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D.Lgs. 196 del 2003

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2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle<br />

procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle<br />

risposte date.<br />

(119) Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, D.<strong>Lgs</strong>. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1°<br />

giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, <strong>del</strong> medesimo D.<strong>Lgs</strong>. 69/2012.<br />

(120) Vedi, anche, il Provvedimento 20 settembre 2012, n. 262.<br />

CAPO II<br />

Internet e reti telematiche<br />

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Il Garante promuove, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di<br />

buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di<br />

comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare<br />

riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza<br />

degli utenti <strong>del</strong>le reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai<br />

tipi di dati personali trattati e alle modalità <strong>del</strong> loro trattamento, in particolare attraverso informative<br />

fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza<br />

nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini<br />

<strong>del</strong>l'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità <strong>del</strong>le modalità prescelte e il livello di<br />

sicurezza assicurato.<br />

CAPO III<br />

Videosorveglianza<br />

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Il Garante promuove, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di<br />

buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di<br />

rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di<br />

informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto<br />

previsto dall'articolo 11.

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