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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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In mancanza di scelta la Convenzione prevede l'applicazione della legge<br />

del paese in cui il venditore ha la residenza abituale o lo stabilimento (inteso in<br />

senso giuridico: sede secondaria, filiale) al momento in cui riceve l'ordine (Art. 3<br />

primo comma) 31 .<br />

Il principio della legge del venditore viene tuttavia abbandonato quando<br />

l'ordine relativo alla vendita è stato ricevuto personalmente dal venditore,<br />

oppure da un suo rappresentante, agente o commesso viaggiatore, nel paese in<br />

cui il compratore ha la propria residenza (ovvero in cui è situato lo stabilimento<br />

che ha inviato l'ordine). In tali casi è applicabile la legge dello Stato dove ha<br />

sede il compratore (Art. 3 secondo comma ) .<br />

La legge determinata alla stregua della Convenzione regola tutti gli<br />

aspetti del contratto, dalla conclusione all'esecuzione, con esclusione (Art. 5)<br />

della capacità e della forma 32 , del trasferimento della proprietà sul bene<br />

venduto e degli effetti del contratto nei confronti dei terzi. 33<br />

2.1.3 La Convenzione di Vienna del 1980<br />

La vendita internazionale ha formato e forma tuttora oggetto di altre<br />

importanti convenzioni volte a sostituire, almeno in parte, le diverse discipline<br />

nazionali con un regime giuridico uniforme ed unitario delle vendite aventi<br />

carattere transfrontaliero. Non si tratta, pertanto, di individuare la legge<br />

applicabile al contratto, ma proprio di delineare una disciplina giuridica unica<br />

per la vendita in tutti i paesi firmatari.<br />

2.1.3.1 Ambito spaziale della Convenzione.<br />

L'ambito di applicazione spaziale della Convenzione di Vienna è definito<br />

dall'Art. 1, ove si chiarisce che questa si applica:<br />

" (...) ai contratti di vendita di merci fra parti che hanno il loro stabilimento in Stati<br />

differenti:<br />

a)quando questi Stati sono degli Stati contraenti; o<br />

b)quando le regole di diritto internazionale privato conducono all'applicazione della<br />

legge di uno Stato contraente ".<br />

La Convenzione non impone all'interprete di verificare il carattere<br />

internazionale della vendita, ma ricollega tale internazionalità al fatto che le<br />

parti abbiano la propria sede in due Stati diversi 34 .<br />

Se la Convenzione è in vigore in entrambi gli Stati in cui le parti del<br />

contratto sono stabilite, essa si applica senza che debbano essere verificate<br />

ulteriori condizioni ed anche se la merce non effettua un viaggio<br />

internazionale; per converso essa risulterà inapplicabile, ancorché la merce<br />

abbia fatto un viaggio internazionale, quando compratore e venditore siano<br />

stabiliti nello stesso paese.<br />

Se la Convenzione è in vigore in uno soltanto dei due Stati in cui le<br />

parti sono stabilite, l'applicazione delle regole materiali uniformi dipende dal<br />

modo di disporre delle regole di diritto internazionale privato; se queste<br />

rinviano ad uno Stato che è parte della Convenzione, saranno le regole<br />

convenzionali ad essere applicate; se, invece rinviano ad uno Stato non<br />

contraente, troveranno applicazione le norme materiali interne di<br />

quell'ordinamento, e non le norme della Convenzione.<br />

31 Lo scopo di questa deroga è di proteggere le aspettative del compratore che, nelle circostanze<br />

indicate, può legittimamente attendersi di vedere applicata la legge del proprio paese.<br />

)<br />

32 Per le quali si deve ricorrere alle norme generali contenute nella Convenzione di Roma.<br />

33 Un particolare limite della legge regolatrice della vendita è previsto dall'Art. 4 della Convenzione, a<br />

norma del quale - salvo espressa clausola contraria - la legge del paese in cui deve aver luogo l'esame<br />

delle cose consegnate in esecuzione della vendita determina le modalità e i termini per l'esame merci<br />

e per le notifiche ad esso relative (ad esempio, per la denuncia di eventuali vizi), nonché le misure da<br />

prendere in caso di rifiuto di prendere in consegna i beni (ad esempio, l'offerta solenne e il deposito).<br />

34<br />

L'applicazione della Convenzione è esclusa, pertanto, in tutti i casi in cui una vendita è conclusa tra<br />

due soggetti stabiliti nello stesso paese, anche se contiene un altro elemento di estraneità (per es. deve<br />

essere eseguita all'estero, in modo che la merce oltrepassi la frontiera): in queste ipotesi, saranno le<br />

norme materiali interne di uno degli Stati coinvolti a trovare applicazione.

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