04.01.2015 Views

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

D.Lgs. 196 del 2003

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

c) il registro nazionale <strong>del</strong>le malattie rare di cui all'articolo 3 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la sanità in<br />

data 18 maggio 2001, n. 279;<br />

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione <strong>del</strong>la legge 6 marzo 2001, n. 52;<br />

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la sanità in<br />

data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 <strong>del</strong> 3 aprile 2001.<br />

TITOLO VI<br />

Istruzione<br />

CAPO I<br />

Profili generali<br />

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di<br />

istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con<br />

particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.<br />

Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)<br />

In vigore dal 1 gennaio 2004<br />

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,<br />

le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono<br />

comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici,<br />

intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,<br />

pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette<br />

finalità.<br />

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>lo studente alla riservatezza. Restano<br />

altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione <strong>del</strong>l'esito degli esami mediante<br />

affissione nell'albo <strong>del</strong>l'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!