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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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in commento.<br />

1.3.1 Contenuto minimale del D.Lvo 15/1/1992 N. 50 in ambito transnazionale.<br />

Il D.Lvo 15/1/1992 N. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali<br />

commerciali costituisce l'attuazione della direttiva 85/577/CEE.<br />

Da tale considerazione discende che le regole previste dalla normativa<br />

specifica italiana saranno, per lo meno, analoghe a quelle di pari materia<br />

emanate negli altri ordinamenti europei in seguito al recepimento della<br />

succitata direttiva.<br />

Deriva altresì da tale ragionamento che le condizioni contrattuali,<br />

eventualmente previste dall'operatore E-Commerce italiano per il solo mercato<br />

italiano, possano - sotto il solo aspetto delle prescrizioni previste dalla direttiva<br />

85/577/CEE - risultare facilmente (e correttamente) applicabili - de minimis -<br />

anche a tutti gli altri paesi della UE.<br />

1.4 Le clausole vessatorie<br />

S'è più sopra accennato al Capo XIV bis recentemente inserito nel corpo<br />

del Titolo II, Libro IV, del Codice Civile, in recepimento della Direttiva<br />

93/13/CEE del 5 Aprile 1993 a proposito delle clausole abusive nei contratti<br />

stipulati con i consumatori.<br />

La novella in parola - sotto alcuni aspetti davvero rivoluzionaria -<br />

suggerisce a tutti gli operatori economici [di qualsiasi comparto di mercato] di<br />

domandarsi, e di accertare, di volta in volta, allorché si tratti di cessione di beni<br />

e/o prestazioni di servizi, se la parte con la quale si negozia /contratta, sia un<br />

consumatore ovvero un professionista 105 .<br />

Ciò essenzialmente perché nel caso del contratto fra professionisti<br />

possono essere validamente convenute clausole vessatorie (evidentemente in<br />

favore di una sola delle parti, in genere quella che predispone il contratto),<br />

invece, nel caso di contratto fra professionista e consumatore quelle stesse<br />

clausole vessatorie (rectius, abusive) possono risultare del tutto inefficaci e,<br />

pertanto, inutilizzabili, ancorché convenute in buona fede, sottoscritte e<br />

controfirmate dal consumatore 106 .<br />

Anche in questo caso il punto di partenza è quello di intendere quando<br />

si abbia a che fare con un consumatore e quando con un professionist a .<br />

A tale proposito la legge individua la figura del consumatore nella<br />

persona fisica che, in relazione al contratto, agisce per scopi estranei all'attività<br />

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta 107 ; professionista è,<br />

invece, "la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nel quadro della<br />

sua attività imprenditoriale, utilizza il contratto ... ."<br />

Chiariti i ruoli delle parti in campo, si tratterà allora d'intendere quando,<br />

nel contratto fra professionista e consumatore, una certa clausola possa o<br />

meno essere considerata vessatoria 108 .<br />

105 Va qui precisato che il terzo comma dell'art. 1469-ter c.c. esclude che, ai fini della materia in<br />

commento, possano essere considerate vessatorie (rectius, abusive): a) le clausole che riproducono<br />

disposizioni di legge ovvero che riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in<br />

convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti gli stati membri della UE o la stessa UE;<br />

b) le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale, a condizione<br />

che tali clausole non compaiano nella cd. black list di cui al secondo comma del successivo Art. 1469quinquies.<br />

106 Si tratta, evidentemente, del profilo soggettivo dell'ambito operatività della normativa in parola;<br />

quest'ultima non sarà infatti applicabile nei contratti conclusi fra professionisti, nonché, a fortiori, nei<br />

contratti conclusi fra consumatori.<br />

a<br />

107 E' pertanto di tutta evidenza che una persona giuridica non potrà mai rivestire la qualifica di<br />

"consumatore"; del pari è chiaro che un professionista potrà senz'altro rivestire il ruolo di<br />

consumatore ogniqualvolta abbia a contrarre al di fuori dell'ambito della sua attività professionale.<br />

108 La direttiva 93/13/CEE parla, invece, di "clausola abusiva"; altrove ["Proposta di direttiva del<br />

Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori" (COM (90)322 DEF. -<br />

SYN 285, presentata alla Commissione il 24/7/1990 - 90/C/ 243/02 e "Proposta di direttiva del<br />

Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori" (COM (92)66 DEF. - SYN<br />

285, presentata alla Commissione il 24/7/1990 [92/C/ 73/05] si parla sia di clausola vessatoria

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