D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sanzioni<br />
CAPO I<br />
Violazioni amministrative<br />
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)<br />
In vigore dal 31 dicembre 2008<br />
1. La violazione <strong>del</strong>le disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa <strong>del</strong><br />
pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. (144)<br />
(144) Comma così modificato dall'art. 44, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con<br />
modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.<br />
Art. 162 (Altre fattispecie)<br />
In vigore dal 25 novembre 2009<br />
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di<br />
altre disposizioni in materia di disciplina <strong>del</strong> trattamento dei dati personali è punita con la sanzione<br />
amministrativa <strong>del</strong> pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. (145)<br />
2. La violazione <strong>del</strong>la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione<br />
amministrativa <strong>del</strong> pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. (146)<br />
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione <strong>del</strong>le misure indicate<br />
nell'articolo 33 o <strong>del</strong>le disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede<br />
amministrativa, in ogni caso, la sanzione <strong>del</strong> pagamento di una somma da diecimila euro a<br />
centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (148)<br />
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di<br />
cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede<br />
amministrativa, in ogni caso, la sanzione <strong>del</strong> pagamento di una somma da trentamila euro a<br />
centottantamila euro. (147)<br />
2-quater. La violazione <strong>del</strong> diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-<br />
bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi <strong>del</strong> comma 2-bis <strong>del</strong> presente articolo. (149)<br />
(145) Comma così modificato dall'art. 44, comma 3, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,<br />
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.<br />
(146) Comma così modificato dall'art. 44, comma 3, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207,<br />
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.