04.01.2015 Views

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il<br />

contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere<br />

in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse<br />

estranei. (103)<br />

2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto <strong>del</strong>le comunicazioni o conversazioni può<br />

essere appreso da altri a causa <strong>del</strong> tipo di apparecchiature terminali utilizzate o <strong>del</strong> collegamento<br />

realizzato tra le stesse presso la sede <strong>del</strong> contraente medesimo. (103)<br />

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso <strong>del</strong>la conversazione, sono utilizzati dispositivi<br />

che consentono l'ascolto <strong>del</strong>la conversazione stessa da parte di altri soggetti.<br />

(103) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente»,<br />

ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.<strong>Lgs</strong>. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1°<br />

giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, <strong>del</strong> medesimo D.<strong>Lgs</strong>. 69/2012.<br />

(104) Vedi, anche, il Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262.<br />

(commento di giurisprudenza)<br />

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) (105) (116) (118)<br />

In vigore dal 3 luglio 2008<br />

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico<br />

sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data <strong>del</strong>la comunicazione, per finalità di<br />

accertamento e repressione di reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico<br />

telematico, esclusi comunque i contenuti <strong>del</strong>le comunicazioni, sono conservati dal fornitore per<br />

dodici mesi dalla data <strong>del</strong>la comunicazione. (106)<br />

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di<br />

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di<br />

comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (112)<br />

[2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli<br />

concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi<br />

e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti <strong>del</strong>le comunicazioni, sono<br />

conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei <strong>del</strong>itti di cui<br />

all'articolo 407, comma 2, lettera a) <strong>del</strong> codice di procedura penale, nonché dei <strong>del</strong>itti in danno di<br />

sistemi informatici o telematici. (107) (114) ]<br />

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato<br />

<strong>del</strong> pubblico ministero anche su istanza <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong>l'imputato, <strong>del</strong>la persona sottoposta alle<br />

indagini, <strong>del</strong>la persona offesa e <strong>del</strong>le altre parti private. Il difensore <strong>del</strong>l'imputato o <strong>del</strong>la persona<br />

sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al<br />

proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater <strong>del</strong> codice di procedura penale,<br />

ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (108)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!