Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna
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RIFLESSI PENALISTICI<br />
DELLA “VISIONE PUEROCENTRICA”<br />
NELL’AMBITO<br />
DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO.<br />
Per la prima volta in Italia - non<br />
è dato rinvenire, infatti, precedenti<br />
editi nella giurisprudenza, sia di<br />
merito che di legittimità - è stata<br />
ammessa la costituzione di parte<br />
civile del figlio minore nei confronti<br />
della madre, imputata del reato di<br />
cui all’art. 388 del codice penale<br />
(elusione di un provvedimento del<br />
giudice concernente l’affidamento di<br />
un minore).<br />
All’imputata era stato contestato<br />
il delitto p. e p. dall’art. 388<br />
comma II cod. pen. per avere eluso<br />
l’esecuzione del provvedimento<br />
emesso dal Presidente del Tribunale<br />
di Nicosia, in sede di separazione di<br />
coniugi, riguardante l’affidamento<br />
del figlio minore, rifiutando con pretesti<br />
che questi potesse vedere il<br />
padre.<br />
In una occasione l’imputata,<br />
infatti, aveva impedito al padre di<br />
esercitare il cosiddetto diritto di visita<br />
o, più esattamente, aveva privato<br />
il piccolo della possibilità di vedere<br />
suo padre, comunicando a quest’ultimo<br />
falsamente che il minore era<br />
impossibilitato ad uscire di casa perché<br />
malato, mentre, in realtà, lo stesso,<br />
non risultava affetto da alcuna<br />
patologia che potesse impedirgli di<br />
uscire e stare col padre.<br />
Nei confronti della donna si<br />
sono costituiti parte civile:<br />
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l non solo il marito-padre del minore,<br />
titolare del cosiddetto diritto di visita;<br />
l ma anche il minore.<br />
Chi scrive, come legale del<br />
padre separato, ha chiesto ed ottenuto<br />
di costituirsi parte civile per<br />
entrambi: sia per il genitore in proprio,<br />
sia per il minore stesso.<br />
Il Tribunale ha ritenuto la legit-<br />
timazione ed ha ammesso la costituzione<br />
del figlio minore, affermando,<br />
quindi, il principio di diritto che<br />
per il mancato rispetto dei provvedimenti<br />
in materia di affidamento e di<br />
diritto di visita, il genitore danneggiato<br />
può costituirsi sia in proprio,<br />
sia in nome e per conto del figlio<br />
minore (peraltro senza bisogno di<br />
autorizzazione del giudice tutelare).<br />
di Salvatore Timpanao<br />
AMMESSA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL<br />
FIGLIO MINORE NEI CONFRONTI DELLA MADRE IMPUTATA DEL REATO DI MANCATA<br />
ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE<br />
Le argomentazioni poste a fondamento<br />
della innovativa costituzione<br />
di parte civile del figlio minore -<br />
di cui si ripete non si rinvengono<br />
precedenti editi - sono, in sintesi, le<br />
seguenti:<br />
In primo luogo occorre evidenziare<br />
che il minore è, ad un tempo,<br />
persona offesa-soggetto passivo del<br />
reato (cioè vittima) e danneggiato<br />
civile (persona danneggiata civilmente)<br />
dal delitto di mancata esecuzione<br />
dolosa di un provvedimento<br />
del giudice previsto e punito dall’articolo<br />
388 comma II° del codice<br />
penale.<br />
Il reato contestato ha natura<br />
plurioffensiva e lede, ad un tempo:<br />
l il bene giuridico dell’autorità della<br />
decisione giudiziaria (provvedimento<br />
concernente l’affidamento di<br />
minori) oggetto dell’elusione ed<br />
l il diritto del figlio minore in quanto:<br />
titolare della posizione giuridica<br />
tutelata dalla decisione stessa e del<br />
diritto a mantenere con il proprio<br />
genitore un rapporto equilibrato e<br />
continuativo attraverso la modalità,<br />
precipuamente nell’interesse proprio,<br />
del cosiddetto “diritto di visita”<br />
da parte genitore non collocatario.<br />
Nella fattispecie vi è, pertanto,<br />
coincidenza tra la persona offesa dal<br />
reato in senso penalistico e danneggiato<br />
civile, cioè soggetto nei cui