Vademecum - Precedente versione del sito - Consiglio Regionale ...
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<strong>del</strong>la ineleggibilità ovvero incompatibilità, dalla quale decorrono i termini<br />
per la formulazioni <strong>del</strong>le osservazioni e per la eliminazione <strong>del</strong>le cause<br />
che minano il diritto all’elettorato passivo. La intempestiva rimozione<br />
<strong>del</strong>la causa di incompatibilità importa la decadenza 63 .<br />
ART. 19<br />
Convalida e decadenza dei consiglieri<br />
1. Ove il <strong>Consiglio</strong>, in sede di convalida, ritenga sussistente una causa<br />
di ineleggibilità di un consigliere regionale, ne pronuncia l’annullamento<br />
<strong>del</strong>la elezione; se opera successivamente alla convalida ne dichiara<br />
la decadenza dalla carica.<br />
2. Ove ritenga sussistente una causa di incompatibilità, assegna al<br />
Consigliere un termine entro il quale rimuovere le ragioni di incompatibilità,<br />
decorso il quale il <strong>Consiglio</strong> pronuncia la decadenza.<br />
3. Contestualmente a tali pronunce, il <strong>Consiglio</strong> proclama eletti coloro<br />
che hanno diritto a subentrare.<br />
4. Tutte le <strong>del</strong>iberazioni prese dal <strong>Consiglio</strong> ai sensi dei commi precedenti<br />
devono essere immediatamente pubblicate nel Bollettino<br />
Ufficiale <strong>del</strong>la Regione e notificate, entro cinque giorni, a coloro la cui<br />
elezione sia stata annullata o che siano stati dichiarati decaduti.<br />
63 Cfr. Cass. 21 agosto 2007, n. 17769: “Ai fini <strong>del</strong>la rimozione <strong>del</strong>le cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive,<br />
l’atto di cessione <strong>del</strong>le quote di società a responsabilità limitata appaltatrice <strong>del</strong>la amministrazione locale da parte <strong>del</strong>l’eletto<br />
(nella specie, alla carica di sindaco) nei cui confronti sia stata proposta l’azione popolare di decadenza per incompatibilità<br />
ex art. 70 t.u. n. 267 <strong>del</strong> 2000 deve essere compiuto - per costituire una idonea e tempestiva rimozione <strong>del</strong>la causa<br />
di incompatibilità - a pena di decadenza nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica <strong>del</strong> ricorso introduttivo <strong>del</strong>l’azione<br />
popolare risultante da data certa, per consentire al convenuto di dimostrare, all’atto <strong>del</strong>la sua costituzione in giudizio,<br />
che la causa di incompatibilità è venuta meno. La verifica <strong>del</strong>l’osservanza di tale termine, pur in difetto di contestazioni<br />
<strong>del</strong>le parti, deve essere effettuata anche d’ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva<br />
ritenuto inidonea a dimostrare il rispetto <strong>del</strong> termine la cessione <strong>del</strong>le quote societarie possedute dal neo eletto sindaco<br />
in società avente appalti con il Comune, in quanto risultante dalla sola iscrizione nel libro soci, regime di pubblicità avente<br />
l’effetto di rendere opponibile alla società l’atto di trasferimento <strong>del</strong>le quote, ma inidoneo a dotare l’atto di data certa)”.<br />
Cfr. pure Cass., 24 luglio 2006, n. 16889: “In tema di elettorato passivo, ai fini <strong>del</strong>la tempestività <strong>del</strong>la rimozione <strong>del</strong>la causa<br />
di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, il termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica <strong>del</strong> ricorso, di cui<br />
all’art. 7 l. 154/81, è stabilito per soddisfare esigenze pubblicistiche e di ordine pubblico, certamente prevalenti sull’interesse<br />
particolare <strong>del</strong> singolo elettore ricorrente e sul principio dispositivo che regola il processo civile, sicché il decorso di<br />
tale termine resta insensibile ad eventi o scelte processuali <strong>del</strong> ricorrente medesimo, e financo alla successiva rinuncia, anche<br />
prima <strong>del</strong> decimo giorno, alla domanda di declaratoria di incompatibilità, tanto più che la rinuncia alla predetta domanda<br />
non comporta l’immediata ed automatica estinzione <strong>del</strong>l’instaurato giudizio elettorale, <strong>del</strong> quale è anche parte il Pm e nel<br />
quale possono intervenire altri cittadini elettori interessati alla sua prosecuzione”.<br />
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