Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna
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“Si sostiene che le ipotesi definite<br />
di ‘concussione ambientale’<br />
o di ‘estorsione ambientale’<br />
non sono che autentiche<br />
ipotesi di corruzione”<br />
Così, nel caso in esame, il vantaggio<br />
diretto del privato non è quello di<br />
scavalcare gli altri, ma quello di non<br />
essere pregiudicato rispetto ai suoi<br />
concorrenti, di evitare il danno che<br />
gli deriva dalla lesione del suo diritto<br />
ad una competizione alla pari.<br />
Nella giurisprudenza di merito,<br />
poi, valorizzando la contiguità esistente<br />
tra estorsione e concussione,<br />
essendo in entrambe il nucleo di disvalore<br />
ancorato alla coazione psichica<br />
relativa, la formula del condizionamento<br />
ambientale è stata esportata<br />
al di fuori del particolare ambito<br />
dei delitti contro la P.A. nel quale era<br />
originariamente maturata, fino a<br />
configurare una ‘estorsione ambientale’.<br />
Precisamente, il Tribunale di<br />
Vercelli 2/2/95 ha ritenuto che la<br />
semplice richiesta avente ad oggetto<br />
l’erogazione di contributi per la<br />
costruzione dell’erigenda sede locale<br />
di un partito, formulata da un politico<br />
nei confronti di un imprenditore<br />
precedentemente agevolato nel conseguimento<br />
di incarichi professionali<br />
pubblici, integra gli estremi della<br />
minaccia ex art. 629 c.p.. Si ritiene,<br />
cioè, che l’estorsione sia collegata al<br />
contesto ambientale, culturale e<br />
politico in cui viene subdolamente<br />
operata..<br />
Si sostiene, allora, che le ipotesi<br />
definite di ‘concussione ambientale’<br />
o di ‘estorsione ambientale’ non<br />
sono che autentiche ipotesi di corruzione:<br />
nell’atteggiamento del p.u.<br />
che, avendo solo latamente costretto<br />
o indotto il privato a versare una<br />
somma di danaro, ne accetta l’offerta<br />
o la promessa, è ravvisabile quella<br />
adesione al pactum sceleris propria<br />
della corruzione.<br />
30<br />
In questi casi potrebbe parlarsi<br />
di ‘corruzione ambientale’, ma solo<br />
per indicare descrittivamente un<br />
normale fenomeno di corruzione in<br />
cui, quale elemento peculiare, si<br />
inserisce un condizionamento<br />
ambientale, nel senso che è quest’ultimo<br />
-sia pure attraverso la tacita<br />
conferma proveniente dal pubblico<br />
agente - ad indurre il privato ad<br />
assumere quella illecita iniziativa al<br />
mercimonio delle pubbliche funzioni,<br />
che gli conferisce la veste di ‘corruttore’.<br />
L’esistenza di interferenze<br />
esterne nulla toglierebbe alla sussunzione<br />
dell’ipotesi in questione<br />
nel dettato dell’art. 319 c.p., potendo<br />
semmai essere oggetto di valutazione<br />
giudiziale in sede di commisurazione<br />
della pena ex art. 133 c.p., ai<br />
fini di un trattamento più favorevole<br />
(sotto il profilo della colpevolezza)<br />
per il privato corruttore.<br />
Del resto, che il condizionamento<br />
ambientale non possa escludere<br />
(ma eventualmente solo attenuare)<br />
la penale responsabilità del<br />
privato a titolo di corruzione,<br />
potrebbe desumersi, ove sia consentito,<br />
da un parallelismo (che sovente<br />
la stessa giurisprudenza opera in<br />
tema di corruzione) con il diritto<br />
civile, ove si consideri che neppure<br />
il contratto privatistico è annullabile<br />
per il timore reverenziale di uno dei<br />
contraenti (art. 1437 c.c.).<br />
Il discorso non dovrebbe mutare<br />
ove il condizionamento dell’ambiente<br />
circostante abbia operato sul<br />
p.u. o incaricato di p.s., spingendolo<br />
ad accettare le sollecitazioni del corruttore.<br />
Anche qui si verserebbe in una<br />
ipotesi di corruzione, sia pure con la<br />
particolare aggettivazione ‘ambientale’.<br />
Tuttavia, in tal caso, la valutazione<br />
giudiziale ex art. 133 c.p. non<br />
potrebbe operare allo stesso modo<br />
che per il privato corruttore, posto<br />
che potrebbe essere ritenuta una<br />
aggravante la circostanza di aver<br />
ceduto al condizionamento ambientale,<br />
imponendo la veste pubblica, al<br />
p.u., un maggior autocontrollo<br />
rispetto ad interferenze condizionanti<br />
esterne.<br />
Concludendo, la prevalente dottrina<br />
(Fiandaca e Musco) ritiene che<br />
le leggi di riforma sui reati contro la<br />
PA sinora emanate (l 86/1990 e L.<br />
234/1997 e la recente 300/2000) non<br />
siano state sufficienti a combattere<br />
la corruzione “sistemica” e in una<br />
prospettiva de jure condendo, propone<br />
un ulteriore intervento del legislatore<br />
volto a rendere più rigoroso il<br />
controllo penale: a) eliminando la<br />
tradizionale distinzione tra i due<br />
reati di concussione e corruzione, in<br />
modo da aggirare il problema del<br />
relativo accertamento probatorio e<br />
riformulare la corruzione come un<br />
unico reato di portata generalissima<br />
con inasprimento delle pene principali;<br />
b) per altro verso, allo scopo di<br />
creare varchi nel muro di omertà che<br />
normalmente cementa i soggetti del<br />
patto corruttivo, si propone di introdurre<br />
una “causa di non punibilità” a<br />
favore del soggetto che, prima di<br />
essere indagato spontaneamente<br />
“la Convenzione Europea sulla<br />
Corruzione fatta a Strasburgo il 4<br />
novembre 1999 impone a tutti gli<br />
Stati membri determinati obblighi<br />
di attuazione al fine di uniformare<br />
ed armonizzare le forme di tutela<br />
contro il fenomeno corruttivo”<br />
denunci il fatto; c) si propone, infine,<br />
un’ ulteriore riforma dell’abuso<br />
di ufficio al fine di distinguere ancora<br />
più nettamente l’abuso penalmente<br />
rilevante dalla semplice illegittimità<br />
o irregolarità amministrativa.<br />
Va infine citata la Convenzione<br />
Europea sulla Corruzione fatta a<br />
Strasburgo il 4 novembre 1999 che<br />
impone a tutti gli Stati membri,<br />
inclusa l’Italia, determinati obblighi<br />
di attuazione al fine di uniformare ed<br />
armonizzare le forme di tutela contro<br />
il fenomeno corruttivo, diffuso in<br />
tutta Europa.