STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi
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I nuovi orientamenti del diritto processuale civile internazionale a<br />
proposito di giurisdizione prescindono completamente dalla cittadinanza<br />
straniera del convenuto.<br />
Secondo l'Art. 3, n. 1: La giurisdizione italiana sussiste quando il<br />
convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia<br />
autorizzato a stare in giudizio n norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e<br />
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.<br />
I due primi collegamenti con la nostra giurisdizione - il domicilio e la<br />
residenza - vanno determinati in base alle norme sostanziali italiane.<br />
Pertanto il domicilio del convenuto in Italia sussisterà qualora questi<br />
abbia stabilito in Italia la sede principale dei propri affari o interessi (Art. 43,<br />
primo comma, c.c.), e la residenza se si tratta di persona che ha in Italia la<br />
propria dimora abituale (Art. 43, secondo comma).<br />
Il terzo criterio individuato dalla norma in commento è connesso alla<br />
circostanza che il convenuto abbia in Italia un rappresentante autorizzato a<br />
stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 C.p.c. Deve trattarsi di un procuratore<br />
generale o di un institore (non semplicemente di un legale incaricato di<br />
rappresentare il convenuto in qualche procedura vagamente connessa con<br />
l'azione che viene intentata) 45 .<br />
Il legislatore della riforma non ha espressamente previsto che venga<br />
chiamata in giudizio una persona giuridica 46 . E tuttavia tale problema,<br />
coincidente con il problema dell'applicabilità dell'art. 3, n. 1 alle persone<br />
giuridiche (e società commerciali), non può che esser risolto in base al concetto<br />
della "sede dell'amministrazione"; pertanto se questa è situata in Italia l'ente<br />
straniero potrà senz'altro essere convenuto in giudizio in Italia.<br />
2.2.1.2 Estensione dei criteri della Convenzione di Bruxelles per il convenuto non<br />
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente 47 .<br />
Altre figure speciali (in quanto destinate a funzionare soltanto rispetto a<br />
determinate categorie di controversie) sorgono per effetto del riferimento<br />
istituito dall'Art. 3, n. 2:<br />
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3<br />
e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e<br />
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a<br />
Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804,<br />
e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia<br />
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle<br />
materie comprese nel campo di applicazione della Convenzion e . 48 - 49<br />
Per effetto del richiamo della convenzione di Bruxelles valgono - anche quando<br />
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (ché se<br />
lo fosse, la Convenzione varrebbe per forza propria) - le seguenti regole 50 :<br />
45<br />
Non pare, comunque, necessario il conferimento di tale potere espressamente per iscritto (per il<br />
procuratore generale e per l'institore tale potere si presume, Art. 77 2 comma C.p.c.).<br />
46<br />
Era comunque pacifico, in dottrina, che i criteri di giurisdizione del vecchio articolo 4 C.p.c.<br />
potessero trovare applicazione anche quando il convenuto era un ente collettivo.<br />
47<br />
Ovviamente pel caso del convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente, ma non in<br />
quello della Repubblica, si applicheranno direttamente le norme della convenzione di Bruxelles (per<br />
quanto applicabili).<br />
e<br />
48 Le sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione (il titolo II riguarda la “competenza”, mentre il<br />
titolo III riguarda "il riconoscimento e l'esecuzione") concernono rispettivamente le competenze speciali,<br />
la competenza in materia d'assicurazioni, e la competenza in materia di contratti conclusi dai<br />
consumatori.<br />
49 La Convenzione di Bruxelles non si applica alle controversie concernenti:<br />
1.lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le<br />
successioni;<br />
2.i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;<br />
3.la sicurezza sociale;<br />
4.l'arbitrato .<br />
50 per i rapporti di lavoro: il giudice competente è quello del luogo in cui il lavoratore svolge<br />
abitualmente la propria attività (per il lavoro prestato in più paesi il luogo è quello dell'assunzione se è