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Rivista n 1- 2010.bisAqxd - Dott. Vito CM Milisenna

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“Si sostiene che le ipotesi definite<br />

di ‘concussione ambientale’<br />

o di ‘estorsione ambientale’<br />

non sono che autentiche<br />

ipotesi di corruzione”<br />

Così, nel caso in esame, il vantaggio<br />

diretto del privato non è quello di<br />

scavalcare gli altri, ma quello di non<br />

essere pregiudicato rispetto ai suoi<br />

concorrenti, di evitare il danno che<br />

gli deriva dalla lesione del suo diritto<br />

ad una competizione alla pari.<br />

Nella giurisprudenza di merito,<br />

poi, valorizzando la contiguità esistente<br />

tra estorsione e concussione,<br />

essendo in entrambe il nucleo di disvalore<br />

ancorato alla coazione psichica<br />

relativa, la formula del condizionamento<br />

ambientale è stata esportata<br />

al di fuori del particolare ambito<br />

dei delitti contro la P.A. nel quale era<br />

originariamente maturata, fino a<br />

configurare una ‘estorsione ambientale’.<br />

Precisamente, il Tribunale di<br />

Vercelli 2/2/95 ha ritenuto che la<br />

semplice richiesta avente ad oggetto<br />

l’erogazione di contributi per la<br />

costruzione dell’erigenda sede locale<br />

di un partito, formulata da un politico<br />

nei confronti di un imprenditore<br />

precedentemente agevolato nel conseguimento<br />

di incarichi professionali<br />

pubblici, integra gli estremi della<br />

minaccia ex art. 629 c.p.. Si ritiene,<br />

cioè, che l’estorsione sia collegata al<br />

contesto ambientale, culturale e<br />

politico in cui viene subdolamente<br />

operata..<br />

Si sostiene, allora, che le ipotesi<br />

definite di ‘concussione ambientale’<br />

o di ‘estorsione ambientale’ non<br />

sono che autentiche ipotesi di corruzione:<br />

nell’atteggiamento del p.u.<br />

che, avendo solo latamente costretto<br />

o indotto il privato a versare una<br />

somma di danaro, ne accetta l’offerta<br />

o la promessa, è ravvisabile quella<br />

adesione al pactum sceleris propria<br />

della corruzione.<br />

30<br />

In questi casi potrebbe parlarsi<br />

di ‘corruzione ambientale’, ma solo<br />

per indicare descrittivamente un<br />

normale fenomeno di corruzione in<br />

cui, quale elemento peculiare, si<br />

inserisce un condizionamento<br />

ambientale, nel senso che è quest’ultimo<br />

-sia pure attraverso la tacita<br />

conferma proveniente dal pubblico<br />

agente - ad indurre il privato ad<br />

assumere quella illecita iniziativa al<br />

mercimonio delle pubbliche funzioni,<br />

che gli conferisce la veste di ‘corruttore’.<br />

L’esistenza di interferenze<br />

esterne nulla toglierebbe alla sussunzione<br />

dell’ipotesi in questione<br />

nel dettato dell’art. 319 c.p., potendo<br />

semmai essere oggetto di valutazione<br />

giudiziale in sede di commisurazione<br />

della pena ex art. 133 c.p., ai<br />

fini di un trattamento più favorevole<br />

(sotto il profilo della colpevolezza)<br />

per il privato corruttore.<br />

Del resto, che il condizionamento<br />

ambientale non possa escludere<br />

(ma eventualmente solo attenuare)<br />

la penale responsabilità del<br />

privato a titolo di corruzione,<br />

potrebbe desumersi, ove sia consentito,<br />

da un parallelismo (che sovente<br />

la stessa giurisprudenza opera in<br />

tema di corruzione) con il diritto<br />

civile, ove si consideri che neppure<br />

il contratto privatistico è annullabile<br />

per il timore reverenziale di uno dei<br />

contraenti (art. 1437 c.c.).<br />

Il discorso non dovrebbe mutare<br />

ove il condizionamento dell’ambiente<br />

circostante abbia operato sul<br />

p.u. o incaricato di p.s., spingendolo<br />

ad accettare le sollecitazioni del corruttore.<br />

Anche qui si verserebbe in una<br />

ipotesi di corruzione, sia pure con la<br />

particolare aggettivazione ‘ambientale’.<br />

Tuttavia, in tal caso, la valutazione<br />

giudiziale ex art. 133 c.p. non<br />

potrebbe operare allo stesso modo<br />

che per il privato corruttore, posto<br />

che potrebbe essere ritenuta una<br />

aggravante la circostanza di aver<br />

ceduto al condizionamento ambientale,<br />

imponendo la veste pubblica, al<br />

p.u., un maggior autocontrollo<br />

rispetto ad interferenze condizionanti<br />

esterne.<br />

Concludendo, la prevalente dottrina<br />

(Fiandaca e Musco) ritiene che<br />

le leggi di riforma sui reati contro la<br />

PA sinora emanate (l 86/1990 e L.<br />

234/1997 e la recente 300/2000) non<br />

siano state sufficienti a combattere<br />

la corruzione “sistemica” e in una<br />

prospettiva de jure condendo, propone<br />

un ulteriore intervento del legislatore<br />

volto a rendere più rigoroso il<br />

controllo penale: a) eliminando la<br />

tradizionale distinzione tra i due<br />

reati di concussione e corruzione, in<br />

modo da aggirare il problema del<br />

relativo accertamento probatorio e<br />

riformulare la corruzione come un<br />

unico reato di portata generalissima<br />

con inasprimento delle pene principali;<br />

b) per altro verso, allo scopo di<br />

creare varchi nel muro di omertà che<br />

normalmente cementa i soggetti del<br />

patto corruttivo, si propone di introdurre<br />

una “causa di non punibilità” a<br />

favore del soggetto che, prima di<br />

essere indagato spontaneamente<br />

“la Convenzione Europea sulla<br />

Corruzione fatta a Strasburgo il 4<br />

novembre 1999 impone a tutti gli<br />

Stati membri determinati obblighi<br />

di attuazione al fine di uniformare<br />

ed armonizzare le forme di tutela<br />

contro il fenomeno corruttivo”<br />

denunci il fatto; c) si propone, infine,<br />

un’ ulteriore riforma dell’abuso<br />

di ufficio al fine di distinguere ancora<br />

più nettamente l’abuso penalmente<br />

rilevante dalla semplice illegittimità<br />

o irregolarità amministrativa.<br />

Va infine citata la Convenzione<br />

Europea sulla Corruzione fatta a<br />

Strasburgo il 4 novembre 1999 che<br />

impone a tutti gli Stati membri,<br />

inclusa l’Italia, determinati obblighi<br />

di attuazione al fine di uniformare ed<br />

armonizzare le forme di tutela contro<br />

il fenomeno corruttivo, diffuso in<br />

tutta Europa.

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