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Pof - Giustino Fortunato

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Art. 24<br />

(Sanzioni disciplinari)<br />

1. I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento<br />

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della<br />

comunità scolastica.<br />

2. Le sanzioni disciplinari, tenendo conto della situazione personale dello studente,<br />

sono ispirate al suo recupero e alla riparazione del danno, se possibile.<br />

Accompagnate sempre da una chiara motivazione, come prescrive la Legge n.<br />

241/90, sono assegnate secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità e<br />

possono essere convertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di classe, in<br />

attività a favore della comunità scolastica che inducano lo studente ad uno sforzo di<br />

riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.<br />

3. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e non interferiscono con la<br />

valutazione del profitto ma hanno una diretta ripercussione sul voto di condotta che,<br />

se negativo, può determinare l’esito dello scrutinio finale. Altrettanto possono<br />

incidere sul riconoscimento dei punteggi aggiuntivi del credito scolastico per gli<br />

studenti del monoennio e del biennio postqualifica.<br />

4. I comportamenti gravi e reiterati, come specificato nelle tabelle A e B allegate al<br />

presente Regolamento, possono essere sanzionati, in seguito a decisione del<br />

Consiglio di classe, con l’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore<br />

ai 15 giorni e, in seguito a decisione del Consiglio d’istituto, con l’allontanamento<br />

dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni fino al termine delle lezioni e con<br />

l’esclusione dallo scrutinio finale o dalla sessione d’esame.<br />

5. Il periodo di giorni per i quali l’organo collegiale dispone l’allontanamento dalla<br />

scuola deve essere attentamente considerato, in modo che non comporti<br />

automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere<br />

la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio finale.<br />

6. Il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria<br />

in applicazione dell’art. 361 c.p. nel caso in cui le infrazioni disciplinari sono<br />

qualificabili come reati in base all’ordinamento penale.<br />

7. Le attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità<br />

possono essere considerate non solo come sanzioni autonome, ma anche come<br />

misure accessorie che si accompagnano all’allontanamento dalla scuola.<br />

8. Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia dello studente e,<br />

ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un<br />

percorso di recupero educativo mirato al reintegro, se possibile, nella comunità<br />

scolastica.<br />

Art. 25<br />

(Impugnazioni)<br />

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è un’azione di natura<br />

amministrativa alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 in<br />

tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di<br />

conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.<br />

2. Le nuove disposizioni circa le impugnazioni sono finalizzate a garantire da un lato il<br />

diritto alla difesa degli studenti e dall’altro la snellezza e rapidità del procedimento<br />

che, comunque, non sospende l’esecutività della sanzione.<br />

3. Per l’irrogazione delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dello studente dalla<br />

comunità scolastica e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art.<br />

pag. 39

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