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D.Lgs. 196 del 2003

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2. Il fornitore <strong>del</strong> servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare<br />

l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in<br />

modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche<br />

impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.<br />

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono<br />

evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per<br />

attivare le modalità alternative alla fatturazione. (83)<br />

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad<br />

esclusivi fini di specifica contestazione <strong>del</strong>l'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi<br />

limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi <strong>del</strong>le comunicazioni in<br />

questione. (83)<br />

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità <strong>del</strong>le modalità di cui al comma 2, può autorizzare il<br />

fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi <strong>del</strong>le comunicazioni.<br />

(83) Nel presente provvedimento la parola «abbonato» è stata sostituita dalla parola «contraente», ai<br />

sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 12, D.<strong>Lgs</strong>. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1°<br />

giugno 2012, come stabilito dall'art. 3, comma 1, <strong>del</strong> medesimo D.<strong>Lgs</strong>. 69/2012.<br />

(84) Vedi, anche, il Provvedimento 13 marzo 2008 e il Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262.<br />

Art. 125 (Identificazione <strong>del</strong>la linea) (85) (86)<br />

In vigore dal 1 giugno 2012<br />

1. Se è disponibile la presentazione <strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea chiamante, il fornitore <strong>del</strong><br />

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la<br />

possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione<br />

<strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve<br />

avere tale possibilità linea per linea. (85)<br />

2. Se è disponibile la presentazione <strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea chiamante, il fornitore <strong>del</strong><br />

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la<br />

possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione<br />

<strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>le chiamate entranti. (85)<br />

3. Se è disponibile la presentazione <strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea chiamante e tale indicazione<br />

avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore <strong>del</strong> servizio di comunicazione<br />

elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una<br />

funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione<br />

<strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante. (85)<br />

4. Se è disponibile la presentazione <strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea collegata, il fornitore <strong>del</strong><br />

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la<br />

possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione<br />

<strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>la linea collegata all'utente chiamante. (85)

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