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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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applicabilità del nostro diritto interno - sostanziale e processuale (civile) - all'E-<br />

Commerce in generale.<br />

Contrariamente a quanto si possa pensare, la comprensione della<br />

dimensione residuale dell'E-Commerce nazionale non è affatto scontata e priva<br />

di rilievo, posto che questa impatta sui concetti di diritto e giurisdizione<br />

nazionali sicuramente applicabili al commercio elettronico.<br />

Si pensi, ad esempio, al caso un consumatore italiano, domiciliato e<br />

residente negli Stati Uniti, convenuto in giudizio in Italia per inadempimento di<br />

un contratto di compravendita di beni mobili stipulato via E-Commerce con una<br />

impresa italiana.<br />

In base all'art. 57 della L. 31 Maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema<br />

Italiano di diritto internazionale privato) la legge applicabile al contratto sarà la<br />

legge scelta dalla parti (Art. 3 della Convenzione di Roma e Art. 2 della<br />

convenzione dell'Aia del 1955 sui beni mobili 2 ), in quanto non pregiudichi la<br />

protezione assicurata al consumatore dalla legge del suo domicilio (Art. 5, n. 2,<br />

Convenzione di Roma), o la legge dello stato di abituale residenza di<br />

quest'ultimo in mancanza di scelta (Art. 5, n. 3, Convenzione di Roma), a<br />

regolare il contratto 3 .<br />

Già qui potrebbe emergere un primo problema perché anche nel caso in<br />

cui le parti abbiano concordato per l'applicazione del diritto italiano,<br />

l'applicabilità del diritto statunitense potrebbe essere validamente chiamata in<br />

gioco dal consumatore italiano, risiedente/domiciliato in USA, allorquando<br />

questi contesti l'esistenza, in quell'ordinamento, di disposizioni imperative (ad<br />

es. a tutela del consumatore) di contenuto più vasto di quella del diritto<br />

italiano 4 .<br />

Ma ciò potrebbe risultare il minore dei mali poiché un provvedimento<br />

giurisdizionale potrebbe comunque essere ottenuto, magari attraverso<br />

l'applicazione del diritto Statunitense in Italia.<br />

Invece nel caso di specie, in base alla convenzione di Bruxelles 5<br />

l'imprenditore italiano potrebbe addirittura vedersi contestata dal nostro<br />

cittadino italiano residente o domiciliato all'estero, l'applicabilità stessa della<br />

giurisdizione italiana 6 ; ciò con la conseguenza che l'eventuale sentenza resa<br />

dal giudice italiano in favore dell'imprenditore sarebbe "inutiliter data" fra le<br />

parti; e, quindi, del tutto inutile.<br />

Queste considerazioni mi portano - oggi - a considerare come E-<br />

Commerce nazionale, giuridicamente rilevante ai fini dell'applicabilità del diritto<br />

interno (in assenza di valide convenzioni contrarie fra le parti), quella porzione<br />

di E-Commerce coincidente col "fatto" che entrambe le parti contrattuali<br />

risultano domiciliate o residenti nel territorio della Repubblica.<br />

1.3 Cosa si dice dell'E-Commerce 7 . Critiche. Cosa si dorrebbe aggiungere.<br />

Si dice che i produttori di soluzioni per il commercio elettronico e le<br />

aziende che decidono di utilizzare Internet quale veicolo per allargare i loro<br />

2 Escludiamo dall'esempio la convenzione di Vienna del 1980 in quanto questa, ancorché relativa a<br />

beni mobili, non si applica a beni acquistati per uso personale, familiare o domestico.<br />

3 Va menzionato il rilevante problema - sottolineato da TITO BALLARINO, Diritto Internazionale<br />

Privato (Ed. Cedam, Padova 1996, Seconda Edizione) - esistente fra la convenzione di Roma e la<br />

convenzione dell'Aia che non prevede una regola speciale a favore dei consumatori. A norma dell'art.<br />

21 convenzione di Roma, la convenzione dell'Aia dovrebbe prevalere con la conseguenza che le regole<br />

protettive della convenzione di Roma non sarebbero applicabili al contratto più frequentemente<br />

concluso dai consumatori. Si ritiene tuttavia che, attraverso la via dell'interpretazione debba darsi<br />

prevalenza comunque alla disciplina più favorevole prevista per i consumatori dall'art. 5 Convenzione<br />

di Roma.<br />

4<br />

Argomentando ex Art. 5, n. 2, Convenzione di Roma.<br />

5<br />

Artt. 13-15 (Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori); con particolare<br />

riferimento all'art. 14, 2° comma di tale Convenzione.<br />

6<br />

In armonia ai nuovi principi di diritto internazionale privato la cittadinanza del convenuto non è più,<br />

infatti, un criterio utile al fine dell'affermazione della giurisdizione Italiana.<br />

7<br />

Analisi tratta da un articolo apparso su Computer World Italia, 19 Maggio 1997 (e.ab.) dal titolo "la lunga<br />

mano della legge".

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