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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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universale 13 . Ciò significa che è del tutto irrilevante determinare in quali Stati<br />

essa sia, o meno, in vigore, con la conseguenza dell'applicazione fra le parti<br />

delle norme della convenzione anche se la legge così individuata pel suo<br />

tramite venga a coincidere con quella di uno Stato non firmatario. Pertanto in<br />

base al citato nuovo Art. 57 d.i.pr. e conv. di Roma, in qualunque Paese del<br />

mondo si svolga il processo, la legge applicabile del contratto dovrebbe -<br />

quantomeno in termini di principio - essere sempre la medesima.<br />

2.1.1.1 Campo di applicazione<br />

La Convenzione si applica alle obbligazioni contrattuali in tutti quei casi<br />

in cui emerga un conflitto di leggi. Occorre, pertanto: 1) che via sia un conflitto<br />

di leggi; e 2) che si tratti di obbligazioni contrattuali.<br />

Sotto il primo profilo, la Convenzione evidenzia un campo di<br />

applicazione estremamente ampio. Un conflitto di leggi è, infatti, implicito in<br />

tutti i casi in cui la situazione presenti "un qualche elemento di estraneità",<br />

anche se tale elemento derivi soltanto dal luogo del processo, oppure dalla<br />

volontà delle parti 14 .<br />

Quanto al concetto di obbligazioni contrattuali (secondo profilo) questo<br />

dovrà essere determinato in modo autonomo rispetto alla lex fori (es. Legge<br />

italiana), tenendosi conto della necessità di applicare la Convenzione in modo<br />

uniforme (Art. 18) 15 in tutto il mondo 16 .<br />

Dal punto di vista italiano la Convenzione risulta ormai applicabile a<br />

qualunque rapporto che si possa definire contrattuale secondo criteri interni,<br />

anche se non lo stesso non fosse considerato tale negli altri Stati.<br />

2.1.1.2 Designazione convenzionale della legge applicabile<br />

Il criterio principe della convenzione di Roma è, anche sul piano del<br />

diritto internazionale privato, quello dell'autonomia negoziale; ciò significa, in<br />

altre parole, che le parti possono liberamente determinare la legge applicabile<br />

al contratto concluso fra di loro. L'Art. 3 della Convenzione (libertà' di scelta)<br />

precisa infatti che: "Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti.” 17<br />

13<br />

Art. 2 della Convenzione di Roma (Carattere Universale): "La legge designata dalla presente<br />

convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.<br />

14<br />

La Convenzione si applica, ad esempio, se un contratto tra due inglesi, che è stato concluso e deve<br />

eseguirsi integralmente in Inghilterra, viene sottoposto alla cognizione del giudice italiano (ad es.<br />

perché, al momento della controversia, una della parti ha spostato in Italia il proprio domicilio). Del<br />

pari, la Convenzione si applica quando le parti di un contratto puramente interno (es. italiano) hanno<br />

designato come applicabile la legge di uno Stato straniero (es. tedesca). L'unico caso in cui la<br />

Convenzione non si applica è quello in cui manca qualunque elemento di estraneità. come ad esempio,<br />

nel caso di un contratto concluso da contraenti italiani in Italia e che deve eseguirsi in Italia, senza<br />

che le parti abbiano operato alcuna scelta di legge.<br />

15<br />

Art. 18 (Interpretazione uniforme): Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che<br />

precedono si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate ed<br />

applicate in modo uniforme."<br />

16<br />

Non pare quindi corretto escludere dal campo di applicazione della convenzione alcune materie per<br />

il sol fatto che queste non vengono considerate come contrattuali dalla lex fori (ad es. Legge italiana).<br />

Per contro, pare pienamente legittima l'applicazione della Convenzione anche a materie che, di per<br />

sé, non rientrerebbero immediatamente nel suo oggetto (obbligazioni contrattuali); ciò si rileva, fra<br />

l'altro dall'Art. 57 della legge di riforma ai sensi del quale le obbligazioni contrattuali sono "in ogni<br />

caso" sottoposte alla Convenzione.<br />

17<br />

Art. 3 (libertà di scelta)<br />

1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti La scelta dov'essere espressa, o risultare in<br />

modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare<br />

la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.<br />

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa<br />

da quella che lo regolamentava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente<br />

articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente Convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla<br />

determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non<br />

inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'art. 9 e non pregiudica i diritti dei terzi<br />

3. La scelta di una legge straniera ad opera deve parti, accompagnata o non dalla scelta di un<br />

tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico<br />

paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per<br />

contratto, qui di seguito denominate "disposizioni imperative".

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