STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi
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3.1.2.2. Profilo Interno.<br />
Tuttavia il principio di territorialità puro e semplice 69 risulta a volte del<br />
tutto insufficiente. Ciò vale, ad es. per il problema che si pone quando insorge<br />
una controversia in Italia tra due editori che pubblicano una stessa opera<br />
letteraria avendo ottenuto entrambi dall'autore la cessione del diritto di<br />
utilizzazione dell'opera.<br />
Giustamente, quindi, la legge di riforma del nostro d.i.pr. ha dettato<br />
all’Art. 54 una apposita norma per i diritti immateriali; norma che prevede che<br />
“I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.”<br />
E’ chiaro ciò che con essa s’intende: i diritti di proprietà intellettuale<br />
sono regolati dal diritto dello Stato per il quale è rivendicata la protezione della<br />
proprietà intellettuale: se questo li ammette, sussistono, altrimenti no.<br />
“ La norma dell'art. 54 svolge dunque una funzione utile nella misura in cui,<br />
per l'inapplicabilità di una disciplina posta mediante convenzioni internazionali o<br />
della disciplina posta direttamente dalla legge italiana, sorge un problema di<br />
d.i.pr. A termini di essa, sotto la legge del luogo di protezione dei diritti sui beni<br />
immateriali ricadono l'esistenza, il contenuto, i limiti e le condizioni di tutela del<br />
diritto. Ne rimangono invece fuori i requisiti e gli effetti dei negozi di trasmissione<br />
dei diritti su tali opere e, com'è regola generale in materia di diritti reali, il titolo di<br />
acquisto (es. contratto di cessione, di licenza) che resta soggetto alle ordinarie<br />
norme di conflitto. 70<br />
3.1.2.3 Il problema del diritto d'autore.<br />
Il diritto d'autore risulta con tutta probabilità l'istituto più colpito dal<br />
fenomeno “WWW” dal momento che la maggior parte del materiale che viaggia<br />
in rete è composto da opere protette.<br />
E tuttavia se da un lato il diritto d'autore “in sé e per sé considerato”<br />
non pare risultarne influenzato, né sotto il profilo internazionale, né sotto il<br />
profilo nazionale, d’altro canto la portata del fenomeno WWW è tale da incidere<br />
pesantemente sull'ampiezza delle conseguenze connesse al principio di<br />
territorialità come definito nella convenzione di Berna all'art. 5.2 71 , poiché ci si<br />
imbatte nella necessità di dover considerare (quantomeno in via potenziale) gli<br />
ordinamenti di tutti gli Stati collegati alla rete che tutelano i diritti protetti nei<br />
rispettivi territori in base alle rispettive leggi. Il principio di territorialità<br />
comporta, infatti, l’applicazione della legge di ogni stato nel quale si verifichi<br />
una violazione della privativa, costringendo il titolare della medesima a<br />
promuovere più azioni in Stati diversi al fine di ottenere soddisfazione di tutti i<br />
danni subiti per le diverse privative delle quali è titolare.<br />
È solo accogliendo la possibilità di valutare in base ad una legge<br />
straniera la violazione di privative straniere che si aprirebbe la possibilità per<br />
l’autore di ottenere il risarcimento del danno subito con un solo procedimento<br />
nel sarebbero applicate ai vari comportamenti le leggi dei diversi Stati nei quali<br />
il diritto risulta protetto.<br />
Questa possibilità pare in Italia tuttavia preclusa dal novello Art. 54<br />
della legge di riforma del nostro d.i.pr., che è sì ispirato al principio di<br />
territorialità nel senso dell’applicazione del diritto internazionale privato, ma<br />
che non lascerebbe spazio ad aggiustamenti o correzioni di sorta 72 .<br />
Sotto questo profilo si sostiene, pertanto, la necessità “… nella materia<br />
qui considerata … di una disciplina specifica, di diritto materiale o strumentale,<br />
che voglia superare il principio di territorialità al fine di individuare solo un<br />
69 ogni giudice applica le norme del proprio Stato nei limiti precisi in cui esse vogliono essere applicate<br />
ed avendo riguardo a fatti avvenuti nel territorio dello Stato<br />
70<br />
Tito Ballarino, ivi.<br />
71 Alla luce della teoria prevalente, si ritiene che l’Art. 5.2 della convenzione di Berna porti<br />
all'applicazione della legge dello Stato per il quale la protezione è richiesta; sembra aumentare, infatti,<br />
il numero degli Stati che accettano la giurisdizione, anche se la violazione è avvenuta all'estero, sulla<br />
base di un criterio diverso dalla protezione, come la residenza o la presenza di beni del convenuto<br />
72<br />
Stefania Bariatti, ivi.