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Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

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RIFLESSI PENALISTICI<br />

DELLA “VISIONE PUEROCENTRICA”<br />

NELL’AMBITO<br />

DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO.<br />

Per la prima volta in Italia - non<br />

è dato rinvenire, infatti, precedenti<br />

editi nella giurisprudenza, sia di<br />

merito che di legittimità - è stata<br />

ammessa la costituzione di parte<br />

civile del figlio minore nei confronti<br />

della madre, imputata del reato di<br />

cui all’art. 388 del codice penale<br />

(elusione di un provvedimento del<br />

giudice concernente l’affidamento di<br />

un minore).<br />

All’imputata era stato contestato<br />

il delitto p. e p. dall’art. 388<br />

comma II cod. pen. per avere eluso<br />

l’esecuzione del provvedimento<br />

emesso dal Presidente del Tribunale<br />

di Nicosia, in sede di separazione di<br />

coniugi, riguardante l’affidamento<br />

del figlio minore, rifiutando con pretesti<br />

che questi potesse vedere il<br />

padre.<br />

In una occasione l’imputata,<br />

infatti, aveva impedito al padre di<br />

esercitare il cosiddetto diritto di visita<br />

o, più esattamente, aveva privato<br />

il piccolo della possibilità di vedere<br />

suo padre, comunicando a quest’ultimo<br />

falsamente che il minore era<br />

impossibilitato ad uscire di casa perché<br />

malato, mentre, in realtà, lo stesso,<br />

non risultava affetto da alcuna<br />

patologia che potesse impedirgli di<br />

uscire e stare col padre.<br />

Nei confronti della donna si<br />

sono costituiti parte civile:<br />

34<br />

l non solo il marito-padre del minore,<br />

titolare del cosiddetto diritto di visita;<br />

l ma anche il minore.<br />

Chi scrive, come legale del<br />

padre separato, ha chiesto ed ottenuto<br />

di costituirsi parte civile per<br />

entrambi: sia per il genitore in proprio,<br />

sia per il minore stesso.<br />

Il Tribunale ha ritenuto la legit-<br />

timazione ed ha ammesso la costituzione<br />

del figlio minore, affermando,<br />

quindi, il principio di diritto che<br />

per il mancato rispetto dei provvedimenti<br />

in materia di affidamento e di<br />

diritto di visita, il genitore danneggiato<br />

può costituirsi sia in proprio,<br />

sia in nome e per conto del figlio<br />

minore (peraltro senza bisogno di<br />

autorizzazione del giudice tutelare).<br />

di Salvatore Timpanao<br />

AMMESSA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL<br />

FIGLIO MINORE NEI CONFRONTI DELLA MADRE IMPUTATA DEL REATO DI MANCATA<br />

ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE<br />

Le argomentazioni poste a fondamento<br />

della innovativa costituzione<br />

di parte civile del figlio minore -<br />

di cui si ripete non si rinvengono<br />

precedenti editi - sono, in sintesi, le<br />

seguenti:<br />

In primo luogo occorre evidenziare<br />

che il minore è, ad un tempo,<br />

persona offesa-soggetto passivo del<br />

reato (cioè vittima) e danneggiato<br />

civile (persona danneggiata civilmente)<br />

dal delitto di mancata esecuzione<br />

dolosa di un provvedimento<br />

del giudice previsto e punito dall’articolo<br />

388 comma II° del codice<br />

penale.<br />

Il reato contestato ha natura<br />

plurioffensiva e lede, ad un tempo:<br />

l il bene giuridico dell’autorità della<br />

decisione giudiziaria (provvedimento<br />

concernente l’affidamento di<br />

minori) oggetto dell’elusione ed<br />

l il diritto del figlio minore in quanto:<br />

titolare della posizione giuridica<br />

tutelata dalla decisione stessa e del<br />

diritto a mantenere con il proprio<br />

genitore un rapporto equilibrato e<br />

continuativo attraverso la modalità,<br />

precipuamente nell’interesse proprio,<br />

del cosiddetto “diritto di visita”<br />

da parte genitore non collocatario.<br />

Nella fattispecie vi è, pertanto,<br />

coincidenza tra la persona offesa dal<br />

reato in senso penalistico e danneggiato<br />

civile, cioè soggetto nei cui

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