Pof - Giustino Fortunato
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Art. 24<br />
(Sanzioni disciplinari)<br />
1. I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento<br />
del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della<br />
comunità scolastica.<br />
2. Le sanzioni disciplinari, tenendo conto della situazione personale dello studente,<br />
sono ispirate al suo recupero e alla riparazione del danno, se possibile.<br />
Accompagnate sempre da una chiara motivazione, come prescrive la Legge n.<br />
241/90, sono assegnate secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità e<br />
possono essere convertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di classe, in<br />
attività a favore della comunità scolastica che inducano lo studente ad uno sforzo di<br />
riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.<br />
3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e non interferiscono con la<br />
valutazione del profitto ma hanno una diretta ripercussione sul voto di condotta che,<br />
se negativo, può determinare l’esito dello scrutinio finale. Altrettanto possono<br />
incidere sul riconoscimento dei punteggi aggiuntivi del credito scolastico per gli<br />
studenti del monoennio e del biennio postqualifica.<br />
4. I comportamenti gravi e reiterati, come specificato nelle tabelle A e B allegate al<br />
presente Regolamento, possono essere sanzionati, in seguito a decisione del<br />
Consiglio di classe, con l’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore<br />
ai 15 giorni e, in seguito a decisione del Consiglio d’istituto, con l’allontanamento<br />
dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni fino al termine delle lezioni e con<br />
l’esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d’esame.<br />
5. Il periodo di giorni per i quali l’organo collegiale dispone l’allontanamento dalla<br />
scuola deve essere attentamente considerato, in modo che non comporti<br />
automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere<br />
la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.<br />
6. Il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria<br />
in applicazione dell’art. 361 c.p. nel caso in cui le infrazioni disciplinari sono<br />
qualificabili come reati in base all’ordinamento penale.<br />
7. Le attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità<br />
possono essere considerate non solo come sanzioni autonome, ma anche come<br />
misure accessorie che si accompagnano all’allontanamento dalla scuola.<br />
8. Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia dello studente e,<br />
ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un<br />
percorso di recupero educativo mirato al reintegro, se possibile, nella comunità<br />
scolastica.<br />
Art. 25<br />
(Impugnazioni)<br />
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è un’azione di natura<br />
amministrativa alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 in<br />
tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di<br />
conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.<br />
2. Le nuove disposizioni circa le impugnazioni sono finalizzate a garantire da un lato il<br />
diritto alla difesa degli studenti e dall’altro la snellezza e rapidità del procedimento<br />
che, comunque, non sospende l’esecutività della sanzione.<br />
3. Per l’irrogazione delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente dalla<br />
comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art.<br />
pag. 39