D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
D.Lgs. 196 del 2003
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al<br />
rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli<br />
abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.<br />
3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la<br />
trasparenza <strong>del</strong>le attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di<br />
vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione<br />
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.<br />
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)<br />
In vigore dal 1 gennaio 2004<br />
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di<br />
applicazione <strong>del</strong>la disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di<br />
riconoscimento <strong>del</strong>la personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di<br />
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di<br />
competenza <strong>del</strong> soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone<br />
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di<br />
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di<br />
adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.<br />
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)<br />
In vigore dal 1 gennaio 2004<br />
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di<br />
applicazione <strong>del</strong>la disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di<br />
volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno,<br />
la tenuta di registri generali <strong>del</strong>le medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.<br />
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione <strong>del</strong>la legge 8<br />
luglio 1998, n. 230, e <strong>del</strong>le altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.<br />
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)