br />

oggettivo, tipico della fissazione<br />

di uno standard con il quale<br />

commisurare e valutare il comportamento<br />

illecito. Per la prima volta<br />

venne utilizzata dal giudice Hand,<br />

nel caso United States v. Carroll<br />

Towing Co. (1947), una vera e propria<br />

formula per stabilire quando un<br />

soggetto era effettivamente in colpa.<br />

(segue al prossimo numero)<br />

15


La nostra società è angosciata<br />

dalla insicurezza, paura per i virus in<br />

agguato, paura per l’alto tasso di criminalità<br />

dilagante,paura per il<br />

numero degli stranieri sempre in crescendo.<br />

I mass media indubbiamente<br />

contribuiscono ad infondere nel<br />

cittadino questo stato di ansia .<br />

Si apprende giornalmente di<br />

ville rapinate e proprietari uccisi,<br />

donne stuprate, cittadini investiti<br />

perché chi guida si trova in stato di<br />

ebbrezza o drogato, barconi all’arrembaggio<br />

sulle nostre rive; ed a<br />

grandi caratteri leggiamo nei quotidiani<br />

: autori….. gli stranieri.<br />

La maggior parte dei cittadini<br />

vessati da questi continui “messaggi”,<br />

quasi che tutta la criminalità e la<br />

violenza fossero addebitabili solo<br />

agli stranieri, azzerano qualsiasi tolleranza<br />

nei confronti degli immigrati.<br />

Da qui l’esigenza di nuovi<br />

interventi legislativi sulla sicurezza<br />

pubblica.<br />

Tre le più significative innovazioni<br />

rientrano quelle in materia<br />

di immigrazione clandestina.<br />

Ed è questo il tema che tanto interessa<br />

i cittadini e che mi piace trattare.<br />

A questo proposito ho voluto<br />

incontrare il dott.Felice Puzzo,<br />

Commissario capo e dirigente dei<br />

centri di accoglienza siti a Pian del<br />

Lago di Caltanissetta e facente parte<br />

della Commissione competente a<br />

decidere sulle “sorti” dei clandestini.<br />

16<br />

La permanenza nei<br />

CIE, CDA, CARA :<br />

realtà, obiettivi, problematiche<br />

Persona assai preparata e competente<br />

, il dott. Puzzo si è mostrato subito<br />

disponibile a spiegarmi la funzione<br />

dei tre centri CIE, CDA e<br />

CARA.<br />

Il centro denominato CIE, è<br />

stato quasi del tutto distrutto da un<br />

grosso incendio per cui al momento<br />

è inagibile. Disponeva di quasi<br />

cento posti di accoglienza ed i fruitori<br />

sono stati trasferiti in altri centri.<br />

Il CIE è un centro di “identificazione<br />

ed espulsione”.<br />

Veniva prima chiamato “centro<br />

di permanenza temporanea ed<br />

assistenza”.<br />

A seguito della modifica introdotta<br />

dal DL 492 del 2008 convertito<br />

in L. n. 125 del 2008, l’art. 9 ha<br />

disposto la sostituzione della vecchia<br />

nomenclatura e questo per evidenziare<br />

che essi non sono “centri di<br />

assistenza”, bensì funzionali alla<br />

espulsione degli<br />

stranieri irregolari.<br />

Esso accoglie<br />

soprattutto quegli<br />

stranieri appena<br />

scarcerati e attinti<br />

da ordine di espulsione<br />

, nei confronti<br />

dei quali non è stato<br />

possibile eseguire<br />

immediatamente il<br />

provvedimento con<br />

accompagnamento<br />

alle frontiere,<br />

essendo necessario<br />

procedere ad accer-<br />

di Adriana Salerno<br />

tamenti supplementari in ordine alla<br />

loro identità od alla acquisizione dei<br />

documenti di viaggio (art. 14 D.L.gs<br />

4296 del 1999)<br />

Il Questore dispone che essi<br />

siano trattenuti presso un CIE .<br />

Attraverso la modifica dell’art.<br />

14 co 5 L. n. 94/2009, è stato<br />

prorogato il termine di trattenimento<br />

fino a 6 mesi.<br />

Passati gli stessi in maniera<br />

non proficua , che succede?<br />

Si intima loro, mi spiega il dott.<br />

Puzzo, di uscire dallo Stato entro<br />

cinque giorni lasciando la facoltà di<br />

scegliere la frontiera ove debbono<br />

presentarsi nel suddetto termine<br />

perentorio.<br />

Mi viene spontanea un’altra<br />

domanda alla quale è fin troppo<br />

facile dare una risposta : ma quanti<br />

se ne presentano alla frontiera scelta?


La risposta è immediata: “non<br />

si presentano”!<br />

Lo straniero permarrà illegalmente<br />

nel territorio dello Stato in<br />

violazione dell’ordine impartito<br />

dalla Questura e vivrà di espedienti ,<br />

con crescenti fattori di rischio e di<br />

destabilizzazione .<br />

Una riflessione va fatta in proposito.<br />

Perché mai, e mi riferisco a<br />

quei clandestini detenuti per mesi<br />

nelle carceri circondariali e rimasti<br />

senza identità,non si percorre la<br />

strada della identificazione all’interno<br />

degli istituti stessi attraverso la<br />

lingua che parlano, i tratti somatici,<br />

le impronte, il collegamento con i<br />

probabili stati di appartenenza.<br />

Basterebbe che si<br />

formasse un protocollo di<br />

intesa tra Ministero degli<br />

Interni e Ministero di<br />

Grazia e Giustizia per<br />

avviare in fretta l’iter<br />

della identificazione .<br />

Si eviterebbe nella<br />

maggior parte dei casi<br />

che gli stranieri venissero<br />

mandati nei CIE per iniziare<br />

il percorso della<br />

identificazione vanificando<br />

così il tempo trascorso<br />

da detenuti.<br />

Diversi appaiono<br />

per funzioni il CDA ed il CARA,<br />

centro accoglienza primo soccorso ,<br />

centro accoglienza richiedenti asilo.<br />

Il primo con 326 posti circa, il<br />

secondo con la capienza di circa 96<br />

posti . Vi soggiornano quegli stranieri<br />

che chiedono asilo politico. Su<br />

questi ultimi il dr. Puzzo è stato<br />

molto chiaro allorchè ci ha parlato<br />

dei tre step organizzativi.<br />

Uno iniziale nel quale convergono<br />

tutte le domande di asilo presentate<br />

dagli stranieri.<br />

Vi è una Commissione formata<br />

dal Prefetto , Vice Prefetto, funzionario<br />

di Polizia, esperto di S.S.<br />

che deciderà in base alle notizie<br />

date dall’Acnur (United Nazions<br />

High Commissioner for Refugees )<br />

garante dell’assistenza ai rifugiati<br />

del mondo intero, se riconoscere o<br />

meno lo stato di rifugiato. Quegli<br />

stranieri considerati a tutti gli effetti<br />

rifugiati, potranno abitare nello Stato<br />

Italiano per 5 anni.<br />

Vi è un secondo step nel quale<br />

si costituisce una protezione sussidiaria<br />

o forma di protezione minore<br />

ancorata ad un danno grave.<br />

Lo straniero può avere un permesso<br />

di soggiorno fino a 3 anni.<br />

Ed infine si ha il terzo step.<br />

La Commissione invita il<br />

Questore a dare un permesso di soggiorno<br />

ai richiedenti per motivi umanitari.<br />

Dopo il colloquio certamente<br />

interessante avuto con il dott. Puzzo,<br />

ho avuto un incontro anche con la<br />

dott.ssa Donatella Candura, di vice<br />

Prefetto aggiunto.<br />

Ho chiesto alla dott.ssa<br />

Candura quanti stranieri detenuti vi<br />

sono attualmente in Italia.<br />

Mi ha documentata sul numero<br />

: su sessantacinquemila carcerati<br />

in tutta Italia più di un terzo è straniero.<br />

Ha continuato riferendo che è<br />

compito della Prefettura rilasciare<br />

un nulla osta a coloro che vogliono<br />

lavorare in Italia. In questa sede si ha<br />

uno sportello unico per l’immigrazione.<br />

Mi spiega il Vice Prefetto che<br />

viene fatta annualmente una gradua-<br />

toria per accogliere le domande di<br />

lavoro a seconda la possibilità ed i<br />

posti vacanti . La Prefettura è attenta<br />

soprattutto ai ricongiungimenti<br />

familiari.<br />

Ho chiesto come sono gestititi<br />

e da chi i Centri a Pian Del Lago .<br />

E’ indubbio , ha riferito il vice prefetto,<br />

che la Prefettura lavori fianco<br />

a fianco con la Questura anche se<br />

con mansioni differenti. E’ la<br />

Prefettura a stipulare una convenzione<br />

con quell’Ente privato che si è<br />

aggiudicato la gara di appalto per<br />

fornire servizi all’interno dei Centri<br />

stessi quali il vestiario, le medicine,<br />

i pasti e quant’altro.<br />

L’Ente provvede<br />

anche a stabilire un rapporto<br />

di colleganza tra gli<br />

stranieri attraverso delle<br />

figure professionali come<br />

lo psicologo.<br />

Alla fine dell’interessante<br />

colloquio, entrambi<br />

i rappresentanti della<br />

Questura e della<br />

Prefettura, sono stati<br />

d’accordo nell’affermare<br />

con senso di orgoglio,<br />

che il lavoro svolto in<br />

equipe certamente ha trasformato<br />

il CIE, CDA e<br />

CARA in strutture portate<br />

ad esempio da Stati<br />

stranieri.<br />

Intanto è difficile che tutte e<br />

tre i centri possano trovarsi contemporaneamente<br />

allocati nello stesso<br />

sito, ma c’è di più, la gestione di essi<br />

ha portato a Caltanissetta delegazioni<br />

straniere come l’Australia, la<br />

Svizzera, la Germania, la Libia, per<br />

studiare il sistema italiano con problemi<br />

come quello della immigrazione.<br />

Ringrazio pertanto la dott.ssa<br />

Antonella Candura e il dott. Felice<br />

Puzzo per la possibilità datami di<br />

questo incontro ravvicinato con<br />

delle realtà che apparentemente<br />

sembrano essere mille miglia lontano<br />

da noi ma che invece vivono<br />

nella porta accanto.<br />

17


Si dice di alcuni leggi che<br />

sono “controverse”; accade in tanti<br />

settori, oggi più che mai in quelli che<br />

presentano implicazioni etiche.<br />

Ma in tali casi è controversa<br />

la legge o la materia che essa disciplina?<br />

Una legge poggia su analisi<br />

delle situazioni di fatto che vuole<br />

regolamentare, su una loro interpretazione<br />

e spesso anche su una specifica<br />

visione del mondo.<br />

Una legge poi si proietta<br />

verso determinati obiettivi; anche<br />

questi obiettivi vengono scelti perché<br />

ritenuti possibili e giusti.<br />

I presupposti e gli obiettivi<br />

non sempre sono chiaramente esplicitati<br />

in un testo di legge; a volte possono<br />

essere addirittura pomposamente<br />

declamati all’interno di esso, altre<br />

volte invece possono rimanere nascosti<br />

nelle pieghe dell’articolato che<br />

compone la disciplina; altre volte<br />

ancora si dichiarano in maniera<br />

ambigua, se ne dichiarano diversi in<br />

sostanziale contraddizione tra loro o<br />

se ne dichiarano alcuni di fatto smentiti<br />

dalla concreta regolamentazione<br />

che si ricava dal testo.<br />

La legge comunque non è<br />

mai un fatto solo tecnico.<br />

Oggi nella complessità di un<br />

mondo in continuo movimento<br />

rischia di esserlo meno che mai.<br />

A volte gli operatori cercano<br />

la legge per sapere cosa fare e come<br />

fare in un determinato momento e in<br />

una determinata situazione; e nella<br />

legge cercano risposte semplici, chiare<br />

e certe.<br />

Si tratta di un approccio ingenuo,<br />

che dimentica come le materie<br />

disciplinate dalle legge siano complicate,<br />

oscure e incerte; e che dimentica<br />

anche che la legge può essere<br />

18<br />

LA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI,<br />

GLI ALIBI DEI LEGISLATORI<br />

tanto più lungimirante e duratura<br />

quanto meno si ancori a situazione<br />

concrete e specifiche. Sicchè nelle<br />

situazioni concrete e specifiche, oltre<br />

alla legge, deve esserci la responsabilità<br />

dell’operatore che deve comprendere<br />

come calarle in una realtà a<br />

volte del tutto imprevedibile.<br />

Nasce qui un corto circuito<br />

tutto moderno, che si è palesato forse<br />

nella maniera più grave nella materia<br />

della procreazione medicalmente<br />

assistita.<br />

La scienza è andata oltre le<br />

previsioni delle leggi vigenti fino al<br />

2004 (epoca in cui è stata emanata la<br />

“controversa” legge n. 40) e ha creato<br />

situazioni nuove che non poteva<br />

avere presente il legislatore delle<br />

epoche precedenti.<br />

Dinanzi a queste situazioni ci<br />

si è convinti che una legge adeguata<br />

non ci fosse.<br />

In una prospettiva liberale<br />

(quella per cui tutto ciò che non è<br />

espressamente vietato deve considerarsi<br />

consentito) non si sono visti<br />

limiti alla sperimentazione e si è proceduto<br />

disinvoltamente; in altre prospettive<br />

di carattere più marcatamente<br />

etico, si è preteso che il legislatore<br />

di Giovanbattista Tona<br />

intervenisse per stabilire ciò che si<br />

poteva e ciò che non si poteva fare.<br />

In comune queste prospettive<br />

hanno l’idea di una legge come unico<br />

vero regolatore delle azioni umane;<br />

una fede mal riposta se si tiene conto<br />

che in un mondo incapace a produrre<br />

certezze in ogni campo non si vede<br />

perché le leggi debbano avere una<br />

tale così rara capacità.<br />

Ma tant’è. Oggi vi è una fame<br />

mai saziata di regolamentazioni, un<br />

continuo richiedere norme che stabiliscano<br />

cosa fare e cosa non fare. Si<br />

producono quindi continui testi, lunghi,<br />

articolati, e al contempo sempre<br />

precari. Soprattutto perchè sono confezionati<br />

da persone e per persone,<br />

che non hanno le idee chiare su cosa<br />

è giusto fare.<br />

Il filosofo Ernst Junger ha<br />

scritto che “i codici divengono tanto<br />

più voluminosi quanto più la verità<br />

va assottigliandosi”.<br />

Un altro più noto filosofo,<br />

Thomas Hobbes, diceva che le azioni<br />

degli uomini procedono dalle loro<br />

opinioni.<br />

Le leggi sono delle “azioni<br />

umane” e quindi dipendono dalle<br />

opinioni di chi le scrive, dal modo in<br />

cui si vedono le questioni che devono<br />

essere disciplinate.<br />

Ma, se alle spalle delle leggi<br />

non c’è un accordo su come stanno le<br />

cose, le leggi saranno sempre insoddisfacenti;<br />

non per se stesse, ma perché<br />

probabilmente non se ne condividono<br />

le analisi su cui poggiano né gli<br />

obiettivi che si perseguono.<br />

Quando poi, per l’incertezza<br />

delle cose o per la difficoltà di trovare<br />

basi comuni ed una condivisione<br />

reali di verità e di valori, si lasciano<br />

sullo sfondo imprecisi o contraddittori<br />

tanto le analisi quanto gli obiettivi,


la legge diventa sempre più uno strumento<br />

debole che, dinanzi alle situazioni<br />

concrete, richiede l’intervento<br />

responsabile dell’operatore.<br />

Nasce così il dramma delle<br />

scelte politiche, che dovrebbero essere<br />

precise e tradursi in regole di legge<br />

cogenti per il giudice; ma persino chi<br />

scrive le leggi, sa che esse non<br />

potranno servire mai da sole a dare la<br />

soluzione al caso concreto e perciò<br />

spesso – forse anche per non compromettersi<br />

– predispone discipline<br />

vaghe nascoste da affermazioni di<br />

principio vuote di contenuto, ma<br />

solennemente altisonanti e mediaticamente<br />

efficaci.<br />

Così facendo, senza sporcarsi<br />

troppo le mani, gli rimarrà la possibilità<br />

di lamentarsi dell'operato del giudice<br />

che si confronterà con le complicate<br />

vicende dei casi concreti, quando<br />

la sua decisione non gli dovesse<br />

piacere; e se per caso gli dovesse<br />

sembrare molto distante dagli umori,<br />

espressi nel momento contingente,<br />

dal suo elettorato, potrà dire che il<br />

giudice vuole fare politica.<br />

(segue da pag. 9 “ Una vexata questio..”)<br />

Il problema sta però nel fatto<br />

che tali atti di buon senso ed equilibrio<br />

non sono la regola nel nostro<br />

sistema e che la loro rara presenza<br />

sia affidata molto più alle qualità<br />

personali del Giudice che non alle<br />

regole processuali. E’ solo il grande<br />

senso di Giustizia del Giudice, la sua<br />

coscienza di uomo libero e la sua<br />

cultura improntata alla terzietà,<br />

all’indipendenza, all’autonomia ed<br />

al rispetto delle Garanzie che permette<br />

l’emersione di decisioni virtuose,<br />

non certo la chiarezza e la tassattività<br />

della legge sulla materia. E<br />

allora tornano in mente le polemiche<br />

scatenatesi poco tempo addietro,<br />

quando si parlò della proposta di<br />

riforma della legge in tema di chiamate<br />

in correità firmata dall’On.le<br />

Valentino, e non si capisce il perché<br />

del fuoco di sbarramento subito<br />

alzato da molti politici, primo fra<br />

tutti il mInistro di Giustizia. Siamo<br />

sicuri che il nostro paese non abbia<br />

realmente bisogno di una novella<br />

legislativa che dia a tutti i cittadini, e<br />

non solo a quelli che hanno la fortuna<br />

di incontrare un Giudice giusto ed<br />

equilibrato, la garanzia di non potere<br />

essere condannati sulla base di<br />

accuse di delinquenti che dicono<br />

tutto e il contrario di tutto, che non<br />

hanno partecipato ai fatti di cui parlano”per<br />

sentito dire” e che nessuno<br />

sottopone ad una seria verifica preventiva?<br />

Noi avvocati sappiamo<br />

benissimo che di regole ferree in<br />

materia ci sarebbe e c’è grande<br />

necessità ciò perché abbiamo assistito<br />

infinite volte alla pronuncia di<br />

Sentenze di condanna fondate su<br />

dichiarazioni de relato e vergogno-<br />

samente progressive le cui lacune<br />

sono state colmate da supposizioni<br />

“logiche” di Giudicanti spesso prigionieri<br />

della cultura inquisitoria<br />

proveniente dal loro passato di<br />

Pubblici Ministeri. E allora non ci<br />

resta che sperare in una classe politica<br />

che abbia più coraggio, e soprattutto<br />

che non abbia scheletri negli<br />

armadi, perché spesso in questo<br />

nostro amato paese ci è capitato di<br />

assistere alla triste scena di politici<br />

che si presentano dal PM per difendersi<br />

da accuse di mafiosità portando<br />

con sé ed esibendo severe leggi,<br />

della cui adozione rivendicano la<br />

paternità, che hanno tutto il sapore<br />

delle grida manzoniane.<br />

Avv. Sergio Iacona<br />

Direttivo Camera Penale<br />

19


Come ogni domenica, la cesta<br />

dei giornali era stracolma; onde evitare<br />

che i (giusti) borbottii di mia<br />

moglie si trasformassero in una<br />

bagarre domenicale che male alloggia<br />

in una giornata di “riposo”, iniziavo<br />

a far pulizia di quotidiani e<br />

riviste, ormai non più utili.<br />

Nello scartabellare, lo sguardo<br />

mi cadeva su di un articolo della<br />

stampa locale inerente l’inaugurazione<br />

dell’anno giudiziario.<br />

Il giornalista, tra l’altro, riportava<br />

alcuni concetti espressi da s.e. il<br />

Presidente della Corte di Appello,<br />

parole intrise di coraggio e decisamente<br />

condivisibili pur se inusuali<br />

da leggere sulla stampa.<br />

Umano il dubbio: bufala giornalistica<br />

o fedele cronaca di quanto<br />

avvenuto?<br />

Decido di approfondire, vado<br />

alla ricerca della “fonte” e l’indomani<br />

ho tra le mani la relazione di<br />

s.e. il Presidente della Corte di<br />

Appello che leggo con grande interesse.<br />

Al di là delle cifre, in tema di<br />

reati contro la Pubblica amministrazione,<br />

a pag. n.21, si leggeva:<br />

“ … Tali reati vanno "letti", al di là<br />

del loro numero, come la conferma<br />

dell'esistenza di una diffusa illegalità<br />

che inquina la P.A. e che genera<br />

scetticismo e disistima nella società<br />

civile verso le amministrazio-ni sia<br />

statali che locali determinando nei<br />

consociati un allarmante abbassamento<br />

della soglia di legalità.<br />

Va, inoltre, ancora una volta<br />

20<br />

FABER EST SUAE QUISQUE<br />

FORTUNAE<br />

Sallustio, Epistulae ad Caesarem Senem<br />

(de rep., 1, 1, 2)<br />

ribadito come l'attuale legislazione<br />

non favorisca il ritorno alla mora-lità<br />

dei pubblici ufficiali inquisiti, i quali<br />

raramente sono sospesi dai loro uffici<br />

durante le indagini preliminari e<br />

quasi mai sono licenziati o quanto<br />

meno trasferiti ad altra sede, in caso<br />

di condanna.”<br />

Devo dire che il trovare conferma<br />

di quanto riportato dalla stampa<br />

“Sentimento più abituale che<br />

allude di chi si fida o confida<br />

in persona/e o in cosa che<br />

abbia a essere quale egli desidera<br />

e spera”<br />

locale, mi ha indotto a riflettere e ho<br />

iniziato con il dare ordine ad un<br />

costrutto di pensiero il cui primus<br />

movens (se non altro per ordine<br />

mentale), era proprio la ricerca lessicale<br />

sul termine che mi aveva colpito:<br />

la “fiducia.”<br />

La rete è prodiga di informazioni<br />

e tra i vari vocabolari on-line, a<br />

proposito di fiducia, veniva riportato:<br />

fidùcia sf. [sec. XIII; dal latino<br />

fiduc_a, da fid_re, confidare].<br />

Sentimento più abituale che<br />

allude di chi si fida o confida in persona/e<br />

o in cosa che abbia a essere<br />

quale egli desidera e spera<br />

l Senso di sicurezza ispirato …<br />

sulla convinzione;<br />

l fiducia nella bontà altrui;<br />

l attendere con fiducia qualche<br />

cosa;<br />

l ispirare fiducia;<br />

l tradire la fiducia altrui;<br />

l persone di fiducia, su cui si può<br />

fare affidamento;<br />

Solo parole o specchio di vicende<br />

che hanno riguardato e riguarderanno<br />

ogni essere vivente?<br />

A mio parere, lo stesso esistere<br />

non può essere avulso dal concetto<br />

di fiducia, sentimento i cui risvolti ci<br />

accompagnano sin dai primi giorni<br />

di vita ed albergano, rafforzandosi<br />

sempre più, almeno sin quando il<br />

carattere, non viene plasmato, scalfito<br />

ed a volte “bruciato” da esperienze<br />

negative che …. fanno vacillare la<br />

fiducia.<br />

Non appare allora peregrino<br />

rendere “prossime” le idee di speranza<br />

e di fiducia; sembrerebbe<br />

infatti che difficilmente possa esistere<br />

fiducia senza speranza, potendosi<br />

addirittura spingere sino all’ipotizzare<br />

la fiducia come l’effetto di una<br />

speranza “viva” che all’unisono conforta<br />

chi spera.<br />

Di contro, il carceriere della<br />

fiducia è rappresentato dall’imbattersi<br />

in una realtà diversa da quella<br />

sperata, realtà creata da uomini,<br />

esseri che nel quotidiano facere od<br />

omittere hanno plasmano l’attuale<br />

scenario.<br />

Sorge spontanea qualche<br />

domanda:<br />

l Siamo proprio così sicuri che


questi uomini siano solo “gli<br />

altri”?<br />

l Siamo proprio così sicuri di aver<br />

fatto tutto ciò che era in nostro<br />

potere per cambiare lo scenario?<br />

Credo che il fulcro della discussione<br />

sia proprio questo, o almeno<br />

questo è il significato principe che<br />

ho letto nella ferma ma accorata<br />

dichiarazione del Presidente.<br />

EVERYWHERE BUT NOT<br />

IN MY BACKYARD<br />

(ovunque ma non nel mio giardino)<br />

è un’espressione anglosassone<br />

coniata ai tempi in cui si discuteva di<br />

nucleare, ben presa a prestito nelle<br />

nostre riflessioni ed utile per chiederci:<br />

Quanto siamo disposti a sacrificare<br />

del nostro piccolo orticello per<br />

far si che la fiducia sia sempre meno<br />

intrisa di speranza e sempre più<br />

basata sulla constatazione che lo<br />

scenario (presente o almeno futuro)<br />

meriti “fiducia”?<br />

Basta a tal pro mettere a paragone<br />

la “vox populi” con esposti,<br />

reclami, denunce o anche semplici<br />

espressioni di protesta.<br />

Nei bar, per strada, nei mercati,<br />

nelle sale d’attesa, nessuno è soddisfatto,<br />

ma sono mosche bianche<br />

coloro che seppur “giustamente”<br />

insoddisfatti, spendono parte del<br />

loro tempo per migliorare la situazione.<br />

Da positivista, naturalmente<br />

portato ad aver “fiducia” nell’altrui<br />

operato, rimango stupito ed amareggiato<br />

dal sempre più comune “far<br />

spallucce”, comportamento che ha<br />

finito con il sostituire la dovuta e<br />

vigorosa protesta.<br />

Andiamo più a fondo e chiediamoci<br />

il perché questa società, sembrerebbe<br />

esser divenuta culla di una<br />

mal celata e forse sempre meno rabbiosa<br />

rassegnazione.<br />

Il pensiero continua a divagare<br />

e la rappresentazione delle varie<br />

situazioni si concretizza in un variegato<br />

numero di scenari di cui ripor-<br />

tiamo qualche esempio:<br />

a) riteniamo troppo lunghe le liste<br />

d’attesa per un controllo medico?<br />

Alla soluzione di una protesta<br />

che potrebbe forse, colmare la<br />

defaillance per noi e per tanti<br />

altri che come noi si ritengono<br />

non adeguatamente assistiti, scegliamo<br />

invece o la via del privato<br />

o la via della immancabile<br />

conoscenza personale che in<br />

Sicilia … non manca mai.<br />

b) riteniamo esagerata la durata di<br />

una contesa giudiziale?<br />

Spesso e volentieri rinunziamo<br />

all’esercizio di un diritto.<br />

c) siamo a conoscenza di un certo<br />

malcostume nella P.A.?<br />

Facciamo spallucce o torniamo<br />

ad approfittare delle conoscen<br />

ze personali.<br />

“La nostra Societas non da<br />

più il giusto spazio alla formazione,<br />

unico mezzo atto a forgiare<br />

il carattere con esempi di<br />

vita assonanti a quanto scritto<br />

nei libri, unico mezzo atto a<br />

relegare al pubblico ludibrio<br />

le “aderenze personali”, elevando<br />

invece il senso dello<br />

Stato, il dovere morale ed il<br />

diritto come massima espressione<br />

dell’ordine societario”<br />

Dallo scranno più alto, il comportamento<br />

verrebbe giudicato come<br />

… altamente censurabile …, ma da<br />

uno qualsiasi dei posti in platea, verrebbe<br />

giudicato “decisamente condivisibile”.<br />

Allora è proprio questo il concetto<br />

o forse il comportamento su<br />

cui intervenire, nelle scuole, negli<br />

uffici e ovunque la Societas sia presente.<br />

Per altro il comun dire mostra<br />

grande sensibilità (esagerata?),<br />

verso il malcostume “amministrativo”<br />

(è quotidiano il soggiacere ad<br />

angherie, lungaggini, spersonalizza-<br />

zioni, gestione della cosa pubblica<br />

come cosa propria, etc), piuttosto<br />

che verso la criminalità organizzata.<br />

A questa sensazione non appare<br />

estraneo il percepire che contro la<br />

criminalità organizzata si lotta con<br />

tutto il dispiego di mezzi possibili,<br />

mentre contro il malcostume amministrativo<br />

si ha quasi la sensazione<br />

che si sia alzato il cut-off, dovendosi<br />

aggiungere che in Italia, l’obbligatorietà<br />

dell’azione penale, porta<br />

necessariamente a dover scegliere<br />

dove e come indirizzare le esigue<br />

forse dell’A.G.<br />

Il risultato lo si legge sulla<br />

bocca di tutti, ma la maggiore negatività<br />

è rappresentata dalla sensazione<br />

che viene generata negli adolescenti<br />

(assolutamente contrari al<br />

malcostume comportamentale), che<br />

si vedono comunque costretti a prenderne<br />

atto.<br />

Potrebbe quasi azzardarsi che la<br />

Societas, costatata la scarsa tenuta<br />

dell’argine, abbia “di fatto” deciso<br />

di sopportarne l’esondazione.<br />

FORSE È UN PROBLEMA<br />

DI “SENSO DEL DOVERE”<br />

abitus mentale (meno presente di<br />

quanto si agognerebbe), che genera<br />

positività cascata, per cui se un diritto<br />

(vero) non viene (appieno) riconosciuto,<br />

la protesta (civile) deve<br />

dare dei risultati, generando in caso<br />

contrario una tripla vittima in quanto<br />

al mancato riconoscimento del<br />

diritto si aggiungono:<br />

l il dover affrontare le risposte di<br />

“difesa” del sistema attaccato,<br />

spesso dolorosissime;<br />

l la mancata condivisione degli<br />

“altri”: vedendo le ferite causate<br />

dalla risposta del sistema (che in<br />

ogni caso tende a difendersi)<br />

diranno … ma chi te lo ha fatto<br />

fare;<br />

tutte condizioni negative che si<br />

aggiungono ed aggravano il bisogno<br />

da cui scaturiva la richiesta di riconoscimento<br />

del diritto.<br />

Un eminente docente universi-<br />

21


è imprescindibile che ognuno<br />

si senta parte integrante della<br />

Societas in cui vive ed in cui<br />

alleva i propri figli”<br />

tario, occasionalmente prestato alla<br />

politica, soleva dire … in Sicilia ottimi<br />

solisti e mediocri coristi; parole<br />

che possiedono una grande verità,<br />

forse ancora oggi in parte ascrivibile<br />

ad una storia di dominazioni dove il<br />

“diritto” veniva visto come “manna<br />

dal cielo” e dove la “furberia e le<br />

aderenze personali”, rappresentavano<br />

invece il valore aggiunto.<br />

In una Societas (con la “S”<br />

maiuscola), a mio parere, è perdente<br />

sanzionare i comportamenti senza<br />

occuparsi dei come e dei perché.<br />

La nostra Societas non da più il<br />

giusto spazio alla formazione, unico<br />

mezzo atto a forgiare il carattere con<br />

esempi di vita assonanti a quanto<br />

scritto nei libri, unico mezzo atto a<br />

relegare al pubblico ludibrio le “aderenze<br />

personali”, elevando invece il<br />

senso dello Stato, il dovere morale<br />

ed il diritto come massima espressione<br />

dell’ordine societario.<br />

Non scholae sed vitae discimus<br />

(Seneca appare oggi più attuale che<br />

mai), personalmente ritengo che il<br />

core del problema non sia rappresentato<br />

dal coacervo di norme e regolamenti<br />

che consentono a “furbetti del<br />

quartierino” di farla franca, ma da<br />

tutti coloro i quali concepiscono e/o<br />

usano la norma non per migliorare<br />

l’ordinamento di una Societas ma<br />

per creare percorsi e facilitazioni<br />

plasmando la societas (con la “S”<br />

decisamente minuscola), sulle loro<br />

personali esigenze.<br />

Ritengo che la rilettura dell’art.<br />

40 c.p.:<br />

Art. 40 Rapporto di causalità<br />

Nessuno può essere punito per<br />

un fatto preveduto dalla legge come<br />

reato, se l'evento dannoso o pericoloso,<br />

da cui dipende la esistenza del<br />

reato, non è conseguenza della sua<br />

azione od omissione.<br />

22<br />

Non impedire un evento, che si<br />

ha l'obbligo giuridico di impedire,<br />

equivale a cagionarlo.<br />

con gli occhi di chi “è” ma soprattutto<br />

di chi “ha” piena coscienza di<br />

essere parte integrante ed inscindibile<br />

della Societas in cui vive, avvertendo<br />

quindi se non l’obbligo “giuridico”<br />

quanto meno l’obbligo morale<br />

di impedire un reato.<br />

La pratica medica, in tanti anni<br />

mi ha insegnato che se non si garantisce<br />

a tutti il diritto ad un’assistenza<br />

essenziale il sistema implode e le<br />

fondamenta di un sistema che funziona<br />

sono proprio rappresentate dal<br />

senso di fiducia che ci augureremmo<br />

non basare sulla “speranza” ma sulla<br />

constatazione che questa fiducia è<br />

decisamente ben riposta.<br />

Discorso perfettamente sovrapponibile<br />

va fatto per la Pubblica<br />

Amministrazione, dove il menefreghismo,<br />

l’abuso ed il malcostume<br />

(per fortuna non praticato dai più),<br />

offusca l’immagine positiva superficializzandone<br />

le (evidenti) negatività.<br />

Non è un processo veloce né<br />

facile, ma, a mio parere, il percorso<br />

deve essere contraddistinto da pietre<br />

miliari che non possono essere dribblate:<br />

a) è imprescindibile che ognuno si<br />

senta parte integrante della<br />

Societas in cui vive ed in cui<br />

alleva i propri figli;<br />

b) sin dalla più tenera età, tutti i<br />

componenti della Societas devono<br />

essere formati al senso civico,<br />

elevando l’esercizio del diritto<br />

e relegando i comportamenti<br />

da “FURBETTI DEL QUAR-<br />

TIERINO” al ruolo più basso;<br />

c) in una società che corre, i media<br />

troppo spesso vanno a sostituire<br />

scuola e famiglia, dovrebbe<br />

invece evidenziarsi la negatività<br />

comportamentale per quello che<br />

“è” senza elevarla a “scorciatoia”<br />

atta a raggiungere, senza<br />

sacrifici, l’ambito traguardo dell’avere.<br />

“Le intenzioni, special-mente<br />

se buone, e i rimorsi, specialmente<br />

se giusti, ognuno, dentro<br />

di sé, può giocarseli come<br />

vuole, fino alla disintegrazione,<br />

alla follia”<br />

In buona sostanza ridare il giusto<br />

e meritato peso alla società dell’essere,<br />

sempre più compressa e<br />

schiacciata dalla società dell’avere<br />

(ancorchè ottenuto in maniera ben<br />

più che discutibile).<br />

Un nostro compianto conterraneo,<br />

Leonardo Sciascia, scriveva:<br />

Noi siamo quel che facciamo.<br />

Le intenzioni, special-mente se<br />

buone, e i rimorsi, specialmente se<br />

giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli<br />

come vuole, fino alla disintegrazione,<br />

alla follia.<br />

Ma un fatto è un fatto: non ha<br />

contraddizioni, non ha ambiguità,<br />

non contiene il diverso e il contrario;<br />

concettualizzazione che ci riporta al<br />

titolo dell’articolo: FABER EST<br />

SUAE QUISQUE FORTUNAE<br />

(ciascuno è artefice della propria<br />

sorte), e che ci carica appieno tutti i<br />

meriti ma anche tutti i demeriti della<br />

Societas in cui viviamo e di cui,<br />

forse troppo spesso, non ci sentiamo<br />

parte integrante, viva ed infungibile.<br />

<strong>Vito</strong> C.M. <strong>Milisenna</strong>


La nostra storia<br />

a cura di Franca Carapezza<br />

La storia dell’avvocatura nissena accanto ai grandi<br />

penalisti annovera anche illustri e prestigiosi civilisti.<br />

Appare evidente come sia doveroso richiamare alcuni dei<br />

più noti civilisti del passato oltre a quelli già citati, i cui<br />

nomi restano nella memoria di una città che si pregia di<br />

avere avuto figli che hanno dato lustro e dignità alla figura<br />

dell’avvocato e all’avvocatura in generale.<br />

Il civilista coltiva maggiormente l’arte “dello scrivere giuridico”<br />

e del “tecnicismo giuridico”, affrontando frequentemente<br />

questioni difficili e complicate. Sebbene la sua<br />

figura non appare pubblicamente come quella del penalista<br />

il suo contributo richiede grande impegno e conoscenza del<br />

diritto sostanziale e processuale, costante aggiornamento.<br />

Tra gli altri insigni avvocati civilisti oltre a quelli già menzionati, ricordiamo:<br />

L’avv. Carlo Ingrascì – democratico, convinto anticlericale, ammiratore di<br />

Mazzini e Garibaldi, i cui ritratti facevano bella mostra nello studio professionale,<br />

ebbe una numerosa clientela alla quale dedicò tutto il suo impegno professionale. Il<br />

figlio Giovanni continuò con pari dignità ed impegno la professione del padre.<br />

L’avv. Salvatore Le Moli – seguì i nobili insegnamenti del padre anch’egli<br />

avvocato.<br />

Apprezzato civilista del Foro nisseno, le sue comparse facevano scuola anche nel<br />

contesto dell’avvocatura siciliana, dove era rispettato per la conoscenza analitica e<br />

profonda delle questioni legali affrontate e dibattute. Aveva un carattere gioviale e<br />

simpatico, sempre disponibile verso i colleghi più giovani ai quali dispensava volentieri<br />

utili consigli.<br />

L’avv. Mauro Tumminelli – discendente del grande Tumminelli, rivestì più<br />

volte la carica di presidente del Consiglio dell’Ordine e quella di sindaco della città.<br />

Avvocato dotato di acume e genialità collaborò attivamente con numerosi e prestigiosi<br />

scritti giuridici alla rivista Rassegna Giuridica Nissena e al Foro Nisseno.<br />

L’avv. Salvatore Mastrosimone – moschettiere del diritto, i suoi atti pungenti<br />

toccavano le questioni più delicate e controverse con grande lucidità ed ingegno linguistico<br />

e giuridico.<br />

L’avv. Antonio Cammarata – gli studi in seminario segnarono profondamente<br />

il suo modo di essere avvocato, mantenendo nell’esercizio professionale un<br />

indiscusso rigore morale ed intellettuale retaggio dello spirito sacerdotale mai sopito<br />

malgrado la sua fede socialista.<br />

L’avv. Luigi Zoda – avvocato metodico e scrupoloso, non lasciava spazio<br />

all’avversario essendo un profondo conoscitore del diritto e cultore della procedura<br />

civile.<br />

L’avv. Giuseppe Russo – scrupoloso e diligente ebbe una vasta clientela nella<br />

provincia nissena. Avvocato particolarmente dotato, anche nel campo penale fu protagonista<br />

di importanti processi nei quali ebbe modo di manifestare il suo temperamento<br />

originale ed eclettico.<br />

23


24<br />

... nel cassetto ...<br />

Rubrica Amarcord di Filippo Siciliano<br />

RILEGGENDO L’APOLOGIA DI SOCRATE<br />

L’apologia è, dei miei livres de<br />

chevet, uno dei più amati e che più<br />

frequentemente riprendo per rileggerne<br />

alcune pagine. Da qualsiasi<br />

punto tuttavia io inizi la lettura, so<br />

già che non lo riporrò senza prima<br />

aver riletto il passo in cui Socrate,<br />

rivolgendosi all’assemblea dei concittadini-giudici<br />

così parla loro: “Se<br />

voi diceste a me così : O Socrate, noi<br />

non volgiamo ora dar retta ad Anito<br />

e ti lasciamo andare, a patto però che<br />

tu non perda più il tuo tempo in<br />

codeste ricerche , né più ti occupi di<br />

filosofia; e se sarai<br />

colto a far tuttavia<br />

di codeste cose ne<br />

morirai. Se dunque,<br />

come dicevo,<br />

voi a questi patti<br />

mi lasciate andare,<br />

sebbene, io vi<br />

risponderei così;<br />

O miei concittadini<br />

di Atene,<br />

io vi sono obbligato<br />

e vi amo, ma<br />

obbedirò piuttosto<br />

al Dio che a voi, e<br />

finchè io abbia<br />

respiro , e finchè<br />

io ne sia capace,<br />

non cesserò mai di<br />

filosofare e di<br />

esortarvi e ammonirvi,<br />

chiunque io<br />

incontri di voi e<br />

sempre, e parlandogli<br />

al mio solido<br />

modo”.<br />

Dobbiamo<br />

credere che queste parole, tramandateci<br />

da Platone, siano state effettivamente<br />

pronunciate da Socrate poiché,<br />

a ben meditarle, esse si presentano<br />

a noi come la sintesi più compiuta<br />

e perfetta di quella sua esemplare<br />

parabola terrena in cui vita e<br />

morte sono una l’immagine speculare<br />

dell’altra.<br />

Una vita che egli consumò<br />

giorno per giorno con l’impegno<br />

costante di far aderire ogni suo atto<br />

ai due valori etici che furono dominanti<br />

nel suo pensiero: virtù e giusti-<br />

zia.<br />

Una tale coerenza non poteva<br />

non esigere che egli la facesse<br />

risplendere nel momento in cui<br />

dovette accettare di morire come<br />

effetto di una ingiusta condanna.<br />

Alternative alla morte sarebbero<br />

state l’esilio, la fuga, il ripudio del<br />

suo pensiero. Egli comprese che non<br />

aveva scelta.<br />

Sono più d’uno gli insegnamenti<br />

che sono venuti alle generazioni<br />

di ogni tempo e di ogni paese<br />

dalla sua dottrina e dal suo esempio,<br />

ma su tutti si eleva il messaggio che<br />

scaturisce da quelle parole indirizzate<br />

ai giudici che si accingevano a<br />

condannarlo. Un messaggio di libertà<br />

come insopprimibile e inalienabile<br />

diritto dell’uomo, coessenziale<br />

alla sua natura; di dignità come diritto<br />

al rispetto di chiunque sia esso<br />

singolo o comunità.<br />

“O miei concittadini di Atene,<br />

io vi sono obbligato e vi amo, ma<br />

obbedirò piuttosto al Dio che a voi”:<br />

il Dio era la voce che “dentro gli dettava”<br />

ossia il richiamo ineludibile<br />

della coscienza.<br />

Ritornano alla memoria le<br />

parole di Antigone che rivendica<br />

dinnanzi al re Creonte, la legittimità<br />

morale della sua trasgressione, affermando<br />

la superiorità della legge<br />

della coscienza sulla legge scritta.<br />

Il sentiero tracciato da Sofocle<br />

sarà percorso da Socrate e, dopo di<br />

lui, dai martiri cristiani, da Jan Uus e<br />

da Tommaso Moro, da quanti hanno<br />

scelto la via del martirio preferendola<br />

alla diserzione della fede, al tradi-


mento delle proprie convinzioni.<br />

Fino a Jan Palack e a padre<br />

Popielusko .<br />

Il dissidio tra la violenza del<br />

potere e la libertà del singolo ha la<br />

sua radice nella stessa organizzazione<br />

degli uomini in società e, paradossalmente,<br />

tanto più il potere è<br />

dispotico e crudele quanto più è convinto<br />

della legittimità della sua investitura,<br />

sia essa politica, morale o<br />

religiosa.<br />

Testimone di codesta amara<br />

verità è il nostro novecento che lo<br />

storico Karl Dietrich Bracher ha<br />

definito il secolo delle ideologie.<br />

Ideologie non più idee, ad indicare<br />

un processo di corruzione e di calcificazione<br />

in cui più non scorre il plasma<br />

germinale della dialettica dei<br />

contrari. Una società la nostra, e più<br />

ancora quella del futuro, all’interno<br />

della quale il moloch di un potere<br />

centralizzato divora gli spazi di<br />

libertà del singolo, spazi destinati a<br />

sempre più restringersi fino a vedersi<br />

minacciati anche nella dimensione<br />

intima dell’interiorità, se dobbiamo<br />

credere alla premonizione , non poi<br />

tanto allegorica, di George Orwell.<br />

Si suole far datare la comparsa<br />

delle ideologie, quanto alla matrice<br />

filosofica che le ha generate, alla<br />

suddivisione della scuola hegheliana<br />

in una destra e in una sinistra. Due<br />

vie che, per li rami, porteranno alle<br />

storicizzazioni totalitarie di Hitler e<br />

di Stalin . Ma io penso che il primo<br />

seme delle dittature ideologizzate di<br />

destra e di sinistra a noi contemporanee<br />

sia da rintracciare , come in un<br />

ermafrodito filosofico, nel contratto<br />

sociale di Rousseau, precisamente là<br />

dove viene elaborata la teoria della<br />

volontà generale.<br />

Il primo colpo di scure alle<br />

libertà individuali del cittadino<br />

viene inferto da codesto concetto di<br />

volontà generale che, nel mito della<br />

sua infallibilità , risucchia irrimediabilmente<br />

l’individuo-persona. Il<br />

lungo processo di usurpazione dei<br />

diritti naturali della persona umana,<br />

avviata ad essere trasformata in<br />

uomo-massa , aveva così inizio ante<br />

litteram trent’anni prima che essi<br />

venissero proclamati dalla rivoluzione<br />

francese.<br />

Si comprende da qui come e<br />

perché i diritti civili per il cittadino<br />

dell’età contemporanea siano<br />

nati…..handicappati.<br />

La grande lezione di Socrate<br />

che arriva a noi, uomini del XXI<br />

secolo, è della inseparabilità di libertà<br />

e dignità che, l’una non può fare a<br />

meno dell’altra e l’uomo ha da essere<br />

ricco di dignità per non ritrovarsi<br />

povero di libertà.<br />

Dignità vuol dire essere<br />

coerenti con le proprie idee, non permettere<br />

che vengano atomizzate<br />

nelle ideologie, vuol dire impedire<br />

che la libidine del successo o il<br />

demone della vanità o l’ignavia del<br />

quieto vivere uccidano codesta vita-<br />

“La grande lezione di Socrate<br />

che arriva a noi, uomini del<br />

XXI secolo, è della inseparabilità<br />

di libertà e dignità che,<br />

l’una non può fare a meno dell’altra<br />

e l’uomo ha da essere<br />

ricco di dignità per non ritrovarsi<br />

povero di libertà”<br />

le coerenza; vuol dire credere, contro<br />

tutte le follie moderne della<br />

massa e del numero, che la priorità<br />

biologica dell’individuo sul gruppo<br />

è garante del primato della persona<br />

sulla collettività.<br />

Usque ad finem.<br />

O Socrate, maestro ed amico,<br />

l’umanità intera ti è debitrice del tuo<br />

messaggio, ti è grata della tua santa<br />

morte.<br />

25


La mediazione familiare rappresenta<br />

una risorsa per la famiglia<br />

in crisi.<br />

Si tratta di un percorso che si<br />

pone come obiettivo la risoluzione<br />

dei conflitti legati all’organizzazione<br />

delle relazioni familiari.<br />

La mediazione mira a ristabilire<br />

la comunicazione tra le parti al fine<br />

di prevenire gli effetti negativi della<br />

separazione. Offre ai coniugi uno<br />

spazio in cui poter essere ascoltati e<br />

discutere tutti gli argomenti oggetto<br />

di lite: affidamento dei figli, visite,<br />

mantenimento, vacanze, assegnazione<br />

della casa familiare, divisione dei<br />

beni, rapporti con le famiglie d’origine.<br />

Assicura riservatezza e consente<br />

di non rendere pubblico il vissuto<br />

privato della coppia.<br />

La<br />

sua importanza è sottolineata dai<br />

moderni ordinamenti legislativi e<br />

giudiziari di tutti i Paesi, oltre che da<br />

organismi internazionali come<br />

L’ONU, l’Unicef e l’Unione<br />

Europea.<br />

Di certo si può affermare che<br />

nel nostro Paese questa professione<br />

26<br />

LA MEDIAZIONE FAMILIARE:<br />

I DUBBI CHE NE VANIFICANO L’APPLICAZIONE<br />

“La mediazione familiare<br />

rappresenta una risorsa per<br />

la famiglia in crisi che mira a<br />

ristabilire la comunicazione<br />

tra le parti al fine di prevenire<br />

gli effetti negativi della<br />

separazione”<br />

I PARTE<br />

sia poco conosciuta e consolidata.<br />

Risulta preoccupante lo scetticismo<br />

diffuso tra i professionisti – avvocati,<br />

magistrati, psicologi, insegnanti –<br />

che vengono a contatto con i possibili<br />

utenti del mediatore.<br />

Conoscere il ruolo concreto<br />

svolto dal mediatore nei casi di conflitto<br />

è certamente indispensabile al<br />

fine di dipanare la matassa d’informazioni<br />

inesatte che vanno a sminuire<br />

il valore della sua attività -<br />

ingabbiandola semplicisticamente<br />

nell’ambito delle attività di sostegno<br />

psicologico o di tutela dei diritti -.<br />

I RUOLI DELL’AVVOCATO, DEL<br />

MEDIATORE E DELLO PSICOLO-<br />

GO: SPECIFICITÀ<br />

Si tratta di tre settori specifici e<br />

con confini ben delineati:diversi<br />

sono il contesto, le procedure, gli<br />

scopi, le tecniche, il risultato.<br />

a) Ci si rivolge all’avvocato per<br />

ottenere giustizia e regole da<br />

rispettare nei rapporti tra coniugi<br />

e con i figli. Il contesto è pubblico<br />

(Tribunale) e l’attività<br />

consiste nel consigliare e difendere<br />

una sola delle parti.<br />

L’avvocato applica le norme di<br />

legge ed, al fine di ottenere una<br />

sentenza favorevole, adotta le<br />

tecniche della difesa, dell’accusa,<br />

della valutazione dei fatti.<br />

b) Lo psicologo opera in un contesto<br />

privato e il suo scopo è quello<br />

di curare ed offrire un aiuto,<br />

un sostegno.<br />

È attento ai bisogni delle persone<br />

ed alle emozioni, interviene<br />

di Concetta Ferrara<br />

nella cura delle relazioni con se<br />

stessi e con gli altri.<br />

Il suo scopo non è quello di<br />

ottenere una sentenza o degli<br />

accordi, ma arrivare ad una<br />

valutazione soggettiva del<br />

cliente. Lavora, in un contesto<br />

privato, sulla situazione presente<br />

e sul passato.<br />

c) Il mediatore è un professionista<br />

che deve aver acquisito competenze<br />

teorico-pratiche nel<br />

campo psicologico, giuridico,<br />

della comunicazione e negoziazione<br />

e delle tecniche di abbassamento<br />

della conflittualità.<br />

Egli tratta la crisi di coppia con<br />

imparzialità e fa emergere gli<br />

aspetti emotivi, i bisogni, gli<br />

interessi, le aspettative e le<br />

preoccupazione di entrambi i<br />

coniugi e dei figli, ma senza<br />

andare alla ricerca di colpe.<br />

Opera in un contesto privato<br />

ma, a differenza dello psicologo,<br />

si occupa anche degli aspetti<br />

economici e patrimoniali<br />

della vicenda.<br />

Lavora sulla situazione presente<br />

e sul futuro con lo scopo di pervenire<br />

ad un accordo soddisfacente,<br />

che tenga conto anche<br />

degli interessi dei figli.<br />

LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN<br />

RAPPORTO AL TENTATIVO DI<br />

CONCILIAZIONE ESPERITO DAL<br />

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE<br />

Se nelle cause di separazione<br />

l’intervento del Presidente è di<br />

straordinaria importanza e rappresenta<br />

un passo obbligato per accerta


e la volontà delle parti di portare<br />

avanti l’iter legale, in realtà, il tempo<br />

che si può dedicare ai coniugi in<br />

sede di udienza è esiguo.<br />

“Tutte le famiglie felici si assomigliano,<br />

ogni famiglia infelice è<br />

disgraziata a modo suo” scriveva L.<br />

Tolstoj nel romanzo “Anna<br />

Karenina”.<br />

Ogni storia familiare è a modo<br />

suo originale e complessa.<br />

Affrontare tutti gli argomenti oggetto<br />

di lite ed indagare a fondo sui<br />

motivi che hanno portato i coniugi a<br />

separarsi richiede tempo.<br />

Il percorso della mediazione<br />

offre ai coniugi la possibilità di<br />

incontrarsi e discutere nell’arco di<br />

6/8 sedute della durata di circa un’ora<br />

ciascuna, in cui avviare un dialogo<br />

costruttivo e sgombro da spinte<br />

egoistiche.<br />

Il mediatore può intervenire sia<br />

in una fase preliminare rispetto<br />

all’intervento del magistrato, sia<br />

durante l’iter giudiziario (che va<br />

sospeso per un certo tempo). Il suo<br />

ruolo non si pone in antitesi rispetto<br />

al quello del Presidente del<br />

Tribunale, anzi rappresenta un’attività<br />

di supporto.<br />

Spesso sono gli stessi Giudici,<br />

nei casi in cui si chiede l’affidamento<br />

condiviso dei figli, a consigliare la<br />

mediazione alle parti, collocando la<br />

figura del mediatore tra gli ausiliari<br />

atipici del giudice ex art. 68 c.p.c.<br />

Tutto ciò in linea con il dettato<br />

di alcuni Trattati internazionali e con<br />

le più recenti leggi in materia di tutela<br />

dei minori.<br />

IL MEDIATORE NON SOSTITUI-<br />

SCE IL RUOLO SVOLTO DALL’AV-<br />

VOCATO<br />

I ruoli dei due professionisti nei<br />

casi di crisi di coppia sono diversi e<br />

possono coesistere.<br />

In mediazione non si reclamano<br />

diritti o attribuiscono doveri ma si<br />

individuano bisogni e aspettative. Si<br />

indaga su cosa i coniugi sono disposti<br />

a fare e a cosa ritengono di poter<br />

rinunziare per ottenere un<br />

certo risultato.<br />

Gli avvocati che svolgono<br />

la professione secondo<br />

i principi deontologici ed<br />

hanno a cuore il destino dei<br />

loro clienti troveranno preziosa<br />

la collaborazione del<br />

mediatore. Si tratta di coloro<br />

che non si attaccano alle<br />

lungaggini processuali al<br />

fine di destabilizzare psicologicamente<br />

la controparte<br />

e che vedono nel percorso<br />

di mediazione un elemento<br />

che agevola il proprio lavoro<br />

- considerato che gli<br />

aspetti relazionali, l’ansia,<br />

la rabbia, la delusione, i racconti<br />

del passato, le ferite, i<br />

drammi vissuti dalla coppia verranno<br />

riversati sul mediatore -.<br />

Si consideri, peraltro, che non<br />

tutte le coppie che si rivolgono<br />

all’avvocato intendono realmente<br />

portare avanti un progetto separativo.<br />

Spesso intervengono forti sensi<br />

di colpa che fanno tornare i coniugi<br />

sui loro passi.<br />

A volte, andare dall’avvocato<br />

funge da minaccia rivolta all’altro<br />

coniuge per richiamare l’ attenzione<br />

sui propri doveri, per farlo desistere<br />

dall’adulterio o dal perpetrare violenze<br />

domestiche. Questi casi – che<br />

sono oltre il 50%- rappresentano per<br />

l’avvocato solo una perdita di tempo<br />

ed energie.<br />

In America, dove la mediazione<br />

si esercita con successo da decenni,<br />

avvocati e mediatori riescono a collaborare<br />

senza farsi la guerra e,<br />

come spesso avviene, il mediatore<br />

presta la propria opera all’interno<br />

degli studi legali ( rappresenta un<br />

valore aggiunto rispetto all’attività<br />

forense).<br />

Infine, la mediazione si rivolge<br />

anche alle coppie di fatto, che non<br />

devono affrontare l’iter del divorzio<br />

per lasciarsi, ed alle coppie che desiderano<br />

solamente trattare determinate<br />

questioni controverse, senza voler<br />

addivenire alla separazione (acquisti<br />

di immobili, trasferimenti in altre<br />

città, scelte riguardo ai figli).<br />

IL MEDIATORE<br />

NON È UN PACIFICATORE<br />

Il mediatore aiuta i coniugi a<br />

vivere la separazione come “la fine<br />

di un mondo” e non come “la fine<br />

del mondo”.<br />

La mediazione non si pone<br />

come “scopo ultimo” quello di rappacificare<br />

le parti che configgono,<br />

né quello di evitare l’evento separativo.<br />

Quando la vita di coppia è divenuta<br />

intollerabile e quando si verificano<br />

casi di adulterio o di violenze<br />

domestiche, la scelta di rompere il<br />

vincolo coniugale risulta inevitabile.<br />

Non è escluso che una rappacificazione<br />

avvenga a seguito degli<br />

incontri di mediazione, ma per il<br />

solo fatto che si discute da persone<br />

civili e si chiariscono le reciproche<br />

posizioni.<br />

Questo può avvenire solo nei<br />

casi in cui vi siano delle particolari<br />

condizioni e la disponibilità di<br />

entrambi i coniugi ( non basterebbe<br />

la mera speranza di uno solo di essi,<br />

magari determinata dal non aver elaborato<br />

la separazione).<br />

(segue al prossimo numero)<br />

27


Il diritto alla riservatezza è<br />

protetto da norma costituzionale che<br />

lo dovrebbe riparare, tranne i casi<br />

esplicitamente previsti dalla legge<br />

ordinaria, dalle quotidiane invasioni<br />

barbariche (che i nuovi strumenti tecnologici<br />

avanzati consentono) di<br />

orecchi e occhi indiscreti che infestano<br />

il nostro pianeta.<br />

Tali invadenze, spesso devastanti,<br />

che portano in piazza la nostra<br />

immagine nuda e indifesa, quasi sempre<br />

trovano la loro ratio in un decreto<br />

autorizzativo generato dalla ricerca<br />

di elementi che provino un’ipotesi di<br />

reato.<br />

E fin qui la società civile ben<br />

può tollerare il sacrificio di un fondamentale<br />

diritto per difenderne un<br />

altro, anch’esso fondamentale, di<br />

tutela della collettività.<br />

Ma il problema è il “quasi”. E<br />

su questo piano, infatti, assistiamo<br />

qualche volta ad un vero e proprio<br />

28<br />

INVADENZA<br />

AD ALTO COSTO<br />

sbilanciamento che sacrifica più del<br />

necessario sull’altare dei sacrosanti<br />

diritti il nostro intimo.<br />

Ci si scopre nudi due volte: la<br />

prima volta di fronte a pochi intimi, il<br />

di Giuseppe Dacquì<br />

“Sono affidati a me la vita, l’onore, la libertà, gli averi di gente innumerevole che m’assedia<br />

dalla mattina alla sera per avere la mia opera, il mio consiglio, la mia assistenza;<br />

d’altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati: ho moglie e figli, che spesso<br />

non sanno essere come dovrebbero, e che perciò hanno bisogno d’esser tenuti a freno<br />

di continuo dalla mia autorità severa, dall’esempio costante della mia obbedienza<br />

inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno piú serio dell’altro, di marito, di<br />

padre, di cittadino, di professore di diritto, d’avvocato. Guai, dunque, se il mio segreto<br />

si scoprisse!”<br />

Sono le riflessioni di un Avvocato di successo e richiestissimo che in crisi d’identità si<br />

riconosce come “altro da sé”. Ha timore che se il suo “segreto” venisse scoperto<br />

potrebbe essere trascinato in un ospizio di matti.<br />

Dovevo essere sicuro (e la<br />

sicurezza mi parve di poterla<br />

avere solamente con lei) che<br />

questo mio atto non fosse scoperto.<br />

Giacché, se scoperto, il<br />

danno che ne verrebbe, e non<br />

soltanto a me, sarebbe incalcolabile.<br />

Sarei un uomo finito.<br />

Forse m’acchiapperebbero,<br />

mi legherebbero e mi trascinerebbero,<br />

atterriti, in un ospizio<br />

di matti.<br />

(da Novelle per un anno – La<br />

carriola – di Luigi<br />

Pirandello)<br />

poliziotto che ascolta, il P.M., il<br />

Giudice, gli Avvocati; una seconda<br />

volta di fronte al mondo quando i<br />

salotti televisivi (oltre la carta stampata),<br />

utilizzando addirittura bravi<br />

attori, fanno conoscere al vicino di<br />

casa, al parente, all’amico, al frequentatore<br />

di bar, i vizi segreti, le<br />

manie, le paranoie, le debolezze.<br />

L’uomo pubblico che godeva<br />

fino a quel momento di una certa<br />

stima ed autorevolezza viene sputtanato<br />

da fatti e circostanze privati che<br />

nulla hanno a che fare con l’ipotesi<br />

delittuosa. E ciò senza che abbia inteso<br />

in alcun modo partecipare al<br />

Grande Fratello o all’Isola dei<br />

Famosi.<br />

Ma la questione è anche<br />

un’altra. Tutto questo gossip quanto<br />

ci costa?<br />

Prego, tapparsi gli orecchi!..<br />

milioni di euro!


LA CORRUZIONE AMBIENTALE<br />

Nozione e differenze con la concussione ambientale<br />

La corruzione ambientale è una<br />

formula adoperata per indicare<br />

descrittivamente un normale fenomeno<br />

di corruzione in cui, quale elemento<br />

peculiare, si inserisce un condizionamento<br />

ambientale, caratteristico<br />

della c.d. concussione ambientale,<br />

differenziandosi da quest’ultima<br />

in base ai noti criteri elaborati da<br />

dottrina e giurisprudenza.<br />

Essa in Italia non è tecnicamente<br />

“un reato” in quanto non è previsto<br />

come tale dalla legge, tuttavia la<br />

maggioranza della dottrina attende<br />

con ansia e trepidazione che il legislatore<br />

compia questo passo, stroncando<br />

un fenomeno che, secondo gli<br />

studi di criminologia, raggiunge,<br />

soprattutto nel nostro paese, dimensioni<br />

dilaganti. La corruzione<br />

ambientale è un fenomeno riprovevole<br />

e difficile da perseguire. Questa<br />

fattispecie si verifica quando un soggetto,<br />

in principio non corrotto, entra<br />

a far parte di un sistema adattandosi<br />

da una corruzione già ben presente e<br />

radicata. Tale soggetto accetta di<br />

divenire parte di un sistema in cui è<br />

solitamente già fissato un prezzo (o<br />

tariffa) di corruzione e dove sono già<br />

presenti dei corruttori e dei corrotti.<br />

Il nuovo soggetto è indotto ad entrare<br />

nel sistema per diverse ragioni,<br />

soprattutto di tipo economico, esempi<br />

classici sono: quello dell'industriale<br />

che per vincere una gara d'appalto<br />

dovrà pagare un prezzo ai funzionari<br />

pubblici corrotti per ritagliarsi<br />

una fetta di mercato da cui sarebbe<br />

senz’altro escluso in caso di mancato<br />

pagamento, oppure quello di un<br />

pubblico ufficiale neoassunto che si<br />

adegua ad una prassi corruttiva già<br />

radicata nel nuovo ufficio.<br />

Problematici si pongono i rapporti<br />

con la concussione ambientale:<br />

in particolare la giurisprudenza -<br />

Cass. 13395/98- individua l’elemento<br />

caratterizzante la concussione<br />

ambientale nel riferimento, operato<br />

da entrambe le parti, con piena reci-<br />

proca consapevolezza, ad una sorta<br />

di convenzione tacitamente riconosciuta,<br />

che ne condiziona la condotta.<br />

Per questa via la giurisprudenza<br />

giunge ad individuare il discrimen<br />

rispetto alla corruzione, in un sistema<br />

di illegalità diffusa, affermando<br />

che le condotte in esame sono piuttosto<br />

qualificabili come corruzione<br />

quando il ‘turbamento’ (o stato di<br />

soggezione) del privato non può in<br />

alcun modo farsi risalire ad una condotta<br />

quanto meno induttiva del pubblico<br />

funzionario.<br />

di Manuela Matta<br />

Alla stregua di tali argomentazioni,<br />

la Corte d’Appello di Venezia<br />

466/96 ha ravvisato concussione<br />

ambientale e non corruzione nell’ipotesi<br />

in cui il privato, per ottenere<br />

l’assegnazione di spazi espositivi<br />

(c.d. stands) in una fiera, paga danaro<br />

all’incaricato di pubblica sicurezza<br />

nella convinzione della ineluttabilità<br />

del pagamento per una diffusa<br />

prassi illegale.<br />

Il comportamento induttivo del<br />

pubblico agente viene ravvisato<br />

nella condotta dell’incaricato di p.s.<br />

responsabile di tali assegnazioni<br />

che, pubblicizzando la sua intenzione<br />

di assegnare i posti in fiera alle<br />

sole ditte che avessero pagato, ingeneri<br />

nei soggetti passivi un turbamento,<br />

idoneo a persuaderli all’esborso<br />

di danaro.<br />

La Corte di merito precisa al<br />

riguardo il corretto uso che deve<br />

farsi dei criteri, individuativi della<br />

corruzione o concussione, del ‘certat<br />

de lucro captando’ e ‘certat de<br />

damno vitando’, che nella specie<br />

potrebbero indurre a ravvisare un<br />

indebito vantaggio lucrato dal privato<br />

nell’assegnazione dei posti in<br />

fiera, con conseguente qualificazione<br />

della fattispecie in termini di corruzione.<br />

Per potersi, infatti, avere<br />

corruzione, il lucrum captandum<br />

deve discendere in via diretta ed<br />

immediata dal favore offerto dal p.u.<br />

o a lui richiesto; si ha, invece, concussione<br />

quando detto lucro sia soltanto<br />

la necessaria conseguenza<br />

della eliminazione di un damnum<br />

iniustum.<br />

29


“Si sostiene che le ipotesi definite<br />

di ‘concussione ambientale’<br />

o di ‘estorsione ambientale’<br />

non sono che autentiche<br />

ipotesi di corruzione”<br />

Così, nel caso in esame, il vantaggio<br />

diretto del privato non è quello di<br />

scavalcare gli altri, ma quello di non<br />

essere pregiudicato rispetto ai suoi<br />

concorrenti, di evitare il danno che<br />

gli deriva dalla lesione del suo diritto<br />

ad una competizione alla pari.<br />

Nella giurisprudenza di merito,<br />

poi, valorizzando la contiguità esistente<br />

tra estorsione e concussione,<br />

essendo in entrambe il nucleo di disvalore<br />

ancorato alla coazione psichica<br />

relativa, la formula del condizionamento<br />

ambientale è stata esportata<br />

al di fuori del particolare ambito<br />

dei delitti contro la P.A. nel quale era<br />

originariamente maturata, fino a<br />

configurare una ‘estorsione ambientale’.<br />

Precisamente, il Tribunale di<br />

Vercelli 2/2/95 ha ritenuto che la<br />

semplice richiesta avente ad oggetto<br />

l’erogazione di contributi per la<br />

costruzione dell’erigenda sede locale<br />

di un partito, formulata da un politico<br />

nei confronti di un imprenditore<br />

precedentemente agevolato nel conseguimento<br />

di incarichi professionali<br />

pubblici, integra gli estremi della<br />

minaccia ex art. 629 c.p.. Si ritiene,<br />

cioè, che l’estorsione sia collegata al<br />

contesto ambientale, culturale e<br />

politico in cui viene subdolamente<br />

operata..<br />

Si sostiene, allora, che le ipotesi<br />

definite di ‘concussione ambientale’<br />

o di ‘estorsione ambientale’ non<br />

sono che autentiche ipotesi di corruzione:<br />

nell’atteggiamento del p.u.<br />

che, avendo solo latamente costretto<br />

o indotto il privato a versare una<br />

somma di danaro, ne accetta l’offerta<br />

o la promessa, è ravvisabile quella<br />

adesione al pactum sceleris propria<br />

della corruzione.<br />

30<br />

In questi casi potrebbe parlarsi<br />

di ‘corruzione ambientale’, ma solo<br />

per indicare descrittivamente un<br />

normale fenomeno di corruzione in<br />

cui, quale elemento peculiare, si<br />

inserisce un condizionamento<br />

ambientale, nel senso che è quest’ultimo<br />

-sia pure attraverso la tacita<br />

conferma proveniente dal pubblico<br />

agente - ad indurre il privato ad<br />

assumere quella illecita iniziativa al<br />

mercimonio delle pubbliche funzioni,<br />

che gli conferisce la veste di ‘corruttore’.<br />

L’esistenza di interferenze<br />

esterne nulla toglierebbe alla sussunzione<br />

dell’ipotesi in questione<br />

nel dettato dell’art. 319 c.p., potendo<br />

semmai essere oggetto di valutazione<br />

giudiziale in sede di commisurazione<br />

della pena ex art. 133 c.p., ai<br />

fini di un trattamento più favorevole<br />

(sotto il profilo della colpevolezza)<br />

per il privato corruttore.<br />

Del resto, che il condizionamento<br />

ambientale non possa escludere<br />

(ma eventualmente solo attenuare)<br />

la penale responsabilità del<br />

privato a titolo di corruzione,<br />

potrebbe desumersi, ove sia consentito,<br />

da un parallelismo (che sovente<br />

la stessa giurisprudenza opera in<br />

tema di corruzione) con il diritto<br />

civile, ove si consideri che neppure<br />

il contratto privatistico è annullabile<br />

per il timore reverenziale di uno dei<br />

contraenti (art. 1437 c.c.).<br />

Il discorso non dovrebbe mutare<br />

ove il condizionamento dell’ambiente<br />

circostante abbia operato sul<br />

p.u. o incaricato di p.s., spingendolo<br />

ad accettare le sollecitazioni del corruttore.<br />

Anche qui si verserebbe in una<br />

ipotesi di corruzione, sia pure con la<br />

particolare aggettivazione ‘ambientale’.<br />

Tuttavia, in tal caso, la valutazione<br />

giudiziale ex art. 133 c.p. non<br />

potrebbe operare allo stesso modo<br />

che per il privato corruttore, posto<br />

che potrebbe essere ritenuta una<br />

aggravante la circostanza di aver<br />

ceduto al condizionamento ambientale,<br />

imponendo la veste pubblica, al<br />

p.u., un maggior autocontrollo<br />

rispetto ad interferenze condizionanti<br />

esterne.<br />

Concludendo, la prevalente dottrina<br />

(Fiandaca e Musco) ritiene che<br />

le leggi di riforma sui reati contro la<br />

PA sinora emanate (l 86/1990 e L.<br />

234/1997 e la recente 300/2000) non<br />

siano state sufficienti a combattere<br />

la corruzione “sistemica” e in una<br />

prospettiva de jure condendo, propone<br />

un ulteriore intervento del legislatore<br />

volto a rendere più rigoroso il<br />

controllo penale: a) eliminando la<br />

tradizionale distinzione tra i due<br />

reati di concussione e corruzione, in<br />

modo da aggirare il problema del<br />

relativo accertamento probatorio e<br />

riformulare la corruzione come un<br />

unico reato di portata generalissima<br />

con inasprimento delle pene principali;<br />

b) per altro verso, allo scopo di<br />

creare varchi nel muro di omertà che<br />

normalmente cementa i soggetti del<br />

patto corruttivo, si propone di introdurre<br />

una “causa di non punibilità” a<br />

favore del soggetto che, prima di<br />

essere indagato spontaneamente<br />

“la Convenzione Europea sulla<br />

Corruzione fatta a Strasburgo il 4<br />

novembre 1999 impone a tutti gli<br />

Stati membri determinati obblighi<br />

di attuazione al fine di uniformare<br />

ed armonizzare le forme di tutela<br />

contro il fenomeno corruttivo”<br />

denunci il fatto; c) si propone, infine,<br />

un’ ulteriore riforma dell’abuso<br />

di ufficio al fine di distinguere ancora<br />

più nettamente l’abuso penalmente<br />

rilevante dalla semplice illegittimità<br />

o irregolarità amministrativa.<br />

Va infine citata la Convenzione<br />

Europea sulla Corruzione fatta a<br />

Strasburgo il 4 novembre 1999 che<br />

impone a tutti gli Stati membri,<br />

inclusa l’Italia, determinati obblighi<br />

di attuazione al fine di uniformare ed<br />

armonizzare le forme di tutela contro<br />

il fenomeno corruttivo, diffuso in<br />

tutta Europa.


Non si riesce a capire perché i<br />

cosiddetti laici o laicisti, i sinistri, i<br />

parrucconi (una volta i giudici portavano<br />

la toga e la parrucca) di certi<br />

tribunali perché si accaniscano contro<br />

il Crocefisso e la voce della<br />

Chiesa tutte le volte che non fa loro<br />

comodo. Non riesco a capire l'accanimento,<br />

gli atteggiamenti intolleranti<br />

nei confronti dei cattolici da<br />

parte dei comunisti<br />

(partiti che hanno la<br />

parola “comunista”<br />

nella loro ragione<br />

sociale), da parte dei<br />

laici radicali e da parte<br />

dei parrucconi. La<br />

Chiesa ha sempre avuto<br />

come preoccupazione<br />

primaria l'educazione e<br />

l'insegnamento dei<br />

dieci comandamenti e<br />

del Vangelo ai giovani.<br />

Anche Pio IX, il papa<br />

liberale, temeva di perdere<br />

la sovranità sul<br />

suo territorio non tanto<br />

per il potere in se, ma in quanto spazio<br />

indispensabile a garantire la<br />

libertà di insegnamento della religione<br />

cristiana essendo circondato da<br />

stati non certo democratici e garantisti<br />

della libertà come quelli attuali.<br />

Ed il suo timore era tutt'altro che<br />

infondato dati gli atteggiamenti non<br />

pacifici di certi liberali e degli esagitati<br />

mazziniani durante la<br />

Repubblica Romana.<br />

L'insegnamento del Vangelo e<br />

l'intervento della Chiesa in questioni<br />

di rilevanza etica perché viene<br />

osteggiato in una società libera e<br />

CROCE, CHIESA<br />

E PARRUCCONI<br />

democratica dove è assicurata a tutti<br />

le libertà fondamentale di espressione?<br />

I comunisti. I comunisti non<br />

dovevano e non dovrebbero temere<br />

la Croce e l'insegnamento del<br />

Vangelo perché questo non ha impedito,<br />

per la storia, che persone educate<br />

nella religione cattolica divenissero<br />

comunisti ed atei. Molti comunisti,<br />

e probabilmente i migliori,<br />

avevano ricevuto una educazione<br />

cattolica ed erano anche cresciuti nei<br />

Seminari. Francesco Crispi, allevato<br />

ed educato in seminario per diventare<br />

prete divenne avvocato, rivoluzionario,<br />

massone ed anticlericale.<br />

Quindi l'educazione cattolica<br />

non rende schiavo nessuno, anzi,<br />

come dimostrano gli esempi citati,<br />

lo rende libero nelle sue scelte come<br />

forse nessuna altra religione.<br />

L'educazione nella religione<br />

cattolica è un rischio che si assumono<br />

i genitori cristiani, rischio così<br />

bene evidenziato in un suo libro da<br />

di Paolo Emilio Comandini<br />

Don Giussani. Posto questo, non<br />

capisco perché i comunisti abbiano<br />

da lamentarsi della croce e di ciò che<br />

rappresenta. I cosiddetti Laici di<br />

professione, poi, cosa hanno da<br />

lamentarsi della Croce? Dovrebbero<br />

sapere che il primo che ha separato<br />

le cose dello Stato con quelle della<br />

Chiesa è stato proprio “quell'omino<br />

appeso alla croce”. Essi, negando la<br />

croce in nome di una<br />

presunta “libertà degli<br />

altri” fanno di fatto una<br />

violenza gratuita ai sentimenti<br />

di un intero<br />

popolo. A chi non<br />

crede, la croce non dice<br />

nulla, perché nulla sa<br />

del significato di essa, e<br />

pertanto non può sentirsi<br />

offeso. Ma veniamo<br />

ai “laici” o “laicisti”<br />

di oggi, difensori della<br />

laicità ed che si armano<br />

contro il “clericalismo<br />

nelle istituzioni”.<br />

Anche per loro vale il<br />

discorso fatto per i “comunisti”. Il<br />

loro eroismo fa sorridere pensando<br />

ai laici e liberali che rivendicando lo<br />

stato laico rischiavano anche la prigione,<br />

come nelle Romagne quando<br />

c'era il Papa Re. Le loro rivendicazioni<br />

erano giustificate dalla commistione<br />

del potere temporale con<br />

quello religioso esercitati in nome di<br />

una stessa persona in uno stato che<br />

non era né democratico né costituzionale<br />

come quello di oggi dove le<br />

(segue a pag. 33)<br />

31


Eva togata!<br />

“Gli avvocati non sono<br />

molto amati in genere”<br />

di Renata Accardi<br />

Da qualche giorno,su prezioso<br />

consiglio,ho scoperto un nuovo mito<br />

nella figura dell’Avv. Guerrieri,che<br />

molti credo riconosceranno nel protagonista<br />

di alcuni scritti di<br />

Carofiglio: tipico esempio di antieroe,<br />

che fa dimenticare i suoi vizi e<br />

difetti per trasformarsi in paladino<br />

dei deboli e baluardo di libertà…mi<br />

sono chiesta, per mera esercitazione<br />

elucubrativa,come mai un personaggio<br />

di avvocato venga, e con tanto<br />

successo, in tal modo delineato e da<br />

un magistrato, guarda caso, sia pure<br />

un po’ sui generis, quale il suo ideatore,<br />

e la risposta che mi sono data è<br />

che, in fondo, l’Avv. Guerrieri, nella<br />

descrizione che ne fa chi gli da<br />

corpo, anima, linguaggio ed operato<br />

attraverso il suo scritto, corrisponde,<br />

sia pure in una forma esasperata,qual<br />

è richiesta dall’espediente letterario<br />

di creare il “personaggio Guerrieri”,a<br />

quella che è la figura dell’avvocato<br />

nell’immaginario collettivo: un male<br />

necessario da disprezzare od osannare<br />

all’occorrenza!<br />

Le recenti notizie di avvocati<br />

che vengono massacrati a suon di<br />

spranga sotto al proprio studio,al termine<br />

di una lunga giornata sottratta<br />

alla propia vita per esser dedicata<br />

alla vita degli altri, di avvocati che<br />

vengono minacciati di morte per aver<br />

difeso il diritto alla propia integrità e<br />

dignità professionale, sono la cartina<br />

di tornasole nella quale trovano<br />

riscontro le preoccupazioni registrate,<br />

ormai da tempo, dagli avvocati,<br />

soli ed incompresi nello svolgimento<br />

del loro ministero, affannati dalle<br />

responsabilità assolutamente non<br />

condivisibili con alcuno, costretti a<br />

32<br />

far fronte al<br />

malanimo dei<br />

clienti insoddisfattidell’andamento<br />

della giustizia<br />

e a confrontarsi<br />

con il<br />

sospetto manifestato<br />

da magistrati<br />

e opinione<br />

pubblica, quasi a dover giustificare<br />

la scelta che pure tanto ci aveva inorgoglito<br />

quando abbiamo prestato<br />

giuramento. Allora credevamo, come<br />

ancora oggi, nonostante tutto, di<br />

svolgere un nobile ruolo, indispensabile<br />

per l’affermazione stessa del<br />

DIRITTO, della DEMOCRAZIA e<br />

(udite,udite!) della LIBERTA’!<br />

E forse all’avv. Guerrieri, eroe<br />

solitario e schivo di una dimensione<br />

che non subisce minacce, attentati e<br />

non espone la sua salute ad un accidente<br />

qualsiasi a causa dello stress,<br />

tutto questo può scivolare addosso,<br />

lasciando la sua spregiudicatezza al<br />

riparo da ogni conseguenza; ma a noi<br />

avvocati di questo tempo e di una<br />

realtà vieppiù caratteristica qual è<br />

quella della nostra terra,rimane<br />

addosso come una zavorra, che tarpa<br />

le ali tanto duramente conquistate<br />

(prima l’università,poi la pratica,poi<br />

l’esame e poi ancora tanta e tanta<br />

pratica e studio e pratica e… ), deludendo<br />

le nostre aspettative e mortificando<br />

il nostro ruolo…<br />

E così affolliamo le assemblee<br />

(oltre che i funerali) e ci perdiamo in<br />

attestati di stima, rivendichiamo a<br />

gran voce la mancanza di considerazione<br />

e garanzie, vituperiamo l’opinione<br />

pubblica additandola come<br />

ignorante e opportunista, strumentalizzata<br />

e classista, pronta a costituire,<br />

e giustamente, scorte civiche a<br />

scudo del magistrato minacciato, ma<br />

muta, tanto da apparire compiacente,rispetto<br />

alle minacce all’avvocato.<br />

Ma quando, fuori dal coro, torniamo<br />

in quei piccoli principati dei<br />

nostri studi, l’individualismo, che da<br />

sempre ci contraddistingue, riemerge,la<br />

voce si fa meno grido e più<br />

allusiva sufficienza e, mentre parliamo<br />

con clienti, che prima di venire<br />

da noi hanno fatto il giro di molti<br />

altri studi, e non per una più ponderata<br />

scelta sulla professionalità alla<br />

quale affidare il proprio destino processuale,<br />

ma su quella a più basso<br />

costo, possibilmente gratuito (patrocinio!),<br />

dimentichiamo di indicargli<br />

la necessità di rivolgersi preventivamente<br />

all’avvocato già nominato di<br />

fiducia e ancora incaricato, con il<br />

quale chiarire preliminarmente i<br />

reciproci obblighi e non evitiamo di<br />

dispensare critiche sull’operato altrui<br />

(che siano o meno fondate che<br />

importa!), dimentichi di interloquire<br />

per lo più con persone frustrate dalla<br />

convinzione di subire (sempre e<br />

comunque) un’ingiustizia, in cerca di<br />

speranze e al tempo stesso di un<br />

capro espiatorio sul quale inveire


con gli strumenti che più gli sono<br />

confacenti (dall’invettiva all’omicidio!)<br />

E allora dovremmo provare ad<br />

adottare nelle nostre coscienze, che<br />

rimangono tali anche nella solitudine<br />

dei nostri studi, un “codice d’onore”<br />

(del resto la traccia è già dettata e si<br />

chiama “codice deontologico”) che<br />

ci faccia innanzitutto sentire l’obbligo<br />

di essere all’altezza delle aspettative<br />

di professionalità e onestà intellettuale<br />

che la collettività nutre, ma<br />

anche delle esigenze di lealtà e correttezza<br />

che l’appartenere alla categoria<br />

degli avvocati, dalla quale non<br />

si esce così come dall’aula delle<br />

assemblee, postula sino al punto da<br />

(segue da pag. 31 - Croce chiesa e parrucconi)<br />

libertà individuali sono garantite a<br />

tutti dalla Costituzione. Ma anche<br />

allora i più ferventi ed accesi repubblicani<br />

mazziniani non contestavano<br />

la religione cattolica e neppure il<br />

crocefisso. Mi hanno raccontato, in<br />

famiglia, che un Comandini di<br />

Cesena, fervente mazziniano mangiapreti,<br />

la sera, si preoccupava sempre<br />

che la moglie recitasse il<br />

Rosario. Voglio dire che, allora, l'insegnamento<br />

religioso non era messo<br />

in discussione e non veniva neppure<br />

contestata la missione di chi questo<br />

insegnamento predicava.<br />

Ma veniamo ai Parrucconi. La<br />

Corte Europea di Giustizia ha condannato<br />

lo Stato italiano a pagare<br />

una somma di 5000,00 Euro per<br />

danni morali per avere disposto l'affissione<br />

dei crocefissi nelle aule scolastiche.<br />

Quindi lo Stato dovrebbe<br />

togliere tutti i crocefissi dalle aule<br />

scolastiche e da altri luoghi pubblici<br />

pena sanzione del risarcimento dei<br />

danni a chicchessia. Le reazioni<br />

indignate della gente a tale ingiusta<br />

ed assurda sentenza sono state fortei<br />

e decise come quelle del popolo<br />

bavarese quando la Corte Federale<br />

tedesca emanò una sentenza analoga.<br />

Me da parte mia vorrei concludere<br />

queste considerazioni che possono<br />

sembrare un po' sconclusionate.<br />

Vorrei fare la morale del discorso.<br />

Il concetto di morale è intimamente<br />

legato con l'ideale religioso,<br />

filosofico, spirituale. E' relativo al<br />

buon costume, all'onesto. E' il complesso<br />

di norme che fanno parte di<br />

una collettività che le ha assimilate e<br />

fatte proprie e generalmente da tutti<br />

condivise. Ma da dove derivano<br />

queste norme? Non si può negare<br />

che esse derivino, per i cristiani, dai<br />

Dieci comandamenti ricevuti da<br />

Mosè e dall'insegnamento del<br />

Vangelo fatto da quell'uomo crocefisso.<br />

Molti principi morali “naturali”<br />

li troviamo in molte religioni, ma<br />

la morale che deriva dalla tradizione<br />

“giudaica cristiana” dei popoli europei<br />

non corrrisponde a quella, per<br />

esempio, dei mussulmani. E così<br />

certi valori non corrispondono. La<br />

tolleranza ed il rispetto per le altre<br />

religioni non è caratteristica di altre<br />

religioni.<br />

Tornando all'argomento trattato,<br />

torno a dire che è incomprensibile<br />

la lotta portata avanti dai laicisti,<br />

diventare strumento di protezione<br />

reciproca.<br />

E soltanto allora, forti di un tale<br />

codice, che si svela nei comportamenti<br />

pubblici e privati, recupereremo<br />

quel senso di appartenenza che<br />

evita l’isolamento e potremo alzare<br />

la voce quando spiegheremo (perché<br />

oggi più di ieri appare opportuno<br />

farlo) alla collettività come la sua<br />

libertà e, quindi, il suo sviluppo trova<br />

nel ruolo dell’avvocato uno strumento<br />

di garanzia!<br />

“Quello che la sa lunga”<br />

Umberto Ranzatto<br />

da “I Rostri” anno III n. 7<br />

comunisti e parrucconi, contro un<br />

simbolo che sintetizza i valori morali<br />

di un popolo, valori che sono la<br />

essenza, la fonte della morale, della<br />

tolleranza, della libertà e delle virtù<br />

civili perché è alla moralità che si<br />

appellano tutti per criticare comportamenti<br />

che non rientrano nel campo<br />

del diritto statuale, ma vanno oltre.<br />

Tutti, da destra e da sinistra e<br />

dal centro parlano di morale. I laici o<br />

laicisti poi sono i primi a moraleggiare<br />

e nello stesso tempo i primi a<br />

volere neutralizzare chi la morale<br />

insegna come missione in nome<br />

della laicità e di indefiniti valori<br />

laici. Sismonde de Sismondi nella<br />

“Storia delle repubbliche italiane del<br />

medioevo” sosteneva che la morale<br />

cattolica aveva causato la decadenza<br />

politica dell'Italia. Il Manzoni con<br />

“Le osservazioni sulla morale cattolica”<br />

rispondeva e dimostrava che,<br />

sulla base dell'insegnamento evangelico,<br />

che la morale cristiana era<br />

l'origine di ogni scelta positiva<br />

anche nel campo politico e sociale.<br />

Forse sarebbe bene curare la<br />

ristampa di tale opera.<br />

Paolo Emilio Comandini<br />

Delegato Nazionale OUA<br />

33


RIFLESSI PENALISTICI<br />

DELLA “VISIONE PUEROCENTRICA”<br />

NELL’AMBITO<br />

DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO.<br />

Per la prima volta in Italia - non<br />

è dato rinvenire, infatti, precedenti<br />

editi nella giurisprudenza, sia di<br />

merito che di legittimità - è stata<br />

ammessa la costituzione di parte<br />

civile del figlio minore nei confronti<br />

della madre, imputata del reato di<br />

cui all’art. 388 del codice penale<br />

(elusione di un provvedimento del<br />

giudice concernente l’affidamento di<br />

un minore).<br />

All’imputata era stato contestato<br />

il delitto p. e p. dall’art. 388<br />

comma II cod. pen. per avere eluso<br />

l’esecuzione del provvedimento<br />

emesso dal Presidente del Tribunale<br />

di Nicosia, in sede di separazione di<br />

coniugi, riguardante l’affidamento<br />

del figlio minore, rifiutando con pretesti<br />

che questi potesse vedere il<br />

padre.<br />

In una occasione l’imputata,<br />

infatti, aveva impedito al padre di<br />

esercitare il cosiddetto diritto di visita<br />

o, più esattamente, aveva privato<br />

il piccolo della possibilità di vedere<br />

suo padre, comunicando a quest’ultimo<br />

falsamente che il minore era<br />

impossibilitato ad uscire di casa perché<br />

malato, mentre, in realtà, lo stesso,<br />

non risultava affetto da alcuna<br />

patologia che potesse impedirgli di<br />

uscire e stare col padre.<br />

Nei confronti della donna si<br />

sono costituiti parte civile:<br />

34<br />

l non solo il marito-padre del minore,<br />

titolare del cosiddetto diritto di visita;<br />

l ma anche il minore.<br />

Chi scrive, come legale del<br />

padre separato, ha chiesto ed ottenuto<br />

di costituirsi parte civile per<br />

entrambi: sia per il genitore in proprio,<br />

sia per il minore stesso.<br />

Il Tribunale ha ritenuto la legit-<br />

timazione ed ha ammesso la costituzione<br />

del figlio minore, affermando,<br />

quindi, il principio di diritto che<br />

per il mancato rispetto dei provvedimenti<br />

in materia di affidamento e di<br />

diritto di visita, il genitore danneggiato<br />

può costituirsi sia in proprio,<br />

sia in nome e per conto del figlio<br />

minore (peraltro senza bisogno di<br />

autorizzazione del giudice tutelare).<br />

di Salvatore Timpanao<br />

AMMESSA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL<br />

FIGLIO MINORE NEI CONFRONTI DELLA MADRE IMPUTATA DEL REATO DI MANCATA<br />

ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE<br />

Le argomentazioni poste a fondamento<br />

della innovativa costituzione<br />

di parte civile del figlio minore -<br />

di cui si ripete non si rinvengono<br />

precedenti editi - sono, in sintesi, le<br />

seguenti:<br />

In primo luogo occorre evidenziare<br />

che il minore è, ad un tempo,<br />

persona offesa-soggetto passivo del<br />

reato (cioè vittima) e danneggiato<br />

civile (persona danneggiata civilmente)<br />

dal delitto di mancata esecuzione<br />

dolosa di un provvedimento<br />

del giudice previsto e punito dall’articolo<br />

388 comma II° del codice<br />

penale.<br />

Il reato contestato ha natura<br />

plurioffensiva e lede, ad un tempo:<br />

l il bene giuridico dell’autorità della<br />

decisione giudiziaria (provvedimento<br />

concernente l’affidamento di<br />

minori) oggetto dell’elusione ed<br />

l il diritto del figlio minore in quanto:<br />

titolare della posizione giuridica<br />

tutelata dalla decisione stessa e del<br />

diritto a mantenere con il proprio<br />

genitore un rapporto equilibrato e<br />

continuativo attraverso la modalità,<br />

precipuamente nell’interesse proprio,<br />

del cosiddetto “diritto di visita”<br />

da parte genitore non collocatario.<br />

Nella fattispecie vi è, pertanto,<br />

coincidenza tra la persona offesa dal<br />

reato in senso penalistico e danneggiato<br />

civile, cioè soggetto nei cui


confronti si producono gli effetti<br />

lesivi civili suscettibili di risarcimento.<br />

Entrambe le figure (persona<br />

offesa/danneggiato civile) sono ravvisabili<br />

nel figlio minore privato del<br />

diritto di visita del padre.<br />

Detta applicazione è il riflesso<br />

diretto in campo penale della novella<br />

dell’art. 155 del codice civile e<br />

del nuovo regime dell’affidamento<br />

condiviso.<br />

Ulteriore conferma della possibilità<br />

di interpretare evolutivamente<br />

l’art. 388 cod. pen. in guisa da consentire<br />

l’individuazione del minore<br />

almeno quale danneggiato civile<br />

(ma, ad avviso di chi scrive, anche<br />

quale persona offesa in senso penalistico)<br />

è possibile desumere<br />

dal nuovo articolo 709ter<br />

del cod. proc. civ. che<br />

al comma II° n. 2) prevede<br />

in caso di inadempienze e<br />

violazioni sulle modalità<br />

dell’affidamento la possibilità<br />

di disporre il >.<br />

Il nucleo fondamentale<br />

del regime dell’affidamento<br />

condiviso è che<br />

nella disgregazione del rapporto<br />

coniugale entrambi i genitori devono<br />

mantenere inalterato il proprio paritetico<br />

ruolo genitoriale. L’istituto<br />

prescelto è apicalmente incentrato<br />

sulla distinzione tra: coppia coniugale<br />

e coppia genitoriale. La crisi della<br />

coppia, secondo il sistema della<br />

legge, può incidere solo sulla prima<br />

(coppia coniugale) e quanto meno<br />

sulla seconda (coppia genitoriale).<br />

Da qui anche un nuovo assetto<br />

del regime di affidamento incentrato<br />

sul principio della tutela esclusiva<br />

dell’interesse dei minori.<br />

L’art.155 cod. civ., come novellato<br />

dalla recente riforma del 2006<br />

ed ispirato al principio della bi-genitorialità,<br />

così recita: “Anche in caso<br />

di separazione personale dei genitori,<br />

il figlio minore ha il diritto di<br />

mantenere un rapporto equilibrato e<br />

continuativo con ciascuno di essi, di<br />

ricevere cura, educazione e istruzione<br />

da entrambi e di conservare rapporti<br />

significativi con gli ascendenti<br />

e con parenti di ciascun ramo genitoriale”.<br />

Il cosiddetto diritto di visita non<br />

esiste più nell’ambito del nuovo articolo<br />

155.<br />

Vi sono due coniugi coaffidatari<br />

e la >. Il<br />

c.d. diritto di visita è ora sostanzialmente<br />

la modalità con cui il genitore<br />

non collocatario esercita i suoi diritti-doveri<br />

nei confronti dei figli –<br />

derivazione, forma affievolita o<br />

ridotta per l’esercizio del fondamentale<br />

“diritto-dovere” di entrambi i<br />

genitori di mantenere, istruire ed<br />

educare la prole di cui all’art. 30<br />

comma I° della costituzione e all’art.<br />

147 del cod. civ.<br />

Il bene giuridico tutelato dal<br />

reato p. e p. dall’art. 388 co. II° del<br />

codice penale – secondo una interpretazione<br />

evolutiva alla luce del<br />

novellato articolo 155 del codice<br />

civile e del principio di bigenitorialità<br />

- è, quindi, non solo l’autorità<br />

della decisione giudiziaria, non solo<br />

il diritto del genitore non collocatario<br />

a “visitare” il figlio, ma, in primis<br />

et ante omnia, il diritto soggettivo<br />

di rango costituzionale (art. 30)<br />

del figlio a mantenere un rapporto<br />

equilibrato e continuativo con ciascun<br />

genitore.<br />

La posizione soggettiva attiva<br />

del figlio (diritto soggettivo) espressamente<br />

individuata ora dall’articolo<br />

155 del cod. civ. – oggetto della tutela<br />

penale o, per quel che qui rileva,<br />

comunque lesa ed esposta a pericolo<br />

e fonte di danno civilmente risarcibile<br />

ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod.<br />

pen. – è in ogni modo complementare<br />

al diritto-dovere del padre di mantenere,<br />

istruire ed educare i figli<br />

costituzionalizzato ex art. 30 e già<br />

previsto dal classico art. 147 cod.<br />

civ.<br />

* * *<br />

Nel sistema previgente – dell’art.<br />

155 cod. civ. ante riforma - non<br />

v’è chi non s’accorga di<br />

come, sotto l’egida astrattamente<br />

nobile dell’interesse<br />

morale e materiale<br />

della prole, in realtà, la<br />

scelta monogenitoriale si<br />

traduceva in un retaggio<br />

della visione che negava<br />

la centralità del minore<br />

nella vicenda familiare,<br />

considerandolo non come<br />

soggetto bensì come<br />

oggetto della separazione,<br />

costretto a subire le<br />

conseguenze di una vicenda<br />

processuale instaurata e condotta<br />

da altri.<br />

Ciò che, sin dalle prime letture,<br />

emerge, con dirompente evidenza, è<br />

il radicale cambiamento della prospettiva<br />

- in termini pedagogici si<br />

parlerebbe di “visione puerocentrica”<br />

- dalla quale prende le mosse la<br />

riforma; il minore diviene davvero<br />

punto di riferimento centrale. La<br />

riforma dell’art. 155 ha introdotto<br />

una vera e propria rivoluzione<br />

copernicana nel sistema solare<br />

della famiglia: il figlio è come “il<br />

sole attorno al quale ruota tutto il<br />

sistema solare della famiglia e cioè i<br />

due genitori” ed oggi gli ascendenti<br />

e parenti.<br />

35


Giorno 23 gennaio 2010 gli<br />

oltre 500 iscritti all’albo del foro nisseno<br />

sono stati chiamati alle urne,<br />

oltre che per il rinnovo del Consiglio<br />

dell’Ordine anche per la elezione<br />

della Commissione per le pari<br />

opportunità istituita presso il<br />

Consiglio dell’ordine degli avvocati<br />

di Caltanissetta.<br />

I 12 componenti della C.P.O.<br />

eletti dai colleghi sono gli avvocati:<br />

Vincenza Caruso, Ferdinanda Di<br />

Gregorio, Laura Gambuzza,<br />

Viviana Giugno, Rita Iannello,<br />

Gabriella Rossana Lo Monaco,<br />

Elvezia Maira, Eugenia Muzzillo,<br />

36<br />

Commi sione Pari O portunità<br />

C.P.O.....si riparte da qui…<br />

Antonella Macaluso, Paolo<br />

Palumbo, Antonella Pecoraro ed il<br />

Dr. Oreste Mauceri, quale componente<br />

praticante.<br />

Il Consiglio dell’Ordine degli<br />

Avvocati neoeletto ha invece provveduto<br />

alla nomina dei membri di<br />

sua competenza nelle persone degli<br />

Avvocati: Rossella Ilardo, Alfredo<br />

Danesi e Teresa Cocca.<br />

La C.P.O, organismo istituito in<br />

ossequio alla L. 125/91, recante<br />

“azioni positive per la realizzazione<br />

della parità uomo-donna nel lavoro”,<br />

operante nel foro nisseno già da 4<br />

anni ed alla cui Presidenza si sono<br />

succedute con pregevole impegno e<br />

dedizione le avvocatesse Franca<br />

Carapezza e Antonella Macaluso, ha<br />

quale obiettivo primario quello di<br />

promuovere la rimozione dei comportamenti<br />

discriminatori e degli<br />

ostacoli che impediscano di fatto la<br />

realizzazione del principio costituzionalmente<br />

garantito dell’uguaglianza<br />

nello svolgimento delle professioni.<br />

Dall’istituzione<br />

della Commissione<br />

ad oggi tanto è stato<br />

fatto, al fine di rendere<br />

effettiva la realizzazione<br />

degli<br />

obiettivi prefissati,<br />

attraverso l’adozione<br />

di una serie di<br />

azioni positive.<br />

Nonostante<br />

ciò, durante il periodo<br />

delle elezioni è<br />

emerso che la maggior<br />

parte degli<br />

avvocati nisseni sconoscono<br />

del tutto la<br />

Commissione e la<br />

sua attività, reputando<br />

addirittura superfluo<br />

l’organo ed i<br />

suoi fini.<br />

La “nuova” Commissione,<br />

facendo proprio lo slogan “si riparte<br />

da qui”, si propone, in primis, di diffondere<br />

la cultura delle pari opportunità<br />

nell’esercizio della professione<br />

forense ed, in secundis, di sensibiliz-


zare la classe forense nissena alla<br />

promozione delle azioni positive,<br />

attraverso un coinvolgimento più<br />

attivo del foro anche servendosi dell’apporto<br />

imprescindibile del<br />

Consiglio dell’Ordine, organo da<br />

cui, peraltro, riceve legittimazione.<br />

Nel biennio 2008/2009, la<br />

“squadra” guidata dal laborioso e<br />

attivo Presidente, Avv. Antonella<br />

Macaluso, riconfermata nel ruolo<br />

per il nuovo biennio, sono state portate<br />

a compimento una pluralità di<br />

azioni positive, alla cui attuazione<br />

hanno partecipato attivamente tutti i<br />

membri della C.P.O.: l’organizzazione<br />

di un incontro informativo “Una<br />

giornata per la salute”, per la prevenzione<br />

oncologica, in concerto<br />

con l’associazione Progetto Luna e<br />

con esperti medici, per discutere le<br />

tematiche della prevenzione oncologica<br />

e consentire un accesso ed un<br />

canale preferenziale alle donne<br />

avvocato “divise” tra famiglia e<br />

lavoro ed, inevitabilmente, inclini a<br />

trascurare se stesse; la stipula di convenzioni<br />

con tre scuola materne e<br />

asili nido, curata dall’Avv. Elvezia<br />

Maira, con una palestra ed un negozio<br />

di articoli sportivi, nell’ottica<br />

della realizzazione del principio di<br />

“mens sana in corpore sano”, curate<br />

dagli Avv.ti Pecoraro e Macaluso ed,<br />

infine, una convenzione con un ente<br />

di formazione professionale per la<br />

fruizione gratuita, da parte degli<br />

avvocati, di corsi di inglese che<br />

dovrebbero partire a breve, .<br />

Inoltre, si stanno gettando le<br />

basi, per la realizzazione, in collaborazione<br />

con la Magistratura, dell’ambizioso<br />

progetto per la realizzazione<br />

di un Baby parking, all’interno<br />

del Tribunale, fruibile da tutti gli<br />

operatori degli Uffici Giudiziari. A<br />

tal fine, l’Avv. Rossana Lo Monaco<br />

nella propria qualità di delegato<br />

della C.P.O. presso la Magistratura,<br />

agevolerà il complesso iter burocratico<br />

per la realizzazione del progetto,<br />

facendo da tramite tra Avvocatura<br />

e Magistratura.<br />

Appare utile, infine, segnalare<br />

che, al fine di agevolare e velocizzare<br />

la realizzazione di quante più<br />

azioni positive possibili, nell’ambito<br />

della C.P.O., sono state create alcune<br />

sottocommissioni: sottocommissione<br />

per i rapporti con l’esterno; sottocommissione<br />

per la cura dei profili<br />

informatici; sottocommissione studio<br />

che si occuperà dello studio<br />

scientifico ed empirico di varie problematiche,<br />

tra cui ad es. l’attivazione<br />

degli organismi di conciliazione<br />

previsti dalla nuova normativa.<br />

Tra le azioni positive “in fase<br />

di tessitura” la C.P.O. si sta attivando<br />

per stipulare un protocollo di<br />

intesa che coinvolgerà la classe<br />

forense, la Magistratura, i dirigenti<br />

delle Cancellerie volto a cristallizzare<br />

tutte le ipotesi processuali nelle<br />

quali lo stato di gravidanza e di<br />

maternità costituiscono legittimo<br />

impedimento utile per ottenere un<br />

rinvio dell’udienza e per lo svolgimento<br />

di tutte le attività giudiziarie<br />

connesse, nonché le ipotesi di estensione<br />

della tutela de qua anche ai<br />

padri.<br />

La disciplina del legittimo<br />

impedimento, debitamente documentato<br />

(le modalità saranno disciplinate<br />

dal redigendo protocollo<br />

d’intesa), non solo costituisce un<br />

mezzo per rendere effettivi una serie<br />

di principi cardine dell’ordinamento<br />

nazionale ed internazionale, ma consente<br />

di innovare e modernizzare la<br />

professione forense e di renderla<br />

flessibile ai mutamenti storicosociali.<br />

Nell’ottica di coinvolgimento<br />

di tutta la classe forense si auspica la<br />

collaborazione di tutti i colleghi per<br />

la promozione, l’ideazione e la realizzazione<br />

delle azioni positive<br />

necessarie per compiere l’ambizioso<br />

progetto dell’uguaglianza sostanziale<br />

tra l’uomo e la donna avvocato.<br />

Ed infine….non mi resta che augurare<br />

un buon (e proficuo) lavoro alla<br />

neo insediata commissione.<br />

BCC<br />

CREDITO COOPERATIVO<br />

Avv. Antonella Pecoraro<br />

(segretario C.P.O.)<br />

37


38<br />

L’ETERNA VERGOGNA<br />

In Italia, da intendere qui<br />

come entità geografica, il malgoverno<br />

di chi amministra la cosa pubblica<br />

è vecchio da secoli, ponendo un<br />

problema fondamentale di etica politica,<br />

di fronte al quale quasi sempre<br />

si contrappone la desolata impotenza<br />

di chi non intravede alcuno spiraglio.<br />

Giorno 10 marzo 2010 sulle<br />

pagine di un noto quotidiano a diffusione<br />

nazionale si potevano leggere i<br />

seguenti titoli: “Tangenti, l’assessore<br />

patteggia”; “Occultamento oltralpe<br />

di somme”; “<strong>Rivista</strong> spot con i<br />

soldi del Ministero dell’Agricoltura<br />

per scopi elettorali”; “Funzionari<br />

pubblici venduti agli imprenditori”;<br />

“Appalti pilotati”; “N.D. confessa la<br />

f r o d e ” ;<br />

“Contatori truccati-processo<br />

ai<br />

manager di Eni e<br />

Snam”: un vero<br />

disastro, un<br />

panorama desolante,<br />

un continuo,<br />

tormentato<br />

itinerario, che<br />

crea nella parte<br />

più sana della<br />

gente italica<br />

smarrimento e<br />

sfiducia. Ed è<br />

doloroso constatare<br />

come tutto<br />

questo mercimonio<br />

avvenga in<br />

un Paese, in cui<br />

con Dante,<br />

B a r t o l o ,<br />

Marsilio, come<br />

ho già avuto modo di accennare<br />

anzitempo su questa rivista, ebbe<br />

origine in Europa la teoria politica<br />

moderna, in un Paese in cui una<br />

straordinaria cultura giuridica, grazie<br />

al diritto romano ed alla sua successiva<br />

elaborazione, ha permeato<br />

di sé la vita pratica.<br />

Questa sorta di immanentismo<br />

in seno alla società italiana, caratterizzato<br />

da un diffuso pactum sceleris,<br />

blocca il processo di moralizzazione<br />

non solo della politica, ma dell’intera<br />

società, impedendo ogni rinnovamento<br />

e mettendo in crisi il<br />

concetto stesso di Stato liberale.<br />

Il reato di concussione, di cui<br />

all’art.317 c.p., è il più odioso, perché<br />

posto in essere da pubblico uffi-<br />

ciale o da un incaricato di pubblico<br />

servizio, ossia da soggetto che è<br />

chiamato a svolgere la propria attività<br />

in nome e per conto dell’ente pubblico,<br />

all’interno del quale è organicamente<br />

inserito e, quindi, nell’interesse<br />

stesso della collettività.<br />

Qui la condotta dell’agente si<br />

materializza in una costrizione o<br />

induzione, esercitata nei confronti di<br />

taluno, al fine di conseguire per sé o<br />

terzi danaro o altra utilità, per cui,<br />

come dicevano i pratici, il metus<br />

publicae potestatis rappresenta l’elemento<br />

che spinge e determina il<br />

soggetto passivo a dare o a promettere<br />

l’indebito.<br />

La sopraffazione nei confronti<br />

del soggetto concusso può realizzarsi<br />

nelle forme più varie e ciò in<br />

quanto l’autore, oltre che esercitare<br />

chiare ed univoche forme di coartazione<br />

psichica, sempre presenti nella<br />

cosiddetta concussione violenta o<br />

esplicita, in altre situazioni, pur<br />

rifuggendo da essa, nell’intento di<br />

mimetizzare la condotta incriminata,<br />

ricorre subdolamente a false o suggestive<br />

rappresentazioni della realtà,<br />

al fine di manipolare e sviare l’altrui<br />

volontà e conseguire l’illecito vantaggio.<br />

In questo particolare dispiegarsi<br />

dell’attività delittuosa, chiamata<br />

anche concussione implicita, l’induzione<br />

può avvenire mediante atti<br />

omissivi, con il silenzio, finanche<br />

con comportamenti ostruzionistici o<br />

atteggiamenti, artatamente improntati<br />

ad assoluta intransigenza.<br />

Così sono stati ritenuti colpevoli<br />

di tentata concussione il medi-


co, operante in una struttura pubblica,<br />

per avere indotto una paziente ad<br />

effettuare un intervento a pagamento<br />

nel suo studio, facendole credere falsamente<br />

che l’operazione non poteva<br />

effettuarsi in ospedale<br />

(Cass.Pen.VI.n.2677/2006) ed il<br />

medico, primario ospedaliero, per<br />

avere minacciata la bocciatura ad un<br />

candidato ad un concorso pubblico,<br />

indetto per la copertura di posti<br />

vacanti nel suo reparto, onde scoraggiarlo<br />

e costringerlo a rinunciare alla<br />

procedura concorsuale, facilitando<br />

in tal modo la riuscita di altro candidato<br />

(Cass. Pen. VI 3869/2009).<br />

In effetti, fin da quando con<br />

l’art. 4 della legge 26 aprile 1990, n.<br />

86 fu novellata la vecchia struttura<br />

della concussione, come riportata<br />

prima nel codice Zanardelli e successivamente<br />

nel codice Rocco, la<br />

giurisprudenza spinta dall’obiettiva<br />

insufficienza che contraddistingue<br />

nell’art. 317 c.p. gli attuali tratti tipici<br />

dell’azione delittuosa, è orientata<br />

ad includere in essa qualunque<br />

forma di soggezione psichica sia<br />

esercitata dall’agente nei confronti<br />

del privato, mirante a lucrare un<br />

illecito profitto.<br />

In tale direzione si è potuto<br />

affermare, anche da parte della dottrina,<br />

pur con le numerose riserve<br />

che la fattispecie impone, la cosiddetta<br />

concussione ambientale, che<br />

ricorre allorché il concusso sa di<br />

dovere soggiacere alla pratica della<br />

“tangente”, per essere essa ormai<br />

quasi codificata in quel determinato<br />

ambiente, in cui opera il soggetto<br />

pubblico e quest’ultimo fa in modo<br />

con la sua condotta di avvalorare<br />

tale rappresentazione distorta della<br />

realtà.<br />

Non è certamente di conforto<br />

il fatto che la concussione ha da<br />

sempre riempito le cronache dei<br />

tempi passati.<br />

Già nell’antica Roma il reato<br />

di concussione, detto “de pecuniis<br />

repetundis”, fu considerato estremamente<br />

grave, tant’é che per contrastarlo<br />

venne istituito un apposito<br />

tribunale, anche se spesso gli accusati,<br />

personaggi autorevoli e potenti,<br />

di solito ex governatori delle province,<br />

venivano assolti attraverso l’espediente<br />

della cosiddetta ampliatio,<br />

ossia il continuo rinvio del processo,<br />

che generava alla fine il disinteresse<br />

dei cittadini e degli stessi giudici.<br />

Si aveva in tal modo una sorta<br />

di prescrizione, dovuta all’inutile<br />

decorso dei rigidi termini entro cui il<br />

processo doveva concludersi, un<br />

processo breve ante litteram, cui i<br />

nostri attuali governanti sembrano<br />

volersi oggi ispirare.<br />

E, parlando di concussione,<br />

non possiamo non ricordare la<br />

madre di tutte le concussioni, quella<br />

consumata dal senatore Gaio Verre,<br />

il governatore della Sicilia, che nei<br />

tre anni di permanenza nella carica,<br />

dal 73 al 71 a.C., riuscì, da un lato, a<br />

depredarla, con una tassazione iniqua<br />

e vessatoria e, dall’altro, con<br />

estorsioni e violenze, a privarla di<br />

tutte le più importanti opere d’arte,<br />

che abbellivano i templi e le case<br />

patrizie siciliani.<br />

Sappiamo che Verre, a seguito<br />

della ferma ed accorata denuncia<br />

degli isolani, fu portato alla sbarra<br />

ed ebbe in Cicerone un accusatore<br />

implacabile, che, ergendosi a difensore<br />

non solo degli interessi dei<br />

Siciliani, ma delle stesse istituzioni<br />

repubblicane, a seguito anche di<br />

un’indagine accurata, riuscì con<br />

argomentazione impeccabile e con<br />

suggestiva e fascinosa oratoria, a<br />

dare vita ad una delle più avvincenti<br />

vicende giudiziarie di tutti i tempi.<br />

Cicerone quando assunse l’incarico<br />

offertogli dai Siciliani aveva<br />

36 anni e nei 110 giorni concessigli<br />

dal tribunale per preparare l’inchiesta<br />

percorse la Sicilia in lungo ed in<br />

largo, giunse anche fin nei pressi di<br />

Enna, raccogliendo ovunque documenti<br />

e testimonianze.<br />

Verre cercò con tutti i mezzi di<br />

bloccare il processo, sostenuto in ciò<br />

dalla classe senatoria, cui apparteneva.<br />

Quando il processo ebbe inizio<br />

erano presenti, come parti civili, ben<br />

66 città siciliane.<br />

Cicerone rinunciò a pronunciare il<br />

discorso d’accusa, con il quale di<br />

solito si apriva il processo, limitandosi<br />

ad una breve introduzione, e<br />

questo per fare deporre subito i testimoni<br />

siciliani, che così poterono<br />

esporre le nefandezze dell’ex governatore,<br />

per nulla intimoriti dalle intimidazioni<br />

ricevute da più parti. Il<br />

processo ebbe inizio il 5 agosto del<br />

70 a.C e dopo una lunga sospensio-<br />

ne durata dal 16 agosto al 19 settembre,<br />

per la celebrazione di alcuni ludi<br />

votivi, ebbe termine il 20 settembre,<br />

con la condanna di Verre e la liquidazione<br />

del risarcimento.<br />

Ma già, verso la metà di settembre,<br />

Verre, consapevole dell’imminente<br />

condanna, si era allontanato<br />

da Roma, in volontario esilio.<br />

Da tale straordinaria vicenda<br />

processuale, al di là del suo significato<br />

politico contingente, vien fuori<br />

un forte messaggio, ancor oggi valido<br />

ed attuale e cioè che in essa quella<br />

che sembra un’accusa, e tecnicamente<br />

lo è, deve essere considerata<br />

piuttosto una difesa, la difesa degli<br />

uomini onesti, contro l’avidità del<br />

depredare, l’arroganza del potere.<br />

“Quo in negozio tamen illa me<br />

res, iudices, consolatur, quod haec<br />

quae videtur esse accusatio mea<br />

non potius accusatio quam defensio<br />

est existimanda. Defendo, enim,<br />

multos mortales, multas civitates,<br />

provinciam Siciliam totam”.<br />

(Avv. Francesco Timpanelli)<br />

39


Alla soglia degli anni dieci<br />

del secondo millennio siamo chiamati<br />

a misurarci con la radicale e<br />

diffusa trasformazione sia delle<br />

dinamiche collettive, che dei com-<br />

portamenti individuali.<br />

Le tempistiche di tali cambiamenti<br />

sono dettate dalla continua<br />

innovazione tecnologica e dalla fruizione,<br />

sempre più libera e sempre<br />

più semplice, di essa.<br />

Le nuove tecnologie hanno<br />

oggi ingresso nel patrimonio dell’agere<br />

dell’individuo, provocando<br />

cambiamenti impensati ed impensabili<br />

sino a qualche anno addietro.<br />

Tali trasformazioni incidono altresì<br />

su alcuni princìpi che sino ad oggi<br />

hanno svolto funzione di controllo,<br />

sovrintendendo e garantendo l’equilibrio<br />

ordinamentale.<br />

Limitando il nostro sguardo<br />

all’area del diritto, si constata come<br />

le nuove tecnologie si siano tradotte<br />

in una diffusa disponibilità di risorse<br />

e di accesso alle conoscenze specialistiche,<br />

sia nelle fonti normative, sia<br />

nella loro evoluzione, sia nel loro<br />

40<br />

La fruizione delle nuove tecnologie<br />

competenza e controlli<br />

“si constata come le nuove<br />

tecnologie si siano tradotte in<br />

una diffusa disponibilità di<br />

risorse e di accesso alle conoscenze<br />

specialistiche, sia nelle<br />

fonti normative, sia nella loro<br />

evoluzione, sia nel loro<br />

momento interpretativo”<br />

momento interpretativo.<br />

Sorprendentemente questa<br />

“sovraesposizione” cognitiva si è<br />

però tradotta in un caduta della<br />

“qualità” del sapere tecnico, che si<br />

riflette negativamente nelle diverse<br />

compagini parlamentari che, da oltre<br />

un decennio, si sono succedute nelle<br />

vesti di Legislatore.<br />

Non pare esservi dubbio che<br />

lo studio e la applicazione di recenti<br />

corpus normativi mettono sotto<br />

stress le precedenti cognizioni e abilità.<br />

Il “bacino di conoscenze e di<br />

compiti” - per decenni dal corpo<br />

elettorale devoluto alle Camere<br />

legislative - risulta oggi pervaso da<br />

“sovrapposizioni” di competenze,<br />

moltiplicazioni di funzioni, omissione<br />

di azioni.<br />

L’accesso disordinato al<br />

campo delle competenze specialistiche,<br />

in ragione delle nuove tecnologie<br />

e della loro semplicità di accesso,<br />

mostra sconfinamenti e assunzioni<br />

di responsabilità, che rendono<br />

problematico l’ordinato svolgimento<br />

delle attività dirette alla “realizzazione<br />

del diritto” .<br />

Recenti novelle normative<br />

hanno declinato l’elemento dinamico<br />

della realizzazione del diritto, sin<br />

qui vissuto nel momento del processo,<br />

devolvendolo a momenti atecnici<br />

ed indifferenziati, nella non celata<br />

ottica di considerare l’indiscriminato<br />

accesso alle competenze, mediante<br />

la rete tecnologica, quale strumen-<br />

di Calogero Ariosto<br />

to di deflazione del momento giudiziario.<br />

In sostanza il Legislatore<br />

(pervenutoci secondo i principi<br />

“nominalistici”sopra delineati),<br />

colto all’apice di un ansia semplificatoria,<br />

ha ritenuto di potere attenuare<br />

le funzioni devolute alla magistratura,<br />

sottraendole – almeno in un<br />

primo momento - una delle funzioni<br />

cui essa attinge e trova giustificazione,<br />

retrocedendo – mediante procedure<br />

avulse dalla tecnica del diritto –<br />

il momento cognitivo e decisorio,<br />

riducendolo alla stregua di una qualsiasi<br />

prima manche di gioco.<br />

Il descritto avvicendamento<br />

(per le ragioni di cui alla novella) ha<br />

dato ingresso nel campo della amministrazione<br />

della giustizia - sotto l’e-<br />

“La sovraesposizione cognitiva<br />

si è però tradotta in un<br />

caduta della qualità del sapere<br />

tecnico”<br />

gida delle nuove tecnologie e delle<br />

più diffuse offerte di sapere giuridico<br />

- a pretesi percorsi facilitati, che<br />

perdono e fanno perdere quella funzione<br />

regolatrice prima devoluta al<br />

magistrato, secondo percorsi definiti,<br />

precisi e oggettivi.<br />

In termini più pratici l’originaria<br />

forma prevista dal codice civile<br />

pre-novella, prevedeva precise<br />

forme e precisi oneri. L’intervento<br />

odierno del Legislatore con il fine di<br />

liberalizzare forme e soggetti nel


campo processuale, da oggi ingresso<br />

a soggetti nuovi (anche estranei al<br />

corpus giudiziario) in origine non<br />

concepiti né deputati al compito.<br />

Nulla è garantito però sul recluta-<br />

“La global revolution rende<br />

necessaria la riorganizzazione<br />

dell’intera area del decidere,<br />

con conseguente delocalizzazione<br />

dei luoghi della decisione,<br />

che propendono già verso<br />

aree dove minore si mostra il<br />

costo della decisione”<br />

mento del nuovo “ceto decisorio”,<br />

delegato di fatto nel bagaglio di<br />

pseudo-specializzazione, all’utilizzo<br />

delle nuove tecnologie. Queste ultime<br />

in origine congegnate per altri<br />

settori, oggi generano l’effetto di<br />

costringere a confrontarsi con professionalità<br />

non previste, essendo in<br />

origine tale ruolo rimesso esclusivamente<br />

alla figura del giudice togato.<br />

Questo ruolo oggi – nei fatti<br />

– viene ed essere “redistribuito”,<br />

secondo logiche di mercato, avulse<br />

dalla funzione. Altre figure, portatori<br />

ognuna di proprie doti, qualità e<br />

caratteristiche di ulteriore pseudospecializzazione,<br />

introducono<br />

modus operandi, derivanti da una<br />

neo-riconosciuta propria autonomia<br />

organizzativa, con potere di surroga<br />

nelle funzione prima devolute al giudice.<br />

Questi perde (o meglio ha già<br />

perduto) ogni potere sugli elementi<br />

del processo, divenendo organo di<br />

seconda fila, con perdita della unicità<br />

della funzione decisoria.<br />

Questa “global revolution”<br />

rende necessaria la riorganizzazione<br />

dell’intera area del decidere, con<br />

conseguente delocalizzazione dei<br />

luoghi della decisione, che propendono<br />

già verso aree dove minore si<br />

mostra il costo della decisione.<br />

Medesima questione investe<br />

l’area dell’Avvocatura.<br />

L’approssimarsi del congedo<br />

legislativo del nuovo ordine<br />

dell’Avvocatura è già sottoposto dai<br />

principali opinion maker (appartenenti<br />

al mondo dell’industria editoriale)<br />

a un fuoco di fila tendente a<br />

ridurre, se non ad eliminare, il preteso<br />

sistema delle protezioni di accesso<br />

all’Avvocatura.<br />

Una simile volontà è frutto di<br />

una non conoscenza delle regole di<br />

sistema che sovrintendono<br />

all’Ordine giuridico – concretante<br />

l’entità Stato - nella accezione<br />

moderna del Kelsen.<br />

“l’Avvocato è sin dal suo sorgere<br />

ad-vocatus dal singolo a<br />

suo ausilio nel momento in<br />

cui si trova nella posizione di<br />

soggetto passivo rispetto<br />

all’Ordinamento o rispetto a<br />

un consociato”<br />

Tali nuovi postulati intendono<br />

attenuare il complesso sistema di<br />

garanzie cui l’Avvocatura, unita-<br />

mente all’Ufficio del Pubblico<br />

Ministero e alla Magistratura giudicante<br />

sovrintendono, attenuando il<br />

regime di controllo e tutela delle<br />

relazioni fra individui e fra individui<br />

e Stato.<br />

Le spinte emotive sorrette da<br />

nuovi assetti economici, che si riflettono<br />

nel momento di formazione del<br />

Legislatore, tendono ad imporre una<br />

nuova idea sia del regime delle professioni<br />

(con comoda assimilazione<br />

a un mondo di professionisti-dipendenti)<br />

che del regime delle tutele,<br />

esautorando e svuotando ogni funzione<br />

“magistratuale”, diminuendo<br />

il sistema delle garanzie<br />

(effettive) in favore<br />

di nuovi idoli intitolati<br />

alla liberalizzazione,<br />

sinonimo non<br />

di libertà ma di deregolazione,status-strumento<br />

dei grandi soggetti<br />

economici, portatori<br />

e nel contempo<br />

fruitori di interessi<br />

nelle mani delle grandi<br />

concentrazioni economiche<br />

a detrimento<br />

dei diritti dell’individuo.<br />

Ritornando al nostro<br />

specifico non può<br />

essere dimenticato<br />

che l’Avvocato è sin<br />

dal suo sorgere advocatus<br />

dal singolo a suo ausilio nel<br />

momento in cui si trova nella posizione<br />

di soggetto passivo rispetto<br />

all’Ordinamento o rispetto a un consociato.<br />

Per salvarsi dalle pretese statuali<br />

o di una altro consociato l’individuo<br />

ha necessità di difendersi e<br />

quindi chiama al proprio fianco un<br />

tecnico una persona che gode di prestigio<br />

che assumendo la veste di<br />

difensore assicura tutela all’indivi-<br />

(segue a pag. 45)<br />

41


42<br />

Proponiamo ai nostri lettori la “Favola del Re Pazzo” di Salvatore Pecoraro. Scritta nei primi anni ‘90<br />

e nata dall’incontro culturale con Turi Salamone. Con il noto pittore nisseno le immagini hanno preso<br />

corpo dando vita alle dieci tavole che attualmente compongono la favola, nelle quali è stato inserito<br />

il testo. Di seguito pubblichiamo la quarta e quinta tavola, rimandando ai prossimi numeri le successive.<br />

LA REDAZIONE


Le modalità delle comunicazioni<br />

tra le persone, in pochissimi<br />

anni, sono mutate. Si è passati dalle<br />

lettere, alle telefonate, alle email e,<br />

ovviamente, nell’era della Rete, ai<br />

social network.<br />

Tra questi il più in uso è<br />

Facebook.<br />

Se è vero che la battaglia contro le<br />

nuove tecnologie è persa in partenza,<br />

anche perché le nuove generazioni<br />

sono attratte da esse come da<br />

una calamita, l’importante è però<br />

comprendere bene che il social network<br />

è uno strumento di utile<br />

“incontro sociale”, e come tale deve<br />

essere usato con estrema cautela.<br />

Ciò in quanto non sempre si è certi<br />

che l’interlocutore abbia la nostra<br />

stessa “modalità di frequenza”.<br />

Tuttavia, non di rado, è sufficiente<br />

collegarsi a questo sito per<br />

poter leggere, anche nella sola home<br />

page dei suoi iscritti, di tutto e di<br />

più. Costoro, infatti, considerano il<br />

sito la virtualizzazione del vecchio<br />

diario e, quindi, spesso si leggono<br />

frasi o si vedono foto che coinvolgono<br />

e riguardano, più o meno consa-<br />

44<br />

Dalla cronaca...al diritto<br />

Rubrica a cura di Raffaele Palermo<br />

“Insulta l’ex amica su Facebook: pagherà 15 mila euro”<br />

“spifferare” i propri rapporti<br />

sociali o riportare nel proprio<br />

facebook le proprie sensazioni<br />

su altri soggetti, deve essere<br />

fatto secondo modalità di<br />

massimo rispetto e decoro”<br />

pevolmente, altre persone che,<br />

secondo le circostanze, possono subire<br />

gravi danni.<br />

Invero, il sito non può ritenersi,<br />

come sino adesso è accaduto,<br />

un diario virtuale estremamente personale<br />

ed accessibile solo dal suo<br />

autore e dai suoi amici. Esso è senz’altro<br />

uno strumento di comunicazione<br />

attraverso il quale, si porta a<br />

conoscenza di una potenziale moltitudine<br />

di persone, il suo contenuto<br />

che, seppur riguarda l’iscritto al sito<br />

stesso, ha necessariamente ricadute<br />

nei confronti di altri soggetti, che lo<br />

hanno “contattato” o con i quali ci si<br />

è relazionati.<br />

Orbene “spifferare” i propri<br />

rapporti sociali o riportare nel proprio<br />

facebook le proprie sensazioni<br />

su altri soggetti, deve essere fatto<br />

secondo modalità di massimo rispetto<br />

e decoro. Diversamente, si rischia<br />

di integrare la fattispecie di reato di<br />

cui all’art. 595 del codice penale che<br />

tutela, come è ben noto, la reputazione<br />

altrui, che può essere offesa<br />

anche “col mezzo della stampa o<br />

con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.<br />

Tralascio, ovviamente anche per<br />

motivi di spazio, i concetti che spiegano<br />

le frasi o le situazioni che possono<br />

essere ritenute offensive, e<br />

anche quelli che chiariscono i criteri<br />

entro i quali può ritenersi violata la<br />

c.d. reputazione dell’altrui persona.<br />

Quello che qui interessa è l’uso del<br />

nuovo mezzo di comunicazione.<br />

Sul punto è bene sapere che<br />

ormai la Giurisprudenza di merito ha<br />

affermato che “perfeziona la fattispecie<br />

di diffamazione aggravata ai<br />

sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. la creazione<br />

di un sito internet, recante<br />

messaggi ed immagini dal contenuto<br />

erotico, al quale viene associato il<br />

recapito telefonico di persona realmente<br />

esistente, allo scopo di arrecarle<br />

o consentire a terzi molestie e<br />

nocumento alla reputazione (Trib.<br />

Trani, 18.2.2003, C. pen. 03, 3956)”.<br />

Quindi, come si vede, il sito<br />

internet è stato ritenuto valido strumento<br />

di offesa della reputazione<br />

altrui.<br />

Tuttavia, adesso, con la<br />

repentina evoluzione dei costumi e<br />

dei mezzi tecnologici, la<br />

Giurisprudenza è stata costretta ad<br />

adeguare i propri giudizi a parametri


“ il sito internet è stato<br />

ritenuto valido strumento<br />

di offesa della reputazione<br />

altrui.”<br />

ancora più incisivi e rigorosi, perché<br />

le sua cognizione ha riguardato<br />

anche i c.d. “diari virtuali”.<br />

L’incipit di questo articolo<br />

riguarda infatti recente sentenza del<br />

Tribunale di Monza, che è stata<br />

riportata nella pagina di cronaca del<br />

Corriere della Sera del 24 u.s..<br />

Ebbene, il Giudice lombardo, occupandosi<br />

di una lite tra ex amici svoltasi<br />

sul Facebook di uno dei due, ha<br />

ritenuto che il messaggio ingiurioso<br />

inserito tra i commenti che accompagnavano<br />

una loro foto, costituisse<br />

diffamazione ex art. 595 comma 3<br />

del c.p., ed ha condannato il reo<br />

anche al risarcimento del danno<br />

morale causato nella misura di 15<br />

mila euro.<br />

Si comprenderà, quindi, che<br />

il nuovo mondo delle comunicazioni<br />

non è una prateria scevra di regole di<br />

comportamento, e che la prudenza e<br />

la cautela, accompagnate dal buon<br />

vivere, non sono mai troppe anche<br />

negli “sfoghi” tra amici, soprattutto<br />

quando questi vengono riportati in<br />

(segue da pag. 41 - la fruizione delle nuove tecnologie)<br />

“Avvocatura e Magistratura,<br />

con funzione complementare,<br />

sono attuatori della norma<br />

“azionata” e quindi della concreta<br />

realizzazione dello Stato<br />

di Dirittoe”<br />

duo, rivolgendosi ad altra figura – il<br />

giudice - a suo modo advocata per<br />

dirimere e giusdicere.<br />

Corollario di queste vesti<br />

sono quindi la necessità di indipendenza,<br />

prestigio e decoro sia dell’avvocatura,<br />

sia della magistratura. Di<br />

converso, assistiamo a una sempre<br />

“La parte lesa” Umberto Ranzatto - da “I Rostri” Anno III n. 2<br />

maggiore attenuazione del ruolo e<br />

dei poteri della magistratura,<br />

anch’essa – a volte – retta, a volte,<br />

con fastidio.<br />

A conclusione della nostra<br />

breve disamina non si intende demonizzare<br />

la tecnologia e le ulteriori<br />

competenze generate dalla stessa. Si<br />

vuole invece segnalare il rischio di<br />

un effetto perverso, forse sino in<br />

fondo non voluto, forse anche collaterale,<br />

dato da una estremizzazione<br />

tecnologica “innestata” - a forza -<br />

nei procedimenti e nel processo.<br />

Questa estremizzazione<br />

comporta la necessità di “governance”<br />

dell’effetto e di nuovi “linguag-<br />

facebook, che molti giovani ritengono,<br />

erroneamente, solo un luogo virtuale.<br />

gi” che non possono tradursi nella<br />

semplice tendenza a “calare” la tecnologia<br />

e l’estremizzazione all’interno<br />

del processo, senza una necessaria<br />

armonizzazione che solo un<br />

“nuovo contesto” può consentire.<br />

Avvocatura e Magistratura,<br />

con funzione complementare, sono<br />

attuatori della norma “azionata” e<br />

quindi della concreta realizzazione<br />

dello Stato di Diritto. Questi semplici<br />

concetti, in passato assiomi dell’ordinamento<br />

sin qui pervenutoci,<br />

pur nell’incedere tumultuoso delle<br />

nuove tecnologie, riteniamo devono<br />

conservare ancora oggi grande consistenza.<br />

45


L'avvocato al cinema<br />

In un precedente numero della<br />

rivista, il titolo dell'articolo di questa<br />

rubrica era “L'avvocato nei libri: dal<br />

dott. Azzecca garbugli all'avv. Guido<br />

Guerrieri”. Notando che i libri in cui<br />

si parla di avvocati sono veramente<br />

numerosi, mi sono incuriosito ed ho<br />

cominciato a cercare i films con<br />

trame a sfondo legale.<br />

Sono riuscito a recuperare per primo<br />

un film in bianco e nero di Pietro<br />

Germi, intitolato “In nome della<br />

legge”, visto che viene citato nei libri<br />

di Gianrico Carofiglio essendo il<br />

preferito del suo personaggio Avv.<br />

Guido Guerrieri. Mio padre me ne<br />

aveva parlato più volte, ma io avevo<br />

visto soltanto la famosa scena finale<br />

dell'arresto, che da cui nasce il titolo.<br />

Non pensavo vi fossero così<br />

tanti films in cui si parla di legge e<br />

diritto, come ho scoperto facendo<br />

ulteriori ricerche: quelli a tema più<br />

strettamente giuridico sono oltre cinquecento<br />

e quelli che più mi affascinano<br />

sono quelli in bianco e nero.<br />

Sarebbe bello poterli visionare<br />

tutti, sia per i giuristi che per i cinefili<br />

tout court, per cui di seguito<br />

riporto una carrellata dei principali<br />

titoli che suggerisco, dividendoli per<br />

categorie ed inserendo l'anno di uscita<br />

ed una succinta indicazione dell'argomento.<br />

In questo lavoro mi ha<br />

aiutato notevolmente un libro della<br />

ormai sistematicamente da me citata<br />

collana Diritto e Rovescio, anche se<br />

ho selezionato i films più antichi e gli<br />

argomenti che più mi colpivano.<br />

LA " PICCOLA PRETURA" E IL<br />

46<br />

IlDirittotrailSerioedilFaceto<br />

Rubrica a cura di Alfredo Saia<br />

PALAZZO DI GIUSTIZIA<br />

- In nome della legge di Pietro Germi<br />

(1949): La piccola pretura nel secondo<br />

dopoguerra;<br />

- Un giorno in Pretura di Steno<br />

(1953): Una tipica giornata d'udienza;<br />

- I mostri di Dino Risi (1963): Le<br />

vicissitudini del ;<br />

- Riuscirà l'avvocato Franco<br />

Benenato a sconfiggere il suo acerrimo<br />

nemico il Pretore Ciccio de<br />

Ingras? di Mino Guerrini (1971):<br />

Teatrino e comicità davanti al giudice.<br />

PRETORI E GIUDICI ISTRUT-<br />

TORI<br />

- Il magistrato di Luigi Zampa<br />

(1959): Il melodramma della giustizia<br />

tra omertà e crisi della famiglia<br />

borghese;<br />

- La Pretora di Lucio Fulci (1976): La<br />

"magistrata" e il filone sexy all'italiana;<br />

- In nome del popolo italiano di Dino<br />

Risi (1971): Un giudice integerrimo e<br />

moralista;<br />

- La grande abbuffata di Marco<br />

Ferreri (1973): Un magistrato turbato<br />

sin dall'infanzia;<br />

- Il giudice e l'assassino di Bertrand<br />

Tavernier (1976): Un giudice di provincia<br />

e lo "squartatore francese ".<br />

L'AMMINISTRAZIONE DELLA<br />

GIUSTIZIA E IL SUO " ECOSI-<br />

STEMA "<br />

- Fascicolo nero di André Cayatte<br />

(1955): L'amministrazione della giustizia<br />

e i suoi problemi;<br />

- La cambiale di Camillo<br />

Mastrocinque (1959): Boom economico,<br />

titoli di credito e falsi testimoni;<br />

- La più bella serata della mia vita di<br />

Ettore Scola (1972): Un processo<br />

burla e le tragiche conseguenze reali.<br />

LA GIURIA POPOLARE E I<br />

SUOI MECCANISMI<br />

- Giuro di dire la verità di George<br />

Archimbaud (1932): Una giuria in<br />

azione in piena Grande Depressione;<br />

- La parola ai giurati di Sidney Lumet<br />

(1957): Psicologia della giuria, tecniche<br />

di persuasione e ragionevole<br />

dubbio;<br />

L'AVVOCATO NEI THRILLER<br />

- I bassifondi di San Francisco di<br />

Nicholas Ray (1949): L'avvocato<br />

redentore;


- I segreti di Filadelfia di Vincent<br />

Sherman (1959): Il giovane avvocato<br />

e la buona società nordamericana;<br />

- Easy Rider di Dennis Hopper<br />

(1969): L'avvocato alcolizzato;<br />

- I guappi di Pasquale Squittieri<br />

(1974): L'avvocato e la camorra;<br />

L'AVVOCATO NELLE COMME-<br />

DIE E NEI MELODRAMMI<br />

- L'avventuriera del piano di sopra di<br />

Raffaello Matarazzo (1941): Visite<br />

notturne in vaso dell'avvocato e<br />

mogli gelose;<br />

- Buonanotte Avvocato di Giorgio<br />

Bianchi (1955): L'avvocato, la bella<br />

signora e il marito geloso.<br />

- A piedi nudi nel parco di Gene Saks<br />

(1967): L'avvocato neo-sposino del<br />

Greenwich Village;<br />

- Love story di Arthur Miller (1970):<br />

Professione legale, differenze sociali<br />

e rapporti amorosi complessi;<br />

- Amarcord di Federico Fellini<br />

(1973): L'avvocato romagnolo felliniano.<br />

PROCESSO MILITARE E DIRIT-<br />

TO IN TEMPO DI GUERRA<br />

- Ero uno sposo di guerra di Howard<br />

Hawks (1949): Amore in guerra e<br />

ritorno problematico in patria;<br />

- L'ammutinamento del Caine di<br />

Edward Dmytryk (1954): La marina<br />

militare;<br />

- Orizzonti di gloria di Stanley<br />

Kubrick (1957): Concordia di fronte<br />

al nemico e fucilazione;<br />

- L'affare della sezione speciale di<br />

Costantin Costa-Gavras (1975):<br />

Parigi occupata e omicidio di un<br />

cadetto tedesco;<br />

PROCESSI STORICI<br />

- Processo e morte di Socrate di<br />

Corrado D'Errico (1939): Dal teatro<br />

al cinema;<br />

- Il verdetto di Lewis Allen (1948):<br />

Crimini di guerra e diritto di difesa;<br />

- Rashomon di Akira Kurosawa<br />

(1950): Un processo nel Giappone<br />

del XII secolo;<br />

- Il processo di Verona di Carlo<br />

Lizzani (1963): I gerarchi fascisti alla<br />

sbarra;<br />

POLITICA, OPINIONE PUBBLI-<br />

CA E GIUSTIZIA NEL CINEMA<br />

- Tempesta su Washington di Otto<br />

Preminger (1962) Il meccanismo<br />

della democrazia parlamentare negli<br />

USA;<br />

- La confessione di Costantin Costa-<br />

Gavras (1970): Lavaggio del cervello,<br />

Praga negli anni Cinquanta e<br />

delitti politici;<br />

- Il caso Mattei di Francesco Rosi<br />

(1972): Una questione italiana e un<br />

avvocato coraggioso.<br />

ERRORE GIUDIZIARIO E<br />

SISTEMA CARCERARIO<br />

- Gli Angeli con la faccia sporca di<br />

Michael Curtiz (1938): Mafia di<br />

quartiere e gangster story;<br />

- Siamo tutti assassini di Andrè<br />

Cayatte (1952): Pena di morte e<br />

riflessioni;<br />

- Dov'é la libertà di Roberto<br />

Rossellini (1954): Preferire il carcere<br />

alla vita in società;<br />

- Indagine su un cittadino al di sopra<br />

di ogni sospetto di Elio Petri (1970):<br />

Depistaggi e sospetti;<br />

CINEMA DELITTO E CRIMINA-<br />

LITA' ORGANIZZATA<br />

- Processo alla città di Luigi Zampa<br />

(1952): La camorra d'inizio<br />

Novecento e il processo Cuocolo;<br />

- Confessione di un Commissario di<br />

Polizia al Procuratore della<br />

Repubblica di Damiano Damiani<br />

(1971) Un magistrato contro la criminalità<br />

organizzata;<br />

- Il padrino di Francis Ford Coppola<br />

(1972): Diritto e Regole d'onore;<br />

OMICIDIO E VENDETTA<br />

- Imputato, alzatevi di Mario Mattòli<br />

(1939): Il primo vero film comico del<br />

cinema italiano;<br />

- Il caso Paradine di Alfred<br />

Hitchcock (1947): Un caso di omicidio<br />

in famiglia;<br />

- Testimone d'accusa di Billy Wilder<br />

(1957): L'omicidio di un'anziana<br />

vedova;<br />

UXORICIDIO E DELITTO D'O-<br />

NORE<br />

- Il caso Maurizius di Julien Duvivier<br />

(1954): Uxoricidio ed ergastolo;<br />

- La finestra sui cortile di Alfred<br />

Hitchcock (1954): Dubbi matrimoniali<br />

e investigazione su un uxoricidio;<br />

- Divorzio all'italiana di Pietro Germi<br />

(1962): Passione e delitto d'onore;<br />

- Divorzio alla siciliana di Enzo Di<br />

Gianni (1963): omicidi in serie per<br />

amore (e gelosia);<br />

- Sedotta ed abbandonata di Pietro<br />

Germi (1964): Delitto d'onore in<br />

Sicilia.<br />

MATRIMONIO E DIRITTO DI<br />

FAMIGLIA<br />

- Altri tempi di Alessandro Blasetti<br />

(1952): ll processo di Frine e la<br />

"maggiorata";<br />

- La legge è legge di Christian-Jaque<br />

(1958): Errori e fraintendimenti su<br />

nascita e cittadinanza;<br />

- Ieri, oggi, domani di Vittorio De<br />

Sica (1963): La maternità finalizzata<br />

a evitare l'arresto;<br />

- Matrimonio all'Italiana di Vittorio<br />

De Sica (1964): Matrimonio in punto<br />

dì morte.<br />

Molti di questi titoli sono famosi,<br />

altri meno conosciuti; a questo punto<br />

non resta che fare una selezione e trovare<br />

queste pellicole ormai datate,<br />

buona visione!<br />

47


48<br />

L’occhio di Taleium Neleium<br />

L’Avvocato con le mani sul codice è la<br />

collega Nadia Lionti che ringraziamo

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