24.10.2013 Views

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

necessario rifarsi alla legge richiamata dalle norme di d.i.pr. del foro 38 .<br />

2.1.3.4 Nella terza parte della Convenzione vengono disciplinati i diritti<br />

e gli obblighi delle parti.<br />

Gli obblighi gravanti sulle parti sono descritti in termini analoghi a<br />

quanto previsto dal diritto interno italiano; per contro vi sono delle notevoli<br />

innovazioni nella disciplina dei rimedi per l'inadempimento.<br />

Il sistema della Convenzione prescinde, infatti, dai criteri tradizionali<br />

d'imputazione della responsabilità (colpa, dolo, responsabilità oggettiva) e si<br />

fonda su di un concetto proprio della common law, quello della fundamental<br />

breach of contract (dell'inadempimento di carattere essenziale).<br />

Per valutare l'essenzialità dell'inadempimento l'Art. 25 prevede due<br />

criteri: uno oggettivo e uno soggettivo. Occorre, da un lato, che "il pregiudizio<br />

causato all'altra parte sia tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva<br />

diritto di aspettarsi dal contratto"; dall'altro che tale risultato fosse previsto o<br />

almeno prevedibile, nelle stesse circostanze, da una persona ragionevole<br />

avente le stesse qualità della parte inadempiente.<br />

Dal carattere essenziale o meno dell'inadempimento discendono i rimedi<br />

esperibili dalla controparte: per esempio il diritto del compratore di chiedere la<br />

risoluzione del contratto 39 o di chiedere la sostituzione dei beni consegnati<br />

quando non conformi 40 .<br />

Il diritto di chiedere la sostituzione dei beni non conformi e quello,<br />

previsto dall'Art. 46 terzo comma, di pretenderne la riparazione (sempreché non<br />

sia irragionevole), costituiscono una novità dal punto di vista italiano, poiché il<br />

nostro codice civile, nel caso di vizi o di mancanza di qualità della merce,<br />

prevede soltanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione<br />

del prezzo.<br />

2.1.3.5 Ricordiamo, infine, le misure cautelari previste dagli Artt. 71 ss.;<br />

ed in particolare il diritto di sospendere l'adempimento e persino di bloccare la<br />

consegna delle merci che sono già state spedite quando determinate<br />

circostanze rendono palese che "l'altro contraente non adempirà una parte<br />

essenziale delle sue obbligazioni" (Art. 71).<br />

2.1.4 Prestazioni di servizi, vendita di licenze o cessione di diritti su proprietà<br />

immateriale (brevetti marchi copyright, software incluso) via E-Commerce. (Profilo<br />

Interno)<br />

Le citate convenzioni dell'Aia e Vienna attengono a vendite di "beni<br />

mobili corporali" e/o di "merci'. La prima delle dette convenzioni individua la<br />

legge applicabile alla compravendita, la seconda identifica, invece, una<br />

disciplina giuridica unitaria della compravendita in tutti quei paesi che hanno<br />

ratificato la convenzione.<br />

Come abbiamo visto risultano escluse dalle norme delle due convenzioni<br />

le prestazioni di servizi; e, come abbiamo detto in apertura, l'E-Commerce pare<br />

allo stato orientato tanto nella vendita di beni quanto, e soprattutto, di servizi.<br />

Dobbiamo pertanto ora determinare quale possa essere il regime della<br />

legge applicabile a i servizi forniti su base internazionale attraverso l'E-<br />

Commerce (e pertanto al relativo contratto).<br />

La risposta al quesito emerge facilmente dalla trattazione fin qui<br />

effettuata. In base all'art. 57 della Legge di riforma del nostro d.i.pr. e<br />

Convenzione di Roma, troveranno senz'altro applicazione ai "servizi" le norme<br />

della legge scelta dalle parti, ovvero, in mancanza di scelta quelle del paese<br />

dell'appaltatore e del prestatore d'opera, in base alla presunzione della<br />

prestazione caratteristica (ex Art. 4 paragrafo 2 della Convenzione di Roma). Nel<br />

caso in cui risulti individuata la legge italiana le norme applicabili saranno, a<br />

seconda dei casi, quelle del contratto d'opera (Art. 2222 c.c. e ss.) ovvero quelle<br />

sull'appalto (Art. 1655 e ss. c.c.).<br />

La medesima impostazione dovrà essere seguita per quanto attiene ai<br />

38 TITO BALLARINO, ivi.<br />

39 Art. 49.<br />

40 Art. 46 secondo comma.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!