Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. LE ELEZIONI REGIONALI<br />
Le elezioni regionali si svolgono con il sistema proporzionale con correttivo<br />
maggioritario (L. n. 43/95).<br />
Il numero dei Consiglieri assegnati è definito per legge: il <strong>Consiglio</strong><br />
<strong>Regionale</strong> <strong>del</strong>la Basilicata è composto da 30 membri (art. 2, L. n.<br />
108/68).<br />
Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti<br />
sulla base <strong>del</strong>le due liste provinciali concorrenti, cioè una per Potenza<br />
e l’altra per Matera, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio<br />
1968, n. 108, e successive modificazioni (art. 1, comma 2, L. n. 43/95).<br />
Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema<br />
maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, sulla scorta<br />
<strong>del</strong> cd. listino (art. 1, comma 3, L. n. 43/95).<br />
Per completezza <strong>del</strong> suddetto quadro normativo deve anche riferirsi<br />
che l’art. 122 Cost. è stato novellato dalla legge costituzionale 22 novembre<br />
1999, n. 1, attribuendo al legislatore regionale la competenza a disciplinare<br />
il sistema di elezione, nonché i casi di ineleggibilità ed incompatibilità<br />
<strong>del</strong> presidente, degli altri componenti <strong>del</strong>la giunta regionale e dei<br />
consiglieri regionali, anche se nei limiti dei principi fondamentali stabiliti<br />
dal legislatore statale, al quale è demandato pure di fissare la durata degli<br />
organi elettivi 3 .<br />
La elezione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale, fino alla data di entrata<br />
in vigore <strong>del</strong> nuovo Statuto regionale e <strong>del</strong>la nuova legge elettorale<br />
regionale, è contestuale al rinnovo <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> <strong>Regionale</strong>, in forza<br />
<strong>del</strong>la disciplina tran<strong>sito</strong>ria di cui all’art.5, <strong>del</strong>la predetta legge costituzionale,<br />
22 novembre 1999, n. 1 4 . Sono candidati alla Presidenza <strong>del</strong>la Giunta regionale<br />
i capilista <strong>del</strong>le liste regionali (cd. listino) ed è proclamato eletto<br />
il Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero<br />
di voti validi in ambito regionale. Il candidato, invece, che ha ot-<br />
3 Cfr. a tal riguardo C. Cost. 5 giugno 2003, n. 196, laddove afferma che “A seguito di tale riforma, le leggi statali in<br />
materia conservano la loro efficacia, in forza <strong>del</strong> principio di continuità (sentenze n. 14 <strong>del</strong> 1973 e n. 376 <strong>del</strong> 2002, ordinanze<br />
n. 269 <strong>del</strong> 1974 e n. 383 <strong>del</strong> 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa<br />
in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni”.<br />
4 Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e <strong>del</strong>le nuove leggi elettorali ai sensi <strong>del</strong> primo comma<br />
<strong>del</strong>l’art. 122 <strong>del</strong>la Costituzione, come sostituito dall’art. 2 <strong>del</strong>la presente legge costituzionale, l’elezione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>-<br />
11