Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 75.pdf - Bibliotheca ...
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T E S<br />
gnato nelle forme prescritte. AfTuichè sieno<br />
vali<strong>di</strong> i detli leslaineuti, conviene vi<br />
coMcoiiano certe furmalilà e solennità vo-<br />
lute dalle leggi, che sono interne ed ester-<br />
ne. Le interne sono comuni a tutti i te-<br />
stamenti anclic privilegiali ;<br />
l'isliluzione<br />
dell'erede, e se è testamento paterno, la<br />
menzione de'figli, o come ere<strong>di</strong>, o come<br />
<strong>di</strong>seredati con causa,o legittimati; {'ester-<br />
ne, l'intervento in un sol tempo <strong>di</strong> 7 testimoni<br />
pregati all'uopo, questi devono<br />
vedere il testatore, u<strong>di</strong>rne la voce chiara-<br />
mente, e se è <strong>di</strong> notte vi occorrono 3 lumi<br />
accesi. Deve farsi il testamento in un so-<br />
lo atto e contesto, ed in tempo continua-<br />
to, permettendolo lo stato della malattia<br />
del testatore. E' comune al testamento<br />
scritto, nuncupativo e misto, che ad essi<br />
intervenir non debbano né i parenti del-<br />
l'erede, né l'erede stesso, né i parenti del<br />
testatore, e neppure ponno essere testimo-<br />
ni: cioè quelli che sono in potere del te-<br />
slatore o dell'erede. Il <strong>di</strong> Ini padre che<br />
lo ha sotto il suo potere, né i fratelli, che<br />
sono sotto la podestà del medesimo padre.<br />
Gli altri consanguinei ed adìni del testa-<br />
tore o dell'erede, i servitori, u<strong>di</strong>ziali, mi-<br />
nistri e domestici ponno essere, ed anche<br />
i fratelli emancipati, e pure il padre nel<br />
testamento del figlio emancipato; il ma-<br />
rito nel testamento della moglie, e tutti<br />
questi ponno essere cessando la ragione<br />
legale, i •vincoli cioè dell' unità nascente<br />
dalla patria potestà ponno essere nel te-<br />
slamento d'un 3.° Non ponno essere testimoni<br />
gl'impuberi, le donne, i muti, i cie-<br />
chi, i sor<strong>di</strong>, le persone <strong>di</strong>chiarate itifami,<br />
e tutti quellicui è interdetta la libera am-<br />
ministrazione de'propri beni; ponno esse-<br />
re i legatari, i fidecommissari particola-<br />
ri, ed anche i loro parenti. 11 testamento<br />
scn'tlo deve il testatore scriverlo, o per lo<br />
meno sottoscriverlo, e non sapendo o non<br />
jìotendo scrivere farà la sottoscrizione im<br />
8.° testimonio e il notare. Lo devono sot-<br />
toscrivere i testimoni, e devono apporvi<br />
i loro sigilli, ed uno solo è per tulli ba-<br />
stante. Il teslameuto /luncupalivo si po-<br />
TE S 21<br />
ne in iscritto da un notaro a perpetua memoria<br />
dell'atto, e se i testimoni ad una-<br />
nimità asserissero alcuna cosa, che fosse<br />
in contrad<strong>di</strong>zione collo scritto, si sta al det-<br />
to <strong>di</strong> questi, e lo scritto non ha alcun va-<br />
lore. Può <strong>di</strong>rsi, che i! testamento si è con-<br />
segnato ad un amico , se si spiegherà se<br />
sia scritto <strong>di</strong> proprio carattere, si <strong>di</strong>viene<br />
in tal caso alla ricognizione, e se nulla a-<br />
vesse detto deve riportarsi all'onoratezza<br />
dell'amico, in cui ripose fiducia il testa-<br />
tore. l\Ia tale maniera <strong>di</strong> testare, secondo<br />
le leggi dello stato pontificio, non ha<br />
valore. Noterò, che i testatori illetterati<br />
non ponno fare che il testamento nuneu-<br />
patii'o, ossia il meno solenne, giacché nel<br />
solenne si richiede la loro firma, o l'in-<br />
tervento d' un 8.° testimonio, il quale si<br />
richiede anche nel testamento del cieco.<br />
1 testimoni poi devono essere letterati, os-<br />
sia debbono firmarsi in tutti i testamen-<br />
ti, e lo spacco della croce pe' testamenti<br />
non è valido. Dello spacco della croce,<br />
valido per altre sottoscrizioni, ne riparlai<br />
nel voi. LXIII, p. i >. Non può morirsi<br />
con più testamenti, ma l'ultimo legalmente<br />
fatto prevale; come neppure può mo-<br />
rirsi parte testato e parte intestato, e se<br />
si dassequestocaso l'erede nominato prendeintera<br />
l'ere<strong>di</strong>tà. Il <strong>di</strong>rittociviie ammet-<br />
te i testamenti privilegiati, come il milita-<br />
re; quello che fa il padre versoi suoi <strong>di</strong>-<br />
scendenti legittimi; quello insinuato nell'archivio<br />
del principe;(juelIo fatto in campagna;<br />
quello in tempo <strong>di</strong> peste (quando<br />
nel 1837 il cholera afflisse Roma, con<br />
e<strong>di</strong>tto del car<strong>di</strong>nal vicario, ad esempio del<br />
praticatosi nella Pestilenza sotto Alessandro<br />
VII, si concesse da Gregorio XVF<br />
a' parrochi e confessori le facoltà <strong>di</strong> ro-<br />
gare i testamenti, e così neppure in que-<br />
gli estremi momenti defraudare il desi-<br />
derio de'moribon<strong>di</strong>); quali privilegiati te-<br />
stamenti sono esonerati, o <strong>di</strong> tutte o d'alcune<br />
delle solennità esterne. Il prof. Ver-<br />
miglioli si limita quin<strong>di</strong> a trattare <strong>di</strong> quei<br />
testamenti prescritti e or<strong>di</strong>nati dal <strong>di</strong>ritto<br />
canonico, col quale per altro an#rchè