STUDIO LEGALE FOLICALDI Sergio Lionello Folicaldi - Franzosi
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concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni civili in<br />
materia civile e commerciale 55 .<br />
2.3.2.1 Ambito e criteri determinativi della convenzione di Bruxelles.<br />
La Convenzione di Bruxelles opera ad un tempo in due distinte<br />
direzioni; con la prima si disciplina la competenza giurisdizionale degli organi<br />
giudicanti dei paesi contraenti, indicando quali persone possono essere<br />
convenute dinanzi a loro; con la seconda si regola il riconoscimento e<br />
l'esecuzione delle sentenze emesse dai giudici di tali paesi.<br />
In entrambi i casi le norme della Convenzione sostituiscono, nei limiti di<br />
applicabilità ed esse riconosciute, le corrispondenti norme processuali del<br />
diritto nazionale.<br />
L'ambito applicativo della Convenzione è molto esteso come risulta dal<br />
riferimento alla materia civile e commerciale in genere; materia che va<br />
determinata in contrapposizione alla materia del diritto pubblico 56 .<br />
Per tutto quanto non escluso né diversamente disciplinato 57 la<br />
convenzione si applica sempre, sostituendo le norme nazionali sulla<br />
giurisdizione ogni volta che il convenuto abbia un domicilio (o sede per le<br />
persone giuridiche) nel territorio di uno dei Paesi contraenti.<br />
Dunque il domicilio costituisce ad un tempo il criterio di giurisdizione ed<br />
una condizione di applicazione della convenzione: peraltro anche la volontà<br />
delle parti è un criterio di applicazione della convenzione: volontà che si<br />
esprime attraverso l'accettazione della giurisdizione o proroga di competenza 58 .<br />
In materia contrattuale l'attore potrà scegliere (in assenza del criterio<br />
della volontà, s'intende, e salve le norme protettive a tutela dei consumatori)<br />
tra il giudice dello Stato in cui il convenuto è domiciliato ed il giudice del luogo<br />
in cui l'obbligazione in giudizio è stata o deve essere eseguita 59 .<br />
La volontà delle parti è, poi, un altro criterio di determinazione della<br />
giurisdizione. Questa comporterà l'effetto di escludere la competenza di ogni<br />
altro giudice quando almeno una delle due parti sia domiciliata nel territorio di<br />
uno Stato contraente e l'accordo sia stato fatto per iscritto o in altra maniera<br />
rispondente agli usi commerciali.<br />
Analogamente all'art. 4 della legge di riforma del d.i.pr. la volontà può<br />
comportare l'accettazione tacita della giurisdizione quando il convenuto si<br />
costituisce avanti un giudice che, secondo la convenzione, non sarebbe<br />
competente, accettandone la competenza 60 .<br />
55<br />
Tito Ballarino, ivi.<br />
56<br />
In pratica ciò che non è diritto pubblico ricadrà, con tutta probabilità, nell'ambito del diritto<br />
privato o commerciale. Tuttavia in tale operazione non si dovrà fare riferimento alla distinzione<br />
seguita da ciascuno Stato contraente, ma agli obbiettivi ed al sistema della convenzione ed ai principi<br />
generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali.<br />
57<br />
Secondo quanto dispone il 2 comma dell'art. 1 della Convenzione risultano esclusi dal campo di<br />
applicazione della Convenzione:<br />
1.lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le<br />
successioni;<br />
2.i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;<br />
3.la sicurezza sociale;<br />
4.l'arbitrato.<br />
58<br />
Vi sono infine alcune controversie che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di un certo<br />
Stato; ad esempio in materia di obbligazioni alimentari, delitti o quasi delitti, per le controversie<br />
relative all'esercizio di succursali, filiali, trust ecc. (Art. 5). Ma come è dato di intendere facilmente ci<br />
troviamo al di fuori della materia dell'E-commerce.<br />
59 Questo sistema comporta una certa indeterminatezza e concede all'attore la possibilità di<br />
"scegliersi" il giudice. Tuttavia si tratta di una possibilità ridotta ai minimi termini; ciò soprattutto per<br />
alcune materie che prevedono delle competenze speciali riservate ad un certo Stato in relazione a<br />
determinate tipologie di controversie, e per le c.d. competenze imperative, soprattutto, per quanto ci<br />
riguarda, a proposito di contratti conclusi dai consumatori (Artt. 13-15). In base a tali ultime norme<br />
la parte più debole (il consumatore) potrà scegliere tra vari fori - principalmente quello, ovviamente<br />
assai vantaggioso, del proprio domicilio - concorrenti con quello generale del domicilio del convenuto;<br />
la parte "forte" disporrà, invece, in linea di principio del solo foro del domicilio del convenuto.<br />
60 Ovviamente la volontà delle parti non potrà essere utilizzata per le controversie per le quali sono