04.01.2015 Views

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al<br />

rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli<br />

abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.<br />

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la<br />

trasparenza <strong>del</strong>le attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di<br />

vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione<br />

dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.<br />

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di<br />

applicazione <strong>del</strong>la disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di<br />

riconoscimento <strong>del</strong>la personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di<br />

accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di<br />

competenza <strong>del</strong> soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone<br />

giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di<br />

autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di<br />

adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.<br />

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di<br />

applicazione <strong>del</strong>la disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di<br />

volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,<br />

la tenuta di registri generali <strong>del</strong>le medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.<br />

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione <strong>del</strong>la legge 8<br />

luglio 1998, n. 230, e <strong>del</strong>le altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.<br />

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!