09.01.2015 Views

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ART. 18<br />

Procedure per la convalida<br />

1.I Consiglieri eletti, entro venti giorni dalla proclamazione, devono<br />

trasmettere alla Segreteria <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> una dichiarazione dalla quale<br />

risulti se essi versino in taluna <strong>del</strong>le condizioni previste dalla Legge<br />

come causa di ineleggibilità ed incompatibilità.<br />

2. Il <strong>Consiglio</strong>, udita la relazione <strong>del</strong>la Giunta <strong>del</strong>le elezioni, procede<br />

immediatamente alla convalida dei consiglieri per i quali non sussistono<br />

contestazioni.<br />

4. La Giunta <strong>del</strong>le elezioni comunica per iscritto le contestazioni sulle<br />

cause di ineleggibilità e di incompatibilità al Consigliere interessato,<br />

invitandolo a presentare le sue controdeduzioni scritte entro il termine<br />

di quindici giorni. Decorso tale termine, la Giunta fissa la data <strong>del</strong>la<br />

discussione dandone comunicazione al consigliere con almeno cinque<br />

giorni di preavviso.<br />

5. Il Consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da<br />

un difensore. Entro i successivi cinque giorni la Giunta <strong>del</strong>le elezioni<br />

presenta, con <strong>del</strong>ibera adottata a maggioranza, le proprie motivate<br />

conclusioni al <strong>Consiglio</strong> regionale.<br />

6. Le decisioni <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> sono adottate, entro i successivi dieci<br />

giorni, con voto palese ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati.<br />

La fase <strong>del</strong>la convalida degli eletti si sostanzia in due momenti: una prima<br />

che avviene immediatamente, comunemente detta provvisoria, eseguita<br />

preliminarmente sotto la presidenza e segreteria provvisorie <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong><br />

rispettivamente dal Consigliere più anziano e da quello più giovane, e, poi,<br />

quella cd. definitiva adottata sempre dal <strong>Consiglio</strong>, ma all’e<strong>sito</strong> <strong>del</strong>la istruttoria<br />

svolta dalla Giunta <strong>del</strong>le Elezioni e su proposta <strong>del</strong>la stessa.<br />

Quando successivamente alla elezione si verifichi una causa di ineleggibilità<br />

ovvero esista al momento <strong>del</strong>la elezione o si verifichi successivamente<br />

qualcuna <strong>del</strong>le condizioni di incompatibilità il <strong>Consiglio</strong><br />

regionale gliela contesta.Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare<br />

osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.<br />

Un surrogato <strong>del</strong>la contestazione è rappresentato anche dalla<br />

notifica all’interessato <strong>del</strong>la domanda giurisdizionale diretta all’accertamento<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!