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STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi

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concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni civili in<br />

materia civile e commerciale 55 .<br />

2.3.2.1 Ambito e criteri determinativi della convenzione di Bruxelles.<br />

La Convenzione di Bruxelles opera ad un tempo in due distinte<br />

direzioni; con la prima si disciplina la competenza giurisdizionale degli organi<br />

giudicanti dei paesi contraenti, indicando quali persone possono essere<br />

convenute dinanzi a loro; con la seconda si regola il riconoscimento e<br />

l'esecuzione delle sentenze emesse dai giudici di tali paesi.<br />

In entrambi i casi le norme della Convenzione sostituiscono, nei limiti di<br />

applicabilità ed esse riconosciute, le corrispondenti norme processuali del<br />

diritto nazionale.<br />

L'ambito applicativo della Convenzione è molto esteso come risulta dal<br />

riferimento alla materia civile e commerciale in genere; materia che va<br />

determinata in contrapposizione alla materia del diritto pubblico 56 .<br />

Per tutto quanto non escluso né diversamente disciplinato 57 la<br />

convenzione si applica sempre, sostituendo le norme nazionali sulla<br />

giurisdizione ogni volta che il convenuto abbia un domicilio (o sede per le<br />

persone giuridiche) nel territorio di uno dei Paesi contraenti.<br />

Dunque il domicilio costituisce ad un tempo il criterio di giurisdizione ed<br />

una condizione di applicazione della convenzione: peraltro anche la volontà<br />

delle parti è un criterio di applicazione della convenzione: volontà che si<br />

esprime attraverso l'accettazione della giurisdizione o proroga di competenza 58 .<br />

In materia contrattuale l'attore potrà scegliere (in assenza del criterio<br />

della volontà, s'intende, e salve le norme protettive a tutela dei consumatori)<br />

tra il giudice dello Stato in cui il convenuto è domiciliato ed il giudice del luogo<br />

in cui l'obbligazione in giudizio è stata o deve essere eseguita 59 .<br />

La volontà delle parti è, poi, un altro criterio di determinazione della<br />

giurisdizione. Questa comporterà l'effetto di escludere la competenza di ogni<br />

altro giudice quando almeno una delle due parti sia domiciliata nel territorio di<br />

uno Stato contraente e l'accordo sia stato fatto per iscritto o in altra maniera<br />

rispondente agli usi commerciali.<br />

Analogamente all'art. 4 della legge di riforma del d.i.pr. la volontà può<br />

comportare l'accettazione tacita della giurisdizione quando il convenuto si<br />

costituisce avanti un giudice che, secondo la convenzione, non sarebbe<br />

competente, accettandone la competenza 60 .<br />

55<br />

Tito Ballarino, ivi.<br />

56<br />

In pratica ciò che non è diritto pubblico ricadrà, con tutta probabilità, nell'ambito del diritto<br />

privato o commerciale. Tuttavia in tale operazione non si dovrà fare riferimento alla distinzione<br />

seguita da ciascuno Stato contraente, ma agli obbiettivi ed al sistema della convenzione ed ai principi<br />

generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali.<br />

57<br />

Secondo quanto dispone il 2 comma dell'art. 1 della Convenzione risultano esclusi dal campo di<br />

applicazione della Convenzione:<br />

1.lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le<br />

successioni;<br />

2.i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;<br />

3.la sicurezza sociale;<br />

4.l'arbitrato.<br />

58<br />

Vi sono infine alcune controversie che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di un certo<br />

Stato; ad esempio in materia di obbligazioni alimentari, delitti o quasi delitti, per le controversie<br />

relative all'esercizio di succursali, filiali, trust ecc. (Art. 5). Ma come è dato di intendere facilmente ci<br />

troviamo al di fuori della materia dell'E-commerce.<br />

59 Questo sistema comporta una certa indeterminatezza e concede all'attore la possibilità di<br />

"scegliersi" il giudice. Tuttavia si tratta di una possibilità ridotta ai minimi termini; ciò soprattutto per<br />

alcune materie che prevedono delle competenze speciali riservate ad un certo Stato in relazione a<br />

determinate tipologie di controversie, e per le c.d. competenze imperative, soprattutto, per quanto ci<br />

riguarda, a proposito di contratti conclusi dai consumatori (Artt. 13-15). In base a tali ultime norme<br />

la parte più debole (il consumatore) potrà scegliere tra vari fori - principalmente quello, ovviamente<br />

assai vantaggioso, del proprio domicilio - concorrenti con quello generale del domicilio del convenuto;<br />

la parte "forte" disporrà, invece, in linea di principio del solo foro del domicilio del convenuto.<br />

60 Ovviamente la volontà delle parti non potrà essere utilizzata per le controversie per le quali sono

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