04.01.2015 Views

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

(55) Comma inserito dall'art. 2 quinquies, comma 1, lett.a), D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito,<br />

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138.<br />

(56) Per l'indicazione dei casi da sottrarre all'obbligo di notificazione, di cui alla presente lettera,<br />

vedi la <strong>del</strong>iberazione 31 marzo 2004, n. 1.<br />

Art. 38 (Modalità di notificazione) (58)<br />

In vigore dal 22 agosto 2008<br />

1. La notificazione <strong>del</strong> trattamento è presentata al Garante prima <strong>del</strong>l'inizio <strong>del</strong> trattamento ed una<br />

sola volta, a prescindere dal numero <strong>del</strong>le operazioni e <strong>del</strong>la durata <strong>del</strong> trattamento da effettuare, e<br />

può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.<br />

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito <strong>del</strong> Garante,<br />

utilizzando l'apposito mo<strong>del</strong>lo, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti<br />

informazioni:<br />

a) le coordinate identificative <strong>del</strong> titolare <strong>del</strong> trattamento e, eventualmente, <strong>del</strong> suo rappresentante,<br />

nonché le modalità per individuare il responsabile <strong>del</strong> trattamento se designato;<br />

b) la o le finalità <strong>del</strong> trattamento;<br />

c) una descrizione <strong>del</strong>la o <strong>del</strong>le categorie di persone interessate e dei dati o <strong>del</strong>le categorie di dati<br />

relativi alle medesime;<br />

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;<br />

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;<br />

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza <strong>del</strong>le misure<br />

adottate per garantire la sicurezza <strong>del</strong> trattamento. (57)<br />

3. Il Garante favorisce la disponibilità <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo per via telematica e la notificazione anche<br />

attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche<br />

presso associazioni di categoria e ordini professionali.<br />

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione <strong>del</strong> trattamento o al<br />

mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.<br />

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove<br />

soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.<br />

6. Il titolare <strong>del</strong> trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 37<br />

fornisce le notizie contenute nel mo<strong>del</strong>lo di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il<br />

trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.<br />

(57) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; vedi, anche, il comma 5 <strong>del</strong> medesimo art. 29, D.L.<br />

112/2008.<br />

(58) Per le semplificazioni al mo<strong>del</strong>lo utilizzato per effettuare le notificazioni al Garante, vedi la<br />

Deliberazione 22 ottobre 2008.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!