D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito<br />
<strong>del</strong>le attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:<br />
a) di gestione di asili nido;<br />
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale<br />
didattico;<br />
c) ricreative o di promozione <strong>del</strong>la cultura e <strong>del</strong>lo sport, con particolare riferimento<br />
all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni<br />
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;<br />
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;<br />
e) relative alla leva militare;<br />
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare<br />
riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela <strong>del</strong>le<br />
risorse idriche e difesa <strong>del</strong> suolo;<br />
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;<br />
h) in materia di protezione civile;<br />
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa<br />
locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;<br />
l) dei difensori civici regionali e locali.<br />
CAPO V<br />
Particolari contrassegni<br />
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)<br />
In vigore dal 13 agosto 2010<br />
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di<br />
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere<br />
esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e<br />
senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata. (63)<br />
2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo <strong>del</strong>la persona fisica interessata sono riportati<br />
sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta<br />
di esibizione o di necessità di accertamento. (64)<br />
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un<br />
obbligo di esposizione sui veicoli di copia <strong>del</strong> libretto di circolazione o di altro documento.<br />
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai<br />
centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni <strong>del</strong><br />
decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.<br />
(63) Comma così modificato dall'art. 58, comma 1, lett. a), L. 29 luglio 2010, n. 120.<br />
(64) Comma così sostituito dall'art. 58, comma 1, lett. b), L. 29 luglio 2010, n. 120.