D.Lgs. 196 del 2003
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1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il<br />
contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere<br />
in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse<br />
estranei. (103)<br />
2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto <strong>del</strong>le comunicazioni o conversazioni può<br />
essere appreso da altri a causa <strong>del</strong> tipo di apparecchiature terminali utilizzate o <strong>del</strong> collegamento<br />
realizzato tra le stesse presso la sede <strong>del</strong> contraente medesimo. (103)<br />
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso <strong>del</strong>la conversazione, sono utilizzati dispositivi<br />
che consentono l'ascolto <strong>del</strong>la conversazione stessa da parte di altri soggetti.<br />
(103) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente»,<br />
ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.<strong>Lgs</strong>. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1°<br />
giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, <strong>del</strong> medesimo D.<strong>Lgs</strong>. 69/2012.<br />
(104) Vedi, anche, il Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262.<br />
(commento di giurisprudenza)<br />
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) (105) (116) (118)<br />
In vigore dal 3 luglio 2008<br />
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico<br />
sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data <strong>del</strong>la comunicazione, per finalità di<br />
accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico<br />
telematico, esclusi comunque i contenuti <strong>del</strong>le comunicazioni, sono conservati dal fornitore per<br />
dodici mesi dalla data <strong>del</strong>la comunicazione. (106)<br />
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di<br />
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di<br />
comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (112)<br />
[2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli<br />
concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi<br />
e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti <strong>del</strong>le comunicazioni, sono<br />
conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei <strong>del</strong>itti di cui<br />
all'articolo 407, comma 2, lettera a) <strong>del</strong> codice di procedura penale, nonché dei <strong>del</strong>itti in danno di<br />
sistemi informatici o telematici. (107) (114) ]<br />
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato<br />
<strong>del</strong> pubblico ministero anche su istanza <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong>l'imputato, <strong>del</strong>la persona sottoposta alle<br />
indagini, <strong>del</strong>la persona offesa e <strong>del</strong>le altre parti private. Il difensore <strong>del</strong>l'imputato o <strong>del</strong>la persona<br />
sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al<br />
proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater <strong>del</strong> codice di procedura penale,<br />
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (108)