04.01.2015 Views

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi<br />

previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 <strong>del</strong> 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi<br />

scopi statistici o scientifici;<br />

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti <strong>del</strong> trattamento e le<br />

connesse garanzie, anche in riferimento alla durata <strong>del</strong>la conservazione dei dati, alle informazioni<br />

da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e<br />

diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche<br />

misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito <strong>del</strong>l'esercizio dei diritti<br />

<strong>del</strong>l'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni <strong>del</strong> Consiglio<br />

d'Europa;<br />

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare <strong>del</strong> trattamento o<br />

da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al<br />

progresso tecnico;<br />

d) le garanzie da osservare ai fini <strong>del</strong>l'applicazione <strong>del</strong>le disposizioni di cui all'articolo 24, comma<br />

1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso <strong>del</strong>l'interessato,<br />

tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;<br />

e) modalità semplificate per la prestazione <strong>del</strong> consenso degli interessati relativamente al<br />

trattamento dei dati sensibili;<br />

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al<br />

personale incaricato;<br />

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e<br />

<strong>del</strong>le misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire<br />

l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli<br />

interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito <strong>del</strong> Sistema statistico<br />

nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici<br />

situati all'estero anche sulla base <strong>del</strong>le garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);<br />

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge<br />

al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.<br />

(69) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il Provvedimento 16 giugno 2004, n.<br />

2.<br />

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche<br />

o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso <strong>del</strong>l'interessato al trattamento di dati<br />

sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice<br />

di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione <strong>del</strong> Garante può essere rilasciata anche ai sensi <strong>del</strong>l'articolo<br />

40.<br />

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!