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D.Lgs. 196 del 2003

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TITOLO VI<br />

Adempimenti<br />

Art. 37 (Notificazione <strong>del</strong> trattamento)<br />

In vigore dal 30 maggio 2004<br />

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il<br />

trattamento riguarda:<br />

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti<br />

mediante una rete di comunicazione elettronica; (56)<br />

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,<br />

prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni,<br />

indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività,<br />

trapianto di organi e tessuti e monitoraggio <strong>del</strong>la spesa sanitaria; (56)<br />

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi<br />

senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;<br />

(56)<br />

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità<br />

<strong>del</strong>l'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di<br />

servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per<br />

fornire i servizi medesimi agli utenti; (56)<br />

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione <strong>del</strong> personale per conto terzi, nonché<br />

dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;<br />

(56)<br />

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla<br />

solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a<br />

comportamenti illeciti o fraudolenti. (56)<br />

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa<br />

all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica <strong>del</strong><br />

loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (55)<br />

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà<br />

<strong>del</strong>l'interessato, in ragione <strong>del</strong>le relative modalità o <strong>del</strong>la natura dei dati personali, con proprio<br />

provvedimento adottato anche ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla<br />

Gazzetta ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei<br />

trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e<br />

pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.<br />

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il<br />

trasferimento all'estero dei dati.<br />

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque<br />

e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante<br />

convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la<br />

consultazione <strong>del</strong> registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione <strong>del</strong>la<br />

disciplina in materia di protezione dei dati personali.

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