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Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

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“ il sito internet è stato<br />

ritenuto valido strumento<br />

di offesa della reputazione<br />

altrui.”<br />

ancora più incisivi e rigorosi, perché<br />

le sua cognizione ha riguardato<br />

anche i c.d. “diari virtuali”.<br />

L’incipit di questo articolo<br />

riguarda infatti recente sentenza del<br />

Tribunale di Monza, che è stata<br />

riportata nella pagina di cronaca del<br />

Corriere della Sera del 24 u.s..<br />

Ebbene, il Giudice lombardo, occupandosi<br />

di una lite tra ex amici svoltasi<br />

sul Facebook di uno dei due, ha<br />

ritenuto che il messaggio ingiurioso<br />

inserito tra i commenti che accompagnavano<br />

una loro foto, costituisse<br />

diffamazione ex art. 595 comma 3<br />

del c.p., ed ha condannato il reo<br />

anche al risarcimento del danno<br />

morale causato nella misura di 15<br />

mila euro.<br />

Si comprenderà, quindi, che<br />

il nuovo mondo delle comunicazioni<br />

non è una prateria scevra di regole di<br />

comportamento, e che la prudenza e<br />

la cautela, accompagnate dal buon<br />

vivere, non sono mai troppe anche<br />

negli “sfoghi” tra amici, soprattutto<br />

quando questi vengono riportati in<br />

(segue da pag. 41 - la fruizione delle nuove tecnologie)<br />

“Avvocatura e Magistratura,<br />

con funzione complementare,<br />

sono attuatori della norma<br />

“azionata” e quindi della concreta<br />

realizzazione dello Stato<br />

di Dirittoe”<br />

duo, rivolgendosi ad altra figura – il<br />

giudice - a suo modo advocata per<br />

dirimere e giusdicere.<br />

Corollario di queste vesti<br />

sono quindi la necessità di indipendenza,<br />

prestigio e decoro sia dell’avvocatura,<br />

sia della magistratura. Di<br />

converso, assistiamo a una sempre<br />

“La parte lesa” Umberto Ranzatto - da “I Rostri” Anno III n. 2<br />

maggiore attenuazione del ruolo e<br />

dei poteri della magistratura,<br />

anch’essa – a volte – retta, a volte,<br />

con fastidio.<br />

A conclusione della nostra<br />

breve disamina non si intende demonizzare<br />

la tecnologia e le ulteriori<br />

competenze generate dalla stessa. Si<br />

vuole invece segnalare il rischio di<br />

un effetto perverso, forse sino in<br />

fondo non voluto, forse anche collaterale,<br />

dato da una estremizzazione<br />

tecnologica “innestata” - a forza -<br />

nei procedimenti e nel processo.<br />

Questa estremizzazione<br />

comporta la necessità di “governance”<br />

dell’effetto e di nuovi “linguag-<br />

facebook, che molti giovani ritengono,<br />

erroneamente, solo un luogo virtuale.<br />

gi” che non possono tradursi nella<br />

semplice tendenza a “calare” la tecnologia<br />

e l’estremizzazione all’interno<br />

del processo, senza una necessaria<br />

armonizzazione che solo un<br />

“nuovo contesto” può consentire.<br />

Avvocatura e Magistratura,<br />

con funzione complementare, sono<br />

attuatori della norma “azionata” e<br />

quindi della concreta realizzazione<br />

dello Stato di Diritto. Questi semplici<br />

concetti, in passato assiomi dell’ordinamento<br />

sin qui pervenutoci,<br />

pur nell’incedere tumultuoso delle<br />

nuove tecnologie, riteniamo devono<br />

conservare ancora oggi grande consistenza.<br />

45

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