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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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parte dell'ente concedente, il marchio cade in un ambito di privativa, e solo una<br />

sentenza dell'autorità giudiziaria 85 può legalmente inibire l'uso del marchio al<br />

suo titolare.<br />

In terzo luogo perché l'eventuale identità fra domain name e marchio<br />

appare, comunque, "discontinua"; è, infatti, molto più forte quando<br />

l'imprenditore svolge un'attività essenzialmente basata sulla telematica<br />

(ancorché di vendita di beni), che negli gli altri casi.<br />

In quarto luogo perché non paiono applicabili al domain name i criteri di<br />

confondibilità verbale utilizzati a proposito dei marchi; basta infatti una<br />

piccolissima limitazione al nome per rendere diversa la ricerca condotta dal<br />

potenziale cliente 86 .<br />

In quinto luogo perché se il marchio appare strettamente collegato ad<br />

un contesto geografico-territoriale limitato (e ciò, ovviamente, anche nel caso di<br />

registrazioni internazionali), il domain nome è, invece - ad oggi - globale e<br />

mondiale.<br />

E' chiaro tuttavia che "una qualche relazione" fra domain name e<br />

marchio sussista, soprattutto ove si consideri la maggiore estensione<br />

funzionale del primo sul secondo nel contesto dell'E-Commerce.<br />

Ma, ad oggi, concludere affermando una sicura coincidenza fra l'uno e<br />

l'altro, pare quantomeno azzardato.<br />

Nondimeno mi pare di poter tranquillamente affermare che ove non si<br />

dovesse ravvisare una identità sostanziale fra domain name e disciplina dei<br />

segni distintivi, nondimeno un uso "anomalo" del primo potrebbe, quantomeno,<br />

assumere rilevanza (sotto il profilo interno) come atto di concorrenza sleale<br />

sanzionabile ai sensi dell'art. 2598 c.c. e ss..<br />

3.1.3 la pubblicità via E-Commerce: assoggettabilità della pubblicità in rete alle<br />

norme vigenti.<br />

E’ stato sostenuto che la pubblicità in “rete” sarebbe completamente<br />

differenziata e distinta dalla pubblicità effettuata mediante i canali tradizionali.<br />

Da tale assunto deriverebbe che la pubblicità in rete sia libera da vincoli<br />

di sorta.<br />

Si vuole in questa sede smentire recisamente quest’assunto, in quanto<br />

privo di qualsiasi conforto e fondamento giuridico.<br />

Ed invero anche la pubblicità in rete deve sottostare ad alcune regole,<br />

che, sotto il profilo interno coincidono, principalmente, con le norme statali a<br />

proposito di pubblicità ingannevole, emanate in attuazione di una direttiva<br />

comunitaria, nonché, con le norme previste dal codice di auto disciplina<br />

pubblicitaria.<br />

Sotto un primo profilo, infatti, la legge interna sulla pubblicità<br />

ingannevole prescrive espressamente, all’articolo 2 (definizioni) che: “ai fini del<br />

presente decreto si intende: a) per “pubblicità”, qualsiasi forma di messaggio che<br />

sia diffuso, in qualsiasi modo nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale,<br />

artigianale, o professionale allo scopo di promuovere la vendita di tutti beni mobili<br />

o immobili, la costruzione o trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la<br />

prestazione di opere o servizi.”<br />

Il tenore letterale della paragrafo a) del succitato articolo 2 non sembra<br />

lasciar spazio ad equivoci; eppertanto anche la pubblicità in rete viene a<br />

ricadere nell’ambito del D.Lvo. 25 gennaio 1992, n. 74 (attuazione della<br />

direttiva CEE n. 450/84, in materia di pubblicità ingannevole).<br />

A questo punto diviene interessante individuare i soggetti che<br />

"marchi" sono registrabili a patto che ciò sia l'unico dominio registrato dalla entità o si rientri in uno<br />

dei casi di eccezioni specificati nei paragrafi dal B.0.7.1. al B.0.7.2. NOTA: non rientra nei compiti<br />

della RA Italian stabilire il diritto dell'uso del marchio o di un nome registrato all'interno di un nome<br />

a domini. Tenendo conto della natura differente ed autonoma di un nome a domini (come specificato<br />

nel paragrafo B.0.6) rispetto ad ogni altro oggetto, sarà compito dell'entità richiedente il nome a<br />

domini accertarsi del diritto all'uso in campi differenti del marchio o nome registrato stessi. La RA<br />

Italian si limiterà a segnalare, come stabilito nella sezione D.1 gli eventuali possibili casi di ambiguità<br />

alle parti."<br />

85 Oltreché la volontà stessa del proprietario, s'intende.<br />

86 Naturalmente questa osservazione cadrà non appena saranno utilizzabili nuovi sistemi operativi<br />

basati sul riconoscimento vocale.

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