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D.Lgs. 196 del 2003

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Art. 88 (Medicinali non a carico <strong>del</strong> Servizio sanitario nazionale)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche<br />

parziale, <strong>del</strong> Servizio sanitario nazionale, le generalità <strong>del</strong>l'interessato non sono indicate.<br />

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità <strong>del</strong>l'interessato solo se ritiene<br />

indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle<br />

particolari condizioni <strong>del</strong> medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di<br />

utilizzazione.<br />

Art. 89 (Casi particolari)<br />

In vigore dal 30 maggio 2004<br />

1. Le disposizioni <strong>del</strong> presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che<br />

prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni,<br />

contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 8 aprile 1998, n. 94.<br />

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità <strong>del</strong>l'interessato ai sensi <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le leggi<br />

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione<br />

dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 9<br />

ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni<br />

altro documento che non ne richiede l'utilizzo.<br />

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione <strong>del</strong>le disposizioni di cui all'articolo 87 comma<br />

3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'eplicita richiesta <strong>del</strong>l'interessato. (67)<br />

(67) Comma aggiunto dall'art. 2 quinquies, comma 1, lett.c), D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito,<br />

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2004, n. 138.<br />

CAPO V<br />

Dati genetici<br />

(commento di giurisprudenza)<br />

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004

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