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CENTINAIA DI FINANZIERI DELLA LEGIONE DI TRIESTE ...

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Accertamenti finanziari<br />

I soggetti sotto indagine<br />

Previa autorizzazione:<br />

• del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del<br />

direttore regionale della stessa<br />

• del comandante regionale (per il Corpo della Guardia di Finanza)<br />

Gli uffici possono richiedere informazioni in merito a:<br />

➣<br />

Testo ante Finanziaria<br />

* aziende e istituti di credito<br />

* Amministrazione postale<br />

Gli accertamenti contro gli affitti in<br />

nero<br />

Dei vari provvedimenti con i quali<br />

la Legge finanziaria 2005 intende<br />

conseguire maggiori entrate, diamo<br />

in questa sede qualche cenno sugli<br />

accertamenti da condurre contro il<br />

rilevante fenomeno degli affitti in<br />

nero.<br />

Nel nuovo articolo 41-ter del DPR.<br />

n. 600/1973, aggiunto dalla stessa<br />

Legge finanziaria, si dispone anzitutto<br />

che non sono soggetti ad accertamento<br />

i redditi di fabbricati derivanti<br />

da locazioni, dichiarati in misura non<br />

inferiore ad un importo corrispondente<br />

al maggiore tra il canone di locazione<br />

risultante dal contratto di locazione<br />

ridotto del 15% e il 10% del<br />

valore dell’immobile. Vediamo di<br />

chiarire il dettato della nuova norma<br />

richiamando una delle tante esemplificazioni<br />

espresse nella citata pubblicazione,<br />

per la cui comprensione<br />

occorre spiegare il contenuto del termine<br />

citato sopra di valore catastale<br />

dell’immobile.<br />

Orbene per determinare il valore<br />

catastale dell’immobile occorre moltiplicare<br />

la rendita catastale dell’immobile<br />

locato – in base al meccanismo<br />

di valutazione automatica – per<br />

i coefficienti indicati nell’articolo 52,<br />

quarto comma, del Testo Unico del-<br />

➣<br />

➣<br />

Testo post Finanziaria<br />

* banche<br />

* società Poste Italiane S.p.A.<br />

* intermediari finanziari<br />

* imprese di investimento<br />

* organismi di investimento collettivo<br />

del risparmio<br />

* società di gestione del risparmio<br />

* società fiduciarie<br />

Così il calcolo del canone minimo<br />

1) Calcolo del valore catastale dell’immobile locato<br />

il valore<br />

«catastale»<br />

degli immobili<br />

l’imposta di registro e tenendo conto<br />

che i suddetti coefficienti sono stati<br />

oggetto di recenti rivalutazioni.<br />

Coordinando i segnalati interventi<br />

normativi con le norme precedenti,<br />

fra cui la rivalutazione del 5% delle<br />

rendite catastali, il valore catastale<br />

delle abitazioni si ottiene moltiplicando<br />

la rendita catastale per il<br />

coefficiente di 115,5 (per abitazioni<br />

di prima casa e loro pertinenze)<br />

ovvero di 126 (per altre categorie tra<br />

cui le abitazioni non di prima casa).<br />

Ottenuto il valore catastale dell’immobile,<br />

il canone minimo da indica-<br />

re nel contratto di locazione non può<br />

essere inferiore al 10% del valore<br />

catastale dell’immobile per evitare<br />

possibili accertamenti.<br />

Se ad esempio un appartamento<br />

ha un valore catastale di 180.000<br />

Euro, nel relativo contratto di locazione<br />

occorrerà indicare un canone<br />

annuo di ammontare non inferiore a<br />

18.000 Euro. Nulla impedisce alle<br />

parti di indicare nel contratto un valore<br />

inferiore, ma in tale caso dovranno<br />

passare attraverso un contenzioso<br />

ricorrendo contro l’accertamento dell’Ufficio<br />

alle competenti Commissioni<br />

tributarie.<br />

Nel quadro seguente riportiamo le<br />

modalità di calcolo indicato nella speciale<br />

pubblicazione sulla riforma tributaria.<br />

Avvertiamo, però, che l’ultimo<br />

periodo del nuovo articolo 52-bis<br />

richiamato, dopo aver descritto le<br />

modalità di applicazione del criterio<br />

2) Canone minimo da indicare nel contratto di locazione<br />

canone<br />

«minimo»<br />

Rendita catastale attribuita moltiplicata per:<br />

* 63 se trattasi di fabbricati A/10 e D1<br />

* 42,84 se trattasi di fabbricati C/1 ed E<br />

* 115,5 per le abitazioni “prima casa”<br />

* 126 per tutti gli altri fabbricati (anche abitazioni)<br />

Non inferiore al 10% del valore catastale dell’immobile<br />

locato<br />

di valutazione automatica alle locazioni<br />

di immobili, aggiunge che<br />

restano comunque fermi i poteri di<br />

liquidazione dell’imposta per le<br />

annualità successive alla prima;per<br />

cui il potere di accertamento dell’Ufficio<br />

è inibito limitatamente alla prima<br />

annualità (si ritiene anche per i contratti<br />

pluriennali).<br />

Vediamo ora cosa può accadere<br />

nel caso in cui il contratto di locazione<br />

non sia registrato. In tale caso<br />

si presume, salva documentata prova<br />

in contrario,l’esistenza del rapporto<br />

di locazione anche per i quat-<br />

28 Fiamme Gialle 2-3 / 2005

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