09.01.2015 Views

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. LE ELEZIONI REGIONALI<br />

Le elezioni regionali si svolgono con il sistema proporzionale con correttivo<br />

maggioritario (L. n. 43/95).<br />

Il numero dei Consiglieri assegnati è definito per legge: il <strong>Consiglio</strong><br />

<strong>Regionale</strong> <strong>del</strong>la Basilicata è composto da 30 membri (art. 2, L. n.<br />

108/68).<br />

Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti<br />

sulla base <strong>del</strong>le due liste provinciali concorrenti, cioè una per Potenza<br />

e l’altra per Matera, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio<br />

1968, n. 108, e successive modificazioni (art. 1, comma 2, L. n. 43/95).<br />

Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema<br />

maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, sulla scorta<br />

<strong>del</strong> cd. listino (art. 1, comma 3, L. n. 43/95).<br />

Per completezza <strong>del</strong> suddetto quadro normativo deve anche riferirsi<br />

che l’art. 122 Cost. è stato novellato dalla legge costituzionale 22 novembre<br />

1999, n. 1, attribuendo al legislatore regionale la competenza a disciplinare<br />

il sistema di elezione, nonché i casi di ineleggibilità ed incompatibilità<br />

<strong>del</strong> presidente, degli altri componenti <strong>del</strong>la giunta regionale e dei<br />

consiglieri regionali, anche se nei limiti dei principi fondamentali stabiliti<br />

dal legislatore statale, al quale è demandato pure di fissare la durata degli<br />

organi elettivi 3 .<br />

La elezione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale, fino alla data di entrata<br />

in vigore <strong>del</strong> nuovo Statuto regionale e <strong>del</strong>la nuova legge elettorale<br />

regionale, è contestuale al rinnovo <strong>del</strong> <strong>Consiglio</strong> <strong>Regionale</strong>, in forza<br />

<strong>del</strong>la disciplina tran<strong>sito</strong>ria di cui all’art.5, <strong>del</strong>la predetta legge costituzionale,<br />

22 novembre 1999, n. 1 4 . Sono candidati alla Presidenza <strong>del</strong>la Giunta regionale<br />

i capilista <strong>del</strong>le liste regionali (cd. listino) ed è proclamato eletto<br />

il Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero<br />

di voti validi in ambito regionale. Il candidato, invece, che ha ot-<br />

3 Cfr. a tal riguardo C. Cost. 5 giugno 2003, n. 196, laddove afferma che “A seguito di tale riforma, le leggi statali in<br />

materia conservano la loro efficacia, in forza <strong>del</strong> principio di continuità (sentenze n. 14 <strong>del</strong> 1973 e n. 376 <strong>del</strong> 2002, ordinanze<br />

n. 269 <strong>del</strong> 1974 e n. 383 <strong>del</strong> 2002), fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali: ma la potestà legislativa<br />

in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni”.<br />

4 Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e <strong>del</strong>le nuove leggi elettorali ai sensi <strong>del</strong> primo comma<br />

<strong>del</strong>l’art. 122 <strong>del</strong>la Costituzione, come sostituito dall’art. 2 <strong>del</strong>la presente legge costituzionale, l’elezione <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>-<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!