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Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia ... - Corte dei Conti

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partecipate delle altre regioni italiane ha evidenziato la significativa consistenza <strong>per</strong> la Regione<br />

<strong>Friuli</strong> <strong>Venezia</strong> Giulia del fenomeno delle partecipazioni regionali in<strong>di</strong>rette, che in massima parte<br />

fanno capo a <strong>Friuli</strong>a spa. La potenziale incidenza che anche le risultanze economico finanziarie<br />

delle partecipazioni in<strong>di</strong>rette possono esercitare sul b<strong>il</strong>ancio <strong>regionale</strong>, rafforza oltremodo la<br />

necessità <strong>di</strong> attente valutazioni da parte dell’Amministrazione delle loro vicende ed esiti<br />

gestionali.<br />

In secondo luogo l’attivazione del <strong>controllo</strong> analogo <strong>per</strong> le società in house deve essere<br />

intesa nella giusta prospettiva, secondo la quale l’attività <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> ivi<br />

<strong>di</strong>sciplinata non è espressione <strong>di</strong> un modello organizzativo e proce<strong>di</strong>mentale concepito <strong>per</strong> <strong>il</strong><br />

migliore <strong>per</strong>seguimento degli interessi pubblici regionali demandati alla cura delle partecipate,<br />

quanto piuttosto solamente come uno <strong>dei</strong> presupposti <strong>per</strong> la legittimità degli affidamenti <strong>di</strong>retti<br />

<strong>dei</strong> servizi resi dalle partecipate stesse o <strong>per</strong> la soluzione <strong>di</strong> problematiche connesse al<br />

finanziamento pubblico delle società partecipate. Ne costituisce prova <strong>il</strong> fatto che l’esigenza <strong>di</strong><br />

un’attività <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e <strong>di</strong> <strong>controllo</strong> non è declinata in via sistematica in atti<br />

dell’Amministrazione, nemmeno con contenuti attenuati, con riferimento a tutte le partecipate,<br />

rimanendo esclusi non solo <strong>il</strong> complesso che fa capo alla hol<strong>di</strong>ng <strong>regionale</strong> (<strong>per</strong> la quale si<br />

prevede solo l’acquisizione della reportistica <strong>di</strong> cui sopra si è detto), ma anche le altre<br />

partecipate, che svolgono certamente servizi strumentali analoghi a quelli delle società<br />

qualificate “in house” e che non sono assoggettate, neanche sul piano teorico, a una<br />

significativa attività <strong>di</strong> governance. Il caso più eclatante pare quello <strong>di</strong> Gestione Immob<strong>il</strong>i FVG<br />

spa e, <strong>per</strong> quanto riguarda la prestazione <strong>di</strong> servizi pubblici, quello <strong>di</strong> Aeroporto FVG spa.<br />

La conclusiva valutazione circa l’insufficiente attivazione <strong>di</strong> un funzionale sistema<br />

<strong>regionale</strong> <strong>di</strong> governance delle società partecipate con cui si chiude <strong>il</strong> presente referto deve <strong>per</strong>ò<br />

accompagnarsi a una finale ulteriore considerazione, che è destinata a valere<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dall’approvazione o meno del <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge (Rior<strong>di</strong>no e <strong>di</strong>sciplina delle<br />

partecipazioni della Regione FVG a società <strong>di</strong> capitali) pendente presso <strong>il</strong> Consiglio <strong>regionale</strong> dal<br />

settembre 2010, che presenta degli indubbi elementi <strong>di</strong> pregio, r<strong>il</strong>evanti anche ai fini che<br />

hanno costituito oggetto <strong>di</strong> questo <strong>controllo</strong>.<br />

A fronte dell’evoluzione della <strong>di</strong>sciplina legislativa delle società pubbliche maturata nel<br />

corso degli ultimi anni, pare infatti che debba essere rinnovata da parte dell’Amministrazione<br />

una valutazione <strong>di</strong> carattere sistematico sulla vali<strong>di</strong>tà e sull’attualità del modello organizzativo<br />

della società pubblica <strong>regionale</strong>, tenendo anche nel dovuto conto l’evoluzione intervenuta negli<br />

assetti societari e nei settori <strong>di</strong> mercato in cui o<strong>per</strong>ano le partecipate.<br />

Non può infatti essere trascurato che l’evoluzione normativa ha comportato una<br />

compressione <strong>dei</strong> due elementi che, in assenza <strong>di</strong> altre esigenze, nel passato avevano<br />

maggiormente decretato <strong>il</strong> successo dell’adozione del modello della società pubblica: a)<br />

snellezza organizzativa e o<strong>per</strong>ativa; b) maggiore libertà nell’attività contrattuale. Sotto <strong>il</strong> primo<br />

prof<strong>il</strong>o è stato introdotto, <strong>per</strong> esigenze <strong>di</strong> finanza pubblica, un pregnante regime pubblicistico<br />

riguardante la spesa, <strong>il</strong> <strong>per</strong>sonale e gli amministratori delle società pubbliche; sotto <strong>il</strong> secondo<br />

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