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3. INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ<br />
E INCOMPATIBILITÀ<br />
La incandidabilità, la ineleggibilità e la incompatibilità sono particolari<br />
situazioni che si frappongono alla nascita (prime due) ovvero alla conservazione<br />
<strong>del</strong>lo status di consigliere.<br />
3.1 Cause di incandidabilità<br />
La incandidabilità è una figura di incapacità giuridica speciale, che inerisce<br />
ad una situazione (la candidabilità) prodromica rispetto all’elezione<br />
e si traduce nel divieto assoluto di partecipare alla competizione<br />
elettorale in capo al soggetto che versi in una <strong>del</strong>le condizioni ostative<br />
previste dalla legge 25 . Nel caso di specie non rileva “il diritto di elettorato<br />
passivo di cui all’art. 51 Cost. (“Tutti i cittadini ... possono accedere<br />
agli uffici pubblici e alle candidature elettive...”), bensì l’art. 97 Cost.<br />
secondo cui I pubblici uffici sono organizzati ... in modo che siano assicurati<br />
il buon andamento e l’imparzialità <strong>del</strong>l’amministrazione”.<br />
Sulla scorta di tale argomentazione il T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza<br />
n. 2203/2007, ha affermato la giurisdizione <strong>del</strong> giudice amministrativo,<br />
poiché “le cause ostative alla candidatura ex art. 58 cit., riguardando situazioni<br />
già limitate per pronuncia penale, integrano posizioni soggettive<br />
ben diverse da quelle nelle quali si fa questione di “ineleggibilità”<br />
di cui ai successivi art. 60 e 61. Solo queste ultime, infatti, interferiscono<br />
ex se e limitano in via diretta il diritto soggettivo di elettorato passivo,<br />
quale espressione <strong>del</strong>lo status di cittadino”.<br />
25 Cfr. Corte Cost. 24 ottobre 2008, n. 352, adottata in occasione <strong>del</strong>la sospensione dalla carica <strong>del</strong>l’ex Presidente <strong>del</strong>la<br />
Regione Sicilia Cuffaro: “Le misure previste dall’art. 15 <strong>del</strong>la legge 19 marzo 1990, n. 55 - incandidabilità ad una serie<br />
di cariche elettive, decadenza di diritto dalle medesime a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per determinati<br />
reati, nonché sospensione automatica in caso di condanna non definitiva per gli stessi - sono dirette ad assicurare<br />
la salvaguardia <strong>del</strong>l’ordine e <strong>del</strong>la sicurezza pubblica, la tutela <strong>del</strong>la libera determinazione degli organi elettivi, il buon<br />
andamento e la trasparenza <strong>del</strong>le amministrazioni pubbliche allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza<br />
nazionale coinvolgente gli interessi <strong>del</strong>l’intera collettività. Con questa disciplina, il legislatore ha inteso essenzialmente<br />
contrastare il fenomeno <strong>del</strong>l’infiltrazione <strong>del</strong>la criminalità organizzata nel tessuto istituzionale locale e, in generale, perseguire<br />
l’esclusione dalle amministrazioni locali di coloro che per gravi motivi non possono ritenersi degni <strong>del</strong>la fiducia<br />
popolare”.<br />
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