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Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...

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ispettivi Consigli e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni<br />

di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali.<br />

Pertanto l’elezione dei Consigli regionali avviene, come previsto<br />

dalla legge n. 43/95, con un sistema prevalentemente proporzionale con<br />

un forte correttivo maggioritario ed un eventuale premio di maggioranza<br />

o di opposizione. L’articolo 7 <strong>del</strong>la legge 23 febbraio 1995, n. 43, con<br />

l’istituzione <strong>del</strong>lo sbarramento <strong>del</strong> 3% per le liste minori, ha tolto ogni<br />

possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circoscrizionale<br />

sia nel collegio unico regionale; pertanto, i voti riportati<br />

dalle liste che non hanno superato lo sbarramento <strong>del</strong> 3% non vanno computati<br />

ai fini <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> quoziente elettorale regionale per<br />

l’assegnazione, in sede di collegio unico regionale, dei voti residui non<br />

assegnati in sede circoscrizionale 90 .<br />

Quattro quinti dei seggi è distribuito nelle circoscrizioni provinciali<br />

in proporzione al numero degli abitanti ed è assegnato fra le liste concorrenti<br />

in proporzione ai voti ottenuti.<br />

I seggi conquistati dalle liste sono poi assegnati ai candidati più votati<br />

in base al numero di preferenze da ciascuno ottenute, secondo il criterio<br />

proporzionale. Un quinto dei seggi, invece, è riservato alla circoscrizione<br />

regionale, ed è attribuito con il sistema maggioritario puro: vince<br />

infatti il capolista e la lista che ottengono un voto più degli altri (L. n.<br />

43/95). Al Capolista o alla lista che vince nel maggioritario sono assegnati<br />

tutti i seggi a disposizione nella quota riservata, salvo che le liste<br />

collegate nelle province abbiano già avuto più <strong>del</strong> cinquanta per cento dei<br />

seggi. In questo caso, infatti, alla lista <strong>del</strong> maggioritario vincente sono assegnati<br />

solo metà dei seggi a disposizione, mentre gli altri sono attribuiti<br />

proporzionalmente alle liste provinciali collegate con i capilista e le liste<br />

perdenti nel maggioritario.<br />

In questo caso scatta quello che è definito “premio di opposizione”<br />

nel senso che una quota dei seggi è assegnata alle opposizioni, perché la<br />

maggioranza ha già vinto nelle circoscrizioni proporzionali e non ha bisogno<br />

di tutta la quota maggioritaria per avere un largo margine di prevalenza.<br />

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