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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto<br />

con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la<br />

legge di quest'altro paese."<br />

A ben vedere la norma in commento non sembra contenere un vero e<br />

proprio criterio di collegamento, limitandosi ad indicare il metodo da seguire al<br />

fine della determinazione della legge applicabile; in tale esercizio l'interprete<br />

dovrebbe, pertanto, tener conto di tutti quegli elementi di contatto che la<br />

situazione presenta con i diversi Stati, soppesandoli adeguatamente al fine di<br />

determinare il collegamento più stretto.<br />

Onde ridurre l'estrema genericità ed approssimatività di questo<br />

approccio sono stati inseriti nei successivi paragrafi dell'art. 4 alcune<br />

presunzioni. I paragrafi 3 e 4 contengono, infatti, alcune presunzioni che<br />

riguardano rispettivamente i contratti relativi agli immobili e i contratti di<br />

trasporto di merci: il paragrafo 2 contiene, invece, una presunzione di portata<br />

generale e di notevole rilevanza poiché precisa che: "Salvo quanto disposto dal<br />

paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col<br />

paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento<br />

della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una<br />

società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.<br />

Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o<br />

professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata<br />

la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione<br />

dev'essere fornita da un sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata<br />

questa diversa sede." Tale paragrafo ci conduce necessariamente all'analisi del<br />

concetto di "prestazione caratteristica".<br />

2.1.1.4 Prestazione caratteristica 22<br />

Per "prestazione caratteristica" si intende normalmente la prestazione a<br />

carattere non pecuniario. Mentre, infatti, il corrispettivo in denaro risulta<br />

comune ad una pluralità di tipi contrattuali, la prestazione non pecuniaria<br />

(consistente in un dare o in un facere) sembra essere l'unica che<br />

contraddistingue, con sufficiente agevolezza, ogni tipologia contrattuale. Così:<br />

a)nei contratti di alienazione di beni, caratteristica è la prestazione<br />

dell'alienant e23 ;<br />

b)nel contratto di appalto e nel contratto d'opera è quella dell'appaltatore e del<br />

prestatore d'opera;<br />

c)nei contratti di locazione di beni mobili è la prestazione del locatore; lo stesso<br />

dicasi per i contratti di locazione finanziaria (leasing), nei quali è<br />

caratteristica la prestazione del concedent e24 ;<br />

d)nei contratti di mandato e di prestazione di servizi è la prestazione del<br />

mandatario o della parte che si impegna ad eseguire il servizio;<br />

e)nel contratto di deposito è la prestazione del depositario;<br />

f)nei contratti di agenzia, di concessione, di mediazione e in generale nei<br />

contratti della distribuzione commerciale è la prestazione dell'agente,<br />

concessionario, intermediario etc.;<br />

g)nei contratti di trasporto di persone è la prestazione del vettore;<br />

h)in molti contratti bancari (conto corrente, deposito, anticipazione, sconto,<br />

apertura di credito, deposito in cassette di sicurezza, gestione di titoli) è la<br />

prestazione della banca;<br />

22 Va precisato che Art. 4 non fornisce alcuna indicazione su cosa debba intendersi per "prestazione<br />

caratteristica", e non contiene neppure una lista esemplificativa dalla quale sia possibile dedurre<br />

alcuni elementi interpretativi.<br />

e<br />

23 Dal punto di vista italiano occorre tuttavia tener conto dell'interferenza della convenzione dell'Aia<br />

del 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di cose mobili corporali, che prevale sulla<br />

convenzione di Roma.<br />

e<br />

24 Occorre tener conto ora della Convenzione di UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale,<br />

firmata a Ottawa il 28 maggio 1988, che è entrata in vigore il 1 maggio 1995 tra Italia, Francia e<br />

Nigeria.

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