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L’AVVOCATO CAF IMPRESE RISPONDE UNCOM È in vigore dal primo gennaio la class action GIUSEPPE ACCORDINO avvocato Legale <strong>Unione</strong> <strong>Commercianti</strong> <strong>di</strong> <strong>Piacenza</strong> È entrata in vigore dallo scorso primo gennaio, dopo circa due anni <strong>di</strong> attesa, la class action, ossia l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. Occorre precisare che la class action è un’azione legale collettiva, condotta da uno o più soggetti, <strong>il</strong> cui scopo è quello <strong>di</strong> giungere ad una soluzione comune a più persone, <strong>di</strong> fatto o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, che produca effetti anche per tutti i componenti pre<strong>se</strong>nti e futuri della clas<strong>se</strong> o del gruppo. L’azione collettiva con<strong>se</strong>nte, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> azionare un unico giu<strong>di</strong>zio per ottenere <strong>il</strong> risarcimento del danno subito da un gruppo <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni danneggiati dal medesimo fatto realizzato da un’azienda scorretta. I vantaggi delle azioni collettive, riparatorie o risarcitorie, sono evidenti <strong>se</strong> si valutano i tempi processuali, i costi della giustizia, la garanzia <strong>di</strong> certezza del <strong>di</strong>ritto e l’efficacia ed equità del risultato. Nella realtà economica moderna gli interessi dei consumatori e degli utenti sono quoti<strong>di</strong>anamente messi a confronto con l’attività <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> massa. Da questa relazione possono scaturire lesioni <strong>di</strong> una generalità, potenzialmente anche elevata, <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni. Non è <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e immaginare, ad e<strong>se</strong>mpio, la <strong>di</strong>vulgazione <strong>di</strong> campagne pubblicitarie o la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> informazioni non veritiere presso <strong>il</strong> pubblico dei consumatori, la commercializzazione <strong>di</strong> un prodotto pericoloso per la salute pubblica o <strong>il</strong> ricorso a pratiche commerciali lesive <strong>di</strong> una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> aderenti. In queste situazioni, <strong>il</strong> singolo danneggiato si trova nella <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> ricorrere al processo in<strong>di</strong>viduale, trattandosi <strong>di</strong> uno strumento spesso inadeguato, anche a causa della cronica inefficienza del sistema giu<strong>di</strong>ziario. Proprio per far fronte a tali situazioni è sorta l’esigenza <strong>di</strong> introdurre strumenti <strong>di</strong> tutela collettiva che con<strong>se</strong>ntano <strong>di</strong> azionare, in un unico processo, le <strong>di</strong>fe<strong>se</strong> <strong>di</strong> interessi riconducib<strong>il</strong>i ad un’indefinita generalità <strong>di</strong> soggetti. La legge 23.07.2009 n. 99, in tema <strong>di</strong> sv<strong>il</strong>uppo e internazionalizzazione delle impre<strong>se</strong>, ha mo<strong>di</strong>ficato l’art. 140- bis del Co<strong>di</strong>ce del Consumo, introducendo la <strong>di</strong>sciplina dell’azione <strong>di</strong> clas<strong>se</strong>. Tale nuova norma prevede una specifica tutela per i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> consumatori o utenti che versano nei confronti <strong>di</strong> una stessa impresa in situazione identica ( i c.d. <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali omogenei), sia in caso <strong>di</strong> danni derivanti dalla violazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti contrattuali, compresi quelli derivanti dal contratto per adesione, ossia per l’offerta <strong>di</strong> <strong>se</strong>rvizi, sia in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto, a prescindere da un rapporto contrattuale, e sia nell’ipotesi <strong>di</strong> comportamenti anticoncorrenziali o <strong>di</strong> pratiche commerciali scorrette. La norma in questione riconosce la legittimazione ad agire in giu<strong>di</strong>zio per l’accertamento della responsab<strong>il</strong>ità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ai singoli citta<strong>di</strong>ni- consumatori, anche me<strong>di</strong>ante associazioni o comitati cui partecipino. L’art. 140-bis ha inoltre previsto che l’adesione alla class action comporti la rinuncia ad ogni azione restituoria o risarcitoria in<strong>di</strong>viduale fondata sul medesimo titolo, salvo transazioni o rinunce cui l’aderente non abbia con<strong>se</strong>ntito e in caso <strong>di</strong> estinzione o chiusura anticipata del giu<strong>di</strong>zio. E’, inoltre, stab<strong>il</strong>ito dalla norma in questione che dopo la scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione collettiva, non sono più proponib<strong>il</strong>i azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti. Il proce<strong>di</strong>mento dell’azione collettiva si svolge in due fasi: la prima è destinata alla pronuncia sull’ammissib<strong>il</strong>ità dell’azione; in caso <strong>di</strong> esito positivo, con un’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> ammissione, all’azione deve es<strong>se</strong>re data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda può, però, es<strong>se</strong>re giu<strong>di</strong>cata inammissib<strong>il</strong>e, oltre che per manifesta infondatezza, nel caso <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi e mancata identità dei <strong>di</strong>ritti da tutelare e quando <strong>il</strong> proponente non appaia al tribunale in gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> curare adeguatamente l’interes<strong>se</strong> collettivo. Nel caso <strong>di</strong> accoglimento della domanda, la procedura si conclude con una <strong>se</strong>ntenza <strong>di</strong> condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione proposta ovvero con un criterio omogeneo <strong>di</strong> calcolo per la liquidazione. Inoltre, in caso <strong>di</strong> accoglimento dell’azione proposta nei confronti <strong>di</strong> gestori <strong>di</strong> <strong>se</strong>rvizi pubblici o <strong>di</strong> pubblica ut<strong>il</strong>ità, <strong>il</strong> tribunale deve tenero conto, ai fini della liquidazione del danno, <strong>di</strong> quanto previsto nelle eventuali carte dei <strong>se</strong>rvizi. La <strong>se</strong>ntenza <strong>di</strong>viene e<strong>se</strong>cutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. marzo 2010 11