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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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3.1.2.2. Profilo Interno.<br />

Tuttavia il principio di territorialità puro e semplice 69 risulta a volte del<br />

tutto insufficiente. Ciò vale, ad es. per il problema che si pone quando insorge<br />

una controversia in Italia tra due editori che pubblicano una stessa opera<br />

letteraria avendo ottenuto entrambi dall'autore la cessione del diritto di<br />

utilizzazione dell'opera.<br />

Giustamente, quindi, la legge di riforma del nostro d.i.pr. ha dettato<br />

all’Art. 54 una apposita norma per i diritti immateriali; norma che prevede che<br />

“I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.”<br />

E’ chiaro ciò che con essa s’intende: i diritti di proprietà intellettuale<br />

sono regolati dal diritto dello Stato per il quale è rivendicata la protezione della<br />

proprietà intellettuale: se questo li ammette, sussistono, altrimenti no.<br />

“ La norma dell'art. 54 svolge dunque una funzione utile nella misura in cui,<br />

per l'inapplicabilità di una disciplina posta mediante convenzioni internazionali o<br />

della disciplina posta direttamente dalla legge italiana, sorge un problema di<br />

d.i.pr. A termini di essa, sotto la legge del luogo di protezione dei diritti sui beni<br />

immateriali ricadono l'esistenza, il contenuto, i limiti e le condizioni di tutela del<br />

diritto. Ne rimangono invece fuori i requisiti e gli effetti dei negozi di trasmissione<br />

dei diritti su tali opere e, com'è regola generale in materia di diritti reali, il titolo di<br />

acquisto (es. contratto di cessione, di licenza) che resta soggetto alle ordinarie<br />

norme di conflitto. 70<br />

3.1.2.3 Il problema del diritto d'autore.<br />

Il diritto d'autore risulta con tutta probabilità l'istituto più colpito dal<br />

fenomeno “WWW” dal momento che la maggior parte del materiale che viaggia<br />

in rete è composto da opere protette.<br />

E tuttavia se da un lato il diritto d'autore “in sé e per sé considerato”<br />

non pare risultarne influenzato, né sotto il profilo internazionale, né sotto il<br />

profilo nazionale, d’altro canto la portata del fenomeno WWW è tale da incidere<br />

pesantemente sull'ampiezza delle conseguenze connesse al principio di<br />

territorialità come definito nella convenzione di Berna all'art. 5.2 71 , poiché ci si<br />

imbatte nella necessità di dover considerare (quantomeno in via potenziale) gli<br />

ordinamenti di tutti gli Stati collegati alla rete che tutelano i diritti protetti nei<br />

rispettivi territori in base alle rispettive leggi. Il principio di territorialità<br />

comporta, infatti, l’applicazione della legge di ogni stato nel quale si verifichi<br />

una violazione della privativa, costringendo il titolare della medesima a<br />

promuovere più azioni in Stati diversi al fine di ottenere soddisfazione di tutti i<br />

danni subiti per le diverse privative delle quali è titolare.<br />

È solo accogliendo la possibilità di valutare in base ad una legge<br />

straniera la violazione di privative straniere che si aprirebbe la possibilità per<br />

l’autore di ottenere il risarcimento del danno subito con un solo procedimento<br />

nel sarebbero applicate ai vari comportamenti le leggi dei diversi Stati nei quali<br />

il diritto risulta protetto.<br />

Questa possibilità pare in Italia tuttavia preclusa dal novello Art. 54<br />

della legge di riforma del nostro d.i.pr., che è sì ispirato al principio di<br />

territorialità nel senso dell’applicazione del diritto internazionale privato, ma<br />

che non lascerebbe spazio ad aggiustamenti o correzioni di sorta 72 .<br />

Sotto questo profilo si sostiene, pertanto, la necessità “… nella materia<br />

qui considerata … di una disciplina specifica, di diritto materiale o strumentale,<br />

che voglia superare il principio di territorialità al fine di individuare solo un<br />

69 ogni giudice applica le norme del proprio Stato nei limiti precisi in cui esse vogliono essere applicate<br />

ed avendo riguardo a fatti avvenuti nel territorio dello Stato<br />

70<br />

Tito Ballarino, ivi.<br />

71 Alla luce della teoria prevalente, si ritiene che l’Art. 5.2 della convenzione di Berna porti<br />

all'applicazione della legge dello Stato per il quale la protezione è richiesta; sembra aumentare, infatti,<br />

il numero degli Stati che accettano la giurisdizione, anche se la violazione è avvenuta all'estero, sulla<br />

base di un criterio diverso dalla protezione, come la residenza o la presenza di beni del convenuto<br />

72<br />

Stefania Bariatti, ivi.

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