STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi
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applicabilità del nostro diritto interno - sostanziale e processuale (civile) - all'E-<br />
Commerce in generale.<br />
Contrariamente a quanto si possa pensare, la comprensione della<br />
dimensione residuale dell'E-Commerce nazionale non è affatto scontata e priva<br />
di rilievo, posto che questa impatta sui concetti di diritto e giurisdizione<br />
nazionali sicuramente applicabili al commercio elettronico.<br />
Si pensi, ad esempio, al caso un consumatore italiano, domiciliato e<br />
residente negli Stati Uniti, convenuto in giudizio in Italia per inadempimento di<br />
un contratto di compravendita di beni mobili stipulato via E-Commerce con una<br />
impresa italiana.<br />
In base all'art. 57 della L. 31 Maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema<br />
Italiano di diritto internazionale privato) la legge applicabile al contratto sarà la<br />
legge scelta dalla parti (Art. 3 della Convenzione di Roma e Art. 2 della<br />
convenzione dell'Aia del 1955 sui beni mobili 2 ), in quanto non pregiudichi la<br />
protezione assicurata al consumatore dalla legge del suo domicilio (Art. 5, n. 2,<br />
Convenzione di Roma), o la legge dello stato di abituale residenza di<br />
quest'ultimo in mancanza di scelta (Art. 5, n. 3, Convenzione di Roma), a<br />
regolare il contratto 3 .<br />
Già qui potrebbe emergere un primo problema perché anche nel caso in<br />
cui le parti abbiano concordato per l'applicazione del diritto italiano,<br />
l'applicabilità del diritto statunitense potrebbe essere validamente chiamata in<br />
gioco dal consumatore italiano, risiedente/domiciliato in USA, allorquando<br />
questi contesti l'esistenza, in quell'ordinamento, di disposizioni imperative (ad<br />
es. a tutela del consumatore) di contenuto più vasto di quella del diritto<br />
italiano 4 .<br />
Ma ciò potrebbe risultare il minore dei mali poiché un provvedimento<br />
giurisdizionale potrebbe comunque essere ottenuto, magari attraverso<br />
l'applicazione del diritto Statunitense in Italia.<br />
Invece nel caso di specie, in base alla convenzione di Bruxelles 5<br />
l'imprenditore italiano potrebbe addirittura vedersi contestata dal nostro<br />
cittadino italiano residente o domiciliato all'estero, l'applicabilità stessa della<br />
giurisdizione italiana 6 ; ciò con la conseguenza che l'eventuale sentenza resa<br />
dal giudice italiano in favore dell'imprenditore sarebbe "inutiliter data" fra le<br />
parti; e, quindi, del tutto inutile.<br />
Queste considerazioni mi portano - oggi - a considerare come E-<br />
Commerce nazionale, giuridicamente rilevante ai fini dell'applicabilità del diritto<br />
interno (in assenza di valide convenzioni contrarie fra le parti), quella porzione<br />
di E-Commerce coincidente col "fatto" che entrambe le parti contrattuali<br />
risultano domiciliate o residenti nel territorio della Repubblica.<br />
1.3 Cosa si dice dell'E-Commerce 7 . Critiche. Cosa si dorrebbe aggiungere.<br />
Si dice che i produttori di soluzioni per il commercio elettronico e le<br />
aziende che decidono di utilizzare Internet quale veicolo per allargare i loro<br />
2 Escludiamo dall'esempio la convenzione di Vienna del 1980 in quanto questa, ancorché relativa a<br />
beni mobili, non si applica a beni acquistati per uso personale, familiare o domestico.<br />
3 Va menzionato il rilevante problema - sottolineato da TITO BALLARINO, Diritto Internazionale<br />
Privato (Ed. Cedam, Padova 1996, Seconda Edizione) - esistente fra la convenzione di Roma e la<br />
convenzione dell'Aia che non prevede una regola speciale a favore dei consumatori. A norma dell'art.<br />
21 convenzione di Roma, la convenzione dell'Aia dovrebbe prevalere con la conseguenza che le regole<br />
protettive della convenzione di Roma non sarebbero applicabili al contratto più frequentemente<br />
concluso dai consumatori. Si ritiene tuttavia che, attraverso la via dell'interpretazione debba darsi<br />
prevalenza comunque alla disciplina più favorevole prevista per i consumatori dall'art. 5 Convenzione<br />
di Roma.<br />
4<br />
Argomentando ex Art. 5, n. 2, Convenzione di Roma.<br />
5<br />
Artt. 13-15 (Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori); con particolare<br />
riferimento all'art. 14, 2° comma di tale Convenzione.<br />
6<br />
In armonia ai nuovi principi di diritto internazionale privato la cittadinanza del convenuto non è più,<br />
infatti, un criterio utile al fine dell'affermazione della giurisdizione Italiana.<br />
7<br />
Analisi tratta da un articolo apparso su Computer World Italia, 19 Maggio 1997 (e.ab.) dal titolo "la lunga<br />
mano della legge".