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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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1. E-Commerce e pagamenti in rete; nascita del SET 117 .<br />

L'idea del commercio elettronico in Rete s'è posta quale fundamental key<br />

issue per ogni operatore del mercato fin dalla nascita del Web, avvenuta<br />

intorno ai primi anni '90.<br />

Poiché il commercio esiste fintanto che c'è una movimentazione<br />

economica, anche nel caso dell'E-Commerce, l'altra faccia della medaglia del<br />

commercio elettronico era, fin dall'inizio, il problema della sicurezza bilaterale<br />

delle transazioni economiche in rete.<br />

In termini di principio nulla vietava (e nulla vieta ancora) di scindere le<br />

transazioni commerciali in due componenti distinte; la prima - coincidente<br />

nella scelta e nell'ordine - poteva essere fatta "in rete"; la seconda -<br />

coincidente col pagamento del corrispettivo pattuito per l'acquisto in rete -<br />

poteva, invece, essere "evasa" attraverso meccanismi ben consolidati nella<br />

prassi.<br />

Nel caso delle carte di credito questi meccanismi venivano poi a<br />

coincidere con la comunicazione del numero della carta di credito all'operatore<br />

commerciale via fax, per telefono ecc.<br />

Sennonché i "sistemi tradizionali" d'evasione del pagamento, da un lato,<br />

sembravano porre agli operatori E-Commerce e ai consumatori diversi problemi,<br />

e dall'altro evidenziavano una certa inadeguatezza rispetto alla velocità delle<br />

transazioni; velocità che, come detto, sembra caratterizzare particolarmente l'E-<br />

Commerce.<br />

Inoltre, sebbene fossero sorti alcuni siti che accettavano ordini in linea<br />

con pagamento tramite carta di credito, banche e operatori commerciali si<br />

tenevano lontani dal commercio in rete, preferendo aspettare l'avvento di una<br />

infrastruttura sicura per le transazioni con carte di credito, amministrata dalle<br />

maggiori società finanziarie mondiali.<br />

Il quadro si tingeva di tinte ancor più fosche quando MasterCard e Visa<br />

International si divisero in due partiti belligeranti, ciascuno con un proprio<br />

fornitore di servizi informatici.<br />

E nondimeno la chiave di volta fu, ancora una volta, la pressione<br />

esercitata dal mondo bancario 118 ; pressione che condusse alla creazione<br />

congiunta di uno standard unico: il SET (Secure Electronic Transactions,<br />

transazioni elettroniche sicure) 119 .<br />

2. Presupposti logico-funzionali del SET.<br />

Il protocollo SET sembra muovere da cinque presupposti logicofunzionali.<br />

Il primo di questi coinciderebbe con la "riservatezza delle informazioni<br />

relative a pagamenti e ordini".<br />

Sarebbe infatti indispensabile assicurare ai titolari delle carte di credito<br />

la sicurezza di tali informazioni e la loro accessibilità esclusivamente da parte<br />

del destinatario desiderato 120 . Per quanto attiene al SET questo obbiettivo<br />

sarebbe raggiunto attraverso la cifratura dei messaggi.<br />

Il secondo presupposto logico-funzionale sarebbe quello dell'integrità dei<br />

dati trasmessi; e pertanto l'immodificabilità di questi nella trasmissione fra<br />

mittente e destinatario. Questo presupposto sarebbe, in particolare, a parare di<br />

chi scrive, addirittura l'elemento principale ed imprescindibile per l'esistenza<br />

stessa dell'E-Commerce; la possibilità di distorsione - volontaria o accidentale -<br />

delle transazioni in corso sarebbe infatti tale da rendere assolutamente non<br />

credibile questo mercato.<br />

117<br />

Si veda la nota n. 122.<br />

118<br />

La mancanza di uniformità di protocolli di crittografia era infatti vista dal mondo bancario come<br />

freno principale al decollo dell'home banking.<br />

119 Alla data di stampa della presente relazione sembra, tuttavia, che dovranno ancora trascorrere<br />

alcuni mesi prima che gli utenti possano effettuare transazioni con questa tecnologia.<br />

120 La riservatezza riduce, in particolare, il rischio di frodi perpetrate da una delle parti o da parte<br />

di terzi che potrebbero intercettare le transazioni finanziarie.

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