24.10.2013 Views

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

italiano, possano - sotto l'aspetto delle prescrizioni previste dalla direttiva<br />

93/13/CEE - risultare facilmente (e correttamente) applicabili - de minimis -<br />

anche a tutti gli altri paesi della UE.<br />

1.5 La business interruption.<br />

Un problema non secondario che l’operatore E-Commerce potrebbe<br />

trovarsi ad affrontare è quello tradizionalmente conosciuto con il termine<br />

inglese di “business interruption”.<br />

Ci riferiamo evidentemente con questo termine all’impossibilità<br />

eventuale per l’operatore commerciale in generale e per quello telematico in<br />

particolare di disimpegnare le normali attività afferenti la tipologia (più o meno<br />

telematica) del business condotto.<br />

Nel caso di specie pare di rilevare due aspetti degni di nota; aspetti che<br />

sono senz’altro due facce della stessa medaglia ma che è bene tenere<br />

opportunamente distinti.<br />

Il primo di questi aspetti afferisce proprio all’operatore commerciale<br />

telematico; il secondo alla sua clientela.<br />

Sotto il primo profilo è, infatti, opportuno che l’operatore E-Commerce si<br />

doti di una serie “notevole” di misure di sicurezza relative tanto alla<br />

salvaguardia dei dati in se e per sé considerati quanto alla loro immediata<br />

riutilizzabilità.<br />

Ciò principalmente perché il ritardo “operativo” comporta semmai costi e<br />

mai utili.<br />

In questa prospettiva mi sembra che sia quantomeno opportuno che<br />

l’operatore E-Commerce disponga:<br />

a)di misure di sicurezza relative alla conservazione dei dati;<br />

b)di misure di sicurezza circa l’accesso ai dati;<br />

c)di misure preventive relative a “virus” in rete;<br />

d)di misure e procedure relative al cosiddetto “disaster recovery”.<br />

Mette conto sottolineare che le indicazioni che precedono potrebbero,<br />

per certi versi, diventare rilevanti anche ai sensi della nuova legge 675/96 a<br />

proposito di sicurezza dei dati personali 115 .<br />

Ma siccome i guai non vengono mai da soli, l’interruzione del business<br />

può provocare danni maggiori di quelli che a tutta prima si immaginerebbe.<br />

E ciò principalmente perché dall’interruzione del “business” –<br />

specialmente, anche se non esclusivamente, se relativo alla fornitura di servizi<br />

su base continuativa – possono derivare effetti pesanti non solo per<br />

l’operatore/imprenditore telematico, ma anche per i soggetti che, a cascata, da<br />

questo in parte dipendono.<br />

S’immagini, ad esempio, il caso di un operatore telematico incaricato del<br />

trattamento, in remoto, dei dati di una società multinazionale al fine del<br />

calcolo delle imposte e/o tasse dovute dalla cliente multinazionale in ciascun<br />

paese in cui è presente.<br />

S’immagini che all’approssimarsi della scadenza per il pagamento delle<br />

dette imposte e tasse l’operatore telematico incappi in un “crash” di sistema<br />

che gli impedisca di effettuare l’elaborazione pattuita così impedendo alla<br />

cliente di versare le imposte nei tempi dovuti a all’erario di ciascun paese … .<br />

S’immagini ancora il caso di un operatore che gestisce per conto di terzi<br />

la parte informatica di un processo logistico/distributivo di società con grossi<br />

volumi di vendita all’ingrosso ed al dettaglio (es. ECR)<br />

S’immagini, infine, il caso di un operatore E-Commerce che vende il<br />

proprio software via rete, software che, dopo il pagamento da parte del cliente,<br />

risulta irrimediabilmente infettato da un virus che, a sua volta, distrugge tutti i<br />

dati contenuti nell’hardware del cliente …<br />

In tutti questi casi il cliente dell’operatore E-Commerce si aspetta che<br />

quest’ultimo possa garantire “sempre” la sua presenza e continuità del servizio<br />

“start-to-end” fra cliente ed operatore E-Commerce, ovvero la bontà del<br />

prodotto venduto.<br />

Si tratta, in altre parole, della tutela dell’affidamento della controparte<br />

che si aspetta “un qualche cosa di più” rispetto all’immediato oggetto del<br />

115 Ciò quantomeno nel caso (normale) in cui l’operatore commerciale telematico detenga dati personali dei<br />

consumatori. Nel caso di specie si richiama l’attenzione sugli Artt. 15, 18 e 36 della L. 675/96.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!