Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ART. 18<br />
Procedure per la convalida<br />
1.I Consiglieri eletti, entro venti giorni dalla proclamazione, devono<br />
trasmettere alla Segreteria <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> una dichiarazione dalla quale<br />
risulti se essi versino in taluna <strong>del</strong>le condizioni previste dalla Legge<br />
come causa di ineleggibilità ed incompatibilità.<br />
2. Il <strong>Consiglio</strong>, udita la relazione <strong>del</strong>la Giunta <strong>del</strong>le elezioni, procede<br />
immediatamente alla convalida dei consiglieri per i quali non sussistono<br />
contestazioni.<br />
4. La Giunta <strong>del</strong>le elezioni comunica per iscritto le contestazioni sulle<br />
cause di ineleggibilità e di incompatibilità al Consigliere interessato,<br />
invitandolo a presentare le sue controdeduzioni scritte entro il termine<br />
di quindici giorni. Decorso tale termine, la Giunta fissa la data <strong>del</strong>la<br />
discussione dandone comunicazione al consigliere con almeno cinque<br />
giorni di preavviso.<br />
5. Il Consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da<br />
un difensore. Entro i successivi cinque giorni la Giunta <strong>del</strong>le elezioni<br />
presenta, con <strong>del</strong>ibera adottata a maggioranza, le proprie motivate<br />
conclusioni al <strong>Consiglio</strong> regionale.<br />
6. Le decisioni <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> sono adottate, entro i successivi dieci<br />
giorni, con voto palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati.<br />
La fase <strong>del</strong>la convalida degli eletti si sostanzia in due momenti: una prima<br />
che avviene immediatamente, comunemente detta provvisoria, eseguita<br />
preliminarmente sotto la presidenza e segreteria provvisorie <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong><br />
rispettivamente dal Consigliere più anziano e da quello più giovane, e, poi,<br />
quella cd. definitiva adottata sempre dal <strong>Consiglio</strong>, ma all’e<strong>sito</strong> <strong>del</strong>la istruttoria<br />
svolta dalla Giunta <strong>del</strong>le Elezioni e su proposta <strong>del</strong>la stessa.<br />
Quando successivamente alla elezione si verifichi una causa di ineleggibilità<br />
ovvero esista al momento <strong>del</strong>la elezione o si verifichi successivamente<br />
qualcuna <strong>del</strong>le condizioni di incompatibilità il <strong>Consiglio</strong><br />
regionale gliela contesta.Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare<br />
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.<br />
Un surrogato <strong>del</strong>la contestazione è rappresentato anche dalla<br />
notifica all’interessato <strong>del</strong>la domanda giurisdizionale diretta all’accertamento<br />
39