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Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

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Leggendo un passo di un forte<br />

esponente dell’Illuminismo mi sono<br />

trovata a riflettere su eventuali problemi<br />

di cui la nuova società del<br />

diritto soffre.<br />

La nuova classe dei giuristi<br />

sarà rappresentata da coloro che<br />

oggi sono impegnati in uno “studio<br />

matto e disperatissimo” di leopardiana<br />

memoria: grossi, massicci e<br />

impolverati tomi di diritto in cui è<br />

estrinsecata un’intera disciplina.<br />

Ciò che invece non si studia,<br />

che non si impara è la Scienza<br />

dell’Interpretazione.<br />

Interpretare significa stimare,<br />

valutare, indovinare, ma soprattutto<br />

cogliere il significato, carpire quella<br />

parte di realtà extra-linguistica a cui<br />

un certo significante fa riferimento.<br />

Mi chiedo allora: oggi come<br />

oggi si sa “interpretare”?<br />

Si prenda come esempio limite<br />

un avvocato cui si affida il compito<br />

di scrivere un atto processuale<br />

inerente una controversia che vede<br />

due parti in giudizio.<br />

L’avvocato oggi sarebbe perfettamente<br />

in grado di scrivere una<br />

memoria per l’attore ed una per il<br />

convenuto: sarebbe cioè in grado di<br />

utilizzare l’arte dell’interpretazione<br />

della legge finalizzata alla vittoria<br />

dell’una o dell’altra parte.<br />

Non sfugge forse qualcosa?<br />

Non siamo forse di fronte ad<br />

una visione del diritto dai contorni<br />

troppo sfumati?<br />

10<br />

IL VIVAIO<br />

La <strong>Rivista</strong> è lieta di offrire spazio a “nuove leve dell’approfondimento giuridico”.<br />

Il loro entusiasmo dà a queste pagine e a quelle che verranno nei prossimi numeri<br />

il senso di una scommessa sul futuro<br />

“IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO”<br />

di Carla Maria <strong>Milisenna</strong><br />

È questa un’interpretazione<br />

troppo soggettiva della legge o<br />

siamo solo di fronte alla purezza<br />

della iurisprudentia?<br />

L.A.Muratori ne “I difetti<br />

della giurisprudenza”, enumera<br />

difetti intrinseci ed estrinseci della<br />

giurisprudenza: vi sono difetti che<br />

possono essere corretti, altri invece,<br />

a suo dire, ineliminabili.<br />

Tra questi ultimi vi è proprio<br />

la difficoltà di interpretare la volontà<br />

originaria del legislatore, la inevitabile<br />

difformità di giudizio e di<br />

mentalità degli uomini chiamati ad<br />

applicare le leggi.<br />

Eppure abbiamo una chiara<br />

classificazione delle forme di interpretazione<br />

che i giuristi possono utilizzare,<br />

ma siamo veramente certi<br />

che oggi si riesca a rispettarne i limiti?<br />

Questo problema ci accompagna<br />

da secoli, ma con il tempo assistiamo<br />

ad un continuo prodursi di<br />

norme su norme che acuiscono tale<br />

limite.<br />

Non siamo forse di fronte ad<br />

un fenomeno che porterà giudici,<br />

avvocati, e tutti coloro che rappresentano<br />

la classe dei giuristi ad una<br />

interpretazione eccessivamente<br />

estensiva del diritto?<br />

“In claris non fit interpretatio”:<br />

la legge deve essere generale ed<br />

astratta per poter essere meglio<br />

applicabile al caso concreto.<br />

Oggi si tende ad oltrepassare il<br />

confine della “necessaria e utile”<br />

interpretazione e sconfinare nel<br />

limbo della discrezionalità.<br />

Nel 1930 nacque il codice<br />

penale, nel 1942 il codice civile, nel<br />

1948 la Costituzione: tanto lavoro,<br />

tanti progetti per costruire il Diritto,<br />

per risolvere la secolare “lotta di<br />

tutti contro tutti”.<br />

Abbiamo ricevuto in eredità<br />

dal legislatore un ampio ventaglio di<br />

disciplina, abbiamo a disposizione i<br />

mezzi per risolvere ogni controversia,<br />

ma ciò evidentemente non basta.<br />

Grazie all’interpretazione possiamo<br />

desumere da ogni disposizione di<br />

questi codici la norma in esse contenuta,<br />

possiamo arrivare al nucleo<br />

della legge.<br />

Si assiste oggi ad un proliferare<br />

di disposizioni che necessita più<br />

che mai di questa attività intellettiva:<br />

una stessa parola può estrinsecare<br />

più significati applicabili in modi<br />

differenti in base al contesto di riferimento.<br />

Forse, dato che abbiamo le<br />

basi, gli elementa per arrivare alla<br />

soluzione, il problema potrebbe<br />

essere l’errato e distorto uso che di<br />

tali strumenti legislativi viene fatto.<br />

Mi chiedo quindi: l’uomo,

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