30.05.2013 Views

Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

confronti si producono gli effetti<br />

lesivi civili suscettibili di risarcimento.<br />

Entrambe le figure (persona<br />

offesa/danneggiato civile) sono ravvisabili<br />

nel figlio minore privato del<br />

diritto di visita del padre.<br />

Detta applicazione è il riflesso<br />

diretto in campo penale della novella<br />

dell’art. 155 del codice civile e<br />

del nuovo regime dell’affidamento<br />

condiviso.<br />

Ulteriore conferma della possibilità<br />

di interpretare evolutivamente<br />

l’art. 388 cod. pen. in guisa da consentire<br />

l’individuazione del minore<br />

almeno quale danneggiato civile<br />

(ma, ad avviso di chi scrive, anche<br />

quale persona offesa in senso penalistico)<br />

è possibile desumere<br />

dal nuovo articolo 709ter<br />

del cod. proc. civ. che<br />

al comma II° n. 2) prevede<br />

in caso di inadempienze e<br />

violazioni sulle modalità<br />

dell’affidamento la possibilità<br />

di disporre il >.<br />

Il nucleo fondamentale<br />

del regime dell’affidamento<br />

condiviso è che<br />

nella disgregazione del rapporto<br />

coniugale entrambi i genitori devono<br />

mantenere inalterato il proprio paritetico<br />

ruolo genitoriale. L’istituto<br />

prescelto è apicalmente incentrato<br />

sulla distinzione tra: coppia coniugale<br />

e coppia genitoriale. La crisi della<br />

coppia, secondo il sistema della<br />

legge, può incidere solo sulla prima<br />

(coppia coniugale) e quanto meno<br />

sulla seconda (coppia genitoriale).<br />

Da qui anche un nuovo assetto<br />

del regime di affidamento incentrato<br />

sul principio della tutela esclusiva<br />

dell’interesse dei minori.<br />

L’art.155 cod. civ., come novellato<br />

dalla recente riforma del 2006<br />

ed ispirato al principio della bi-genitorialità,<br />

così recita: “Anche in caso<br />

di separazione personale dei genitori,<br />

il figlio minore ha il diritto di<br />

mantenere un rapporto equilibrato e<br />

continuativo con ciascuno di essi, di<br />

ricevere cura, educazione e istruzione<br />

da entrambi e di conservare rapporti<br />

significativi con gli ascendenti<br />

e con parenti di ciascun ramo genitoriale”.<br />

Il cosiddetto diritto di visita non<br />

esiste più nell’ambito del nuovo articolo<br />

155.<br />

Vi sono due coniugi coaffidatari<br />

e la >. Il<br />

c.d. diritto di visita è ora sostanzialmente<br />

la modalità con cui il genitore<br />

non collocatario esercita i suoi diritti-doveri<br />

nei confronti dei figli –<br />

derivazione, forma affievolita o<br />

ridotta per l’esercizio del fondamentale<br />

“diritto-dovere” di entrambi i<br />

genitori di mantenere, istruire ed<br />

educare la prole di cui all’art. 30<br />

comma I° della costituzione e all’art.<br />

147 del cod. civ.<br />

Il bene giuridico tutelato dal<br />

reato p. e p. dall’art. 388 co. II° del<br />

codice penale – secondo una interpretazione<br />

evolutiva alla luce del<br />

novellato articolo 155 del codice<br />

civile e del principio di bigenitorialità<br />

- è, quindi, non solo l’autorità<br />

della decisione giudiziaria, non solo<br />

il diritto del genitore non collocatario<br />

a “visitare” il figlio, ma, in primis<br />

et ante omnia, il diritto soggettivo<br />

di rango costituzionale (art. 30)<br />

del figlio a mantenere un rapporto<br />

equilibrato e continuativo con ciascun<br />

genitore.<br />

La posizione soggettiva attiva<br />

del figlio (diritto soggettivo) espressamente<br />

individuata ora dall’articolo<br />

155 del cod. civ. – oggetto della tutela<br />

penale o, per quel che qui rileva,<br />

comunque lesa ed esposta a pericolo<br />

e fonte di danno civilmente risarcibile<br />

ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod.<br />

pen. – è in ogni modo complementare<br />

al diritto-dovere del padre di mantenere,<br />

istruire ed educare i figli<br />

costituzionalizzato ex art. 30 e già<br />

previsto dal classico art. 147 cod.<br />

civ.<br />

* * *<br />

Nel sistema previgente – dell’art.<br />

155 cod. civ. ante riforma - non<br />

v’è chi non s’accorga di<br />

come, sotto l’egida astrattamente<br />

nobile dell’interesse<br />

morale e materiale<br />

della prole, in realtà, la<br />

scelta monogenitoriale si<br />

traduceva in un retaggio<br />

della visione che negava<br />

la centralità del minore<br />

nella vicenda familiare,<br />

considerandolo non come<br />

soggetto bensì come<br />

oggetto della separazione,<br />

costretto a subire le<br />

conseguenze di una vicenda<br />

processuale instaurata e condotta<br />

da altri.<br />

Ciò che, sin dalle prime letture,<br />

emerge, con dirompente evidenza, è<br />

il radicale cambiamento della prospettiva<br />

- in termini pedagogici si<br />

parlerebbe di “visione puerocentrica”<br />

- dalla quale prende le mosse la<br />

riforma; il minore diviene davvero<br />

punto di riferimento centrale. La<br />

riforma dell’art. 155 ha introdotto<br />

una vera e propria rivoluzione<br />

copernicana nel sistema solare<br />

della famiglia: il figlio è come “il<br />

sole attorno al quale ruota tutto il<br />

sistema solare della famiglia e cioè i<br />

due genitori” ed oggi gli ascendenti<br />

e parenti.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!